Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza degli impianti termici e delle caldaie nei luoghi di lavoro: responsabilità del datore di lavoro, verifiche periodiche INAIL, libretto impianto, rilevatore di CO, differenza tra manutenzione ordinaria e verifica periodica, gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. 93/2022 e del DPR 74/2013.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della manutenzione degli impianti termici aziendali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 93/2022 per gli apparecchi a pressione. Ti supportiamo nella valutazione dei rischi, nella gestione delle verifiche periodiche INAIL e nella redazione delle procedure operative per la conduzione sicura delle caldaie industriali.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e preposti in merito agli obblighi di sicurezza per gli impianti termici e le caldaie nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al D.Lgs. 93/2022 (apparecchi a pressione) e al DPR 74/2013 (impianti termici civili).
Domande frequenti sulla sicurezza degli impianti termici e delle caldaieFAQ
Il datore di lavoro è responsabile della manutenzione della caldaia aziendale?
Sì, il datore di lavoro è il soggetto responsabile della manutenzione e della sicurezza della caldaia e degli impianti termici presenti nel luogo di lavoro, secondo un quadro normativo stratificato. Sul piano della sicurezza sul lavoro, l'art. 71, comma 4, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione per conservarne nel tempo i requisiti di sicurezza: le caldaie industriali e i generatori di vapore rientrano a pieno titolo tra le attrezzature di lavoro. Sul piano degli apparecchi a pressione, il D.Lgs. 93/2022 (attuazione della Direttiva PED 2014/68/UE e della SPVD 2014/29/UE) disciplina la messa in servizio, l'utilizzo e le verifiche degli apparecchi a pressione, tra cui le caldaie a vapore, i serbatoi in pressione e i generatori di acqua calda. Il responsabile della messa in servizio e dell'esercizio dell'apparecchio a pressione è il datore di lavoro, che deve provvedere all'iscrizione dell'apparecchio nel registro degli apparecchi a pressione, alla denuncia di messa in servizio all'INAIL e all'esecuzione delle verifiche periodiche nei termini stabiliti. Il D.M. 1° dicembre 1975 individua le specifiche responsabilità del conduttore di caldaie a vapore (soggetto abilitato con patente di abilitazione), che deve essere adeguatamente formato e nominato dal datore di lavoro per la conduzione degli apparecchi soggetti. Sul piano civile, in caso di incidente da difetto di manutenzione, il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. per i danni ai lavoratori e, nei casi più gravi, per responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.
Ogni quanto va controllata la caldaia industriale?
La periodicità dei controlli e delle verifiche della caldaia industriale dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dal regime normativo applicabile. Per gli apparecchi a pressione soggetti al D.Lgs. 93/2022 — generatori di vapore, caldaie a vapore, serbatoi in pressione, recipienti per gas — le verifiche periodiche sono effettuate da INAIL (attraverso le proprie strutture territoriali) o da organismi abilitati (soggetti notificati o abilitati dal Ministero del Lavoro) con le seguenti cadenze indicative: verifiche di funzionamento ogni 2 anni per gli apparecchi del gruppo 1 (fluidi pericolosi) e ogni 4 anni per gli apparecchi del gruppo 2 (fluidi non pericolosi); verifiche di integrità ogni 4 anni (gruppo 1) e ogni 8 anni (gruppo 2). Le cadenze esatte variano in base alle specifiche caratteristiche dell'apparecchio (PS, volume, temperatura) secondo le tabelle dell'art. 10 del D.M. 11 aprile 2011 e del D.Lgs. 93/2022. Per le caldaie civili per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (non classificate come apparecchi a pressione ai sensi del D.Lgs. 93/2022), il DPR 74/2013 stabilisce la manutenzione ordinaria annuale obbligatoria da parte di un manutentore abilitato, con il relativo aggiornamento del libretto di impianto. Per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 100 kW è inoltre prevista una ispezione periodica da parte di enti terzi. Le verifiche di manutenzione ordinaria (pulizia, taratura dei bruciatori, verifica delle valvole di sicurezza, analisi fumi) devono essere eseguite con le periodicità indicate dal fabbricante nel manuale e non possono essere inferiori a quelle di legge.
Quando è obbligatorio il rilevatore di monossido di carbonio in un'azienda?
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore e incolore prodotto dalla combustione incompleta di qualsiasi combustibile fossile (metano, GPL, gasolio, legna, carbone), classificato come agente chimico pericoloso ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'obbligo del rilevatore di CO in ambito lavorativo deriva da più normative. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 233, in combinato con il Titolo IX Capo I (agenti chimici), impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi da agenti chimici, incluso il CO nei locali con apparecchi a combustione, documentando la valutazione nel DVR con la stima dell'esposizione e le misure di prevenzione adottate. L'installazione di rilevatori fissi di CO collegati ad allarme è raccomandata, e di fatto necessaria ai fini della sicurezza, in tutti i locali che presentano le seguenti condizioni: presenza di apparecchi a combustione (caldaie, forni, bruciatori industriali, generatori a gas); scarsa ventilazione naturale o assente (locali interrati, scantinati, locali tecnici senza aperture dirette sull'esterno); rischio di malfunzionamento degli apparecchi con produzione di CO. Per i locali con caldaie di potenza superiore a 35 kW, il DPR 74/2013 impone l'installazione di sistemi di ventilazione o aerazione adeguati. Il TLV-TWA (valore limite di soglia come media ponderata nel tempo) per il CO è di 25 ppm secondo i valori ACGIH, mentre il VLEP-TWA stabilito dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 è di 20 ppm. Il rilevatore di CO deve essere posizionato nelle zone a maggior rischio di accumulo (vicino agli apparecchi e nelle zone basse per il CO derivante da combustione con aria fredda), tarato periodicamente e collegato a un sistema di allarme acustico e visivo.
Cosa succede se la caldaia non ha il libretto impianto?
Il libretto di impianto (o libretto di centrale) è il documento obbligatorio per tutti gli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 (art. 7) e, per gli apparecchi a pressione, ai sensi del D.Lgs. 93/2022. La sua assenza comporta conseguenze su più piani. Sul piano normativo, la mancanza del libretto di impianto configura una violazione del DPR 74/2013 sanzionata con sanzioni amministrative a carico del responsabile dell'impianto (il datore di lavoro per gli impianti aziendali): l'art. 15 del DPR 74/2013 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 3.000 euro per la mancata tenuta o l'irregolare compilazione del libretto. Per gli apparecchi a pressione soggetti al D.Lgs. 93/2022, la mancanza del libretto di istruzioni del fabbricante e della documentazione di verifica è una violazione sanzionata dall'art. 23 del D.Lgs. 93/2022 con sanzioni amministrative fino a 3.000 euro. Sul piano della conformità impiantistica, senza libretto non è possibile dimostrare la regolarità delle manutenzioni eseguite, la conformità delle verifiche periodiche agli obblighi normativi e il rispetto dei parametri di funzionamento del bruciatore: questo espone il datore di lavoro a contestazioni da parte dell'organo di vigilanza (INAIL per gli apparecchi a pressione, ASL/ARPA per gli impianti termici civili). Sul piano assicurativo, in caso di sinistro (incendio, esplosione, incidente da CO), la mancanza del libretto può essere invocata dalla compagnia assicurativa per ridurre o negare il rimborso, configurando omessa manutenzione documentata. Il libretto deve essere custodito nei pressi dell'impianto e aggiornato dopo ogni intervento di manutenzione o verifica.
Qual è la differenza tra manutenzione ordinaria e verifica periodica per le caldaie industriali?
Manutenzione ordinaria e verifica periodica sono due adempimenti distinti per finalità, soggetti esecutori, contenuto e cadenza, che il datore di lavoro deve conoscere e non deve confondere. La manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi tecnici finalizzati a mantenere l'impianto in condizioni di funzionamento efficiente e sicuro: include la pulizia degli scambiatori di calore, la sostituzione di filtri e guarnizioni, la taratura e verifica del bruciatore (analisi fumi, verifica del rapporto aria/combustibile), il controllo delle valvole di sicurezza, la verifica del sistema di trattamento dell'acqua nelle caldaie a vapore e la lubrificazione degli organi in movimento. La manutenzione ordinaria è eseguita da un manutentore qualificato (per le caldaie civili, installatore abilitato ai sensi del D.Lgs. 37/2008; per le caldaie industriali, tecnico abilitato dal fabbricante o con competenze equivalenti), con cadenza almeno annuale per gli impianti civili (DPR 74/2013) e con periodicità definita dal fabbricante per quelli industriali. La verifica periodica è un controllo tecnico ispettivo effettuato da un soggetto terzo e indipendente — INAIL (o organismo abilitato) per gli apparecchi a pressione ai sensi del D.Lgs. 93/2022 — finalizzato ad accertare che l'apparecchio mantenga le caratteristiche di sicurezza prescritte dalla normativa: integrità strutturale (verifica ultrasuoni, ispezione visiva interna ed esterna, prova idraulica), efficienza dei dispositivi di sicurezza, conformità delle targhe e marcature. La verifica periodica produce un verbale ufficiale che deve essere allegato al libretto e conservato per almeno 10 anni. Le due tipologie di intervento si integrano: la manutenzione ordinaria regolare riduce il rischio di rilievi negativi in sede di verifica periodica.
Il preposto deve controllare la caldaia ogni giorno?
Per alcune tipologie di caldaie industriali il controllo giornaliero da parte di un soggetto abilitato non è solo raccomandabile ma imposto dalla normativa. Il D.M. 1° dicembre 1975 e successive modifiche disciplinano la conduzione degli apparecchi generatori di vapore e degli apparecchi a pressione con rischio elevato: per questi apparecchi è prevista la figura del conduttore di caldaie, soggetto munito di specifica patente di abilitazione (primo o secondo grado a seconda della potenza della caldaia) rilasciata dall'INAIL. Il conduttore abilitato deve essere fisicamente presente durante il funzionamento della caldaia a vapore, verificando ogni turno: i livelli di acqua negli indicatori di livello, la pressione di esercizio rispetto alla pressione massima ammissibile (PMA), il corretto funzionamento degli scarichi di fondo e dei dispositivi di sicurezza (valvole di sicurezza, pressostati di blocco). Per le caldaie ad acqua calda a bassa pressione (tipologia più diffusa negli ambienti di lavoro), non vi è l'obbligo di un conduttore abilitato con patente, ma il preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08 ha l'obbligo di verificare periodicamente le condizioni di sicurezza delle attrezzature presenti nell'area di competenza e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi anomalia. Il DVR deve indicare le attività di controllo operativo affidate al preposto (verifica visiva dei manometri, delle valvole, delle perdite, delle segnalazioni di allarme del sistema di controllo), con la relativa frequenza e le procedure da seguire in caso di anomalia.
Come si gestisce un allarme pressione in caldaia industriale?
Un allarme pressione in una caldaia industriale è un evento che richiede una risposta immediata, strutturata e documentata, secondo le procedure definite nel piano di emergenza aziendale. Le azioni da intraprendere si articolano in sequenza. Al manifestarsi dell'allarme (segnale acustico e visivo del pressostato di allarme o del sistema di controllo), il conduttore o l'operatore presente deve: verificare immediatamente la lettura del manometro e confrontarla con la pressione massima ammissibile (PMA) riportata sulla targa dell'apparecchio; controllare visivamente lo stato delle valvole di sicurezza (che devono aprirsi automaticamente al raggiungimento della pressione di taratura, generalmente pari a 1,03 volte la PMA); ridurre o interrompere l'alimentazione del combustibile agendo sul bruciatore o sul sistema di controllo. Se la pressione continua ad aumentare oltre la soglia di sicurezza nonostante l'intervento sul bruciatore, o se si riscontrano anomalie alle valvole di sicurezza, si deve procedere all'evacuazione del locale caldaia e delle aree adiacenti a rischio, alla chiusura manuale della valvola di intercettazione del combustibile (valvola di sezionamento a monte del bruciatore), alla notifica immediata ai Vigili del Fuoco (115) e al datore di lavoro. Il personale non autorizzato non deve accedere al locale caldaia durante l'emergenza. Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza, l'evento deve essere documentato nel registro degli eventi dell'apparecchio e, se ha comportato lo scatto di valvole di sicurezza o anomalie strutturali, deve essere notificato all'INAIL per la valutazione tecnica. Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato e testato con esercitazioni pratiche del personale addetto.
Il datore di lavoro è responsabile della manutenzione della caldaia aziendale?
Sì, il datore di lavoro è il soggetto responsabile della manutenzione e della sicurezza della caldaia e degli impianti termici presenti nel luogo di lavoro, secondo un quadro normativo stratificato. Sul piano della sicurezza sul lavoro, l'art. 71, comma 4, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione per conservarne nel tempo i requisiti di sicurezza: le caldaie industriali e i generatori di vapore rientrano a pieno titolo tra le attrezzature di lavoro. Sul piano degli apparecchi a pressione, il D.Lgs. 93/2022 (attuazione della Direttiva PED 2014/68/UE e della SPVD 2014/29/UE) disciplina la messa in servizio, l'utilizzo e le verifiche degli apparecchi a pressione, tra cui le caldaie a vapore, i serbatoi in pressione e i generatori di acqua calda. Il responsabile della messa in servizio e dell'esercizio dell'apparecchio a pressione è il datore di lavoro, che deve provvedere all'iscrizione dell'apparecchio nel registro degli apparecchi a pressione, alla denuncia di messa in servizio all'INAIL e all'esecuzione delle verifiche periodiche nei termini stabiliti. Il D.M. 1° dicembre 1975 individua le specifiche responsabilità del conduttore di caldaie a vapore (soggetto abilitato con patente di abilitazione), che deve essere adeguatamente formato e nominato dal datore di lavoro per la conduzione degli apparecchi soggetti. Sul piano civile, in caso di incidente da difetto di manutenzione, il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. per i danni ai lavoratori e, nei casi più gravi, per responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.
Ogni quanto va controllata la caldaia industriale?
La periodicità dei controlli e delle verifiche della caldaia industriale dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dal regime normativo applicabile. Per gli apparecchi a pressione soggetti al D.Lgs. 93/2022 — generatori di vapore, caldaie a vapore, serbatoi in pressione, recipienti per gas — le verifiche periodiche sono effettuate da INAIL (attraverso le proprie strutture territoriali) o da organismi abilitati (soggetti notificati o abilitati dal Ministero del Lavoro) con le seguenti cadenze indicative: verifiche di funzionamento ogni 2 anni per gli apparecchi del gruppo 1 (fluidi pericolosi) e ogni 4 anni per gli apparecchi del gruppo 2 (fluidi non pericolosi); verifiche di integrità ogni 4 anni (gruppo 1) e ogni 8 anni (gruppo 2). Le cadenze esatte variano in base alle specifiche caratteristiche dell'apparecchio (PS, volume, temperatura) secondo le tabelle dell'art. 10 del D.M. 11 aprile 2011 e del D.Lgs. 93/2022. Per le caldaie civili per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (non classificate come apparecchi a pressione ai sensi del D.Lgs. 93/2022), il DPR 74/2013 stabilisce la manutenzione ordinaria annuale obbligatoria da parte di un manutentore abilitato, con il relativo aggiornamento del libretto di impianto. Per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 100 kW è inoltre prevista una ispezione periodica da parte di enti terzi. Le verifiche di manutenzione ordinaria (pulizia, taratura dei bruciatori, verifica delle valvole di sicurezza, analisi fumi) devono essere eseguite con le periodicità indicate dal fabbricante nel manuale e non possono essere inferiori a quelle di legge.
Quando è obbligatorio il rilevatore di monossido di carbonio in un'azienda?
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore e incolore prodotto dalla combustione incompleta di qualsiasi combustibile fossile (metano, GPL, gasolio, legna, carbone), classificato come agente chimico pericoloso ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'obbligo del rilevatore di CO in ambito lavorativo deriva da più normative. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 233, in combinato con il Titolo IX Capo I (agenti chimici), impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi da agenti chimici, incluso il CO nei locali con apparecchi a combustione, documentando la valutazione nel DVR con la stima dell'esposizione e le misure di prevenzione adottate. L'installazione di rilevatori fissi di CO collegati ad allarme è raccomandata, e di fatto necessaria ai fini della sicurezza, in tutti i locali che presentano le seguenti condizioni: presenza di apparecchi a combustione (caldaie, forni, bruciatori industriali, generatori a gas); scarsa ventilazione naturale o assente (locali interrati, scantinati, locali tecnici senza aperture dirette sull'esterno); rischio di malfunzionamento degli apparecchi con produzione di CO. Per i locali con caldaie di potenza superiore a 35 kW, il DPR 74/2013 impone l'installazione di sistemi di ventilazione o aerazione adeguati. Il TLV-TWA (valore limite di soglia come media ponderata nel tempo) per il CO è di 25 ppm secondo i valori ACGIH, mentre il VLEP-TWA stabilito dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 è di 20 ppm. Il rilevatore di CO deve essere posizionato nelle zone a maggior rischio di accumulo (vicino agli apparecchi e nelle zone basse per il CO derivante da combustione con aria fredda), tarato periodicamente e collegato a un sistema di allarme acustico e visivo.
Cosa succede se la caldaia non ha il libretto impianto?
Il libretto di impianto (o libretto di centrale) è il documento obbligatorio per tutti gli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 (art. 7) e, per gli apparecchi a pressione, ai sensi del D.Lgs. 93/2022. La sua assenza comporta conseguenze su più piani. Sul piano normativo, la mancanza del libretto di impianto configura una violazione del DPR 74/2013 sanzionata con sanzioni amministrative a carico del responsabile dell'impianto (il datore di lavoro per gli impianti aziendali): l'art. 15 del DPR 74/2013 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 3.000 euro per la mancata tenuta o l'irregolare compilazione del libretto. Per gli apparecchi a pressione soggetti al D.Lgs. 93/2022, la mancanza del libretto di istruzioni del fabbricante e della documentazione di verifica è una violazione sanzionata dall'art. 23 del D.Lgs. 93/2022 con sanzioni amministrative fino a 3.000 euro. Sul piano della conformità impiantistica, senza libretto non è possibile dimostrare la regolarità delle manutenzioni eseguite, la conformità delle verifiche periodiche agli obblighi normativi e il rispetto dei parametri di funzionamento del bruciatore: questo espone il datore di lavoro a contestazioni da parte dell'organo di vigilanza (INAIL per gli apparecchi a pressione, ASL/ARPA per gli impianti termici civili). Sul piano assicurativo, in caso di sinistro (incendio, esplosione, incidente da CO), la mancanza del libretto può essere invocata dalla compagnia assicurativa per ridurre o negare il rimborso, configurando omessa manutenzione documentata. Il libretto deve essere custodito nei pressi dell'impianto e aggiornato dopo ogni intervento di manutenzione o verifica.
Qual è la differenza tra manutenzione ordinaria e verifica periodica per le caldaie industriali?
Manutenzione ordinaria e verifica periodica sono due adempimenti distinti per finalità, soggetti esecutori, contenuto e cadenza, che il datore di lavoro deve conoscere e non deve confondere. La manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi tecnici finalizzati a mantenere l'impianto in condizioni di funzionamento efficiente e sicuro: include la pulizia degli scambiatori di calore, la sostituzione di filtri e guarnizioni, la taratura e verifica del bruciatore (analisi fumi, verifica del rapporto aria/combustibile), il controllo delle valvole di sicurezza, la verifica del sistema di trattamento dell'acqua nelle caldaie a vapore e la lubrificazione degli organi in movimento. La manutenzione ordinaria è eseguita da un manutentore qualificato (per le caldaie civili, installatore abilitato ai sensi del D.Lgs. 37/2008; per le caldaie industriali, tecnico abilitato dal fabbricante o con competenze equivalenti), con cadenza almeno annuale per gli impianti civili (DPR 74/2013) e con periodicità definita dal fabbricante per quelli industriali. La verifica periodica è un controllo tecnico ispettivo effettuato da un soggetto terzo e indipendente — INAIL (o organismo abilitato) per gli apparecchi a pressione ai sensi del D.Lgs. 93/2022 — finalizzato ad accertare che l'apparecchio mantenga le caratteristiche di sicurezza prescritte dalla normativa: integrità strutturale (verifica ultrasuoni, ispezione visiva interna ed esterna, prova idraulica), efficienza dei dispositivi di sicurezza, conformità delle targhe e marcature. La verifica periodica produce un verbale ufficiale che deve essere allegato al libretto e conservato per almeno 10 anni. Le due tipologie di intervento si integrano: la manutenzione ordinaria regolare riduce il rischio di rilievi negativi in sede di verifica periodica.
Il preposto deve controllare la caldaia ogni giorno?
Per alcune tipologie di caldaie industriali il controllo giornaliero da parte di un soggetto abilitato non è solo raccomandabile ma imposto dalla normativa. Il D.M. 1° dicembre 1975 e successive modifiche disciplinano la conduzione degli apparecchi generatori di vapore e degli apparecchi a pressione con rischio elevato: per questi apparecchi è prevista la figura del conduttore di caldaie, soggetto munito di specifica patente di abilitazione (primo o secondo grado a seconda della potenza della caldaia) rilasciata dall'INAIL. Il conduttore abilitato deve essere fisicamente presente durante il funzionamento della caldaia a vapore, verificando ogni turno: i livelli di acqua negli indicatori di livello, la pressione di esercizio rispetto alla pressione massima ammissibile (PMA), il corretto funzionamento degli scarichi di fondo e dei dispositivi di sicurezza (valvole di sicurezza, pressostati di blocco). Per le caldaie ad acqua calda a bassa pressione (tipologia più diffusa negli ambienti di lavoro), non vi è l'obbligo di un conduttore abilitato con patente, ma il preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08 ha l'obbligo di verificare periodicamente le condizioni di sicurezza delle attrezzature presenti nell'area di competenza e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi anomalia. Il DVR deve indicare le attività di controllo operativo affidate al preposto (verifica visiva dei manometri, delle valvole, delle perdite, delle segnalazioni di allarme del sistema di controllo), con la relativa frequenza e le procedure da seguire in caso di anomalia.
Come si gestisce un allarme pressione in caldaia industriale?
Un allarme pressione in una caldaia industriale è un evento che richiede una risposta immediata, strutturata e documentata, secondo le procedure definite nel piano di emergenza aziendale. Le azioni da intraprendere si articolano in sequenza. Al manifestarsi dell'allarme (segnale acustico e visivo del pressostato di allarme o del sistema di controllo), il conduttore o l'operatore presente deve: verificare immediatamente la lettura del manometro e confrontarla con la pressione massima ammissibile (PMA) riportata sulla targa dell'apparecchio; controllare visivamente lo stato delle valvole di sicurezza (che devono aprirsi automaticamente al raggiungimento della pressione di taratura, generalmente pari a 1,03 volte la PMA); ridurre o interrompere l'alimentazione del combustibile agendo sul bruciatore o sul sistema di controllo. Se la pressione continua ad aumentare oltre la soglia di sicurezza nonostante l'intervento sul bruciatore, o se si riscontrano anomalie alle valvole di sicurezza, si deve procedere all'evacuazione del locale caldaia e delle aree adiacenti a rischio, alla chiusura manuale della valvola di intercettazione del combustibile (valvola di sezionamento a monte del bruciatore), alla notifica immediata ai Vigili del Fuoco (115) e al datore di lavoro. Il personale non autorizzato non deve accedere al locale caldaia durante l'emergenza. Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza, l'evento deve essere documentato nel registro degli eventi dell'apparecchio e, se ha comportato lo scatto di valvole di sicurezza o anomalie strutturali, deve essere notificato all'INAIL per la valutazione tecnica. Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato e testato con esercitazioni pratiche del personale addetto.
Fonti normative
Art. 71 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro per le attrezzature di lavoro
Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 — Agenti chimici pericolosi (rischio CO)