FAQ Lavoratori Fragili e Categorie Protette — Obblighi di sicurezza
Risposte alle domande più frequenti sulla tutela dei lavoratori fragili: immunodepressi, malati cronici, over 60 con comorbilità, lavoratrici gestanti. Obblighi di DVR, sorveglianza sanitaria e gestione delle idoneità ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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I "lavoratori fragili" sono lavoratori con condizioni di salute che li rendono più vulnerabili a determinati rischi lavorativi: immunodepressi, malati cronici (diabete, BPCO, cardiopatie), over 60 con comorbilità, lavoratrici gestanti. Il DVR deve tener conto di questi soggetti e il medico competente ha un ruolo fondamentale nella definizione delle misure di protezione specifiche.
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Risposte alle domande più frequenti sulla tutela dei lavoratori fragili e delle categorie particolarmente sensibili ai rischi.
Domande frequenti sui lavoratori fragili e categorie protetteFAQ
Chi sono i "lavoratori fragili" ai sensi della normativa italiana?
I "lavoratori fragili" sono lavoratori con condizioni di salute che li rendono più vulnerabili a determinati rischi lavorativi rispetto alla popolazione generale. La normativa italiana — in particolare l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 — impone di valutare i rischi tenendo conto delle caratteristiche personali dei lavoratori, incluse quelle legate allo stato di salute. Rientrano in questa categoria: i soggetti immunodepressi (in trattamento oncologico, in terapia immunosoppressiva, con patologie autoimmuni); i malati cronici con patologie significative (diabete mellito, BPCO, cardiopatie ischemiche, insufficienza renale cronica, epatopatia grave); i lavoratori over 60 con comorbilità certificate; le lavoratrici gestanti e madri in periodo di allattamento; i soggetti con disabilità fisica o psichica che incrementa la suscettibilità ai rischi. Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, ha il compito di individuare i lavoratori fragili presenti in azienda e di definire le misure di tutela specifiche da adottare in relazione alle mansioni svolte e ai rischi presenti.
Il DVR deve contenere una sezione specifica sui lavoratori fragili?
Sì. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alle specificità di "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli legati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale". Sebbene la norma non usi espressamente il termine "lavoratori fragili", l’obbligo di valutazione delle categorie particolarmente sensibili è consolidato nella prassi applicativa e ribadito dalle circolari ministeriali emanate durante la pandemia COVID-19. Il DVR deve quindi contenere: l’identificazione delle categorie sensibili presenti, la valutazione dei rischi specifici per tali soggetti in relazione alle mansioni svolte, le misure di prevenzione e protezione adottate (incluse le soluzioni organizzative come smart working, cambio mansione, riduzione esposizione), il protocollo sanitario specifico definito con il medico competente. Ti aiutiamo a verificare se il DVR aziendale copre adeguatamente questa sezione.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di assumere un lavoratore a causa di una patologia cronica?
No. Il rifiuto di assumere un lavoratore per ragioni legate al suo stato di salute, quando questo non incide in modo oggettivo sulla capacità di svolgere la mansione, costituisce discriminazione vietata dall’ordinamento. L’art. 5 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta al datore di lavoro di effettuare accertamenti sulle condizioni di salute del lavoratore al di fuori di quanto previsto dalla legge: gli unici accertamenti sanitari ammessi sono quelli disposti dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, o quelli previsti da specifiche normative di settore. Il medico competente, nella visita preventiva, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica: solo un giudizio di inidoneità permanente alla mansione, correttamente motivato, può giustificare decisioni organizzative. Le patologie croniche non comportano automaticamente inidoneità: il medico valuta caso per caso la compatibilità tra la condizione di salute e i rischi presenti nella mansione, esprimendo eventualmente un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. La discriminazione per motivi di salute è sanzionata dal D.Lgs. 216/2003 e dalla L. 67/2006.
Cosa deve fare il medico competente per i lavoratori fragili?
Il medico competente svolge un ruolo centrale nella tutela dei lavoratori fragili, esercitando le funzioni previste dall’art. 25 e dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. I suoi compiti specifici comprendono: la visita medica preventiva (prima dell’adibizione alla mansione) e le visite periodiche (con cadenza stabilita in base al rischio, almeno annuale per le categorie sensibili); la visita su richiesta del lavoratore che ritiene compromessa la propria salute per ragioni lavorative; la visita al rientro da assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi (art. 41, comma 2, lett. e-ter); la predisposizione del protocollo sanitario differenziato per i lavoratori fragili, con accertamenti specifici adeguati alle patologie individuali; la collaborazione con il datore di lavoro e l’RSPP per la valutazione dei rischi (art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08); l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, con eventuali prescrizioni o limitazioni; la proposta di adeguamento delle misure di prevenzione in funzione delle condizioni di salute individuali. Il medico competente deve mantenere l’aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore fragile.
I lavoratori immunodepressi hanno diritto a lavorare in smart working o in mansioni a minor rischio biologico?
Non esiste un diritto soggettivo assoluto allo smart working per i lavoratori immunodepressi, ma la normativa impone al datore di lavoro di adottare misure di protezione specifiche quando il medico competente evidenzia un rischio aumentato per questi soggetti. Il D.Lgs. 81/08 (artt. 15, 25 e 28) prevede la gerarchia delle misure preventive: eliminazione del rischio alla fonte, riduzione dell’esposizione mediante misure tecniche e organizzative, ricorso ai dispositivi di protezione individuale. Per i lavoratori immunodepressi esposti a rischio biologico o ad altri agenti specifici, il medico competente può esprimere un giudizio di idoneità con prescrizioni che includono: cambio di mansione o postazione, limitazione delle attività a contatto con agenti biologici, attivazione del lavoro agile ove compatibile con le esigenze produttive. La L. 61/2021 ha prorogato alcune tutele per i lavoratori fragili in relazione al rischio COVID-19, con diritto allo smart working prioritario ove possibile: analoghe valutazioni si applicano per altri agenti biologici. Il datore di lavoro deve documentare le misure adottate e le motivazioni di eventuali impossibilità organizzative. Supportiamo la gestione documentale di queste situazioni per garantire tracciabilità delle decisioni.
Come si gestisce il rientro al lavoro di un lavoratore dopo una lunga malattia?
Il rientro al lavoro dopo una lunga malattia è disciplinato dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, che prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Tale visita è finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione specifica e deve essere effettuata prima che il lavoratore riprenda l’attività. La visita di rientro non è sostitutiva della visita periodica ma si aggiunge ad essa. Il medico competente, nella visita di rientro, valuta: le condizioni attuali di salute in relazione alla mansione svolta, eventuali limitazioni o prescrizioni necessarie, la necessità di un percorso di reinserimento graduale. Se il lavoratore è portatore di una patologia cronica o invalidante, il medico può proporre un piano di reinserimento lavorativo (return to work) con riduzione progressiva dei carichi di lavoro o delle ore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di ricevere il giudizio di idoneità e di adottare le misure prescritte. Supportiamo la gestione documentale del processo di rientro e la predisposizione dei necessari atti formali.
Quali obblighi specifici esistono per le lavoratrici gestanti in materia di sicurezza?
La tutela delle lavoratrici gestanti è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) e dall’art. 28 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi specifici per la maternità già in fase di redazione del DVR, identificando le mansioni, le sostanze e le condizioni di lavoro incompatibili con la gravidanza e l’allattamento. Gli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001 elencano gli agenti, le condizioni di lavoro e i lavori vietati in assoluto o vietati durante la gestazione e il puerperio. In presenza di rischi incompatibili con la gravidanza il datore di lavoro deve, nell’ordine: (1) modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro; (2) adibire la lavoratrice a mansioni diverse e compatibili, conservando la retribuzione precedente; (3) se non è possibile la tutela in azienda, richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. 151/2001. È vietato adibire le lavoratrici gestanti a lavoro notturno dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11 D.Lgs. 66/2003). La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è obbligatoria per tutte le lavoratrici gestanti esposte ai rischi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Un lavoratore over 60 con patologie pregresse ha diritto a mansioni più leggere?
La normativa non attribuisce automaticamente ai lavoratori over 60 con patologie pregresse un diritto soggettivo a mansioni più leggere, ma il sistema di sorveglianza sanitaria può portare a questo risultato attraverso il giudizio di idoneità con prescrizioni. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone di valutare i rischi in relazione all’età dei lavoratori, riconoscendo che l’invecchiamento può modificare la suscettibilità ai rischi. Il medico competente, nella visita periodica o su richiesta del lavoratore, può esprimere un giudizio di: idoneità parziale con limitazioni specifiche (es. divieto di movimentazione manuale di carichi oltre un certo peso, limitazione delle ore di lavoro in piedi, esclusione da lavori in quota); inidoneità temporanea a determinate mansioni o attività rischiose. In presenza di giudizio con limitazioni il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure indicate, che possono comportare una riduzione dei carichi di lavoro fisico o l’assegnazione a mansioni compatibili. Le patologie pregresse rilevanti devono essere conosciute dal medico competente (non dal datore di lavoro, per tutela della privacy) che le considera nella valutazione individuale del rischio. Supportiamo la gestione documentale di queste situazioni.
Cosa succede se il medico competente esprime inidoneità alla mansione per un lavoratore fragile?
Il giudizio di inidoneità alla mansione specifica, emesso dal medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08, comporta conseguenze precise sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore; entrambi possono ricorrere avverso il giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS), che si pronuncia definitivamente dopo aver sentito le parti. In caso di inidoneità il datore di lavoro deve: (1) non adibire il lavoratore alla mansione per la quale è stato dichiarato inidoneo; (2) valutare la possibilità di un adattamento del posto di lavoro o di un cambio di mansione a una compatibile con le condizioni di salute; (3) se non è possibile alcuna soluzione organizzativa, valutare — sentite le rappresentanze sindacali — il possibile licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che rimane una extrema ratio soggetta al controllo giudiziale. L’inidoneità non giustifica automaticamente il licenziamento: il datore di lavoro deve dimostrare di aver esplorato ogni soluzione alternativa. Il lavoratore può essere tutelato anche da normative speciali (L. 68/1999 per i lavoratori disabili, D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici gestanti). Ti aiutiamo a verificare le opzioni disponibili nel tuo caso specifico.
Chi sono i "lavoratori fragili" ai sensi della normativa italiana?
I "lavoratori fragili" sono lavoratori con condizioni di salute che li rendono più vulnerabili a determinati rischi lavorativi rispetto alla popolazione generale. La normativa italiana — in particolare l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 — impone di valutare i rischi tenendo conto delle caratteristiche personali dei lavoratori, incluse quelle legate allo stato di salute. Rientrano in questa categoria: i soggetti immunodepressi (in trattamento oncologico, in terapia immunosoppressiva, con patologie autoimmuni); i malati cronici con patologie significative (diabete mellito, BPCO, cardiopatie ischemiche, insufficienza renale cronica, epatopatia grave); i lavoratori over 60 con comorbilità certificate; le lavoratrici gestanti e madri in periodo di allattamento; i soggetti con disabilità fisica o psichica che incrementa la suscettibilità ai rischi. Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, ha il compito di individuare i lavoratori fragili presenti in azienda e di definire le misure di tutela specifiche da adottare in relazione alle mansioni svolte e ai rischi presenti.
Il DVR deve contenere una sezione specifica sui lavoratori fragili?
Sì. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alle specificità di "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli legati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale". Sebbene la norma non usi espressamente il termine "lavoratori fragili", l’obbligo di valutazione delle categorie particolarmente sensibili è consolidato nella prassi applicativa e ribadito dalle circolari ministeriali emanate durante la pandemia COVID-19. Il DVR deve quindi contenere: l’identificazione delle categorie sensibili presenti, la valutazione dei rischi specifici per tali soggetti in relazione alle mansioni svolte, le misure di prevenzione e protezione adottate (incluse le soluzioni organizzative come smart working, cambio mansione, riduzione esposizione), il protocollo sanitario specifico definito con il medico competente. Ti aiutiamo a verificare se il DVR aziendale copre adeguatamente questa sezione.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di assumere un lavoratore a causa di una patologia cronica?
No. Il rifiuto di assumere un lavoratore per ragioni legate al suo stato di salute, quando questo non incide in modo oggettivo sulla capacità di svolgere la mansione, costituisce discriminazione vietata dall’ordinamento. L’art. 5 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta al datore di lavoro di effettuare accertamenti sulle condizioni di salute del lavoratore al di fuori di quanto previsto dalla legge: gli unici accertamenti sanitari ammessi sono quelli disposti dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, o quelli previsti da specifiche normative di settore. Il medico competente, nella visita preventiva, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica: solo un giudizio di inidoneità permanente alla mansione, correttamente motivato, può giustificare decisioni organizzative. Le patologie croniche non comportano automaticamente inidoneità: il medico valuta caso per caso la compatibilità tra la condizione di salute e i rischi presenti nella mansione, esprimendo eventualmente un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. La discriminazione per motivi di salute è sanzionata dal D.Lgs. 216/2003 e dalla L. 67/2006.
Cosa deve fare il medico competente per i lavoratori fragili?
Il medico competente svolge un ruolo centrale nella tutela dei lavoratori fragili, esercitando le funzioni previste dall’art. 25 e dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. I suoi compiti specifici comprendono: la visita medica preventiva (prima dell’adibizione alla mansione) e le visite periodiche (con cadenza stabilita in base al rischio, almeno annuale per le categorie sensibili); la visita su richiesta del lavoratore che ritiene compromessa la propria salute per ragioni lavorative; la visita al rientro da assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi (art. 41, comma 2, lett. e-ter); la predisposizione del protocollo sanitario differenziato per i lavoratori fragili, con accertamenti specifici adeguati alle patologie individuali; la collaborazione con il datore di lavoro e l’RSPP per la valutazione dei rischi (art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08); l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, con eventuali prescrizioni o limitazioni; la proposta di adeguamento delle misure di prevenzione in funzione delle condizioni di salute individuali. Il medico competente deve mantenere l’aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore fragile.
I lavoratori immunodepressi hanno diritto a lavorare in smart working o in mansioni a minor rischio biologico?
Non esiste un diritto soggettivo assoluto allo smart working per i lavoratori immunodepressi, ma la normativa impone al datore di lavoro di adottare misure di protezione specifiche quando il medico competente evidenzia un rischio aumentato per questi soggetti. Il D.Lgs. 81/08 (artt. 15, 25 e 28) prevede la gerarchia delle misure preventive: eliminazione del rischio alla fonte, riduzione dell’esposizione mediante misure tecniche e organizzative, ricorso ai dispositivi di protezione individuale. Per i lavoratori immunodepressi esposti a rischio biologico o ad altri agenti specifici, il medico competente può esprimere un giudizio di idoneità con prescrizioni che includono: cambio di mansione o postazione, limitazione delle attività a contatto con agenti biologici, attivazione del lavoro agile ove compatibile con le esigenze produttive. La L. 61/2021 ha prorogato alcune tutele per i lavoratori fragili in relazione al rischio COVID-19, con diritto allo smart working prioritario ove possibile: analoghe valutazioni si applicano per altri agenti biologici. Il datore di lavoro deve documentare le misure adottate e le motivazioni di eventuali impossibilità organizzative. Supportiamo la gestione documentale di queste situazioni per garantire tracciabilità delle decisioni.
Come si gestisce il rientro al lavoro di un lavoratore dopo una lunga malattia?
Il rientro al lavoro dopo una lunga malattia è disciplinato dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, che prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Tale visita è finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione specifica e deve essere effettuata prima che il lavoratore riprenda l’attività. La visita di rientro non è sostitutiva della visita periodica ma si aggiunge ad essa. Il medico competente, nella visita di rientro, valuta: le condizioni attuali di salute in relazione alla mansione svolta, eventuali limitazioni o prescrizioni necessarie, la necessità di un percorso di reinserimento graduale. Se il lavoratore è portatore di una patologia cronica o invalidante, il medico può proporre un piano di reinserimento lavorativo (return to work) con riduzione progressiva dei carichi di lavoro o delle ore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di ricevere il giudizio di idoneità e di adottare le misure prescritte. Supportiamo la gestione documentale del processo di rientro e la predisposizione dei necessari atti formali.
Quali obblighi specifici esistono per le lavoratrici gestanti in materia di sicurezza?
La tutela delle lavoratrici gestanti è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) e dall’art. 28 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi specifici per la maternità già in fase di redazione del DVR, identificando le mansioni, le sostanze e le condizioni di lavoro incompatibili con la gravidanza e l’allattamento. Gli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001 elencano gli agenti, le condizioni di lavoro e i lavori vietati in assoluto o vietati durante la gestazione e il puerperio. In presenza di rischi incompatibili con la gravidanza il datore di lavoro deve, nell’ordine: (1) modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro; (2) adibire la lavoratrice a mansioni diverse e compatibili, conservando la retribuzione precedente; (3) se non è possibile la tutela in azienda, richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. 151/2001. È vietato adibire le lavoratrici gestanti a lavoro notturno dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11 D.Lgs. 66/2003). La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è obbligatoria per tutte le lavoratrici gestanti esposte ai rischi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Un lavoratore over 60 con patologie pregresse ha diritto a mansioni più leggere?
La normativa non attribuisce automaticamente ai lavoratori over 60 con patologie pregresse un diritto soggettivo a mansioni più leggere, ma il sistema di sorveglianza sanitaria può portare a questo risultato attraverso il giudizio di idoneità con prescrizioni. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone di valutare i rischi in relazione all’età dei lavoratori, riconoscendo che l’invecchiamento può modificare la suscettibilità ai rischi. Il medico competente, nella visita periodica o su richiesta del lavoratore, può esprimere un giudizio di: idoneità parziale con limitazioni specifiche (es. divieto di movimentazione manuale di carichi oltre un certo peso, limitazione delle ore di lavoro in piedi, esclusione da lavori in quota); inidoneità temporanea a determinate mansioni o attività rischiose. In presenza di giudizio con limitazioni il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure indicate, che possono comportare una riduzione dei carichi di lavoro fisico o l’assegnazione a mansioni compatibili. Le patologie pregresse rilevanti devono essere conosciute dal medico competente (non dal datore di lavoro, per tutela della privacy) che le considera nella valutazione individuale del rischio. Supportiamo la gestione documentale di queste situazioni.
Cosa succede se il medico competente esprime inidoneità alla mansione per un lavoratore fragile?
Il giudizio di inidoneità alla mansione specifica, emesso dal medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08, comporta conseguenze precise sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore; entrambi possono ricorrere avverso il giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS), che si pronuncia definitivamente dopo aver sentito le parti. In caso di inidoneità il datore di lavoro deve: (1) non adibire il lavoratore alla mansione per la quale è stato dichiarato inidoneo; (2) valutare la possibilità di un adattamento del posto di lavoro o di un cambio di mansione a una compatibile con le condizioni di salute; (3) se non è possibile alcuna soluzione organizzativa, valutare — sentite le rappresentanze sindacali — il possibile licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che rimane una extrema ratio soggetta al controllo giudiziale. L’inidoneità non giustifica automaticamente il licenziamento: il datore di lavoro deve dimostrare di aver esplorato ogni soluzione alternativa. Il lavoratore può essere tutelato anche da normative speciali (L. 68/1999 per i lavoratori disabili, D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici gestanti). Ti aiutiamo a verificare le opzioni disponibili nel tuo caso specifico.
Fonti normative
Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Oggetto della valutazione dei rischi (categorie particolarmente sensibili)
Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
Art. 25 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del medico competente