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FAQ Infortuni in Itinere: Denuncia INAIL e Obblighi del Datore di Lavoro 2026

Risposte alle domande frequenti sugli infortuni in itinere: definizione normativa, quando l'INAIL riconosce la tutela, obbligo di denuncia entro 2 giorni, uso del mezzo privato, smart working e sanzioni per omessa denuncia ai sensi del DPR 1124/1965 e del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e il D.Lgs. 38/2000 art. 12 tutelano il lavoratore assicurato INAIL anche durante il percorso casa-lavoro-casa. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio in itinere entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (24 ore in caso di pericolo di vita), a prescindere da dove sia avvenuto l'infortunio. Ti aiutiamo a gestire correttamente gli adempimenti di denuncia e la valutazione dei rischi connessi agli spostamenti dei tuoi lavoratori.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, responsabili HR e RSPP in merito alla corretta gestione degli infortuni in itinere: dalla definizione normativa all'obbligo di denuncia INAIL, dall'uso del mezzo privato alle specifiche problematiche dello smart working e dei nuovi mezzi di trasporto.

Domande frequenti sugli infortuni in itinereFAQ

Cos'è l'infortunio in itinere e quando è riconosciuto dall'INAIL?
L'infortunio in itinere è disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che estende la tutela assicurativa INAIL agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro. Perché l'infortunio sia riconosciuto, il percorso deve essere quello normale e abituale, privo di deviazioni non necessarie o interruzioni non giustificate da esigenze concrete. La legge ammette tuttavia alcune deviazioni: quelle effettuate per necessità (es. accompagnare i figli a scuola, ritirare medicine urgenti) e quelle determinate dalla necessità di utilizzare un mezzo privato in mancanza di trasporto pubblico. L'itinere è tutelato anche nel tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto, nonché nel percorso tra due distinti luoghi di lavoro in caso di pluralità di rapporti di lavoro. La deviazione o l'interruzione volontaria e ingiustificata interrompe il nesso causale con l'attività lavorativa e fa venire meno la tutela assicurativa INAIL.
Il percorso con l'auto privata è coperto dall'INAIL per l'infortunio in itinere?
Sì, ma a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato, ovvero giustificato da ragioni oggettive e non da una semplice preferenza personale. L'art. 12 co. 1 D.Lgs. 38/2000 subordina la copertura INAIL per gli infortuni avvenuti con mezzo privato alla ricorrenza di uno dei seguenti presupposti: mancanza di mezzi pubblici che colleghino adeguatamente la residenza del lavoratore al luogo di lavoro; incompatibilità degli orari dei trasporti pubblici con quelli di inizio o fine turno; luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici ordinari. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di necessità, riconoscendo l'uso dell'auto privata anche quando il mezzo pubblico comporterebbe tempi di percorrenza eccessivi o richiederebbe più coincidenze difficoltose. Il lavoratore deve essere in grado di documentare, se necessario, le ragioni della necessità del mezzo privato. L'uso del veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti interrompe il nesso causale e preclude la tutela INAIL.
Entro quando il datore di lavoro deve denunciare un infortunio in itinere all'INAIL?
Il termine per la denuncia INAIL degli infortuni in itinere è disciplinato dall'art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come integrato dall'art. 18 co. 1 lett. r) del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia-comunicazione all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni. In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, il termine si riduce a ventiquattro ore dalla ricezione del certificato medico e la denuncia deve essere inviata anche all'Autorità di pubblica sicurezza. A decorrere dal 12 ottobre 2017, la denuncia viene trasmessa telematicamente mediante il sistema informativo INAIL, con contestuale comunicazione all'INPS per la gestione del periodo di malattia. Il termine di due giorni decorre dalla ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro, non dal momento in cui l'infortunio è avvenuto: è pertanto onere del lavoratore consegnare tempestivamente la certificazione al proprio datore di lavoro.
Il datore deve denunciare anche l'infortunio in itinere o solo quelli sul posto di lavoro?
Sì, l'obbligo di denuncia INAIL riguarda tutti gli infortuni occorsi ai propri lavoratori assicurati, senza distinzione tra infortuni avvenuti sul luogo di lavoro e infortuni in itinere. L'art. 53 DPR 1124/1965 e l'art. 18 co. 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 non operano alcuna differenziazione: il presupposto dell'obbligo è unicamente che il lavoratore abbia subito un infortunio nell'esercizio della propria attività lavorativa, ivi compreso il percorso casa-lavoro-casa. In pratica, non appena il lavoratore consegna al datore di lavoro il certificato medico attestante l'infortunio in itinere con prognosi superiore a tre giorni, scattano tutti gli adempimenti previsti dalla normativa: denuncia INAIL, comunicazione all'autorità di PS in caso di pericolo di vita, aggiornamento del registro infortuni (per le aziende che ancora lo mantengono). Il fatto che l'infortunio sia avvenuto fuori dall'orario di lavoro formale non riduce gli obblighi del datore, purché sia accertato il nesso con l'attività lavorativa.
Cosa rischia il datore di lavoro che non denuncia un infortunio in itinere?
L'omessa o tardiva denuncia INAIL di un infortunio in itinere espone il datore di lavoro a sanzione amministrativa pecuniaria. Ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965, come aggiornato nel tempo, la sanzione per omessa o tardiva trasmissione della denuncia-comunicazione di infortunio varia da 1.290 a 7.745 euro. La sanzione è irrogata dall'INAIL ed è graduata in relazione alla gravità della violazione e al comportamento del trasgressore. In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, la mancata denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore costituisce violazione autonoma. Oltre alle conseguenze amministrative, l'omessa denuncia può aggravare la posizione del datore di lavoro in un eventuale procedimento civile avviato dal lavoratore o dagli eredi per il risarcimento del danno differenziale. È opportuno ricordare che la denuncia INAIL non implica automaticamente il riconoscimento del nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa: tale valutazione compete all'INAIL in sede istruttoria.
L'infortunio in itinere avvenuto in smart working è indennizzato dall'INAIL?
La questione degli infortuni in itinere e smart working è regolata dalla Circolare INAIL n. 22 del 2 agosto 2021, che ha chiarito i criteri applicativi in un contesto di progressiva diffusione del lavoro agile. Per lo smart working abituale e continuativo, il percorso casa-luogo di lavoro abituale non si configura, in quanto il lavoratore svolge la propria prestazione dall'abitazione o da altro luogo concordato con il datore. Pertanto, in linea generale, gli infortuni occorsi durante spostamenti tra la propria abitazione e il luogo di lavoro fisso non sono indennizzabili come infortuni in itinere nel periodo di smart working. Gli infortuni domestici verificatisi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working possono essere indennizzati dall'INAIL solo se presentano un nesso causale diretto con la prestazione lavorativa: l'infortunio deve essere occorso durante l'effettivo svolgimento del lavoro, non in una pausa o in un'attività personale. Il lavoratore in smart working è comunque tutelato per gli infortuni avvenuti nell'ambiente di lavoro domestico in correlazione con l'esecuzione della prestazione.
Il tragitto per accompagnare i figli a scuola prima del lavoro è coperto?
Sì, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione — Sezione Lavoro — il tragitto effettuato per accompagnare i figli a scuola prima di recarsi al lavoro rientra nell'ambito della tutela INAIL per l'infortunio in itinere, a condizione che la deviazione risponda a una necessità familiare concreta e il percorso risulti abituale. La giurisprudenza considera tollerata la deviazione dal percorso diretto quando essa sia di modesta entità rispetto al tragitto complessivo e non comporti un significativo incremento del rischio rispetto al percorso ordinario. Il fondamento normativo è l'art. 12 D.Lgs. 38/2000, che ammette le deviazioni giustificate da necessità. La necessità familiare di accompagnare i figli minori a scuola, in assenza di alternative praticabili, è generalmente considerata una ragione idonea a legittimare la deviazione. È consigliabile che il lavoratore documenti l'abitualità del percorso e le ragioni della deviazione qualora l'INAIL avviasse un accertamento sulla riconducibilità dell'infortunio alla fattispecie dell'itinere.
Il tragitto in bici o monopattino è coperto dall'assicurazione INAIL?
Sì, la tutela INAIL per gli infortuni in itinere si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore. L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 non limita la copertura assicurativa a specifici mezzi, pertanto gli infortuni occorsi durante il percorso casa-lavoro-casa sono indennizzabili sia che il lavoratore si sposti a piedi, in bicicletta, in monopattino elettrico, in motocicletta o in automobile. Per i mezzi privati a motore (auto, moto, scooter) vige la condizione di necessità dell'uso del mezzo illustrata in precedenza. Per i mezzi non motorizzati come biciclette e monopattini non motorizzati non è richiesta la dimostrazione della necessità: l'infortunio è coperto per il solo fatto che si verifichi durante il percorso abituale. Per i monopattini elettrici, classificati come veicoli dalla normativa del Codice della Strada, la giurisprudenza e la prassi INAIL seguono la medesima impostazione degli altri mezzi, senza richiedere la prova di necessità per l'utilizzo. È comunque necessario che il percorso sia quello normale e che non vi siano deviazioni ingiustificate.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è l'infortunio in itinere e quando è riconosciuto dall'INAIL?
L'infortunio in itinere è disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che estende la tutela assicurativa INAIL agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro. Perché l'infortunio sia riconosciuto, il percorso deve essere quello normale e abituale, privo di deviazioni non necessarie o interruzioni non giustificate da esigenze concrete. La legge ammette tuttavia alcune deviazioni: quelle effettuate per necessità (es. accompagnare i figli a scuola, ritirare medicine urgenti) e quelle determinate dalla necessità di utilizzare un mezzo privato in mancanza di trasporto pubblico. L'itinere è tutelato anche nel tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto, nonché nel percorso tra due distinti luoghi di lavoro in caso di pluralità di rapporti di lavoro. La deviazione o l'interruzione volontaria e ingiustificata interrompe il nesso causale con l'attività lavorativa e fa venire meno la tutela assicurativa INAIL.
Il percorso con l'auto privata è coperto dall'INAIL per l'infortunio in itinere?
Sì, ma a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato, ovvero giustificato da ragioni oggettive e non da una semplice preferenza personale. L'art. 12 co. 1 D.Lgs. 38/2000 subordina la copertura INAIL per gli infortuni avvenuti con mezzo privato alla ricorrenza di uno dei seguenti presupposti: mancanza di mezzi pubblici che colleghino adeguatamente la residenza del lavoratore al luogo di lavoro; incompatibilità degli orari dei trasporti pubblici con quelli di inizio o fine turno; luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici ordinari. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di necessità, riconoscendo l'uso dell'auto privata anche quando il mezzo pubblico comporterebbe tempi di percorrenza eccessivi o richiederebbe più coincidenze difficoltose. Il lavoratore deve essere in grado di documentare, se necessario, le ragioni della necessità del mezzo privato. L'uso del veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti interrompe il nesso causale e preclude la tutela INAIL.
Entro quando il datore di lavoro deve denunciare un infortunio in itinere all'INAIL?
Il termine per la denuncia INAIL degli infortuni in itinere è disciplinato dall'art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come integrato dall'art. 18 co. 1 lett. r) del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia-comunicazione all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni. In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, il termine si riduce a ventiquattro ore dalla ricezione del certificato medico e la denuncia deve essere inviata anche all'Autorità di pubblica sicurezza. A decorrere dal 12 ottobre 2017, la denuncia viene trasmessa telematicamente mediante il sistema informativo INAIL, con contestuale comunicazione all'INPS per la gestione del periodo di malattia. Il termine di due giorni decorre dalla ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro, non dal momento in cui l'infortunio è avvenuto: è pertanto onere del lavoratore consegnare tempestivamente la certificazione al proprio datore di lavoro.
Il datore deve denunciare anche l'infortunio in itinere o solo quelli sul posto di lavoro?
Sì, l'obbligo di denuncia INAIL riguarda tutti gli infortuni occorsi ai propri lavoratori assicurati, senza distinzione tra infortuni avvenuti sul luogo di lavoro e infortuni in itinere. L'art. 53 DPR 1124/1965 e l'art. 18 co. 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 non operano alcuna differenziazione: il presupposto dell'obbligo è unicamente che il lavoratore abbia subito un infortunio nell'esercizio della propria attività lavorativa, ivi compreso il percorso casa-lavoro-casa. In pratica, non appena il lavoratore consegna al datore di lavoro il certificato medico attestante l'infortunio in itinere con prognosi superiore a tre giorni, scattano tutti gli adempimenti previsti dalla normativa: denuncia INAIL, comunicazione all'autorità di PS in caso di pericolo di vita, aggiornamento del registro infortuni (per le aziende che ancora lo mantengono). Il fatto che l'infortunio sia avvenuto fuori dall'orario di lavoro formale non riduce gli obblighi del datore, purché sia accertato il nesso con l'attività lavorativa.
Cosa rischia il datore di lavoro che non denuncia un infortunio in itinere?
L'omessa o tardiva denuncia INAIL di un infortunio in itinere espone il datore di lavoro a sanzione amministrativa pecuniaria. Ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965, come aggiornato nel tempo, la sanzione per omessa o tardiva trasmissione della denuncia-comunicazione di infortunio varia da 1.290 a 7.745 euro. La sanzione è irrogata dall'INAIL ed è graduata in relazione alla gravità della violazione e al comportamento del trasgressore. In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, la mancata denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore costituisce violazione autonoma. Oltre alle conseguenze amministrative, l'omessa denuncia può aggravare la posizione del datore di lavoro in un eventuale procedimento civile avviato dal lavoratore o dagli eredi per il risarcimento del danno differenziale. È opportuno ricordare che la denuncia INAIL non implica automaticamente il riconoscimento del nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa: tale valutazione compete all'INAIL in sede istruttoria.
L'infortunio in itinere avvenuto in smart working è indennizzato dall'INAIL?
La questione degli infortuni in itinere e smart working è regolata dalla Circolare INAIL n. 22 del 2 agosto 2021, che ha chiarito i criteri applicativi in un contesto di progressiva diffusione del lavoro agile. Per lo smart working abituale e continuativo, il percorso casa-luogo di lavoro abituale non si configura, in quanto il lavoratore svolge la propria prestazione dall'abitazione o da altro luogo concordato con il datore. Pertanto, in linea generale, gli infortuni occorsi durante spostamenti tra la propria abitazione e il luogo di lavoro fisso non sono indennizzabili come infortuni in itinere nel periodo di smart working. Gli infortuni domestici verificatisi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working possono essere indennizzati dall'INAIL solo se presentano un nesso causale diretto con la prestazione lavorativa: l'infortunio deve essere occorso durante l'effettivo svolgimento del lavoro, non in una pausa o in un'attività personale. Il lavoratore in smart working è comunque tutelato per gli infortuni avvenuti nell'ambiente di lavoro domestico in correlazione con l'esecuzione della prestazione.
Il tragitto per accompagnare i figli a scuola prima del lavoro è coperto?
Sì, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione — Sezione Lavoro — il tragitto effettuato per accompagnare i figli a scuola prima di recarsi al lavoro rientra nell'ambito della tutela INAIL per l'infortunio in itinere, a condizione che la deviazione risponda a una necessità familiare concreta e il percorso risulti abituale. La giurisprudenza considera tollerata la deviazione dal percorso diretto quando essa sia di modesta entità rispetto al tragitto complessivo e non comporti un significativo incremento del rischio rispetto al percorso ordinario. Il fondamento normativo è l'art. 12 D.Lgs. 38/2000, che ammette le deviazioni giustificate da necessità. La necessità familiare di accompagnare i figli minori a scuola, in assenza di alternative praticabili, è generalmente considerata una ragione idonea a legittimare la deviazione. È consigliabile che il lavoratore documenti l'abitualità del percorso e le ragioni della deviazione qualora l'INAIL avviasse un accertamento sulla riconducibilità dell'infortunio alla fattispecie dell'itinere.
Il tragitto in bici o monopattino è coperto dall'assicurazione INAIL?
Sì, la tutela INAIL per gli infortuni in itinere si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore. L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 non limita la copertura assicurativa a specifici mezzi, pertanto gli infortuni occorsi durante il percorso casa-lavoro-casa sono indennizzabili sia che il lavoratore si sposti a piedi, in bicicletta, in monopattino elettrico, in motocicletta o in automobile. Per i mezzi privati a motore (auto, moto, scooter) vige la condizione di necessità dell'uso del mezzo illustrata in precedenza. Per i mezzi non motorizzati come biciclette e monopattini non motorizzati non è richiesta la dimostrazione della necessità: l'infortunio è coperto per il solo fatto che si verifichi durante il percorso abituale. Per i monopattini elettrici, classificati come veicoli dalla normativa del Codice della Strada, la giurisprudenza e la prassi INAIL seguono la medesima impostazione degli altri mezzi, senza richiedere la prova di necessità per l'utilizzo. È comunque necessario che il percorso sia quello normale e che non vi siano deviazioni ingiustificate.

Fonti normative

  • DPR 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • Art. 53 DPR 1124/1965 — Denuncia degli infortuni e sanzioni per omessa denuncia
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 art. 12 — Infortuni in itinere
  • D.Lgs. 81/08 art. 18 co. 1 lett. r) — Obblighi del datore di lavoro: denuncia infortuni
  • Circolare INAIL n. 22 del 2 agosto 2021 — Tutela degli infortuni in smart working

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