Risposta rapida
La valutazione dei rischi deve considerare i gruppi esposti a rischi particolari, compresi età e condizioni di salute (art. 28 del D.Lgs. 81/2008). Per le persone con disabilità il datore di lavoro adotta accomodamenti ragionevoli (D.Lgs. 216/2003) e il piano di emergenza deve prevederne l’evacuazione; il medico competente indica limitazioni e adattamenti.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 28, 41 e 42; D.Lgs. 216/2003, art. 3, comma 3-bis; L. 68/1999; DM 2 settembre 2021; L. 81/2017, art. 18.
Domande frequenti sui lavoratori fragiliFAQ
Chi sono i lavoratori “fragili” per la sicurezza sul lavoro?
Il D.Lgs. 81/2008 non usa una definizione unica, ma richiede di valutare i rischi che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo conto anche di differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, gravidanza e tipo di contratto (art. 28, comma 1). Nella pratica rientrano nella categoria i lavoratori con disabilità, con malattie croniche o immunodepressione, gli anziani con ridotte capacità funzionali, le lavoratrici in gravidanza o allattamento, i minori, i lavoratori che rientrano dopo una lunga malattia.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Considerare nella valutazione dei rischi le esigenze di questi gruppi e, per i singoli casi, adattare postazioni, attrezzature, orari e mansioni, coinvolgendo il medico competente. Il principio generale è adeguare il lavoro alla persona (art. 15, comma 1, lett. d). Le informazioni sanitarie restano riservate: il datore di lavoro conosce il giudizio di idoneità e le prescrizioni, non la diagnosi.
Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli?
Sono gli adattamenti dell’organizzazione e del posto di lavoro che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori, purché non comportino un onere sproporzionato (art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003). Esempi: postazioni regolabili, ausili tecnologici, modifiche degli orari, accesso facilitato, riassegnazione di alcuni compiti. La L. 68/1999 regola invece il collocamento mirato e la quota di riserva.
Come si gestisce l’emergenza per chi ha difficoltà di movimento?
Il piano di emergenza deve prevedere misure per le persone con esigenze speciali, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, temporanee o permanenti, come richiede il DM 2 settembre 2021. Si individuano percorsi accessibili, spazi calmi, ausili per l’evacuazione, colleghi incaricati di assistere e, per i casi individuali, un piano di emergenza personalizzato.
Che ruolo ha il medico competente?
Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, eventualmente con prescrizioni o limitazioni (art. 41, comma 6), visita il lavoratore che lo richiede se la richiesta è correlata ai rischi professionali (art. 41, comma 2, lett. c) e dopo assenze per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi (art. 41, comma 2, lett. e-ter). Collabora alla valutazione dei rischi e all’adattamento delle mansioni.
Cosa succede in caso di inidoneità alla mansione?
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, se il lavoratore è inidoneo alla mansione specifica, lo adibisce, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42). Contro il giudizio del medico competente il lavoratore e il datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni (art. 41, comma 9).
L’età avanzata comporta obblighi specifici?
Non esistono limiti di età alle tutele né visite più frequenti per legge in base all’età, con l’eccezione della periodicità biennale per i videoterminalisti dai 50 anni (art. 176). L’età rientra però tra i fattori che la valutazione deve considerare (art. 28): capacità fisica, recupero dalla fatica, tolleranza al calore e al lavoro notturno, vista e udito. Le misure efficaci sono di tipo ergonomico e organizzativo, valide per tutti i lavoratori.
I lavoratori fragili hanno diritto al lavoro agile?
Non esiste un diritto generalizzato, ma la L. 81/2017 (art. 18, comma 3-bis) obbliga i datori di lavoro che stipulano accordi di lavoro agile a dare priorità alle richieste dei lavoratori con disabilità grave, dei caregiver e di altre categorie indicate dalla legge. Il lavoro agile può essere anche una misura di adattamento proposta dal medico competente.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/2008, art. 42 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 3 — Accomodamenti ragionevoli
- L. 12 marzo 1999, n. 68 — Norme per il diritto al lavoro dei disabili
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