FAQ Rischio Biologico HIV ed Epatite per Operatori Sanitari e dei Servizi
Risposte alle domande più frequenti sul rischio biologico da HIV, epatite B e C per operatori sanitari, addetti alle pulizie e alla raccolta rifiuti: protocollo immediato dopo una puntura accidentale, profilassi post-esposizione (PEP), obbligo vaccinale anti-epatite B, sorveglianza sanitaria, scelta dei guanti idonei e denuncia INAIL. Riferimenti al D.Lgs. 81/08 Titolo X artt. 267-286 e all'Allegato XLVI.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il rischio biologico da virus ematici (HIV, HBV, HCV) richiede una valutazione puntuale e procedure operative scritte ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08. Ti supportiamo nella redazione della sezione DVR dedicata al rischio biologico, nella definizione del protocollo post-esposizione, nella scelta dei DPI idonei e nell'impostazione del programma di sorveglianza sanitaria.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e responsabili di strutture sanitarie sul rischio biologico da HIV, epatite B e C, con riferimento al D.Lgs. 81/08 Titolo X artt. 267-286, all'Allegato XLVI e alle Circolari del Ministero della Salute sulla profilassi post-esposizione.
Domande frequenti sul rischio biologico HIV ed epatiteFAQ
Cosa fare immediatamente dopo una puntura accidentale con ago potenzialmente contaminato?
La puntura accidentale con ago potenzialmente contaminato da sangue o liquidi biologici è un'emergenza medica che richiede un protocollo di primo intervento immediato e l'attivazione della catena di risposta aziendale e sanitaria entro le prime ore dall'esposizione. Il D.Lgs. 81/08, art. 279, impone al datore di lavoro di definire procedure scritte per la gestione delle esposizioni accidentali ad agenti biologici di gruppo 3 e 4 (tra cui HIV, HBV, HCV classificati nell'Allegato XLVI). Il protocollo di primo intervento immediato — da eseguire entro i primissimi minuti dall'incidente — prevede: per le punture e ferite cutanee: favorire il sanguinamento della ferita senza esercitare pressione, lavare abbondantemente la zona con acqua corrente e sapone per almeno 5 minuti, applicare un antisettico (soluzione alcolica o iodio-povidone) sulla zona lesa senza frictionare; per le esposizioni delle mucose (occhi, naso, bocca): lavaggio abbondante con acqua o soluzione fisiologica per almeno 5-10 minuti. Dopo il primo intervento immediato, il lavoratore deve essere inviato senza ritardo al Pronto Soccorso o al centro specialistico aziendale per: la valutazione del rischio di esposizione (gravità della ferita, tipo di materiale biologico, stato sierologico del paziente fonte se noto); la decisione sulla profilassi post-esposizione (PEP) da parte del medico infettivologo, che deve essere avviata entro 2 ore dall'esposizione per essere efficace; il prelievo di sangue per la sierologia basale del lavoratore (HIV, HBV, HCV) da eseguire entro poche ore dall'esposizione per documentare lo stato pre-esposizione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che il protocollo sia conosciuto da tutti i lavoratori esposti e che sia disponibile in forma scritta nei luoghi di lavoro.
Cos'è la profilassi post-esposizione (PEP) per HIV e quando va somministrata?
La profilassi post-esposizione (PEP) per HIV è una terapia antiretrovirale combinata a breve termine somministrata dopo un'esposizione occupazionale (o non occupazionale) a materiale biologico potenzialmente infetto da HIV, con lo scopo di prevenire l'infezione prima che il virus si replichi e si stabilizzi nell'organismo. La PEP è un trattamento d'emergenza regolamentato in Italia dalle Circolari del Ministero della Salute (in particolare la Circolare n. 40 del 1998 aggiornata dalle successive linee guida INMI Spallanzani) e dalle raccomandazioni delle Società Scientifiche (SIMIT — Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali). I principi fondamentali della PEP sono: la tempestività è il fattore critico — la PEP deve essere avviata entro 2 ore dall'esposizione per la massima efficacia e non deve comunque superare le 72 ore (dopo le 72 ore l'efficacia preventiva si riduce drasticamente e la terapia non è più indicata); la decisione di avviare la PEP è medica — spetta al medico infettivologo o al medico del Pronto Soccorso valutare la necessità della PEP in base all'entità dell'esposizione (tipo di liquido biologico, quantità, via di esposizione), allo stato sierologico del paziente fonte (se noto), e al rischio individuale del lavoratore esposto; la PEP standard prevede un regime triplice di antiretrovirali assunti per 28 giorni; durante il trattamento e per i mesi successivi (3 e 6 mesi dall'esposizione) sono previsti controlli sierologici periodici. Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori esposti al rischio biologico (operatori sanitari, addetti alle pulizie ospedaliere, raccoglitori di rifiuti sanitari) sappiano dove rivolgersi h24 per la PEP: il Pronto Soccorso è il punto di accesso principale fuori dall'orario lavorativo, mentre in strutture ospedaliere è generalmente attivo un servizio di reperibilità infettivologica.
Il vaccino contro l'epatite B è obbligatorio per gli operatori sanitari?
Sì. La vaccinazione anti-epatite B (HBV) è obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 279, comma 2, che prevede che per i lavoratori esposti ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci il datore di lavoro, sentito il medico competente, offra la vaccinazione ai lavoratori. La norma utilizza il termine "offerta" ma il D.Lgs. 81/08 va interpretato in combinato con il D.Lgs. 502/1992 e le successive disposizioni regionali: per il personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, operatori socio-sanitari) la vaccinazione anti-HBV è stata resa obbligatoria dalla L. 165/1991 per il personale delle professioni sanitarie, con obbligo di documentazione dello stato immune. In pratica, per le categorie soggette all'obbligo: il datore di lavoro (struttura sanitaria o azienda che impiega lavoratori esposti) deve verificare lo stato immunitario del lavoratore prima dell'assunzione o dell'assegnazione alle mansioni a rischio; se il lavoratore non è immune (anti-HBs negativi o titolo anticorpale insufficiente), il medico competente deve prescrivere il ciclo vaccinale completo (3 dosi, 0-1-6 mesi) o la dose di richiamo; il controllo del titolo anticorpale (anti-HBs) 1-2 mesi dopo il ciclo vaccinale completo è necessario per verificare la risposta immunitaria (i non-responder — circa il 5% della popolazione — richiedono valutazione specialistica); la documentazione del ciclo vaccinale e del titolo anticorpale deve essere conservata nella cartella sanitaria individuale del lavoratore. Per gli addetti alle pulizie di ospedali, agli operatori dei servizi di raccolta rifiuti sanitari e agli addetti alla gestione di materiali biologici, la vaccinazione anti-HBV è fortemente raccomandata e nel DVR deve essere valutata come misura preventiva ai sensi dell'art. 279 D.Lgs. 81/08.
Quale sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti al rischio biologico?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti biologici è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, Titolo X, art. 279, che la rende obbligatoria per tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'Allegato XLVI (tra cui HIV - gruppo 3, HBV - gruppo 3, HCV - gruppo 3). Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere elaborato dal medico competente e deve comprendere: visita medica preventiva (prima dell'assegnazione alla mansione a rischio) con acquisizione dell'anamnesi patologica remota, accertamento dello stato immunitario (HBV, HCV, HIV, sierologia di base) e valutazione della idoneità alla mansione; visite mediche periodiche con cadenza almeno annuale per i lavoratori ad alto rischio (operatori di sala operatoria, laboratorio analisi, unità di malattie infettive) o biennale per lavoratori a rischio più contenuto, con aggiornamento degli accertamenti sierologici; visite mediche in occasione di cambio di mansione o di rientro da assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Il medico competente ha altresì il compito di: istituire e aggiornare la cartella sanitaria individuale per ogni lavoratore sorvegliato (da conservare per almeno 10 anni dopo la cessazione dell'esposizione, o 40 anni per agenti biologici che possono provocare infezioni persistenti latenti); proporre il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR in collaborazione con il datore di lavoro e l'RSPP; esprimere il giudizio di idoneità alla mansione con eventuali prescrizioni (ad esempio: obbligo di utilizzo sistematico dei guanti doppi in lattice o nitrile per lavoratori non immuni all'HBV); disporre la sorveglianza sanitaria straordinaria (visita fuori protocollo) dopo ogni esposizione accidentale a materiale biologico. La sorveglianza sanitaria deve essere documentata nel registro degli esposti ad agenti biologici.
Quali guanti sono idonei per la protezione dal rischio biologico HIV e HCV?
La scelta dei guanti per la protezione dal rischio biologico da HIV, HCV e HBV è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, artt. 74-79, e deve basarsi sulla valutazione specifica del rischio e sulle caratteristiche tecniche dei DPI certificate dalle norme tecniche europee. I guanti per il rischio biologico sono classificati come DPI di 3a categoria (rischi che possono causare conseguenze molto gravi o mortali) e devono rispettare: il Regolamento UE 2016/425 sui DPI; la norma EN ISO 374-1:2016 che classifica i guanti in base alla loro resistenza alla permeazione di liquidi chimici e biologici; la norma EN ISO 374-5:2016 specifica per la protezione da microrganismi (batteri, funghi e virus), che richiede che il guanto superi il test di penetrazione virale (Virus test) per poter riportare il pittogramma con il simbolo virus. Per la protezione dall'HIV e dagli altri virus ematici (HBV, HCV), i guanti idonei devono obbligatoriamente riportare il simbolo virus sulla marcatura CE, a indicare che hanno superato il test di penetrazione virale EN ISO 374-5. I materiali più comunemente utilizzati sono: guanti in lattice naturale (ottima barriera contro virus, ma rischio di allergia al lattice per alcuni soggetti); guanti in nitrile (alternativa al lattice per soggetti allergici, buona resistenza chimica e biologica); guanti in neoprene o vinile (usati meno frequentemente in contesti ad alto rischio biologico). Lo spessore e l'integrità del guanto sono determinanti: guanti doppi (double gloving) sono raccomandati nelle procedure chirurgiche e nelle manovre invasive ad alto rischio di perforazione. È fondamentale che i guanti siano integri prima dell'uso (verificare assenza di fori o lacerazioni), che vengano indossati e rimossi con tecnica corretta (per evitare la contaminazione delle mani durante la rimozione) e che vengano sempre sostituiti dopo ogni procedura o in caso di perforazione accidentale. La formazione sulla corretta tecnica di vestizione e svestizione dei guanti è parte essenziale della formazione sul rischio biologico.
Un infortunio da puntura accidentale va denunciato all'INAIL? Entro quando?
Sì. L'infortunio da puntura accidentale con ago o altro oggetto tagliente potenzialmente contaminato da sangue o liquidi biologici è un infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del DPR 1124/1965 (Testo Unico INAIL) e dell'art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 81/08, e deve essere denunciato all'INAIL con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. La procedura di denuncia si articola come segue: il lavoratore infortunato deve recarsi immediatamente al Pronto Soccorso o dal medico competente aziendale per la certificazione medica dell'infortunio (il cosiddetto "certificato medico di infortunio"); il medico che presta la prima cura è obbligato a inviare il certificato medico all'INAIL in via telematica entro 24 ore dalla visita; il datore di lavoro deve presentare la denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (infortuni gravi e mortali devono essere comunicati anche all'organo di vigilanza — ASL — entro 24 ore); il datore di lavoro deve anche segnalare l'evento all'ASL/ATS territoriale per i profili di salute e sicurezza sul lavoro. L'omessa o tardiva denuncia espone il datore di lavoro a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965. Dal punto di vista del lavoratore, la denuncia INAIL è fondamentale per: garantire la copertura assicurativa per le cure (PEP, esami sierologici di follow-up, eventuali terapie successive) senza oneri a proprio carico; documentare l'infortunio ai fini di eventuali riconoscimenti futuri (malattia professionale da infezione biologica, rendita INAIL in caso di danno permanente); consentire all'azienda di analizzare le cause dell'infortunio e adottare misure correttive per prevenire eventi analoghi. È opportuno che il lavoratore conservi copia di tutta la documentazione relativa all'esposizione accidentale.
Gli addetti alle pulizie e alla raccolta rifiuti sono esposti al rischio biologico? Quali obblighi ha il datore di lavoro?
Sì. Gli addetti alle pulizie di strutture sanitarie, laboratori di analisi, studi medici e odontoiatrici, e gli addetti alla raccolta e gestione dei rifiuti sanitari (operatori ecologici, addetti ai centri di raccolta rifiuti speciali) sono esposti al rischio biologico da agenti di gruppo 3 (HIV, HBV, HCV, Mycobacterium tuberculosis) e rientrano tra i destinatari degli obblighi del Titolo X D.Lgs. 81/08. Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di questi lavoratori sono: valutazione specifica del rischio biologico nel DVR ai sensi dell'art. 271, con identificazione degli agenti biologici presenti, delle fonti di esposizione (aghi nelle borse della spazzatura, liquidi biologici sulle superfici, aerosol nella gestione dei rifiuti liquidi) e delle modalità di esposizione; adozione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 272, tra cui: uso di contenitori per aghi rigidi e a perdere (sharps containers) conformi alla norma EN ISO 23907 per i rifiuti sanitari taglienti; formazione specifica sul rischio biologico, sulle modalità di trasmissione dei virus ematici e sulle procedure di gestione degli incidenti (art. 278); fornitura e obbligo di utilizzo dei DPI idonei: guanti anti-puntura (EN 388) sovrapposti ai guanti di nitrile per la raccolta manuale dei sacchi rifiuti, occhiali di protezione o schermo facciale quando sussiste rischio di schizzi di liquidi biologici, mascherina chirurgica o FFP2 per la gestione di rifiuti con rischio aerogeno, scarpe di sicurezza S3 con protezione antischiacciamento per la gestione di contenitori pesanti; vaccinazione anti-HBV e sorveglianza sanitaria periodica (artt. 279); informazione e formazione (art. 278) con aggiornamento periodico sulle procedure corrette. Il D.Lgs. 81/08, art. 271, comma 3, impone che il DVR contenga l'elenco degli agenti biologici utilizzati o presenti e il loro gruppo di rischio.
Cosa fare immediatamente dopo una puntura accidentale con ago potenzialmente contaminato?
La puntura accidentale con ago potenzialmente contaminato da sangue o liquidi biologici è un'emergenza medica che richiede un protocollo di primo intervento immediato e l'attivazione della catena di risposta aziendale e sanitaria entro le prime ore dall'esposizione. Il D.Lgs. 81/08, art. 279, impone al datore di lavoro di definire procedure scritte per la gestione delle esposizioni accidentali ad agenti biologici di gruppo 3 e 4 (tra cui HIV, HBV, HCV classificati nell'Allegato XLVI). Il protocollo di primo intervento immediato — da eseguire entro i primissimi minuti dall'incidente — prevede: per le punture e ferite cutanee: favorire il sanguinamento della ferita senza esercitare pressione, lavare abbondantemente la zona con acqua corrente e sapone per almeno 5 minuti, applicare un antisettico (soluzione alcolica o iodio-povidone) sulla zona lesa senza frictionare; per le esposizioni delle mucose (occhi, naso, bocca): lavaggio abbondante con acqua o soluzione fisiologica per almeno 5-10 minuti. Dopo il primo intervento immediato, il lavoratore deve essere inviato senza ritardo al Pronto Soccorso o al centro specialistico aziendale per: la valutazione del rischio di esposizione (gravità della ferita, tipo di materiale biologico, stato sierologico del paziente fonte se noto); la decisione sulla profilassi post-esposizione (PEP) da parte del medico infettivologo, che deve essere avviata entro 2 ore dall'esposizione per essere efficace; il prelievo di sangue per la sierologia basale del lavoratore (HIV, HBV, HCV) da eseguire entro poche ore dall'esposizione per documentare lo stato pre-esposizione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che il protocollo sia conosciuto da tutti i lavoratori esposti e che sia disponibile in forma scritta nei luoghi di lavoro.
Cos'è la profilassi post-esposizione (PEP) per HIV e quando va somministrata?
La profilassi post-esposizione (PEP) per HIV è una terapia antiretrovirale combinata a breve termine somministrata dopo un'esposizione occupazionale (o non occupazionale) a materiale biologico potenzialmente infetto da HIV, con lo scopo di prevenire l'infezione prima che il virus si replichi e si stabilizzi nell'organismo. La PEP è un trattamento d'emergenza regolamentato in Italia dalle Circolari del Ministero della Salute (in particolare la Circolare n. 40 del 1998 aggiornata dalle successive linee guida INMI Spallanzani) e dalle raccomandazioni delle Società Scientifiche (SIMIT — Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali). I principi fondamentali della PEP sono: la tempestività è il fattore critico — la PEP deve essere avviata entro 2 ore dall'esposizione per la massima efficacia e non deve comunque superare le 72 ore (dopo le 72 ore l'efficacia preventiva si riduce drasticamente e la terapia non è più indicata); la decisione di avviare la PEP è medica — spetta al medico infettivologo o al medico del Pronto Soccorso valutare la necessità della PEP in base all'entità dell'esposizione (tipo di liquido biologico, quantità, via di esposizione), allo stato sierologico del paziente fonte (se noto), e al rischio individuale del lavoratore esposto; la PEP standard prevede un regime triplice di antiretrovirali assunti per 28 giorni; durante il trattamento e per i mesi successivi (3 e 6 mesi dall'esposizione) sono previsti controlli sierologici periodici. Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori esposti al rischio biologico (operatori sanitari, addetti alle pulizie ospedaliere, raccoglitori di rifiuti sanitari) sappiano dove rivolgersi h24 per la PEP: il Pronto Soccorso è il punto di accesso principale fuori dall'orario lavorativo, mentre in strutture ospedaliere è generalmente attivo un servizio di reperibilità infettivologica.
Il vaccino contro l'epatite B è obbligatorio per gli operatori sanitari?
Sì. La vaccinazione anti-epatite B (HBV) è obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 279, comma 2, che prevede che per i lavoratori esposti ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci il datore di lavoro, sentito il medico competente, offra la vaccinazione ai lavoratori. La norma utilizza il termine "offerta" ma il D.Lgs. 81/08 va interpretato in combinato con il D.Lgs. 502/1992 e le successive disposizioni regionali: per il personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, operatori socio-sanitari) la vaccinazione anti-HBV è stata resa obbligatoria dalla L. 165/1991 per il personale delle professioni sanitarie, con obbligo di documentazione dello stato immune. In pratica, per le categorie soggette all'obbligo: il datore di lavoro (struttura sanitaria o azienda che impiega lavoratori esposti) deve verificare lo stato immunitario del lavoratore prima dell'assunzione o dell'assegnazione alle mansioni a rischio; se il lavoratore non è immune (anti-HBs negativi o titolo anticorpale insufficiente), il medico competente deve prescrivere il ciclo vaccinale completo (3 dosi, 0-1-6 mesi) o la dose di richiamo; il controllo del titolo anticorpale (anti-HBs) 1-2 mesi dopo il ciclo vaccinale completo è necessario per verificare la risposta immunitaria (i non-responder — circa il 5% della popolazione — richiedono valutazione specialistica); la documentazione del ciclo vaccinale e del titolo anticorpale deve essere conservata nella cartella sanitaria individuale del lavoratore. Per gli addetti alle pulizie di ospedali, agli operatori dei servizi di raccolta rifiuti sanitari e agli addetti alla gestione di materiali biologici, la vaccinazione anti-HBV è fortemente raccomandata e nel DVR deve essere valutata come misura preventiva ai sensi dell'art. 279 D.Lgs. 81/08.
Quale sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti al rischio biologico?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti biologici è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, Titolo X, art. 279, che la rende obbligatoria per tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'Allegato XLVI (tra cui HIV - gruppo 3, HBV - gruppo 3, HCV - gruppo 3). Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere elaborato dal medico competente e deve comprendere: visita medica preventiva (prima dell'assegnazione alla mansione a rischio) con acquisizione dell'anamnesi patologica remota, accertamento dello stato immunitario (HBV, HCV, HIV, sierologia di base) e valutazione della idoneità alla mansione; visite mediche periodiche con cadenza almeno annuale per i lavoratori ad alto rischio (operatori di sala operatoria, laboratorio analisi, unità di malattie infettive) o biennale per lavoratori a rischio più contenuto, con aggiornamento degli accertamenti sierologici; visite mediche in occasione di cambio di mansione o di rientro da assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Il medico competente ha altresì il compito di: istituire e aggiornare la cartella sanitaria individuale per ogni lavoratore sorvegliato (da conservare per almeno 10 anni dopo la cessazione dell'esposizione, o 40 anni per agenti biologici che possono provocare infezioni persistenti latenti); proporre il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR in collaborazione con il datore di lavoro e l'RSPP; esprimere il giudizio di idoneità alla mansione con eventuali prescrizioni (ad esempio: obbligo di utilizzo sistematico dei guanti doppi in lattice o nitrile per lavoratori non immuni all'HBV); disporre la sorveglianza sanitaria straordinaria (visita fuori protocollo) dopo ogni esposizione accidentale a materiale biologico. La sorveglianza sanitaria deve essere documentata nel registro degli esposti ad agenti biologici.
Quali guanti sono idonei per la protezione dal rischio biologico HIV e HCV?
La scelta dei guanti per la protezione dal rischio biologico da HIV, HCV e HBV è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, artt. 74-79, e deve basarsi sulla valutazione specifica del rischio e sulle caratteristiche tecniche dei DPI certificate dalle norme tecniche europee. I guanti per il rischio biologico sono classificati come DPI di 3a categoria (rischi che possono causare conseguenze molto gravi o mortali) e devono rispettare: il Regolamento UE 2016/425 sui DPI; la norma EN ISO 374-1:2016 che classifica i guanti in base alla loro resistenza alla permeazione di liquidi chimici e biologici; la norma EN ISO 374-5:2016 specifica per la protezione da microrganismi (batteri, funghi e virus), che richiede che il guanto superi il test di penetrazione virale (Virus test) per poter riportare il pittogramma con il simbolo virus. Per la protezione dall'HIV e dagli altri virus ematici (HBV, HCV), i guanti idonei devono obbligatoriamente riportare il simbolo virus sulla marcatura CE, a indicare che hanno superato il test di penetrazione virale EN ISO 374-5. I materiali più comunemente utilizzati sono: guanti in lattice naturale (ottima barriera contro virus, ma rischio di allergia al lattice per alcuni soggetti); guanti in nitrile (alternativa al lattice per soggetti allergici, buona resistenza chimica e biologica); guanti in neoprene o vinile (usati meno frequentemente in contesti ad alto rischio biologico). Lo spessore e l'integrità del guanto sono determinanti: guanti doppi (double gloving) sono raccomandati nelle procedure chirurgiche e nelle manovre invasive ad alto rischio di perforazione. È fondamentale che i guanti siano integri prima dell'uso (verificare assenza di fori o lacerazioni), che vengano indossati e rimossi con tecnica corretta (per evitare la contaminazione delle mani durante la rimozione) e che vengano sempre sostituiti dopo ogni procedura o in caso di perforazione accidentale. La formazione sulla corretta tecnica di vestizione e svestizione dei guanti è parte essenziale della formazione sul rischio biologico.
Un infortunio da puntura accidentale va denunciato all'INAIL? Entro quando?
Sì. L'infortunio da puntura accidentale con ago o altro oggetto tagliente potenzialmente contaminato da sangue o liquidi biologici è un infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del DPR 1124/1965 (Testo Unico INAIL) e dell'art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 81/08, e deve essere denunciato all'INAIL con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. La procedura di denuncia si articola come segue: il lavoratore infortunato deve recarsi immediatamente al Pronto Soccorso o dal medico competente aziendale per la certificazione medica dell'infortunio (il cosiddetto "certificato medico di infortunio"); il medico che presta la prima cura è obbligato a inviare il certificato medico all'INAIL in via telematica entro 24 ore dalla visita; il datore di lavoro deve presentare la denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (infortuni gravi e mortali devono essere comunicati anche all'organo di vigilanza — ASL — entro 24 ore); il datore di lavoro deve anche segnalare l'evento all'ASL/ATS territoriale per i profili di salute e sicurezza sul lavoro. L'omessa o tardiva denuncia espone il datore di lavoro a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965. Dal punto di vista del lavoratore, la denuncia INAIL è fondamentale per: garantire la copertura assicurativa per le cure (PEP, esami sierologici di follow-up, eventuali terapie successive) senza oneri a proprio carico; documentare l'infortunio ai fini di eventuali riconoscimenti futuri (malattia professionale da infezione biologica, rendita INAIL in caso di danno permanente); consentire all'azienda di analizzare le cause dell'infortunio e adottare misure correttive per prevenire eventi analoghi. È opportuno che il lavoratore conservi copia di tutta la documentazione relativa all'esposizione accidentale.
Gli addetti alle pulizie e alla raccolta rifiuti sono esposti al rischio biologico? Quali obblighi ha il datore di lavoro?
Sì. Gli addetti alle pulizie di strutture sanitarie, laboratori di analisi, studi medici e odontoiatrici, e gli addetti alla raccolta e gestione dei rifiuti sanitari (operatori ecologici, addetti ai centri di raccolta rifiuti speciali) sono esposti al rischio biologico da agenti di gruppo 3 (HIV, HBV, HCV, Mycobacterium tuberculosis) e rientrano tra i destinatari degli obblighi del Titolo X D.Lgs. 81/08. Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di questi lavoratori sono: valutazione specifica del rischio biologico nel DVR ai sensi dell'art. 271, con identificazione degli agenti biologici presenti, delle fonti di esposizione (aghi nelle borse della spazzatura, liquidi biologici sulle superfici, aerosol nella gestione dei rifiuti liquidi) e delle modalità di esposizione; adozione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 272, tra cui: uso di contenitori per aghi rigidi e a perdere (sharps containers) conformi alla norma EN ISO 23907 per i rifiuti sanitari taglienti; formazione specifica sul rischio biologico, sulle modalità di trasmissione dei virus ematici e sulle procedure di gestione degli incidenti (art. 278); fornitura e obbligo di utilizzo dei DPI idonei: guanti anti-puntura (EN 388) sovrapposti ai guanti di nitrile per la raccolta manuale dei sacchi rifiuti, occhiali di protezione o schermo facciale quando sussiste rischio di schizzi di liquidi biologici, mascherina chirurgica o FFP2 per la gestione di rifiuti con rischio aerogeno, scarpe di sicurezza S3 con protezione antischiacciamento per la gestione di contenitori pesanti; vaccinazione anti-HBV e sorveglianza sanitaria periodica (artt. 279); informazione e formazione (art. 278) con aggiornamento periodico sulle procedure corrette. Il D.Lgs. 81/08, art. 271, comma 3, impone che il DVR contenga l'elenco degli agenti biologici utilizzati o presenti e il loro gruppo di rischio.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo X artt. 267-286 — protezione da agenti biologici