Risposta rapida
I lavori con polvere di legno duro sono processi cancerogeni (Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008). Il valore limite è 2 mg/m³ di frazione inalabile su 8 ore; il datore di lavoro deve ridurre l’esposizione al minimo con aspirazione alla fonte, misurarla, tenere il registro degli esposti e attivare la sorveglianza sanitaria.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II (artt. 233-245), Allegati XLII e XLIII; direttiva (UE) 2017/2398.
Domande frequenti sulle polveri di legnoFAQ
Perché le polveri di legno duro sono trattate come cancerogene?
Perché i lavori che espongono a polvere di legno duro sono elencati nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 tra i processi cancerogeni: l’esposizione è associata a tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali. Per questi lavori si applicano le regole del Titolo IX, Capo II, anche se il legno in sé non ha un’etichetta di pericolo. Sono legni duri, per esempio, faggio, rovere, castagno, noce, frassino, ciliegio, acero e molte essenze tropicali.
Qual è il valore limite di esposizione?
2 mg/m³ come frazione inalabile, media ponderata su 8 ore, secondo l’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 come modificato in recepimento della direttiva (UE) 2017/2398. Il valore transitorio di 3 mg/m³ è scaduto il 17 gennaio 2023. Se nella stessa lavorazione si mescolano legni duri e teneri, il limite si applica a tutte le polveri di legno presenti.
Quali obblighi scattano in falegnameria?
Valutare l’esposizione (art. 236), sostituire o ridurre al minimo le polveri con macchine dotate di aspirazione alla fonte collegate a un impianto efficiente (art. 237), pulire con aspirapolvere e non con aria compressa o scope, limitare il numero di esposti e delimitare le aree, informare e formare i lavoratori (art. 239), iscrivere gli esposti nel registro e attivare la sorveglianza sanitaria. Gli impianti di aspirazione e i silos devono essere considerati anche per il rischio di esplosione delle polveri (Titolo XI).
Bisogna misurare la polvere?
Sì, nella pratica: per dimostrare che l’esposizione è sotto il valore limite e ridotta al minimo servono campionamenti personali della frazione inalabile durante le lavorazioni più polverose (levigatura, fresatura, sezionatura, pulizia), secondo la UNI EN 689. Le misure vanno ripetute dopo modifiche a macchine o impianti di aspirazione e periodicamente.
Serve il registro degli esposti anche in una piccola falegnameria?
Sì. Il registro dell’art. 243 riguarda tutti i lavoratori per cui la valutazione ha evidenziato un’esposizione a cancerogeni, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. È istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico competente e trasmesso all’INAIL; ogni lavoratore ha diritto di conoscere le annotazioni che lo riguardano. Il titolare artigiano senza dipendenti non ha questo obbligo, che riguarda i lavoratori.
Che DPI usare?
Il DPI non sostituisce l’aspirazione, ma serve nelle fasi in cui l’esposizione resta significativa: facciali filtranti FFP2 o, meglio, FFP3 per levigatura e pulizia, occhiali, protezione dell’udito per il rumore delle macchine. I respiratori sono DPI di III categoria: richiedono addestramento e prova di tenuta sul volto.
Come funziona la sorveglianza sanitaria?
Il medico competente effettua visita preventiva e visite periodiche con la frequenza che stabilisce nel protocollo (art. 242), con attenzione a vie respiratorie, cute e sintomi nasali persistenti. Alla cessazione dell’esposizione fornisce indicazioni sugli eventuali controlli successivi. Il medico deve conoscere i risultati delle misurazioni.
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