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FAQ Preposto: nomina obbligatoria, obblighi, formazione e responsabilità 2026

Risposte alle domande più frequenti sulla figura del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08: definizione, obbligo di nomina formale scritta (D.L. 146/2021), obblighi art. 19, ore di formazione obbligatoria, responsabilità penale e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (art. 2 e art. 19), come modificato dal D.L. 146/2021, impone al datore di lavoro di nominare formalmente per iscritto i preposti in tutti i settori produttivi, dotandoli dei poteri effettivi di intervento — inclusa l'interruzione dell'attività in caso di pericolo grave. Ti aiutiamo a strutturare correttamente le nomine, la formazione e la documentazione per mettere la tua azienda in conformità con la normativa vigente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, HR manager e consulenti del lavoro in merito alla corretta gestione della figura del preposto: dalla definizione normativa alla nomina obbligatoria, dagli obblighi operativi alle responsabilità penali, fino alle sanzioni previste per le violazioni.

Domande frequenti su nomina, obblighi e formazione del prepostoFAQ

Chi è il preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08?
L'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Si tratta di una figura che si caratterizza per la funzione di supervisione diretta sui lavoratori: possono ricoprire il ruolo di preposto il caposquadra, il capoturno, il responsabile di reparto, il caporedattore, il responsabile di cantiere e qualunque altro soggetto che eserciti di fatto un'attività di controllo sull'esecuzione dei lavori. Un aspetto fondamentale è che il preposto non è una figura che si nomina arbitrariamente: è chi di fatto esercita una funzione di supervisione, indipendentemente dal titolo formale attribuito. Ne consegue che l'assenza di nomina scritta non esclude la responsabilità penale di chi agisce come preposto de facto, mentre la nomina formale senza i corrispondenti poteri effettivi non trasferisce la responsabilità.
La nomina scritta del preposto è obbligatoria? Da quando?
Sì, la nomina formale scritta del preposto è obbligatoria in tutti i settori produttivi dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha modificato gli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/08. Prima di tale intervento normativo l'obbligo di nomina scritta era previsto esplicitamente solo nel settore edile. Con le modifiche introdotte nel 2021, il datore di lavoro è tenuto a identificare e nominare formalmente i preposti mediante lettera di nomina specifica, che deve contenere: l'indicazione dell'ambito di competenza, l'elenco delle responsabilità attribuite, i poteri di intervento conferiti (incluso il potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave). La nomina deve essere consegnata all'interessato, che la firma per accettazione. La mera identificazione verbale o la prassi consolidata non sono sufficienti: occorre l'atto formale scritto. La mancata nomina scritta del preposto costituisce violazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 e comporta sanzioni a carico del datore di lavoro.
Quali sono gli obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08)?
L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 146/2021, elenca gli obblighi specifici del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il preposto deve: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro; verificare che i lavoratori abbiano ricevuto le adeguate istruzioni e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento in sicurezza dei compiti loro assegnati; segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le deficienze delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale, degli ambienti di lavoro, nonché ogni altra condizione di pericolo che rilevi durante lo svolgimento delle attività. Elemento cardine introdotto dal D.L. 146/2021 è l'obbligo di interrompere l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato, anche in assenza di formale autorizzazione: il preposto non può più limitarsi a segnalare il pericolo, ma è tenuto ad agire direttamente per tutelare i lavoratori. Il preposto ha inoltre l'obbligo di frequentare i corsi di formazione specifici previsti dalla normativa e di collaborare con il datore di lavoro e il dirigente alla stesura del DVR per quanto rientra nel proprio ambito di competenza.
Quante ore di formazione deve avere un preposto?
Il percorso formativo del preposto è disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, aggiornato dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, e si articola in tre componenti: (1) Formazione generale lavoratori: 4 ore per i settori a rischio basso, 6 ore per i settori a rischio medio e alto — è la stessa formazione prevista per tutti i lavoratori e costituisce il primo modulo del percorso. (2) Formazione specifica: da 4 ore (settori a rischio basso) fino a 12 ore (settori a rischio alto), con contenuti tecnici riferiti ai rischi specifici propri dell'attività svolta. (3) Modulo aggiuntivo preposto: 8 ore obbligatorie, dedicato ai compiti, alle responsabilità e alle modalità operative proprie della figura del preposto, incluse le procedure di gestione delle emergenze, la comunicazione efficace con il team e le tecniche di vigilanza. Il totale del percorso formativo varia quindi da un minimo di 16 ore (rischio basso: 4+4+8) a un massimo di 28 ore (rischio alto: 6+12+10 in alcuni accordi settoriali). L'aggiornamento periodico del modulo preposto è previsto ogni 5 anni, con 6 ore di formazione. Le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 rendono ancora più critica la formazione specifica, poiché il preposto ha ora il dovere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
Il preposto risponde penalmente degli infortuni dei lavoratori che supervisiona?
Sì. Il preposto è titolare di una posizione di garanzia ai sensi del D.Lgs. 81/08 e può essere chiamato a rispondere penalmente di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) in caso di infortuni che si verifichino a causa della mancata vigilanza nell'ambito delle proprie competenze. La responsabilità penale del preposto è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro e del dirigente: non si escludono a vicenda, ma si cumulano per i profili di rispettiva competenza. Il preposto risponde per le attività che rientrano nel suo ambito specifico di supervisione: se dispone di poteri effettivi di intervento e non li utilizza per prevenire o interrompere una situazione di pericolo, risponde in concorso con il datore di lavoro per le conseguenze dannose. Un elemento rilevante dal punto di vista processuale è che la nomina formale scritta delimita e definisce l'ambito della responsabilità del preposto, rendendo più precisa la valutazione della posizione di garanzia. Al contrario, la mancanza di nomina scritta non esclude la responsabilità penale di chi agisce di fatto come preposto: i giudici valutano i poteri effettivamente esercitati, non la qualifica formale attribuita.
Come si differenzia il preposto dal dirigente?
Il D.Lgs. 81/08 distingue nettamente le due figure sia per definizione che per contenuto degli obblighi. Il dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa": ha una responsabilità organizzativa e strutturale, dispone di autonomia decisionale e budget, ed è responsabile per le carenze organizzative e le scelte gestionali che incidono sulla sicurezza. Il preposto, invece, supervisiona direttamente i lavoratori in una porzione operativa specifica, controlla l'esecuzione quotidiana delle attività e non dispone di poteri di spesa autonomi. In sintesi: il dirigente risponde per come l'impresa è organizzata in materia di sicurezza; il preposto risponde per come il lavoro viene concretamente eseguito nel suo ambito di supervisione. Nelle imprese di grandi dimensioni le due figure sono nettamente distinte e la catena di responsabilità è articolata su più livelli. Nelle piccole e medie imprese le funzioni possono sovrapporsi o coincidere nella stessa persona, che cumulerà di conseguenza gli obblighi propri di entrambe le figure.
Il preposto può rifiutare la nomina?
Il lavoratore che esercita già di fatto funzioni di supervisione non può semplicemente rifiutare la nomina formale a preposto, poiché la posizione di garanzia deriva dai compiti svolti e non dall'accettazione dell'incarico. Tuttavia, il destinatario della nomina ha diritto di: richiedere la formazione adeguata prima di assumere formalmente il ruolo, e il datore di lavoro è obbligato a garantirgliela; richiedere che siano chiariti per iscritto nella lettera di nomina i confini precisi delle proprie responsabilità e i poteri di intervento effettivamente conferiti; segnalare al datore di lavoro le situazioni in cui non dispone dei poteri necessari per adempiere agli obblighi — ad esempio quando non può acquistare autonomamente i DPI, non può fermare la produzione o non ha autorità sufficiente per far rispettare le procedure di sicurezza. Questo ultimo punto è cruciale: il datore di lavoro che nomina preposto una figura senza attribuirle i corrispondenti poteri di intervento mantiene in prima persona la responsabilità per le violazioni che ne derivano. La nomina formale scritta priva di effettivi poteri non trasferisce la responsabilità penale: i giudici valutano sempre la corrispondenza tra incarico formale e poteri realmente esercitabili.
Ci sono sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi del preposto?
Sì, il D.Lgs. 81/08 prevede un articolato sistema sanzionatorio. Per il preposto: la mancata vigilanza sull'osservanza delle norme da parte dei lavoratori (art. 57 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 439 a 2.196 euro; la mancata interruzione dell'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato — obbligo introdotto e rafforzato dal D.L. 146/2021 — espone il preposto a sanzioni penali più severe, configurando il reato di lesioni o omicidio colposo in caso di infortuni conseguenti. Per il datore di lavoro: la mancata formazione del preposto è sanzionata dall'art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro; la mancata nomina scritta del preposto costituisce violazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 ed è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 55; la mancata attribuzione al preposto dei poteri effettivi di intervento mantiene la responsabilità integralmente in capo al datore di lavoro per le violazioni che il preposto avrebbe dovuto ma non ha potuto prevenire. Va ricordato che le sanzioni amministrative e penali si affiancano alla responsabilità civile per danni e alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in caso di reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Chi è il preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08?
L'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Si tratta di una figura che si caratterizza per la funzione di supervisione diretta sui lavoratori: possono ricoprire il ruolo di preposto il caposquadra, il capoturno, il responsabile di reparto, il caporedattore, il responsabile di cantiere e qualunque altro soggetto che eserciti di fatto un'attività di controllo sull'esecuzione dei lavori. Un aspetto fondamentale è che il preposto non è una figura che si nomina arbitrariamente: è chi di fatto esercita una funzione di supervisione, indipendentemente dal titolo formale attribuito. Ne consegue che l'assenza di nomina scritta non esclude la responsabilità penale di chi agisce come preposto de facto, mentre la nomina formale senza i corrispondenti poteri effettivi non trasferisce la responsabilità.
La nomina scritta del preposto è obbligatoria? Da quando?
Sì, la nomina formale scritta del preposto è obbligatoria in tutti i settori produttivi dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha modificato gli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/08. Prima di tale intervento normativo l'obbligo di nomina scritta era previsto esplicitamente solo nel settore edile. Con le modifiche introdotte nel 2021, il datore di lavoro è tenuto a identificare e nominare formalmente i preposti mediante lettera di nomina specifica, che deve contenere: l'indicazione dell'ambito di competenza, l'elenco delle responsabilità attribuite, i poteri di intervento conferiti (incluso il potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave). La nomina deve essere consegnata all'interessato, che la firma per accettazione. La mera identificazione verbale o la prassi consolidata non sono sufficienti: occorre l'atto formale scritto. La mancata nomina scritta del preposto costituisce violazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 e comporta sanzioni a carico del datore di lavoro.
Quali sono gli obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08)?
L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 146/2021, elenca gli obblighi specifici del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il preposto deve: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro; verificare che i lavoratori abbiano ricevuto le adeguate istruzioni e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento in sicurezza dei compiti loro assegnati; segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le deficienze delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale, degli ambienti di lavoro, nonché ogni altra condizione di pericolo che rilevi durante lo svolgimento delle attività. Elemento cardine introdotto dal D.L. 146/2021 è l'obbligo di interrompere l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato, anche in assenza di formale autorizzazione: il preposto non può più limitarsi a segnalare il pericolo, ma è tenuto ad agire direttamente per tutelare i lavoratori. Il preposto ha inoltre l'obbligo di frequentare i corsi di formazione specifici previsti dalla normativa e di collaborare con il datore di lavoro e il dirigente alla stesura del DVR per quanto rientra nel proprio ambito di competenza.
Quante ore di formazione deve avere un preposto?
Il percorso formativo del preposto è disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, aggiornato dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, e si articola in tre componenti: (1) Formazione generale lavoratori: 4 ore per i settori a rischio basso, 6 ore per i settori a rischio medio e alto — è la stessa formazione prevista per tutti i lavoratori e costituisce il primo modulo del percorso. (2) Formazione specifica: da 4 ore (settori a rischio basso) fino a 12 ore (settori a rischio alto), con contenuti tecnici riferiti ai rischi specifici propri dell'attività svolta. (3) Modulo aggiuntivo preposto: 8 ore obbligatorie, dedicato ai compiti, alle responsabilità e alle modalità operative proprie della figura del preposto, incluse le procedure di gestione delle emergenze, la comunicazione efficace con il team e le tecniche di vigilanza. Il totale del percorso formativo varia quindi da un minimo di 16 ore (rischio basso: 4+4+8) a un massimo di 28 ore (rischio alto: 6+12+10 in alcuni accordi settoriali). L'aggiornamento periodico del modulo preposto è previsto ogni 5 anni, con 6 ore di formazione. Le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 rendono ancora più critica la formazione specifica, poiché il preposto ha ora il dovere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
Il preposto risponde penalmente degli infortuni dei lavoratori che supervisiona?
Sì. Il preposto è titolare di una posizione di garanzia ai sensi del D.Lgs. 81/08 e può essere chiamato a rispondere penalmente di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) in caso di infortuni che si verifichino a causa della mancata vigilanza nell'ambito delle proprie competenze. La responsabilità penale del preposto è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro e del dirigente: non si escludono a vicenda, ma si cumulano per i profili di rispettiva competenza. Il preposto risponde per le attività che rientrano nel suo ambito specifico di supervisione: se dispone di poteri effettivi di intervento e non li utilizza per prevenire o interrompere una situazione di pericolo, risponde in concorso con il datore di lavoro per le conseguenze dannose. Un elemento rilevante dal punto di vista processuale è che la nomina formale scritta delimita e definisce l'ambito della responsabilità del preposto, rendendo più precisa la valutazione della posizione di garanzia. Al contrario, la mancanza di nomina scritta non esclude la responsabilità penale di chi agisce di fatto come preposto: i giudici valutano i poteri effettivamente esercitati, non la qualifica formale attribuita.
Come si differenzia il preposto dal dirigente?
Il D.Lgs. 81/08 distingue nettamente le due figure sia per definizione che per contenuto degli obblighi. Il dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa": ha una responsabilità organizzativa e strutturale, dispone di autonomia decisionale e budget, ed è responsabile per le carenze organizzative e le scelte gestionali che incidono sulla sicurezza. Il preposto, invece, supervisiona direttamente i lavoratori in una porzione operativa specifica, controlla l'esecuzione quotidiana delle attività e non dispone di poteri di spesa autonomi. In sintesi: il dirigente risponde per come l'impresa è organizzata in materia di sicurezza; il preposto risponde per come il lavoro viene concretamente eseguito nel suo ambito di supervisione. Nelle imprese di grandi dimensioni le due figure sono nettamente distinte e la catena di responsabilità è articolata su più livelli. Nelle piccole e medie imprese le funzioni possono sovrapporsi o coincidere nella stessa persona, che cumulerà di conseguenza gli obblighi propri di entrambe le figure.
Il preposto può rifiutare la nomina?
Il lavoratore che esercita già di fatto funzioni di supervisione non può semplicemente rifiutare la nomina formale a preposto, poiché la posizione di garanzia deriva dai compiti svolti e non dall'accettazione dell'incarico. Tuttavia, il destinatario della nomina ha diritto di: richiedere la formazione adeguata prima di assumere formalmente il ruolo, e il datore di lavoro è obbligato a garantirgliela; richiedere che siano chiariti per iscritto nella lettera di nomina i confini precisi delle proprie responsabilità e i poteri di intervento effettivamente conferiti; segnalare al datore di lavoro le situazioni in cui non dispone dei poteri necessari per adempiere agli obblighi — ad esempio quando non può acquistare autonomamente i DPI, non può fermare la produzione o non ha autorità sufficiente per far rispettare le procedure di sicurezza. Questo ultimo punto è cruciale: il datore di lavoro che nomina preposto una figura senza attribuirle i corrispondenti poteri di intervento mantiene in prima persona la responsabilità per le violazioni che ne derivano. La nomina formale scritta priva di effettivi poteri non trasferisce la responsabilità penale: i giudici valutano sempre la corrispondenza tra incarico formale e poteri realmente esercitabili.
Ci sono sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi del preposto?
Sì, il D.Lgs. 81/08 prevede un articolato sistema sanzionatorio. Per il preposto: la mancata vigilanza sull'osservanza delle norme da parte dei lavoratori (art. 57 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 439 a 2.196 euro; la mancata interruzione dell'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato — obbligo introdotto e rafforzato dal D.L. 146/2021 — espone il preposto a sanzioni penali più severe, configurando il reato di lesioni o omicidio colposo in caso di infortuni conseguenti. Per il datore di lavoro: la mancata formazione del preposto è sanzionata dall'art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro; la mancata nomina scritta del preposto costituisce violazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 ed è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 55; la mancata attribuzione al preposto dei poteri effettivi di intervento mantiene la responsabilità integralmente in capo al datore di lavoro per le violazioni che il preposto avrebbe dovuto ma non ha potuto prevenire. Va ricordato che le sanzioni amministrative e penali si affiancano alla responsabilità civile per danni e alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in caso di reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 2, 19, 37, 57 — Preposto: definizione, obblighi, formazione, sanzioni
  • D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 215/2021 — Modifiche D.Lgs. 81/08 su preposto e nomina formale
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione preposti
  • Accordo Conferenza Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Aggiornamento formazione

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