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FAQ regolamento macchine (UE) 2023/1230

Cosa cambia per fabbricanti e utilizzatori di macchine con il nuovo regolamento europeo, che dal 2027 sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE.

Risposta rapida

Il regolamento (UE) 2023/1230 si applica dal 20 gennaio 2027 e sostituisce la direttiva 2006/42/CE per le macchine immesse sul mercato. Non obbliga ad adeguare le macchine già in uso, che restano soggette agli artt. 70-71 del D.Lgs. 81/2008; chi le modifica in modo sostanziale diventa fabbricante.

Riferimenti: regolamento (UE) 2023/1230; direttiva 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010; D.Lgs. 81/2008, artt. 70-72.

Domande frequenti sul regolamento macchineFAQ

Cosa cambia con il regolamento (UE) 2023/1230?
Sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010. Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Disciplina i requisiti di sicurezza che fabbricanti, importatori e distributori devono rispettare per immettere sul mercato macchine e prodotti correlati (componenti di sicurezza, attrezzature intercambiabili, accessori di sollevamento, quasi-macchine).
Da quando si applica?
Dal 20 gennaio 2027, data da cui la direttiva 2006/42/CE è abrogata. Fino al 19 gennaio 2027 le macchine si immettono sul mercato secondo la direttiva; alcune disposizioni sugli organismi notificati si applicano in anticipo. Le macchine immesse sul mercato in conformità alla direttiva prima di quella data restano regolarmente commerciabili e utilizzabili.
Le macchine già in uso in azienda vanno adeguate?
No, il regolamento riguarda l’immissione sul mercato, non l’uso. Per le macchine già in servizio continuano a valere gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008: attrezzature conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell’immissione o, per quelle costruite prima delle direttive, ai requisiti dell’Allegato V (art. 70); installazione, uso e manutenzione corretti, controlli e verifiche (art. 71). Se però una macchina in uso viene modificata in modo sostanziale, chi la modifica assume gli obblighi del fabbricante.
Cosa si intende per modifica sostanziale?
Il regolamento la definisce come una modifica, fisica o digitale, non prevista dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e che richiede l’aggiunta di ripari o dispositivi di protezione che modificano il sistema di controllo di sicurezza esistente, oppure ulteriori misure di protezione per garantire stabilità o resistenza meccanica. Chi la esegue deve rifare la valutazione della conformità e apporre la marcatura CE. Poiché la definizione comprende le modifiche digitali, anche un aggiornamento software può costituire modifica sostanziale se ne ricorrono le condizioni.
Quali novità riguardano software, intelligenza artificiale e robot collaborativi?
I requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato III tengono conto di comportamenti evolutivi o autonomi delle macchine, della cybersicurezza dei sistemi di comando, dei rischi psicologici e dell’interazione uomo-macchina, tema centrale per i robot collaborativi. Alcune categorie ad alto rischio, tra cui i componenti di sicurezza con comportamento completamente o parzialmente evolutivo basati su apprendimento automatico, richiedono obbligatoriamente l’intervento di un organismo notificato (Allegato I, parte A).
Le istruzioni potranno essere solo digitali?
Sì, il regolamento ammette le istruzioni per l’uso in formato digitale, ma il fabbricante deve fornirle su carta gratuitamente se l’acquirente lo richiede al momento dell’acquisto, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali deve comunque fornire su carta le informazioni di sicurezza essenziali. Le istruzioni devono essere nella lingua dello Stato in cui la macchina è messa a disposizione.
Cosa deve controllare chi acquista una macchina usata?
Per le macchine usate già marcate CE: dichiarazione di conformità, marcatura, istruzioni, stato di manutenzione e assenza di modifiche non documentate. Per le macchine costruite prima delle direttive: rispondenza ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, da attestare da parte di chi vende o noleggia (art. 72). Una macchina usata importata da un Paese extra UE e immessa per la prima volta sul mercato europeo è trattata come nuova e deve essere conforme alla normativa di prodotto vigente.

Fonti normative

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