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FAQ Cooperative e Sicurezza sul Lavoro — Obblighi Specifici D.Lgs. 81/08

Risposte agli obblighi di sicurezza nelle cooperative: soci-lavoratori, DVR, RSPP, sorveglianza sanitaria, appalti DUVRI, cooperative sociali tipo A e B ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Nelle cooperative i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro (presidente o soggetto con poteri gestionali effettivi) è tenuto a redigere il DVR, nominare l'RSPP, garantire formazione e sorveglianza sanitaria e rispettare gli obblighi di coordinamento in appalto. Le cooperative sociali di tipo B hanno obblighi aggiuntivi di tutela per i lavoratori svantaggiati inseriti.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di presidenti, amministratori, RSPP e soci-lavoratori di cooperative in merito agli obblighi di sicurezza sul lavoro, con riferimento al D.Lgs. 81/08, alla L. 381/1991 sulle cooperative sociali e alle indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti sulla sicurezza nelle cooperativeFAQ

I soci-lavoratori di una cooperativa hanno gli stessi diritti di sicurezza dei lavoratori dipendenti?
Sì. L'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. La norma include esplicitamente i soci-lavoratori di cooperativa, equiparandoli a tutti gli effetti ai lavoratori subordinati ai fini della tutela della salute e sicurezza. Questa equiparazione è totale e non ammette deroghe: il socio-lavoratore ha diritto alla valutazione specifica del proprio rischio nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), alla consegna e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei alle mansioni svolte, alla formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 e all'accordo stato-regioni vigente, all'informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro, alla sorveglianza sanitaria qualora la mansione lo preveda, e alla nomina o elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). La cooperativa non può in alcun modo invocare il carattere associativo del rapporto per ridurre o escludere questi obblighi. Qualsiasi accordo interno che limitasse i diritti di sicurezza dei soci rispetto ai lavoratori dipendenti sarebbe nullo di diritto e potrebbe esporre la cooperativa a sanzioni penali e amministrative ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Chi è il datore di lavoro ai fini della sicurezza in una cooperativa?
Nelle cooperative, l'individuazione del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 segue la definizione di cui all'art. 2 lett. b), che identifica il datore di lavoro nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle cooperative questo soggetto è ordinariamente il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto legale rappresentante con pieni poteri gestori e di firma. Tuttavia, se lo statuto o una delibera assembleare o consiliare attribuisce i poteri di organizzazione e di spesa a un direttore generale, a un amministratore delegato o a un altro organo, questi potrà essere il datore di lavoro di fatto ai sensi della norma. Il rischio più comune nelle cooperative è la cosiddetta "delega impropria": il presidente delega formalmente le responsabilità di sicurezza senza trasferire contestualmente i poteri decisionali e il budget necessari. Una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 è valida solo se il delegato possiede le competenze professionali e i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa effettivi. In mancanza di questi requisiti, la delega non libera il delegante dalla responsabilità penale in caso di infortuni o malattie professionali.
Una cooperativa con soli soci non ha dipendenti: deve comunque fare il DVR?
Sì, l'obbligo di redigere il DVR sussiste indipendentemente dall'assenza di lavoratori dipendenti in senso stretto, purché nell'organizzazione vi siano lavoratori come definiti dall'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, e i soci-lavoratori rientrano pienamente in questa definizione. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per qualunque datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, senza soglie numeriche minime. L'unica esenzione riguarda i lavoratori autonomi in senso pieno, cioè coloro che operano al di fuori di qualsiasi organizzazione datoriale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori artigiani senza dipendenti): questi soggetti non hanno un datore di lavoro e sono tenuti solo agli obblighi di base previsti dallo stesso art. 21. I soci-lavoratori di cooperativa, invece, operano all'interno di un'organizzazione con un soggetto che esercita poteri direttivi e di controllo, quindi il rapporto è assimilabile a quello lavorativo e il DVR è obbligatorio. Per le cooperative che occupano fino a dieci lavoratori (inclusi i soci), il DVR può essere redatto anche tramite autocertificazione nelle forme semplificate previste dalla normativa vigente, ma non può essere omesso. L'assenza del DVR comporta sanzioni penali per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 55 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.
Le cooperative sociali di tipo B che inseriscono persone svantaggiate hanno obblighi aggiuntivi?
Le cooperative sociali di tipo B, disciplinate dall'art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/1991, hanno come finalità istituzionale l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: ex detenuti, disabili, tossicodipendenti, soggetti con problemi psichiatrici, e altre categorie vulnerabili. Questa missione non riduce ma amplifica gli obblighi di sicurezza. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi tenga conto delle specificità di tutti i lavoratori, inclusi quelli che per condizioni personali o di salute presentano una maggiore vulnerabilità ai rischi lavorativi. Per i lavoratori svantaggiati inseriti in cooperativa di tipo B, il DVR deve contenere una valutazione individualizzata o per gruppi omogenei che analizzi: le limitazioni funzionali di ciascun lavoratore o categoria di lavoratori (fisiche, cognitive, comportamentali); l'idoneità delle mansioni assegnate alle capacità effettive; la necessità di adattamenti delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e delle procedure operative; i rischi connessi all'interazione tra le condizioni di salute del lavoratore e gli agenti di rischio presenti (sostanze chimiche, rumore, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato). La sorveglianza sanitaria assume un ruolo centrale: il medico competente deve esprimere giudizi di idoneità specifici per mansione e lavoratore, con eventuali prescrizioni o limitazioni. L'adattamento ragionevole è anche un obbligo antidiscriminatorio ai sensi del D.Lgs. 216/2003.
Una cooperativa in appalto deve fare il DUVRI con il committente?
Sì. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e si applica integralmente quando una cooperativa opera come appaltatore presso sedi o ambienti di lavoro del committente. Il quadro normativo prevede una distinzione fondamentale. Per i cantieri temporanei o mobili (edilizia, infrastrutture, manutenzione), si applica il Titolo IV D.Lgs. 81/08: il committente deve predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se l'entità del cantiere lo richiede, e la cooperativa appaltatrice deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori. Per gli appalti in ambienti di lavoro non soggetti al Titolo IV (appalti di servizi, pulizie, facchinaggio, manutenzione in stabilimenti), l'art. 26 impone al committente di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), indicando le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. La cooperativa appaltatrice, dal canto suo, ha l'obbligo di cooperare con il committente, fornire informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività e rispettare le misure del DUVRI. In caso di più appaltatori, la cooperativa deve coordinarsi anche con gli altri soggetti presenti. La violazione degli obblighi dell'art. 26 è sanzionata penalmente.
Qual è la figura del RSPP in una cooperativa? Il presidente può essere RSPP?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica che coadiuva il datore di lavoro nella gestione della sicurezza, ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08. Nelle cooperative il datore di lavoro, identificato nel presidente o nel soggetto con poteri gestionali effettivi, può assumere direttamente l'incarico di RSPP, ma solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 34 D.Lgs. 81/08. L'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende e unità produttive fino a duecento lavoratori, a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione della durata minima di sedici ore (per attività a rischio basso) fino a quarantotto ore (per attività a rischio alto, come definito dall'allegato II del D.Lgs. 81/08), e che si aggiorni periodicamente ogni cinque anni per un minimo di sei ore. Per le cooperative con più di duecento soci-lavoratori e dipendenti, il datore-RSPP non è ammesso: occorre designare un RSPP interno o esterno con i requisiti formativi di cui all'art. 32 (titolo di studio specifico e formazione integrativa in materia di sicurezza). Le cooperative piccole — che costituiscono la grande maggioranza — possono quindi legittimamente avere il presidente come RSPP, purché in regola con la formazione obbligatoria. Si tratta di una scelta che riduce i costi ma richiede un impegno formativo serio e documentato.
Come si gestisce la formazione obbligatoria per i soci-lavoratori della cooperativa?
La formazione obbligatoria per i soci-lavoratori della cooperativa segue le stesse regole valide per tutti i lavoratori dipendenti, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e degli accordi stato-regioni in materia. L'art. 37 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. L'accordo stato-regioni 2011 (e le successive revisioni, con aggiornamenti attesi per il 2025) definisce i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione dei corsi di formazione per lavoratori e preposti. La formazione di base per lavoratori si articola in: modulo generale (quattro ore per tutti i settori) e modulo specifico per rischio basso (quattro ore), medio (otto ore) o alto (dodici ore), in base al settore ATECO della cooperativa. Per i preposti (soci che coordinano il lavoro di altri) è previsto un ulteriore modulo da sei ore. Per i dirigenti è previsto un corso specifico da sedici ore. La formazione deve essere documentata con attestati individuali nominativi, conservati nel fascicolo personale del socio-lavoratore. Non è sufficiente la firma di un registro di presenza: occorre verificare l'apprendimento con test finale. L'aggiornamento periodico quinquennale (sei ore per lavoratori e preposti) è obbligatorio. I corsi devono essere svolti durante l'orario di lavoro, a carico della cooperativa, senza oneri per i soci.
Le cooperative agricole hanno obblighi diversi di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle cooperative agricole, senza deroghe sostanziali al quadro generale della sicurezza sul lavoro. Tuttavia il settore agricolo presenta specificità operative che rendono la gestione della sicurezza particolarmente articolata e che il DVR deve riflettere in modo puntuale. Tra le principali criticità: il lavoro all'aperto espone i soci-lavoratori a rischi meteorologici (colpo di calore, ipotermia), biologici (punture di insetti, contatto con animali), ergonomici (posture incongrue durante la raccolta) e da agenti chimici (pesticidi e fitofarmaci, disciplinati dal D.Lgs. 150/2012 che integra il D.Lgs. 81/08 per il profilo sanitario). La gestione del personale stagionale è una delle aree di maggiore attenzione: i soci occasionali o i lavoratori stagionali assunti per i picchi produttivi devono ricevere formazione e informazione prima dell'inizio dell'attività, anche in forma abbreviata per lavoratori di breve durata. Le cooperative agricole che impiegano lavoratori stranieri devono garantire la comprensione delle istruzioni di sicurezza anche con supporti multilingua, tenuto conto delle barriere linguistiche. Il DVR per attività agricola deve contemplare la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni (trattori e macchine operatrici), da movimentazione manuale dei carichi, da agenti chimici e biologici, da microclima e lavoro a temperature estreme. Le macchine agricole devono essere conformi alla direttiva macchine (D.Lgs. 17/2010) e sottoposte a verifiche periodiche.

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Domande frequentiFAQ

I soci-lavoratori di una cooperativa hanno gli stessi diritti di sicurezza dei lavoratori dipendenti?
Sì. L'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. La norma include esplicitamente i soci-lavoratori di cooperativa, equiparandoli a tutti gli effetti ai lavoratori subordinati ai fini della tutela della salute e sicurezza. Questa equiparazione è totale e non ammette deroghe: il socio-lavoratore ha diritto alla valutazione specifica del proprio rischio nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), alla consegna e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei alle mansioni svolte, alla formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 e all'accordo stato-regioni vigente, all'informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro, alla sorveglianza sanitaria qualora la mansione lo preveda, e alla nomina o elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). La cooperativa non può in alcun modo invocare il carattere associativo del rapporto per ridurre o escludere questi obblighi. Qualsiasi accordo interno che limitasse i diritti di sicurezza dei soci rispetto ai lavoratori dipendenti sarebbe nullo di diritto e potrebbe esporre la cooperativa a sanzioni penali e amministrative ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Chi è il datore di lavoro ai fini della sicurezza in una cooperativa?
Nelle cooperative, l'individuazione del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 segue la definizione di cui all'art. 2 lett. b), che identifica il datore di lavoro nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle cooperative questo soggetto è ordinariamente il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto legale rappresentante con pieni poteri gestori e di firma. Tuttavia, se lo statuto o una delibera assembleare o consiliare attribuisce i poteri di organizzazione e di spesa a un direttore generale, a un amministratore delegato o a un altro organo, questi potrà essere il datore di lavoro di fatto ai sensi della norma. Il rischio più comune nelle cooperative è la cosiddetta "delega impropria": il presidente delega formalmente le responsabilità di sicurezza senza trasferire contestualmente i poteri decisionali e il budget necessari. Una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 è valida solo se il delegato possiede le competenze professionali e i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa effettivi. In mancanza di questi requisiti, la delega non libera il delegante dalla responsabilità penale in caso di infortuni o malattie professionali.
Una cooperativa con soli soci non ha dipendenti: deve comunque fare il DVR?
Sì, l'obbligo di redigere il DVR sussiste indipendentemente dall'assenza di lavoratori dipendenti in senso stretto, purché nell'organizzazione vi siano lavoratori come definiti dall'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, e i soci-lavoratori rientrano pienamente in questa definizione. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per qualunque datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, senza soglie numeriche minime. L'unica esenzione riguarda i lavoratori autonomi in senso pieno, cioè coloro che operano al di fuori di qualsiasi organizzazione datoriale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori artigiani senza dipendenti): questi soggetti non hanno un datore di lavoro e sono tenuti solo agli obblighi di base previsti dallo stesso art. 21. I soci-lavoratori di cooperativa, invece, operano all'interno di un'organizzazione con un soggetto che esercita poteri direttivi e di controllo, quindi il rapporto è assimilabile a quello lavorativo e il DVR è obbligatorio. Per le cooperative che occupano fino a dieci lavoratori (inclusi i soci), il DVR può essere redatto anche tramite autocertificazione nelle forme semplificate previste dalla normativa vigente, ma non può essere omesso. L'assenza del DVR comporta sanzioni penali per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 55 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.
Le cooperative sociali di tipo B che inseriscono persone svantaggiate hanno obblighi aggiuntivi?
Le cooperative sociali di tipo B, disciplinate dall'art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/1991, hanno come finalità istituzionale l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: ex detenuti, disabili, tossicodipendenti, soggetti con problemi psichiatrici, e altre categorie vulnerabili. Questa missione non riduce ma amplifica gli obblighi di sicurezza. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi tenga conto delle specificità di tutti i lavoratori, inclusi quelli che per condizioni personali o di salute presentano una maggiore vulnerabilità ai rischi lavorativi. Per i lavoratori svantaggiati inseriti in cooperativa di tipo B, il DVR deve contenere una valutazione individualizzata o per gruppi omogenei che analizzi: le limitazioni funzionali di ciascun lavoratore o categoria di lavoratori (fisiche, cognitive, comportamentali); l'idoneità delle mansioni assegnate alle capacità effettive; la necessità di adattamenti delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e delle procedure operative; i rischi connessi all'interazione tra le condizioni di salute del lavoratore e gli agenti di rischio presenti (sostanze chimiche, rumore, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato). La sorveglianza sanitaria assume un ruolo centrale: il medico competente deve esprimere giudizi di idoneità specifici per mansione e lavoratore, con eventuali prescrizioni o limitazioni. L'adattamento ragionevole è anche un obbligo antidiscriminatorio ai sensi del D.Lgs. 216/2003.
Una cooperativa in appalto deve fare il DUVRI con il committente?
Sì. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e si applica integralmente quando una cooperativa opera come appaltatore presso sedi o ambienti di lavoro del committente. Il quadro normativo prevede una distinzione fondamentale. Per i cantieri temporanei o mobili (edilizia, infrastrutture, manutenzione), si applica il Titolo IV D.Lgs. 81/08: il committente deve predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se l'entità del cantiere lo richiede, e la cooperativa appaltatrice deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori. Per gli appalti in ambienti di lavoro non soggetti al Titolo IV (appalti di servizi, pulizie, facchinaggio, manutenzione in stabilimenti), l'art. 26 impone al committente di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), indicando le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. La cooperativa appaltatrice, dal canto suo, ha l'obbligo di cooperare con il committente, fornire informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività e rispettare le misure del DUVRI. In caso di più appaltatori, la cooperativa deve coordinarsi anche con gli altri soggetti presenti. La violazione degli obblighi dell'art. 26 è sanzionata penalmente.
Qual è la figura del RSPP in una cooperativa? Il presidente può essere RSPP?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica che coadiuva il datore di lavoro nella gestione della sicurezza, ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08. Nelle cooperative il datore di lavoro, identificato nel presidente o nel soggetto con poteri gestionali effettivi, può assumere direttamente l'incarico di RSPP, ma solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 34 D.Lgs. 81/08. L'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende e unità produttive fino a duecento lavoratori, a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione della durata minima di sedici ore (per attività a rischio basso) fino a quarantotto ore (per attività a rischio alto, come definito dall'allegato II del D.Lgs. 81/08), e che si aggiorni periodicamente ogni cinque anni per un minimo di sei ore. Per le cooperative con più di duecento soci-lavoratori e dipendenti, il datore-RSPP non è ammesso: occorre designare un RSPP interno o esterno con i requisiti formativi di cui all'art. 32 (titolo di studio specifico e formazione integrativa in materia di sicurezza). Le cooperative piccole — che costituiscono la grande maggioranza — possono quindi legittimamente avere il presidente come RSPP, purché in regola con la formazione obbligatoria. Si tratta di una scelta che riduce i costi ma richiede un impegno formativo serio e documentato.
Come si gestisce la formazione obbligatoria per i soci-lavoratori della cooperativa?
La formazione obbligatoria per i soci-lavoratori della cooperativa segue le stesse regole valide per tutti i lavoratori dipendenti, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e degli accordi stato-regioni in materia. L'art. 37 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. L'accordo stato-regioni 2011 (e le successive revisioni, con aggiornamenti attesi per il 2025) definisce i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione dei corsi di formazione per lavoratori e preposti. La formazione di base per lavoratori si articola in: modulo generale (quattro ore per tutti i settori) e modulo specifico per rischio basso (quattro ore), medio (otto ore) o alto (dodici ore), in base al settore ATECO della cooperativa. Per i preposti (soci che coordinano il lavoro di altri) è previsto un ulteriore modulo da sei ore. Per i dirigenti è previsto un corso specifico da sedici ore. La formazione deve essere documentata con attestati individuali nominativi, conservati nel fascicolo personale del socio-lavoratore. Non è sufficiente la firma di un registro di presenza: occorre verificare l'apprendimento con test finale. L'aggiornamento periodico quinquennale (sei ore per lavoratori e preposti) è obbligatorio. I corsi devono essere svolti durante l'orario di lavoro, a carico della cooperativa, senza oneri per i soci.
Le cooperative agricole hanno obblighi diversi di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle cooperative agricole, senza deroghe sostanziali al quadro generale della sicurezza sul lavoro. Tuttavia il settore agricolo presenta specificità operative che rendono la gestione della sicurezza particolarmente articolata e che il DVR deve riflettere in modo puntuale. Tra le principali criticità: il lavoro all'aperto espone i soci-lavoratori a rischi meteorologici (colpo di calore, ipotermia), biologici (punture di insetti, contatto con animali), ergonomici (posture incongrue durante la raccolta) e da agenti chimici (pesticidi e fitofarmaci, disciplinati dal D.Lgs. 150/2012 che integra il D.Lgs. 81/08 per il profilo sanitario). La gestione del personale stagionale è una delle aree di maggiore attenzione: i soci occasionali o i lavoratori stagionali assunti per i picchi produttivi devono ricevere formazione e informazione prima dell'inizio dell'attività, anche in forma abbreviata per lavoratori di breve durata. Le cooperative agricole che impiegano lavoratori stranieri devono garantire la comprensione delle istruzioni di sicurezza anche con supporti multilingua, tenuto conto delle barriere linguistiche. Il DVR per attività agricola deve contemplare la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni (trattori e macchine operatrici), da movimentazione manuale dei carichi, da agenti chimici e biologici, da microclima e lavoro a temperature estreme. Le macchine agricole devono essere conformi alla direttiva macchine (D.Lgs. 17/2010) e sottoposte a verifiche periodiche.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 2 lett. a) — Definizione di lavoratore (soci-lavoratori di cooperativa)
  • D.Lgs. 81/08 art. 2 lett. b) — Definizione di datore di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28 — Obbligo di redazione del DVR
  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto (DUVRI)
  • D.Lgs. 81/08 art. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP
  • D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori
  • L. 381/1991 — Disciplina delle cooperative sociali (tipo A e tipo B)
  • Circolare INL — Obblighi di sicurezza nelle cooperative e tutela dei soci-lavoratori

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