D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura chiave del sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/08: partecipa alla valutazione dei rischi, consulta il DVR, accede a tutti i luoghi di lavoro e interviene nella riunione periodica ex art. 35. Queste FAQ illustrano diritti, permessi, obblighi formativi e tutele del RLS secondo la normativa vigente.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, RLS e operatori sindacali in merito al ruolo, alle attribuzioni e alle tutele del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Domande frequenti sul RLS e sulla riunione periodicaFAQ
Chi è il RLS e come viene eletto o designato?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura prevista dagli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/08 che rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende fino a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori o, in alternativa, individuato per designazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU). Il numero minimo di RLS è: 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti, 3 nelle aziende da 201 a 1.000, 6 nelle aziende con oltre 1.000 dipendenti. L'elezione si svolge normalmente durante l'orario di lavoro, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Quante ore di permesso retribuito spetta al RLS?
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti per l'esercizio delle proprie funzioni. Il numero minimo di ore annue è stabilito dai contratti collettivi nazionali e non può essere inferiore a: 12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti; nelle aziende con più di 5 dipendenti il minimo contrattuale è generalmente di 40 ore annue (alcuni CCNL prevedono quantitativi superiori). Tali permessi sono aggiuntivi rispetto a quelli spettanti per l'attività sindacale e sono completamente a carico del datore di lavoro. Il monte ore non utilizzato nel corso dell'anno non è cumulabile con quello dell'anno successivo, salvo diversa previsione contrattuale.
Il RLS ha diritto ad accedere a tutti i luoghi di lavoro?
Sì. L'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono lavorazioni, compresi i cantieri temporanei e mobili, gli spazi confinati e le aree esterne pertinenti all'attività lavorativa. Il datore di lavoro non può limitare o condizionare tale diritto, nemmeno per aree considerate riservate o sensibili dal punto di vista produttivo o commerciale. L'accesso è finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza e al controllo dell'applicazione delle misure di prevenzione. L'esercizio del diritto deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e delle misure di sicurezza in vigore nell'area visitata.
Il RLS può consultare il DVR?
Sì, il RLS ha pieno diritto di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il relativo programma di miglioramento, come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione del RLS il DVR nella sua interezza, inclusi gli allegati tecnici, le valutazioni specifiche (rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato ecc.) e le misure di prevenzione adottate. Il RLS ha altresì diritto di accedere ai registri degli infortuni, ai dati anonimi aggregati sulla sorveglianza sanitaria forniti dal medico competente e alle cartelle sanitarie nella misura consentita dalla normativa sulla privacy.
Cosa succede se il RLS non viene eletto? Chi è il RLST?
Quando i lavoratori non eleggono un proprio RLS, le funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), figura prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08. Il RLST opera nell'ambito delle organizzazioni sindacali territoriali ed esercita le stesse attribuzioni del RLS aziendale. Il datore di lavoro, in assenza di RLS eletto, è tenuto a comunicare all'organismo paritetico territoriale l'avvenuta elezione o la mancata elezione e a versare un contributo all'apposito Fondo di sostegno istituito presso l'INAIL (art. 52 D.Lgs. 81/08). Il RLST ha diritto di accedere all'azienda previo preavviso al datore di lavoro.
Come si svolge la riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08? Chi partecipa? Con quale frequenza?
La riunione periodica, disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, è convocata dal datore di lavoro almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti. In occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio può essere convocata anche al di fuori della cadenza annuale. Partecipano obbligatoriamente: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (ove nominato) e il RLS. Nel corso della riunione si esaminano: il DVR aggiornato, i profili di rischio, i programmi di prevenzione, le risultanze della sorveglianza sanitaria, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i dispositivi di protezione individuali adottati, i programmi di informazione e formazione. Il verbale della riunione va redatto e conservato, ed è messo a disposizione delle autorità di vigilanza su richiesta.
Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, INL) in caso di disaccordo con il datore?
Sì. L'art. 50, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il RLS può segnalare la situazione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL/UOPSAL), all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o, in caso di rischio grave e immediato, richiedere l'intervento urgente del personale di vigilanza. Il ricorso alle autorità non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza e non può determinare conseguenze pregiudizievoli per il RLS. È comunque buona prassi documentare preventivamente le comunicazioni interne al datore di lavoro.
Quante ore di formazione spettano al RLS?
Il RLS ha diritto a una formazione specifica adeguata e non può essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni per mancanza di formazione. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che il corso di formazione iniziale per il RLS deve avere una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti nell'azienda e alle misure di prevenzione e protezione adottate. È previsto inoltre un aggiornamento periodico annuale di almeno 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti e di almeno 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti. Tutta la formazione si svolge durante l'orario di lavoro ed è completamente a carico del datore di lavoro, senza oneri per il RLS.
Il RLS può essere licenziato per l'esercizio delle sue funzioni? Quale tutela ha?
No. Il RLS gode di una specifica tutela contro i licenziamenti e le misure ritorsive collegati all'esercizio del suo mandato. L'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/08 dispone che il RLS non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. In aggiunta alle tutele specifiche del D.Lgs. 81/08, il RLS beneficia, per analogia, delle medesime protezioni riconosciute ai rappresentanti sindacali in materia di trasferimenti, dequalificazioni e licenziamenti discriminatori. Un licenziamento o una misura disciplinare adottata in ragione dell'attività di RLS è nullo per contrasto con norme imperative e può essere impugnato davanti al giudice del lavoro. I contratti collettivi spesso rafforzano ulteriormente tali tutele.
Qual è la differenza tra RLS aziendale, RLST (territoriale) e RLSC (di coordinamento)?
Il D.Lgs. 81/08 prevede tre figure distinte. Il RLS aziendale (art. 47) è eletto o designato dai lavoratori di una singola unità produttiva o azienda e opera esclusivamente in quel contesto. Il RLST — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (art. 48) — opera nell'ambito delle organizzazioni sindacali territoriali e svolge le funzioni del RLS aziendale nelle imprese in cui quest'ultimo non sia stato eletto, tipicamente le piccole imprese; ha diritto di accesso all'azienda previo preavviso. Il RLSC — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Coordinamento (art. 49) — è previsto per i grandi cantieri o per le situazioni in cui operano più aziende nello stesso sito produttivo; coordina l'azione dei vari RLS aziendali e partecipa alle riunioni di coordinamento. Le tre figure rispondono a contesti organizzativi diversi ma esercitano sostanzialmente le stesse attribuzioni previste dall'art. 50.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura prevista dagli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/08 che rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende fino a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori o, in alternativa, individuato per designazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU). Il numero minimo di RLS è: 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti, 3 nelle aziende da 201 a 1.000, 6 nelle aziende con oltre 1.000 dipendenti. L'elezione si svolge normalmente durante l'orario di lavoro, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Quante ore di permesso retribuito spetta al RLS?
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti per l'esercizio delle proprie funzioni. Il numero minimo di ore annue è stabilito dai contratti collettivi nazionali e non può essere inferiore a: 12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti; nelle aziende con più di 5 dipendenti il minimo contrattuale è generalmente di 40 ore annue (alcuni CCNL prevedono quantitativi superiori). Tali permessi sono aggiuntivi rispetto a quelli spettanti per l'attività sindacale e sono completamente a carico del datore di lavoro. Il monte ore non utilizzato nel corso dell'anno non è cumulabile con quello dell'anno successivo, salvo diversa previsione contrattuale.
Il RLS ha diritto ad accedere a tutti i luoghi di lavoro?
Sì. L'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono lavorazioni, compresi i cantieri temporanei e mobili, gli spazi confinati e le aree esterne pertinenti all'attività lavorativa. Il datore di lavoro non può limitare o condizionare tale diritto, nemmeno per aree considerate riservate o sensibili dal punto di vista produttivo o commerciale. L'accesso è finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza e al controllo dell'applicazione delle misure di prevenzione. L'esercizio del diritto deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e delle misure di sicurezza in vigore nell'area visitata.
Il RLS può consultare il DVR?
Sì, il RLS ha pieno diritto di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il relativo programma di miglioramento, come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione del RLS il DVR nella sua interezza, inclusi gli allegati tecnici, le valutazioni specifiche (rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato ecc.) e le misure di prevenzione adottate. Il RLS ha altresì diritto di accedere ai registri degli infortuni, ai dati anonimi aggregati sulla sorveglianza sanitaria forniti dal medico competente e alle cartelle sanitarie nella misura consentita dalla normativa sulla privacy.
Cosa succede se il RLS non viene eletto? Chi è il RLST?
Quando i lavoratori non eleggono un proprio RLS, le funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), figura prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08. Il RLST opera nell'ambito delle organizzazioni sindacali territoriali ed esercita le stesse attribuzioni del RLS aziendale. Il datore di lavoro, in assenza di RLS eletto, è tenuto a comunicare all'organismo paritetico territoriale l'avvenuta elezione o la mancata elezione e a versare un contributo all'apposito Fondo di sostegno istituito presso l'INAIL (art. 52 D.Lgs. 81/08). Il RLST ha diritto di accedere all'azienda previo preavviso al datore di lavoro.
Come si svolge la riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08? Chi partecipa? Con quale frequenza?
La riunione periodica, disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, è convocata dal datore di lavoro almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti. In occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio può essere convocata anche al di fuori della cadenza annuale. Partecipano obbligatoriamente: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (ove nominato) e il RLS. Nel corso della riunione si esaminano: il DVR aggiornato, i profili di rischio, i programmi di prevenzione, le risultanze della sorveglianza sanitaria, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i dispositivi di protezione individuali adottati, i programmi di informazione e formazione. Il verbale della riunione va redatto e conservato, ed è messo a disposizione delle autorità di vigilanza su richiesta.
Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, INL) in caso di disaccordo con il datore?
Sì. L'art. 50, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il RLS può segnalare la situazione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL/UOPSAL), all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o, in caso di rischio grave e immediato, richiedere l'intervento urgente del personale di vigilanza. Il ricorso alle autorità non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza e non può determinare conseguenze pregiudizievoli per il RLS. È comunque buona prassi documentare preventivamente le comunicazioni interne al datore di lavoro.
Quante ore di formazione spettano al RLS?
Il RLS ha diritto a una formazione specifica adeguata e non può essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni per mancanza di formazione. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che il corso di formazione iniziale per il RLS deve avere una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti nell'azienda e alle misure di prevenzione e protezione adottate. È previsto inoltre un aggiornamento periodico annuale di almeno 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti e di almeno 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti. Tutta la formazione si svolge durante l'orario di lavoro ed è completamente a carico del datore di lavoro, senza oneri per il RLS.
Il RLS può essere licenziato per l'esercizio delle sue funzioni? Quale tutela ha?
No. Il RLS gode di una specifica tutela contro i licenziamenti e le misure ritorsive collegati all'esercizio del suo mandato. L'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/08 dispone che il RLS non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. In aggiunta alle tutele specifiche del D.Lgs. 81/08, il RLS beneficia, per analogia, delle medesime protezioni riconosciute ai rappresentanti sindacali in materia di trasferimenti, dequalificazioni e licenziamenti discriminatori. Un licenziamento o una misura disciplinare adottata in ragione dell'attività di RLS è nullo per contrasto con norme imperative e può essere impugnato davanti al giudice del lavoro. I contratti collettivi spesso rafforzano ulteriormente tali tutele.
Qual è la differenza tra RLS aziendale, RLST (territoriale) e RLSC (di coordinamento)?
Il D.Lgs. 81/08 prevede tre figure distinte. Il RLS aziendale (art. 47) è eletto o designato dai lavoratori di una singola unità produttiva o azienda e opera esclusivamente in quel contesto. Il RLST — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (art. 48) — opera nell'ambito delle organizzazioni sindacali territoriali e svolge le funzioni del RLS aziendale nelle imprese in cui quest'ultimo non sia stato eletto, tipicamente le piccole imprese; ha diritto di accesso all'azienda previo preavviso. Il RLSC — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Coordinamento (art. 49) — è previsto per i grandi cantieri o per le situazioni in cui operano più aziende nello stesso sito produttivo; coordina l'azione dei vari RLS aziendali e partecipa alle riunioni di coordinamento. Le tre figure rispondono a contesti organizzativi diversi ma esercitano sostanzialmente le stesse attribuzioni previste dall'art. 50.
Fonti normative
Artt. 47-52 D.Lgs. 81/08 — RLS: elezione, attribuzioni e tutele
Art. 35 D.Lgs. 81/08 — riunione periodica
Art. 50 D.Lgs. 81/08 — attribuzioni del RLS
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione RLS
Art. 52 D.Lgs. 81/08 — Fondo di sostegno RLST
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