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FAQ campi elettromagnetici e radiofrequenze

Come si valuta l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, quando servono misure e cosa fare per chi porta dispositivi medici impiantati.

Risposta rapida

I campi elettromagnetici vanno valutati secondo gli artt. 206-212 del D.Lgs. 81/2008 (riscritti dal D.Lgs. 159/2016). Per molte attrezzature comuni bastano i dati disponibili; servono misure per sorgenti intense come forni a induzione o saldatrici. I portatori di dispositivi impiantati richiedono una valutazione specifica.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV, e Allegato XXXVI; D.Lgs. 159/2016; direttiva 2013/35/UE.

Domande frequenti sui campi elettromagneticiFAQ

Quale norma regola i campi elettromagnetici sul lavoro?
Il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/2008 (artt. 206-212), nel testo sostituito dal D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159 che recepisce la direttiva 2013/35/UE. Riguarda i campi da 0 Hz a 300 GHz: statici, a bassa frequenza (impianti elettrici, saldatrici, forni a induzione) e a radiofrequenza (saldatura dielettrica, antenne, apparati di telecomunicazione, risonanza magnetica). Gli effetti considerati sono quelli diretti di breve termine (stimolazione di nervi e muscoli, riscaldamento dei tessuti) e quelli indiretti, come le interferenze con dispositivi medici impiantati.
Cosa sono valori limite e valori di azione?
I valori limite di esposizione (VLE), distinti in effetti sanitari e sensoriali, riguardano grandezze interne al corpo non misurabili direttamente. Per questo l’Allegato XXXVI fissa anche valori di azione (VA), espressi in campo elettrico e magnetico misurabili: se l’esposizione resta sotto i valori di azione, i VLE sono rispettati. Se li supera, il datore di lavoro deve dimostrare il rispetto dei VLE o adottare misure.
Tutte le aziende devono misurare i campi?
No. La valutazione è obbligatoria (art. 209), ma può basarsi su dati dei fabbricanti, banche dati e guide: la guida non vincolante della Commissione europea sulla direttiva 2013/35/UE elenca molte attrezzature (computer, telefoni, illuminazione, piccoli utensili) per cui l’esposizione è conforme senza ulteriori valutazioni. Le misure servono quando ci sono sorgenti intense o non documentate, come forni a induzione, saldatrici a resistenza, elettrolisi, magneti, saldatrici a radiofrequenza.
Cosa cambia per chi porta un pacemaker o un altro dispositivo impiantato?
I valori di azione non proteggono chi ha dispositivi medici impiantati attivi (pacemaker, defibrillatori, neurostimolatori, pompe di insulina) o protesi metalliche: per loro la valutazione deve essere specifica, con il contributo del medico competente e, se serve, del cardiologo e dei dati del fabbricante del dispositivo. Il datore di lavoro deve sapere chi sono questi lavoratori: per questo l’informazione deve invitarli a segnalarlo.
Quali misure si adottano se si superano i valori di azione?
Delimitazione e segnalazione delle aree dove possono essere superati i valori di azione, limitazione degli accessi, aumento della distanza dalla sorgente, schermature, scelta di attrezzature con emissioni minori, manutenzione, informazione e formazione specifiche dei lavoratori (artt. 210 e 210-bis). Nelle aree con campi statici intensi vanno gestiti anche i rischi da attrazione di oggetti ferromagnetici.
Serve la sorveglianza sanitaria?
Sì per i lavoratori esposti oltre i valori di azione o particolarmente sensibili, secondo l’art. 211, con la periodicità stabilita dal medico competente. Se un lavoratore segnala effetti indesiderati o inattesi, o se si accerta un’esposizione oltre i VLE, deve essere sottoposto tempestivamente a visita.
Ogni quanto si aggiorna la valutazione?
Almeno ogni quattro anni, come per tutti gli agenti fisici (art. 181), e comunque quando cambiano attrezzature, layout o condizioni di lavoro, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.

Fonti normative

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