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FAQ Rintracciabilità Alimentare

Obblighi di rintracciabilità, gestione dei lotti e procedure di ritiro/richiamo nel settore alimentare.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La rintracciabilità è un pilastro della sicurezza alimentare. Supportiamo la gestione documentale per garantire la conformità con il Reg. CE 178/2002 e l’efficacia delle procedure di ritiro/richiamo.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

La normativa di riferimento è il Reg. CE 178/2002, integrato da linee guida nazionali e regionali per settori specifici.

Domande frequenti sulla rintracciabilitàFAQ

Cos’è la rintracciabilità nel settore alimentare?
È la capacità di ricostruire il percorso di un alimento dalle materie prime al prodotto finito, prevista dall’art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Chi è obbligato a garantire la rintracciabilità?
Tutti gli OSA: produttori, trasformatori, distributori e somministratori devono identificare fornitori e clienti professionali (logica “one step back, one step forward”).
Quali documenti dimostrano la rintracciabilità?
Documenti di trasporto, fatture, schede tecniche, registri di carico/scarico, lotti di produzione, documentazione interna che colleghi materie prime e prodotti finiti.
Per quanto tempo conservare i documenti di rintracciabilità?
In genere almeno 2 anni; per alcune categorie di prodotti o secondo linee guida regionali può essere richiesto un periodo maggiore.
Come funziona la gestione dei lotti?
Ogni lotto deve essere identificato univocamente. In caso di non conformità deve essere possibile risalire ai fornitori delle materie prime e ai clienti professionali a cui il prodotto è stato consegnato.
Cosa fare in caso di ritiro o richiamo?
L’art. 19 del Reg. CE 178/2002 obbliga l’OSA ad attivare le procedure di ritiro/richiamo, informare le autorità competenti e collaborare alla rimozione del prodotto dal mercato.
La rintracciabilità riguarda anche bar e ristoranti?
Sì. Anche le attività di somministrazione devono identificare i propri fornitori e poter dimostrare l’origine delle materie prime utilizzate.

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Domande frequentiFAQ

Cos’è la rintracciabilità nel settore alimentare?
È la capacità di ricostruire il percorso di un alimento dalle materie prime al prodotto finito, prevista dall’art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Chi è obbligato a garantire la rintracciabilità?
Tutti gli OSA: produttori, trasformatori, distributori e somministratori devono identificare fornitori e clienti professionali (logica “one step back, one step forward”).
Quali documenti dimostrano la rintracciabilità?
Documenti di trasporto, fatture, schede tecniche, registri di carico/scarico, lotti di produzione, documentazione interna che colleghi materie prime e prodotti finiti.
Per quanto tempo conservare i documenti di rintracciabilità?
In genere almeno 2 anni; per alcune categorie di prodotti o secondo linee guida regionali può essere richiesto un periodo maggiore.
Come funziona la gestione dei lotti?
Ogni lotto deve essere identificato univocamente. In caso di non conformità deve essere possibile risalire ai fornitori delle materie prime e ai clienti professionali a cui il prodotto è stato consegnato.
Cosa fare in caso di ritiro o richiamo?
L’art. 19 del Reg. CE 178/2002 obbliga l’OSA ad attivare le procedure di ritiro/richiamo, informare le autorità competenti e collaborare alla rimozione del prodotto dal mercato.
La rintracciabilità riguarda anche bar e ristoranti?
Sì. Anche le attività di somministrazione devono identificare i propri fornitori e poter dimostrare l’origine delle materie prime utilizzate.

Fonti normative

  • Artt. 18 e 19 Reg. CE 178/2002

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