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Lavoro dei Minorenni: età minima, obblighi e attività vietate (D.Lgs. 345/1999)

Risposte alle domande più frequenti sul lavoro dei minori in Italia: età minima di ammissione, limiti di orario, attività e lavorazioni vietate, sorveglianza sanitaria obbligatoria e sanzioni per il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 345/1999 e del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 345/1999 fissa a 15 anni (con obbligo scolastico assolto) l'età minima per lavorare in Italia e impone al datore di lavoro obblighi specifici: sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, adattamento del posto di lavoro, rispetto dei limiti di orario e divieto assoluto di impiego in lavorazioni pericolose elencate nell'Allegato I del decreto.

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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti posti da datori di lavoro, responsabili HR e RSPP in merito all'assunzione e alla gestione di lavoratori minorenni, con riferimento al quadro normativo del D.Lgs. 345/1999, del D.Lgs. 81/08 e del Codice Civile.

Domande frequenti sul lavoro dei minorenniFAQ

A che età si può iniziare a lavorare in Italia?
Il D.Lgs. 345/1999, in attuazione della Direttiva 94/33/CE, fissa l'età minima per l'ammissione al lavoro al compimento del periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima dei 15 anni compiuti. In Italia l'istruzione obbligatoria dura 10 anni (dai 6 ai 16 anni), pertanto in linea generale l'età minima di ammissione al lavoro è 16 anni. L'eccezione riguarda gli adolescenti che hanno assolto l'obbligo scolastico: possono essere occupati a partire dai 15 anni compiuti purché abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria. Sono ammesse deroghe per attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro e comunque con limitazioni stringenti sull'orario e le condizioni di lavoro. Il Codice Civile (art. 2) stabilisce invece la capacità giuridica piena a 18 anni: i minori possono stipulare contratti di lavoro solo con il consenso dei genitori o del tutore legale.
Quante ore al giorno può lavorare un minorenne?
Il D.Lgs. 345/1999 distingue tra bambini (fino a 15 anni, ammessi solo in attività con deroga) e adolescenti (15-18 anni). Per gli adolescenti occupati in attività lavorativa a tempo pieno: l'orario massimo è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Per gli adolescenti in formazione professionale o apprendistato: 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali. È vietato il lavoro notturno per i minori di 18 anni: il divieto copre, per gli adolescenti, il periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (dalle 23.00 alle 7.00 per i bambini). Il riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore consecutive. Il riposo settimanale è di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica. Per ogni ora di lavoro superiore alle 4,5 ore consecutive è obbligatorio un riposo di almeno 30 minuti. Le interruzioni del lavoro devono essere effettive, non computabili nell'orario di lavoro.
Quali attività sono vietate ai minori?
Il D.Lgs. 345/1999 (artt. 6 e 7) e il relativo Allegato I elencano le lavorazioni, i processi e i lavori vietati ai minori in modo assoluto o soggetti a deroga. Sono vietati in modo assoluto: lavori che espongono a agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni; esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4; esposizione a radiazioni ionizzanti; lavori in ambiente iperbarico o con rischio di silicosi e asbestosi; movimentazione manuale di carichi che comportino rischi per l'apparato muscolo-scheletrico; lavori che espongono a vibrazioni HAV o WBV oltre i limiti; utilizzo di esplosivi; lavori in quota oltre i limiti di sicurezza senza adeguate protezioni; lavori con rischio di schiacciamento, cesoiamento o ustioni gravi. Sono inoltre vietate le lavorazioni che richiedono l'uso di attrezzature di lavoro pericolose non consentite ai minori e i lavori notturni, come specificato nell'apposita FAQ. Il datore di lavoro deve verificare, prima dell'assunzione, che la mansione assegnata non rientri in nessuna delle categorie vietate.
È obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori minorenni?
Sì, in modo assoluto. Il D.Lgs. 345/1999 (art. 8) e il D.Lgs. 81/08 (art. 41) prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori minorenni, indipendentemente dalla mansione svolta e dai rischi presenti. Prima dell'ammissione al lavoro, il minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva dal medico competente, che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La visita è finalizzata ad accertare che le condizioni di salute del minore siano compatibili con le attività da svolgere e a individuare eventuali controindicazioni. Successivamente, le visite periodiche hanno cadenza annuale (salvo diversa indicazione del medico competente). Il medico competente, oltre alla visita generale, deve prestare particolare attenzione allo sviluppo fisico del minore, all'apparato muscolo-scheletrico e alla capacità di adattamento allo sforzo fisico. Il giudizio di idoneità deve essere conservato nel fascicolo sanitario e consegnato al lavoratore. L'omissione della sorveglianza sanitaria espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali attività sono consentite agli adolescenti tra 15 e 18 anni?
Gli adolescenti (15-18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico) possono essere impiegati in una vasta gamma di attività lavorative, a condizione che non rientrino nei divieti elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 345/1999. Sono generalmente consentiti: lavori d'ufficio e amministrativi, attività commerciali e di vendita (con esclusione di vendita di alcolici e tabacchi), lavori di magazzino per carichi leggeri, attività di ristorazione e accoglienza turistica (con limitazioni sull'orario notturno e sulla manipolazione di alcolici), attività artigianali a bassa pericolosità, lavori agricoli non comportanti esposizione a pesticidi o macchinari pericolosi, attività di pulizia con prodotti non classificati come pericolosi. In tutti i casi il datore di lavoro deve: adattare il posto di lavoro alle caratteristiche fisiche e psicologiche del minore; fornire formazione e informazione adeguata sui rischi specifici; assicurare la presenza di un adulto responsabile o tutor. Le attività devono essere compatibili con l'eventuale prosecuzione degli studi e non pregiudicare la salute, la sicurezza e lo sviluppo del minore.
Quali sanzioni rischia il datore che fa lavorare minori in violazione di legge?
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 81/08 per le violazioni relative al lavoro dei minori sono tra le più severe del diritto del lavoro. Il mancato rispetto dell'età minima di ammissione al lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 5.000 euro per ciascun minore coinvolto (art. 26 D.Lgs. 345/1999). Le violazioni relative all'orario di lavoro, ai riposi obbligatori e al divieto di lavoro notturno sono punite con ammende variabili tra 500 e 3.000 euro per ciascun minore e per ciascuna giornata di violazione, con possibile arresto fino a sei mesi nei casi più gravi. L'impiego di minori in lavorazioni vietate (Allegato I) comporta le sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 che includono arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'omissione della sorveglianza sanitaria è punita con arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a 1.600 euro. In presenza di lesioni al minore derivanti da violazioni normative, il datore di lavoro risponde penalmente a titolo di lesioni colpose aggravate o, nei casi estremi, di omicidio colposo.

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Domande frequentiFAQ

A che età si può iniziare a lavorare in Italia?
Il D.Lgs. 345/1999, in attuazione della Direttiva 94/33/CE, fissa l'età minima per l'ammissione al lavoro al compimento del periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima dei 15 anni compiuti. In Italia l'istruzione obbligatoria dura 10 anni (dai 6 ai 16 anni), pertanto in linea generale l'età minima di ammissione al lavoro è 16 anni. L'eccezione riguarda gli adolescenti che hanno assolto l'obbligo scolastico: possono essere occupati a partire dai 15 anni compiuti purché abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria. Sono ammesse deroghe per attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro e comunque con limitazioni stringenti sull'orario e le condizioni di lavoro. Il Codice Civile (art. 2) stabilisce invece la capacità giuridica piena a 18 anni: i minori possono stipulare contratti di lavoro solo con il consenso dei genitori o del tutore legale.
Quante ore al giorno può lavorare un minorenne?
Il D.Lgs. 345/1999 distingue tra bambini (fino a 15 anni, ammessi solo in attività con deroga) e adolescenti (15-18 anni). Per gli adolescenti occupati in attività lavorativa a tempo pieno: l'orario massimo è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Per gli adolescenti in formazione professionale o apprendistato: 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali. È vietato il lavoro notturno per i minori di 18 anni: il divieto copre, per gli adolescenti, il periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (dalle 23.00 alle 7.00 per i bambini). Il riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore consecutive. Il riposo settimanale è di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica. Per ogni ora di lavoro superiore alle 4,5 ore consecutive è obbligatorio un riposo di almeno 30 minuti. Le interruzioni del lavoro devono essere effettive, non computabili nell'orario di lavoro.
Quali attività sono vietate ai minori?
Il D.Lgs. 345/1999 (artt. 6 e 7) e il relativo Allegato I elencano le lavorazioni, i processi e i lavori vietati ai minori in modo assoluto o soggetti a deroga. Sono vietati in modo assoluto: lavori che espongono a agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni; esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4; esposizione a radiazioni ionizzanti; lavori in ambiente iperbarico o con rischio di silicosi e asbestosi; movimentazione manuale di carichi che comportino rischi per l'apparato muscolo-scheletrico; lavori che espongono a vibrazioni HAV o WBV oltre i limiti; utilizzo di esplosivi; lavori in quota oltre i limiti di sicurezza senza adeguate protezioni; lavori con rischio di schiacciamento, cesoiamento o ustioni gravi. Sono inoltre vietate le lavorazioni che richiedono l'uso di attrezzature di lavoro pericolose non consentite ai minori e i lavori notturni, come specificato nell'apposita FAQ. Il datore di lavoro deve verificare, prima dell'assunzione, che la mansione assegnata non rientri in nessuna delle categorie vietate.
È obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori minorenni?
Sì, in modo assoluto. Il D.Lgs. 345/1999 (art. 8) e il D.Lgs. 81/08 (art. 41) prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori minorenni, indipendentemente dalla mansione svolta e dai rischi presenti. Prima dell'ammissione al lavoro, il minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva dal medico competente, che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La visita è finalizzata ad accertare che le condizioni di salute del minore siano compatibili con le attività da svolgere e a individuare eventuali controindicazioni. Successivamente, le visite periodiche hanno cadenza annuale (salvo diversa indicazione del medico competente). Il medico competente, oltre alla visita generale, deve prestare particolare attenzione allo sviluppo fisico del minore, all'apparato muscolo-scheletrico e alla capacità di adattamento allo sforzo fisico. Il giudizio di idoneità deve essere conservato nel fascicolo sanitario e consegnato al lavoratore. L'omissione della sorveglianza sanitaria espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali attività sono consentite agli adolescenti tra 15 e 18 anni?
Gli adolescenti (15-18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico) possono essere impiegati in una vasta gamma di attività lavorative, a condizione che non rientrino nei divieti elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 345/1999. Sono generalmente consentiti: lavori d'ufficio e amministrativi, attività commerciali e di vendita (con esclusione di vendita di alcolici e tabacchi), lavori di magazzino per carichi leggeri, attività di ristorazione e accoglienza turistica (con limitazioni sull'orario notturno e sulla manipolazione di alcolici), attività artigianali a bassa pericolosità, lavori agricoli non comportanti esposizione a pesticidi o macchinari pericolosi, attività di pulizia con prodotti non classificati come pericolosi. In tutti i casi il datore di lavoro deve: adattare il posto di lavoro alle caratteristiche fisiche e psicologiche del minore; fornire formazione e informazione adeguata sui rischi specifici; assicurare la presenza di un adulto responsabile o tutor. Le attività devono essere compatibili con l'eventuale prosecuzione degli studi e non pregiudicare la salute, la sicurezza e lo sviluppo del minore.
Quali sanzioni rischia il datore che fa lavorare minori in violazione di legge?
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 81/08 per le violazioni relative al lavoro dei minori sono tra le più severe del diritto del lavoro. Il mancato rispetto dell'età minima di ammissione al lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 5.000 euro per ciascun minore coinvolto (art. 26 D.Lgs. 345/1999). Le violazioni relative all'orario di lavoro, ai riposi obbligatori e al divieto di lavoro notturno sono punite con ammende variabili tra 500 e 3.000 euro per ciascun minore e per ciascuna giornata di violazione, con possibile arresto fino a sei mesi nei casi più gravi. L'impiego di minori in lavorazioni vietate (Allegato I) comporta le sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 che includono arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'omissione della sorveglianza sanitaria è punita con arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a 1.600 euro. In presenza di lesioni al minore derivanti da violazioni normative, il datore di lavoro risponde penalmente a titolo di lesioni colpose aggravate o, nei casi estremi, di omicidio colposo.

Fonti normative

  • D.Lgs. 345/1999 — Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla Sicurezza, artt. 28 e 41 (DVR e sorveglianza sanitaria)
  • Codice Civile art. 2 — Capacità giuridica e maggiore età

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