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FAQ Campi Elettromagnetici (CEM) sul Lavoro — Valutazione, VLE e Obblighi

Risposte alle domande più frequenti sui campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro: valutazione del rischio nel DVR, valori limite di esposizione (VLE), obblighi per lavoratori con pacemaker e misure di protezione ai sensi del D.Lgs. 159/2016.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 159/2016, che modifica il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), impone al datore di lavoro di valutare il rischio da campi elettromagnetici e di adottare le misure di prevenzione necessarie. Ti aiutiamo a effettuare la valutazione del rischio CEM, a verificare il rispetto dei valori limite di esposizione e a documentare correttamente gli adempimenti nel DVR.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla valutazione e gestione del rischio da campi elettromagnetici, con riferimento al D.Lgs. 159/2016, al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV e alle linee guida ICNIRP 2010.

Domande frequenti su campi elettromagnetici e radiofrequenzeFAQ

Cosa sono i campi elettromagnetici (CEM) in ambito lavorativo e quale normativa li disciplina?
I campi elettromagnetici (CEM) sono perturbazioni dello spazio generate da cariche elettriche in moto che si propagano sotto forma di onde. In ambito lavorativo, il rischio CEM è regolamentato dal D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV, artt. 206-212, così come modificato dal D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. La normativa distingue tra campi a bassa frequenza (ELF, 0–300 Hz), campi a frequenza intermedia (300 Hz–100 kHz) e campi ad alta frequenza o radiofrequenze (RF, 100 kHz–300 GHz). Gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono le definizioni, i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA), gli obblighi di valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria e le sanzioni applicabili. Le linee guida ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) del 2010 costituiscono il riferimento scientifico internazionale adottato dalla normativa europea e italiana per la definizione dei valori limite.
Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro italiani?
Nei luoghi di lavoro italiani si riscontrano sorgenti CEM in quasi tutti i settori produttivi. Nel settore industriale le sorgenti più comuni sono: saldatrici a induzione e a radiofrequenza, forni a induzione e a microonde per trattamento dei materiali, apparecchiature per la saldatura ad arco, sistemi di riscaldamento dielettrico per la lavorazione del legno e delle materie plastiche, motori elettrici e trasformatori di potenza. Nel settore sanitario le sorgenti rilevanti comprendono: apparecchiature per risonanza magnetica (MRI), fisioterapia con diatermia a microonde e a onde corte, elettrobisturi e apparecchiature per radioterapia. Nelle telecomunicazioni i lavoratori possono essere esposti a: antenne per telefonia mobile (stazioni radio base), radar, trasmettitori radio e televisivi, apparecchiature per reti Wi-Fi e Bluetooth ad alta potenza. Anche negli uffici e nella grande distribuzione sono presenti sorgenti minori come terminali di pagamento RFID, sistemi antitaccheggio EAS (Electronic Article Surveillance) e reti wireless. La valutazione deve considerare tutte le sorgenti presenti nell’ambiente di lavoro, poiché gli effetti possono sommarsi quando si è esposti contemporaneamente a più sorgenti.
Come si effettua la valutazione del rischio CEM da inserire nel DVR?
La valutazione del rischio CEM è obbligatoria ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 81/08 e deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo si articola in più fasi. La prima fase è l’inventario delle sorgenti: il datore di lavoro deve censire tutte le sorgenti CEM presenti nel luogo di lavoro, raccogliendo le informazioni tecniche disponibili (schede tecniche, dichiarazioni del fabbricante, manuali d’uso). La seconda fase è la stima dei livelli di esposizione, che può avvenire tramite: (a) calcolo basato sulle potenze e le geometrie delle sorgenti; (b) misurazioni strumentali con strumenti idonei e operatori qualificati; (c) utilizzo di banche dati e software di simulazione disponibili (INAIL mette a disposizione strumenti di calcolo). La terza fase è il confronto con i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA) stabiliti dall’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08. Quando i livelli di esposizione risultano inferiori ai livelli di azione, la valutazione può concludersi con la dimostrazione che i rischi sono sotto controllo. Quando i livelli di azione vengono superati, è necessario procedere con misurazioni accurate e verificare il rispetto dei VLE. La valutazione deve tener conto delle condizioni di lavoro reali, compresi i picchi di esposizione, e non solo i valori medi.
Quali sono i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA) per i CEM ai sensi del D.Lgs. 159/2016?
Il D.Lgs. 159/2016 e l’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08 distinguono tra due categorie di riferimento. I Valori Limite di Esposizione (VLE) sono i limiti assoluti che non possono mai essere superati: si riferiscono alle grandezze interne al corpo umano (corrente indotta nel sistema nervoso centrale, tasso di assorbimento specifico SAR per le RF, densità di potenza) e sono fissati per tutelare dagli effetti biologici accertati (stimolazione del sistema nervoso periferico e centrale, riscaldamento dei tessuti). I Livelli di Azione (LA) sono invece valori misurabili nell’ambiente esterno al corpo (intensità del campo elettrico E, intensità del campo magnetico H, densità di flusso magnetico B, densità di potenza S): il loro superamento non implica necessariamente il superamento dei VLE, ma obbliga il datore di lavoro ad approfondire la valutazione e ad adottare misure di protezione. Il D.Lgs. 159/2016 ha introdotto la distinzione tra effetti sensoriali (reversibili, come fosfeni e vertigini, ammissibili solo in condizioni controllate per VLE-SE) ed effetti sanitari (effetti termici e sulla stimolazione, non ammissibili: VLE-SH). I valori numerici specifici variano in funzione della frequenza e sono tabellati nell’Allegato XXXVI; le linee guida ICNIRP 2010 costituiscono il riferimento scientifico alla base di tali valori.
Quali obblighi specifici si applicano ai lavoratori portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati?
I lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (DMAI) — tra cui pacemaker, defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD), pompe per insulina, impianti cocleari — sono considerati lavoratori a rischio particolare ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, introdotto con le modifiche del D.Lgs. 159/2016. Lo stesso regime si applica ai portatori di impianti metallici passivi (protesi ortopediche, viti chirurgiche) e alle lavoratrici in stato di gravidanza. Per questi lavoratori il datore di lavoro ha obblighi rafforzati: (a) effettuare una valutazione del rischio individuale, che tenga conto delle indicazioni del fabbricante del dispositivo medico riguardo alla compatibilità elettromagnetica; (b) adottare misure di protezione aggiuntive rispetto a quelle previste per gli altri lavoratori, quando necessario; (c) garantire la sorveglianza sanitaria specifica da parte del medico competente, che collabora nella valutazione del rischio individuale; (d) non adibire tali lavoratori a mansioni che comportino l’esposizione a livelli di CEM incompatibili con il dispositivo medico, salvo che la valutazione individuale dimostri l’assenza di rischio. Il medico competente è tenuto a raccogliere le informazioni sul tipo di dispositivo impiantato e a consultare, se necessario, il cardiologo o il medico specialista, nonché le indicazioni del fabbricante del DMAI.
Quando è obbligatoria la misurazione strumentale dei campi elettromagnetici e chi può effettuarla?
La misurazione strumentale non è sempre obbligatoria: l’art. 209 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di effettuare la valutazione anche tramite calcolo o riferimento a dati tecnici del fabbricante. La misurazione strumentale diventa necessaria nei seguenti casi: (a) quando le sorgenti presenti non consentono una stima affidabile per calcolo (geometrie complesse, più sorgenti interagenti, condizioni di campo non uniforme); (b) quando i livelli stimati per calcolo si avvicinano o superano i livelli di azione (LA) e occorre verificare il rispetto dei VLE; (c) quando il datore di lavoro vuole dimostrare in modo documentato il rispetto dei limiti, in presenza di ispezioni degli organi di vigilanza o in caso di contenziosi; (d) quando si effettuano modifiche significative alle sorgenti o all’organizzazione del lavoro. Le misurazioni devono essere eseguite secondo le norme tecniche di riferimento, in particolare le norme della serie EN 50413 e le guide CENELEC. Possono essere effettuate dall’RSPP se in possesso di competenze specifiche e dotato di strumentazione idonea, oppure da laboratori specializzati (INAIL, ARPA, laboratori accreditati). L’INAIL mette a disposizione gratuitamente strumenti di supporto alla valutazione, tra cui il software WAVE (Workplace Assessment of Vibrations and EMF), e fornisce assistenza tecnica alle imprese tramite i propri uffici territoriali.
Quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate in caso di esposizione a CEM?
Le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di rischio CEM seguono la gerarchia stabilita dall’art. 210 del D.Lgs. 81/08 e dal principio di riduzione al minimo dell’esposizione (principio ALARA — As Low As Reasonably Achievable). Le misure tecniche comprendono: (a) sostituzione o modifica delle sorgenti con apparecchiature a minore emissione (schermi, blindature, reflettori); (b) distanziamento fisico dei lavoratori dalle sorgenti, poiché l’intensità del campo decresce rapidamente con la distanza (in campo lontano come il quadrato della distanza); (c) schermatura delle sorgenti o dei posti di lavoro con materiali idonei (gabbie di Faraday, schermature in metallo); (d) riduzione dei tempi di esposizione tramite rotazione delle mansioni; (e) installazione di barriere fisiche e segnaletica di avvertimento nelle zone ad elevata intensità. Le misure organizzative includono: definizione di procedure operative che limitino la permanenza nelle zone a rischio; formazione e informazione dei lavoratori sui rischi CEM e sulle misure adottate; designazione di zone di rispetto con accesso limitato. I dispositivi di protezione individuale specifici per i CEM (tute schermanti, guanti metallizzati) sono previsti solo in casi particolari, poiché non proteggono dagli effetti termici interni; la protezione strutturale e la distanza rimangono le misure più efficaci. La formazione dei lavoratori esposti è obbligatoria ai sensi dell’art. 210, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 81/08.
Quali sanzioni sono previste per la mancata valutazione del rischio CEM nel DVR o per il superamento dei valori limite?
Le sanzioni per le violazioni relative al rischio CEM sono previste dall’art. 55 e dall’art. 214 del D.Lgs. 81/08. Per la mancata valutazione del rischio CEM o per la sua omissione nel DVR si applica la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 55, comma 3, lett. a), riferito all’art. 209). Per la mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dall’art. 210 in caso di superamento dei livelli di azione si applica l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) è la violazione più grave e comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. La mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio particolare (portatori di DMAI, donne in gravidanza) è sanzionata con le stesse pene previste dall’art. 58. La mancata formazione e informazione dei lavoratori esposti è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Nei casi in cui dalle violazioni derivino infortuni o malattie professionali, si aggiungono le responsabilità penali per lesioni colpose o omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. con le aggravanti previste per la violazione delle norme antinfortunistiche. La vigilanza è esercitata dagli organi territoriali dell’ASL/ATS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Domande frequentiFAQ

Cosa sono i campi elettromagnetici (CEM) in ambito lavorativo e quale normativa li disciplina?
I campi elettromagnetici (CEM) sono perturbazioni dello spazio generate da cariche elettriche in moto che si propagano sotto forma di onde. In ambito lavorativo, il rischio CEM è regolamentato dal D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV, artt. 206-212, così come modificato dal D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. La normativa distingue tra campi a bassa frequenza (ELF, 0–300 Hz), campi a frequenza intermedia (300 Hz–100 kHz) e campi ad alta frequenza o radiofrequenze (RF, 100 kHz–300 GHz). Gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono le definizioni, i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA), gli obblighi di valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria e le sanzioni applicabili. Le linee guida ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) del 2010 costituiscono il riferimento scientifico internazionale adottato dalla normativa europea e italiana per la definizione dei valori limite.
Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro italiani?
Nei luoghi di lavoro italiani si riscontrano sorgenti CEM in quasi tutti i settori produttivi. Nel settore industriale le sorgenti più comuni sono: saldatrici a induzione e a radiofrequenza, forni a induzione e a microonde per trattamento dei materiali, apparecchiature per la saldatura ad arco, sistemi di riscaldamento dielettrico per la lavorazione del legno e delle materie plastiche, motori elettrici e trasformatori di potenza. Nel settore sanitario le sorgenti rilevanti comprendono: apparecchiature per risonanza magnetica (MRI), fisioterapia con diatermia a microonde e a onde corte, elettrobisturi e apparecchiature per radioterapia. Nelle telecomunicazioni i lavoratori possono essere esposti a: antenne per telefonia mobile (stazioni radio base), radar, trasmettitori radio e televisivi, apparecchiature per reti Wi-Fi e Bluetooth ad alta potenza. Anche negli uffici e nella grande distribuzione sono presenti sorgenti minori come terminali di pagamento RFID, sistemi antitaccheggio EAS (Electronic Article Surveillance) e reti wireless. La valutazione deve considerare tutte le sorgenti presenti nell’ambiente di lavoro, poiché gli effetti possono sommarsi quando si è esposti contemporaneamente a più sorgenti.
Come si effettua la valutazione del rischio CEM da inserire nel DVR?
La valutazione del rischio CEM è obbligatoria ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 81/08 e deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo si articola in più fasi. La prima fase è l’inventario delle sorgenti: il datore di lavoro deve censire tutte le sorgenti CEM presenti nel luogo di lavoro, raccogliendo le informazioni tecniche disponibili (schede tecniche, dichiarazioni del fabbricante, manuali d’uso). La seconda fase è la stima dei livelli di esposizione, che può avvenire tramite: (a) calcolo basato sulle potenze e le geometrie delle sorgenti; (b) misurazioni strumentali con strumenti idonei e operatori qualificati; (c) utilizzo di banche dati e software di simulazione disponibili (INAIL mette a disposizione strumenti di calcolo). La terza fase è il confronto con i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA) stabiliti dall’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08. Quando i livelli di esposizione risultano inferiori ai livelli di azione, la valutazione può concludersi con la dimostrazione che i rischi sono sotto controllo. Quando i livelli di azione vengono superati, è necessario procedere con misurazioni accurate e verificare il rispetto dei VLE. La valutazione deve tener conto delle condizioni di lavoro reali, compresi i picchi di esposizione, e non solo i valori medi.
Quali sono i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA) per i CEM ai sensi del D.Lgs. 159/2016?
Il D.Lgs. 159/2016 e l’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08 distinguono tra due categorie di riferimento. I Valori Limite di Esposizione (VLE) sono i limiti assoluti che non possono mai essere superati: si riferiscono alle grandezze interne al corpo umano (corrente indotta nel sistema nervoso centrale, tasso di assorbimento specifico SAR per le RF, densità di potenza) e sono fissati per tutelare dagli effetti biologici accertati (stimolazione del sistema nervoso periferico e centrale, riscaldamento dei tessuti). I Livelli di Azione (LA) sono invece valori misurabili nell’ambiente esterno al corpo (intensità del campo elettrico E, intensità del campo magnetico H, densità di flusso magnetico B, densità di potenza S): il loro superamento non implica necessariamente il superamento dei VLE, ma obbliga il datore di lavoro ad approfondire la valutazione e ad adottare misure di protezione. Il D.Lgs. 159/2016 ha introdotto la distinzione tra effetti sensoriali (reversibili, come fosfeni e vertigini, ammissibili solo in condizioni controllate per VLE-SE) ed effetti sanitari (effetti termici e sulla stimolazione, non ammissibili: VLE-SH). I valori numerici specifici variano in funzione della frequenza e sono tabellati nell’Allegato XXXVI; le linee guida ICNIRP 2010 costituiscono il riferimento scientifico alla base di tali valori.
Quali obblighi specifici si applicano ai lavoratori portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati?
I lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (DMAI) — tra cui pacemaker, defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD), pompe per insulina, impianti cocleari — sono considerati lavoratori a rischio particolare ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, introdotto con le modifiche del D.Lgs. 159/2016. Lo stesso regime si applica ai portatori di impianti metallici passivi (protesi ortopediche, viti chirurgiche) e alle lavoratrici in stato di gravidanza. Per questi lavoratori il datore di lavoro ha obblighi rafforzati: (a) effettuare una valutazione del rischio individuale, che tenga conto delle indicazioni del fabbricante del dispositivo medico riguardo alla compatibilità elettromagnetica; (b) adottare misure di protezione aggiuntive rispetto a quelle previste per gli altri lavoratori, quando necessario; (c) garantire la sorveglianza sanitaria specifica da parte del medico competente, che collabora nella valutazione del rischio individuale; (d) non adibire tali lavoratori a mansioni che comportino l’esposizione a livelli di CEM incompatibili con il dispositivo medico, salvo che la valutazione individuale dimostri l’assenza di rischio. Il medico competente è tenuto a raccogliere le informazioni sul tipo di dispositivo impiantato e a consultare, se necessario, il cardiologo o il medico specialista, nonché le indicazioni del fabbricante del DMAI.
Quando è obbligatoria la misurazione strumentale dei campi elettromagnetici e chi può effettuarla?
La misurazione strumentale non è sempre obbligatoria: l’art. 209 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di effettuare la valutazione anche tramite calcolo o riferimento a dati tecnici del fabbricante. La misurazione strumentale diventa necessaria nei seguenti casi: (a) quando le sorgenti presenti non consentono una stima affidabile per calcolo (geometrie complesse, più sorgenti interagenti, condizioni di campo non uniforme); (b) quando i livelli stimati per calcolo si avvicinano o superano i livelli di azione (LA) e occorre verificare il rispetto dei VLE; (c) quando il datore di lavoro vuole dimostrare in modo documentato il rispetto dei limiti, in presenza di ispezioni degli organi di vigilanza o in caso di contenziosi; (d) quando si effettuano modifiche significative alle sorgenti o all’organizzazione del lavoro. Le misurazioni devono essere eseguite secondo le norme tecniche di riferimento, in particolare le norme della serie EN 50413 e le guide CENELEC. Possono essere effettuate dall’RSPP se in possesso di competenze specifiche e dotato di strumentazione idonea, oppure da laboratori specializzati (INAIL, ARPA, laboratori accreditati). L’INAIL mette a disposizione gratuitamente strumenti di supporto alla valutazione, tra cui il software WAVE (Workplace Assessment of Vibrations and EMF), e fornisce assistenza tecnica alle imprese tramite i propri uffici territoriali.
Quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate in caso di esposizione a CEM?
Le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di rischio CEM seguono la gerarchia stabilita dall’art. 210 del D.Lgs. 81/08 e dal principio di riduzione al minimo dell’esposizione (principio ALARA — As Low As Reasonably Achievable). Le misure tecniche comprendono: (a) sostituzione o modifica delle sorgenti con apparecchiature a minore emissione (schermi, blindature, reflettori); (b) distanziamento fisico dei lavoratori dalle sorgenti, poiché l’intensità del campo decresce rapidamente con la distanza (in campo lontano come il quadrato della distanza); (c) schermatura delle sorgenti o dei posti di lavoro con materiali idonei (gabbie di Faraday, schermature in metallo); (d) riduzione dei tempi di esposizione tramite rotazione delle mansioni; (e) installazione di barriere fisiche e segnaletica di avvertimento nelle zone ad elevata intensità. Le misure organizzative includono: definizione di procedure operative che limitino la permanenza nelle zone a rischio; formazione e informazione dei lavoratori sui rischi CEM e sulle misure adottate; designazione di zone di rispetto con accesso limitato. I dispositivi di protezione individuale specifici per i CEM (tute schermanti, guanti metallizzati) sono previsti solo in casi particolari, poiché non proteggono dagli effetti termici interni; la protezione strutturale e la distanza rimangono le misure più efficaci. La formazione dei lavoratori esposti è obbligatoria ai sensi dell’art. 210, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 81/08.
Quali sanzioni sono previste per la mancata valutazione del rischio CEM nel DVR o per il superamento dei valori limite?
Le sanzioni per le violazioni relative al rischio CEM sono previste dall’art. 55 e dall’art. 214 del D.Lgs. 81/08. Per la mancata valutazione del rischio CEM o per la sua omissione nel DVR si applica la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 55, comma 3, lett. a), riferito all’art. 209). Per la mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dall’art. 210 in caso di superamento dei livelli di azione si applica l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) è la violazione più grave e comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. La mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio particolare (portatori di DMAI, donne in gravidanza) è sanzionata con le stesse pene previste dall’art. 58. La mancata formazione e informazione dei lavoratori esposti è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Nei casi in cui dalle violazioni derivino infortuni o malattie professionali, si aggiungono le responsabilità penali per lesioni colpose o omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. con le aggravanti previste per la violazione delle norme antinfortunistiche. La vigilanza è esercitata dagli organi territoriali dell’ASL/ATS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV artt. 206-212 — agenti fisici: campi elettromagnetici
  • D.Lgs. 159/2016 — recepimento Direttiva 2013/35/UE sui CEM
  • Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08 — valori limite di esposizione e livelli di azione CEM
  • ICNIRP 2010 — linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici (1 Hz–100 kHz)
  • Circolare Ministero del Lavoro — indicazioni operative sulla valutazione del rischio CEM
  • INAIL — strumenti di supporto alla valutazione del rischio CEM (software WAVE)

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