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FAQ Patente a Crediti per i Cantieri — Obblighi D.L. 19/2024 e D.M. 18 settembre 2024

Risposte alle domande più frequenti sulla patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili: requisiti, punteggio iniziale, decurtazioni e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La patente a crediti, introdotta dall'art. 29 del D.L. 19/2024 e operativa dal 1° ottobre 2024, è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare i requisiti necessari, a richiedere la patente tramite il portale INL e a mantenere il punteggio sufficiente per operare regolarmente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di imprese edili, lavoratori autonomi, committenti e coordinatori per la sicurezza in merito alla corretta applicazione del sistema della patente a crediti introdotto dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19 e disciplinato dal D.M. 18 settembre 2024.

Domande frequenti sulla patente a crediti nei cantieriFAQ

Cos'è la patente a crediti nei cantieri e da quando è obbligatoria?
La patente a crediti (o "sistema a crediti" per le imprese edili) è stata introdotta dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (convertito con L. 29 aprile 2024 n. 56), che ha novellato l'art. 27 del D.Lgs. 81/08. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2024, data in cui le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08 erano tenuti a possedere la patente. La patente è rilasciata in forma digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite apposito portale online. Il possesso della patente è condizione necessaria per operare nei cantieri temporanei e mobili.
Chi è obbligato ad avere la patente a crediti?
Sono obbligati al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08. Non sono soggetti all'obbligo: i committenti (privati o pubblici), le società di fornitura di materiali senza manodopera in cantiere, le ditte che operano in cantieri diversi da quelli temporanei e mobili (es. industria, officine, magazzini), le aziende con sede estera che non operano in cantieri italiani. La verifica dell'obbligo va effettuata caso per caso in funzione del tipo di cantiere e dell'attività svolta.
Qual è il punteggio iniziale della patente a crediti?
Al momento del rilascio, la patente a crediti parte con un punteggio iniziale di 30 crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi possono aumentare il punteggio massimo fino a 100 crediti attraverso l'adozione di sistemi di gestione per la sicurezza certificati (SGSL ISO 45001 o OHSAS 18001 rinnovata), investimenti in formazione aggiuntiva, utilizzo di tecnologie innovative per la sicurezza, assenza di infortuni nel periodo di riferimento. Il punteggio minimo per poter operare in cantiere è di 15 crediti. La patente è sospesa se il punteggio scende sotto 15 crediti a seguito di decurtazioni.
Quando vengono decurtati i crediti dalla patente?
I crediti vengono decurtati dall'INL nei seguenti casi (quantità definite dal D.M. 18 settembre 2024): (1) violazioni gravi della normativa di sicurezza accertate in sede di ispezione che abbiano contribuito causalmente a un infortunio mortale o con invalidità permanente: fino a 20 crediti; (2) infortuni mortali imputabili al datore: fino a 15 crediti; (3) infortuni che abbiano causato inabilità permanente: fino a 10 crediti; (4) mancata attuazione delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: fino a 5 crediti; (5) utilizzo di lavoratori in nero per più del 10% dell'organico: fino a 10 crediti. Il provvedimento di decurtazione è preceduto da una contestazione e prevede la possibilità di presentare memorie difensive.
Cosa succede se un'impresa opera in cantiere senza patente o con punteggio insufficiente?
L'operatività in cantiere senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti costituisce violazione dell'art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 19/2024. Le sanzioni prevedono: (1) ammenda pari al 10% del valore dei lavori affidati all'impresa, con un minimo di 6.000 euro; (2) esclusione dai pubblici appalti per un periodo determinato; (3) nei casi più gravi, responsabilità concorrente del committente o del coordinatore per la sicurezza che abbiano ammesso l'impresa sprovvista in cantiere. Il sistema informativo del portale INL consente ai committenti e ai coordinatori di verificare in tempo reale il punteggio e la validità della patente di ogni impresa.
Come si richiede la patente a crediti?
La patente a crediti si richiede esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (sito INL). L'impresa deve autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato: iscrizione alla Camera di Commercio, documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido, adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, assenza di condanne per reati di cui all'art. 51 c.p.p. connessi a violazioni in materia di SSL. Il rilascio è pressoché immediato se i requisiti sono soddisfatti. L'autocertificazione è soggetta a controlli a campione e false dichiarazioni comportano sanzioni penali.
Un subappaltatore deve avere la patente a crediti?
Sì. La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nel cantiere, indipendentemente dal loro ruolo contrattuale (appaltatore principale, subappaltatore, sub-subappaltatore). Il committente, il responsabile dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione (CSE) sono tenuti a verificare che tutte le imprese presenti nel cantiere dispongano di patente valida con punteggio sufficiente. La responsabilità di ammettere un'impresa sprovvista di patente ricade anche sul soggetto che ha dato il via libera, non solo sull'impresa inadempiente.
La patente a crediti è richiesta anche per i lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti)?
Sì. Il sistema della patente a crediti si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (inclusi artigiani senza dipendenti, padroncini, lavoratori in partita IVA) che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili. Il lavoratore autonomo deve richiedere la propria patente individuale sul portale INL con le stesse modalità delle imprese, autocertificando il possesso dei requisiti applicabili. La patente a crediti del lavoratore autonomo è personale e non è trasferibile a terzi. I requisiti richiedono, tra l'altro, il possesso di adeguata formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08 per la specifica tipologia di lavori svolti.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è la patente a crediti nei cantieri e da quando è obbligatoria?
La patente a crediti (o "sistema a crediti" per le imprese edili) è stata introdotta dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (convertito con L. 29 aprile 2024 n. 56), che ha novellato l'art. 27 del D.Lgs. 81/08. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2024, data in cui le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08 erano tenuti a possedere la patente. La patente è rilasciata in forma digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite apposito portale online. Il possesso della patente è condizione necessaria per operare nei cantieri temporanei e mobili.
Chi è obbligato ad avere la patente a crediti?
Sono obbligati al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08. Non sono soggetti all'obbligo: i committenti (privati o pubblici), le società di fornitura di materiali senza manodopera in cantiere, le ditte che operano in cantieri diversi da quelli temporanei e mobili (es. industria, officine, magazzini), le aziende con sede estera che non operano in cantieri italiani. La verifica dell'obbligo va effettuata caso per caso in funzione del tipo di cantiere e dell'attività svolta.
Qual è il punteggio iniziale della patente a crediti?
Al momento del rilascio, la patente a crediti parte con un punteggio iniziale di 30 crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi possono aumentare il punteggio massimo fino a 100 crediti attraverso l'adozione di sistemi di gestione per la sicurezza certificati (SGSL ISO 45001 o OHSAS 18001 rinnovata), investimenti in formazione aggiuntiva, utilizzo di tecnologie innovative per la sicurezza, assenza di infortuni nel periodo di riferimento. Il punteggio minimo per poter operare in cantiere è di 15 crediti. La patente è sospesa se il punteggio scende sotto 15 crediti a seguito di decurtazioni.
Quando vengono decurtati i crediti dalla patente?
I crediti vengono decurtati dall'INL nei seguenti casi (quantità definite dal D.M. 18 settembre 2024): (1) violazioni gravi della normativa di sicurezza accertate in sede di ispezione che abbiano contribuito causalmente a un infortunio mortale o con invalidità permanente: fino a 20 crediti; (2) infortuni mortali imputabili al datore: fino a 15 crediti; (3) infortuni che abbiano causato inabilità permanente: fino a 10 crediti; (4) mancata attuazione delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: fino a 5 crediti; (5) utilizzo di lavoratori in nero per più del 10% dell'organico: fino a 10 crediti. Il provvedimento di decurtazione è preceduto da una contestazione e prevede la possibilità di presentare memorie difensive.
Cosa succede se un'impresa opera in cantiere senza patente o con punteggio insufficiente?
L'operatività in cantiere senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti costituisce violazione dell'art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 19/2024. Le sanzioni prevedono: (1) ammenda pari al 10% del valore dei lavori affidati all'impresa, con un minimo di 6.000 euro; (2) esclusione dai pubblici appalti per un periodo determinato; (3) nei casi più gravi, responsabilità concorrente del committente o del coordinatore per la sicurezza che abbiano ammesso l'impresa sprovvista in cantiere. Il sistema informativo del portale INL consente ai committenti e ai coordinatori di verificare in tempo reale il punteggio e la validità della patente di ogni impresa.
Come si richiede la patente a crediti?
La patente a crediti si richiede esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (sito INL). L'impresa deve autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato: iscrizione alla Camera di Commercio, documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido, adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, assenza di condanne per reati di cui all'art. 51 c.p.p. connessi a violazioni in materia di SSL. Il rilascio è pressoché immediato se i requisiti sono soddisfatti. L'autocertificazione è soggetta a controlli a campione e false dichiarazioni comportano sanzioni penali.
Un subappaltatore deve avere la patente a crediti?
Sì. La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nel cantiere, indipendentemente dal loro ruolo contrattuale (appaltatore principale, subappaltatore, sub-subappaltatore). Il committente, il responsabile dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione (CSE) sono tenuti a verificare che tutte le imprese presenti nel cantiere dispongano di patente valida con punteggio sufficiente. La responsabilità di ammettere un'impresa sprovvista di patente ricade anche sul soggetto che ha dato il via libera, non solo sull'impresa inadempiente.
La patente a crediti è richiesta anche per i lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti)?
Sì. Il sistema della patente a crediti si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (inclusi artigiani senza dipendenti, padroncini, lavoratori in partita IVA) che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili. Il lavoratore autonomo deve richiedere la propria patente individuale sul portale INL con le stesse modalità delle imprese, autocertificando il possesso dei requisiti applicabili. La patente a crediti del lavoratore autonomo è personale e non è trasferibile a terzi. I requisiti richiedono, tra l'altro, il possesso di adeguata formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08 per la specifica tipologia di lavori svolti.

Fonti normative

  • Art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 29 D.L. 2 marzo 2024 n. 19, conv. L. 56/2024
  • D.M. 18 settembre 2024 — modalità di funzionamento della patente a crediti
  • D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (Decreto PNRR-quater)
  • Circolare INL n. 4/2024 — prime indicazioni operative patente a crediti
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IV (cantieri temporanei e mobili)

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