FAQ Cassette di primo soccorso — Contenuto obbligatorio e D.M. 388/2003
Risposte alle domande più frequenti sul contenuto obbligatorio delle cassette di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione, sulla classificazione delle aziende nei Gruppi A, B e C e sulla formazione degli addetti al pronto soccorso, ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il D.M. 388/2003 stabilisce le dotazioni minime obbligatorie di primo soccorso in azienda, differenziandole in base al gruppo di classificazione dell'unità produttiva. Ti aiutiamo a verificare il gruppo di appartenenza della tua azienda, la completezza della dotazione e la conformità della formazione degli addetti al pronto soccorso.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla corretta gestione delle attrezzature di primo soccorso, con riferimento al D.M. 388/2003 e all'art. 45 del D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti su cassette di primo soccorso e pacchetti di medicazioneFAQ
Qual è la normativa di riferimento per le cassette di primo soccorso in azienda?
Il riferimento normativo principale è il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, emanato in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 (già art. 15 del D.Lgs. 626/94). Il decreto disciplina le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la formazione necessaria. Il D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in base al tipo di attività, al numero di lavoratori e all'indice INAIL di infortuni, e per ciascun gruppo stabilisce le dotazioni minime obbligatorie e le ore di formazione per gli addetti al pronto soccorso. L'art. 45 del D.Lgs. 81/08 pone l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, emergenza medica, salvataggio e lotta antincendio, e di designare preventivamente i lavoratori addetti al pronto soccorso.
Qual è la differenza tra cassetta di primo soccorso e pacchetto di medicazione?
La differenza è stabilita dall'art. 2 del D.M. 388/2003 ed è legata alla classificazione dell'azienda. La cassetta di primo soccorso è richiesta per le aziende del Gruppo A e del Gruppo B: si tratta di una dotazione più completa, adeguata a contesti con maggior numero di lavoratori o attività a rischio elevato. Il pacchetto di medicazione è invece la dotazione prevista per le aziende del Gruppo C (quelle con minore esposizione al rischio), ed è una dotazione più snella, composta da un numero ridotto di presidi sanitari. Entrambe le dotazioni devono essere conservate in luoghi accessibili, in buono stato, e integrate in caso di utilizzo. La scelta tra cassetta e pacchetto non è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, ma dipende dal gruppo di appartenenza dell'azienda come determinato secondo i criteri del D.M. 388/2003.
Come vengono classificate le aziende nei Gruppi A, B e C?
La classificazione è definita dall'art. 1 del D.M. 388/2003. Il Gruppo A comprende: le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; le aziende di cui al D.Lgs. 334/99 (industrie a rischio di incidente rilevante); le aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Il Gruppo B include aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Il Gruppo C raccoglie tutte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. L'indice infortunistico INAIL di riferimento è quello pubblicato dallo stesso Istituto e aggiornato periodicamente: il datore di lavoro deve verificare la classificazione del proprio settore ATECO e il relativo indice per determinare correttamente il gruppo di appartenenza.
Qual è il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di primo soccorso per le aziende di Gruppo A e B?
Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso per i Gruppi A e B è elencato nell'Allegato 1 del D.M. 388/2003. I presidi obbligatori comprendono, tra gli altri: guanti sterili monouso in quantità adeguata; flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 1 litro; flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole; compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole; teli sterili monouso; pinzette da medicazione sterili monouso; confezione di cotone idrofilo; confezione di cerotti di varie misure; rotoli di cerotto alto 2,5 cm; un paio di forbici; lacci emostatici; ghiaccio pronto uso; sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; termometro; apparecchio sfigmomanometro. Il contenuto deve essere verificato periodicamente, reintegrato dopo ogni utilizzo e sostituito alla scadenza. La cassetta deve riportare l'indicazione del contenuto e deve essere conservata in modo che sia facilmente accessibile e protetta dall'umidità.
Qual è il contenuto minimo del pacchetto di medicazione per le aziende di Gruppo C?
Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione per le aziende del Gruppo C è indicato nell'Allegato 2 del D.M. 388/2003 e comprende una dotazione ridotta rispetto alla cassetta: guanti sterili monouso; flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 125 ml; flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole; compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole; pinzette da medicazione sterili monouso; confezione di cerotti di varie misure; rotolo di cerotto alto 2,5 cm; un paio di forbici; un laccio emostatico; confezione di cotone idrofilo; sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. Analogamente alla cassetta, il pacchetto deve essere tenuto in luoghi accessibili, controllato periodicamente e reintegrato dopo ogni utilizzo o alla scadenza dei prodotti.
Chi può svolgere il ruolo di addetto al pronto soccorso aziendale?
Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 3 del D.M. 388/2003, il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso. Gli addetti al pronto soccorso devono essere lavoratori dipendenti dell'azienda o dell'unità produttiva; il datore di lavoro non può designare sé stesso nelle aziende con dipendenti, salvo casi particolari. I designati devono seguire un corso di formazione specifico il cui programma e la cui durata variano in base al gruppo di appartenenza dell'azienda. I lavoratori designati non possono rifiutarsi di svolgere il ruolo, salvo giustificato motivo. Il numero di addetti deve essere sufficiente a garantire la copertura in tutti i turni di lavoro: occorre quindi designare un numero adeguato di persone, tenendo conto di ferie, malattie e turnazione.
Quante ore di formazione devono avere gli addetti al pronto soccorso e ogni quanto si aggiorna?
Le ore di formazione obbligatoria sono stabilite dall'art. 3 del D.M. 388/2003 in base al gruppo di appartenenza: per le aziende del Gruppo A il corso è di 16 ore; per le aziende dei Gruppi B e C il corso è di 12 ore. I contenuti formativi minimi sono indicati negli Allegati 3 e 4 del medesimo decreto e comprendono allertamento del sistema di soccorso, rianimazione cardiopolmonare di base, controllo delle emorragie, immobilizzazione e trasporto, trattamento delle ustioni e delle ferite, patologie da calore e da freddo, e altre emergenze. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni per tutti i gruppi, con durata minima di 6 ore per il Gruppo A e di 4 ore per i Gruppi B e C. La formazione può essere erogata da enti pubblici, privati accreditati, associazioni professionali e datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni. La mancata formazione espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali.
Quali sono le sanzioni per la mancanza o l'inadeguatezza delle dotazioni di primo soccorso?
Le sanzioni applicabili derivano dall'art. 45 in combinato con l'art. 55 e l'art. 59 del D.Lgs. 81/08. La violazione dell'obbligo di tenere le attrezzature di primo soccorso adeguate al gruppo di appartenenza è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata designazione degli addetti al pronto soccorso, oppure la mancata o insufficiente formazione degli stessi, è parimenti sanzionata. In caso di infortuni riconducibili all'assenza o all'inadeguatezza dei presidi sanitari, possono configurarsi responsabilità penali più gravi (lesioni colpose o omicidio colposo ex artt. 589 e 590 c.p. con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche) in capo al datore di lavoro e, secondo la rispettiva posizione di garanzia, al RSPP e al medico competente. È inoltre opportuno ricordare che il D.Lgs. 231/2001 può far sorgere responsabilità amministrativa dell'ente qualora il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.
In un'azienda con più unità produttive o sedi distaccate, è necessaria una cassetta per ogni sede?
Sì. Il D.M. 388/2003 fa riferimento all'azienda o all'unità produttiva come unità di misura per determinare sia il gruppo di appartenenza sia la dotazione necessaria. Ciascuna unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, deve essere dotata in modo autonomo delle attrezzature di primo soccorso appropriate al proprio gruppo di classificazione. Non è sufficiente che la cassetta sia presente solo nella sede principale se i lavoratori operano in una sede distaccata: occorre garantire la dotazione e la presenza di addetti formati anche in quella sede. Per i lavoratori in trasferta o in cantiere occorre valutare caso per caso la disponibilità di presidi adeguati, tenendo conto dei rischi specifici dell'attività svolta fuori sede.
Qual è la normativa di riferimento per le cassette di primo soccorso in azienda?
Il riferimento normativo principale è il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, emanato in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 (già art. 15 del D.Lgs. 626/94). Il decreto disciplina le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la formazione necessaria. Il D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in base al tipo di attività, al numero di lavoratori e all'indice INAIL di infortuni, e per ciascun gruppo stabilisce le dotazioni minime obbligatorie e le ore di formazione per gli addetti al pronto soccorso. L'art. 45 del D.Lgs. 81/08 pone l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, emergenza medica, salvataggio e lotta antincendio, e di designare preventivamente i lavoratori addetti al pronto soccorso.
Qual è la differenza tra cassetta di primo soccorso e pacchetto di medicazione?
La differenza è stabilita dall'art. 2 del D.M. 388/2003 ed è legata alla classificazione dell'azienda. La cassetta di primo soccorso è richiesta per le aziende del Gruppo A e del Gruppo B: si tratta di una dotazione più completa, adeguata a contesti con maggior numero di lavoratori o attività a rischio elevato. Il pacchetto di medicazione è invece la dotazione prevista per le aziende del Gruppo C (quelle con minore esposizione al rischio), ed è una dotazione più snella, composta da un numero ridotto di presidi sanitari. Entrambe le dotazioni devono essere conservate in luoghi accessibili, in buono stato, e integrate in caso di utilizzo. La scelta tra cassetta e pacchetto non è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, ma dipende dal gruppo di appartenenza dell'azienda come determinato secondo i criteri del D.M. 388/2003.
Come vengono classificate le aziende nei Gruppi A, B e C?
La classificazione è definita dall'art. 1 del D.M. 388/2003. Il Gruppo A comprende: le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; le aziende di cui al D.Lgs. 334/99 (industrie a rischio di incidente rilevante); le aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Il Gruppo B include aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Il Gruppo C raccoglie tutte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. L'indice infortunistico INAIL di riferimento è quello pubblicato dallo stesso Istituto e aggiornato periodicamente: il datore di lavoro deve verificare la classificazione del proprio settore ATECO e il relativo indice per determinare correttamente il gruppo di appartenenza.
Qual è il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di primo soccorso per le aziende di Gruppo A e B?
Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso per i Gruppi A e B è elencato nell'Allegato 1 del D.M. 388/2003. I presidi obbligatori comprendono, tra gli altri: guanti sterili monouso in quantità adeguata; flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 1 litro; flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole; compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole; teli sterili monouso; pinzette da medicazione sterili monouso; confezione di cotone idrofilo; confezione di cerotti di varie misure; rotoli di cerotto alto 2,5 cm; un paio di forbici; lacci emostatici; ghiaccio pronto uso; sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; termometro; apparecchio sfigmomanometro. Il contenuto deve essere verificato periodicamente, reintegrato dopo ogni utilizzo e sostituito alla scadenza. La cassetta deve riportare l'indicazione del contenuto e deve essere conservata in modo che sia facilmente accessibile e protetta dall'umidità.
Qual è il contenuto minimo del pacchetto di medicazione per le aziende di Gruppo C?
Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione per le aziende del Gruppo C è indicato nell'Allegato 2 del D.M. 388/2003 e comprende una dotazione ridotta rispetto alla cassetta: guanti sterili monouso; flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 125 ml; flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole; compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole; pinzette da medicazione sterili monouso; confezione di cerotti di varie misure; rotolo di cerotto alto 2,5 cm; un paio di forbici; un laccio emostatico; confezione di cotone idrofilo; sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. Analogamente alla cassetta, il pacchetto deve essere tenuto in luoghi accessibili, controllato periodicamente e reintegrato dopo ogni utilizzo o alla scadenza dei prodotti.
Chi può svolgere il ruolo di addetto al pronto soccorso aziendale?
Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 3 del D.M. 388/2003, il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso. Gli addetti al pronto soccorso devono essere lavoratori dipendenti dell'azienda o dell'unità produttiva; il datore di lavoro non può designare sé stesso nelle aziende con dipendenti, salvo casi particolari. I designati devono seguire un corso di formazione specifico il cui programma e la cui durata variano in base al gruppo di appartenenza dell'azienda. I lavoratori designati non possono rifiutarsi di svolgere il ruolo, salvo giustificato motivo. Il numero di addetti deve essere sufficiente a garantire la copertura in tutti i turni di lavoro: occorre quindi designare un numero adeguato di persone, tenendo conto di ferie, malattie e turnazione.
Quante ore di formazione devono avere gli addetti al pronto soccorso e ogni quanto si aggiorna?
Le ore di formazione obbligatoria sono stabilite dall'art. 3 del D.M. 388/2003 in base al gruppo di appartenenza: per le aziende del Gruppo A il corso è di 16 ore; per le aziende dei Gruppi B e C il corso è di 12 ore. I contenuti formativi minimi sono indicati negli Allegati 3 e 4 del medesimo decreto e comprendono allertamento del sistema di soccorso, rianimazione cardiopolmonare di base, controllo delle emorragie, immobilizzazione e trasporto, trattamento delle ustioni e delle ferite, patologie da calore e da freddo, e altre emergenze. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni per tutti i gruppi, con durata minima di 6 ore per il Gruppo A e di 4 ore per i Gruppi B e C. La formazione può essere erogata da enti pubblici, privati accreditati, associazioni professionali e datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni. La mancata formazione espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali.
Quali sono le sanzioni per la mancanza o l'inadeguatezza delle dotazioni di primo soccorso?
Le sanzioni applicabili derivano dall'art. 45 in combinato con l'art. 55 e l'art. 59 del D.Lgs. 81/08. La violazione dell'obbligo di tenere le attrezzature di primo soccorso adeguate al gruppo di appartenenza è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata designazione degli addetti al pronto soccorso, oppure la mancata o insufficiente formazione degli stessi, è parimenti sanzionata. In caso di infortuni riconducibili all'assenza o all'inadeguatezza dei presidi sanitari, possono configurarsi responsabilità penali più gravi (lesioni colpose o omicidio colposo ex artt. 589 e 590 c.p. con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche) in capo al datore di lavoro e, secondo la rispettiva posizione di garanzia, al RSPP e al medico competente. È inoltre opportuno ricordare che il D.Lgs. 231/2001 può far sorgere responsabilità amministrativa dell'ente qualora il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.
In un'azienda con più unità produttive o sedi distaccate, è necessaria una cassetta per ogni sede?
Sì. Il D.M. 388/2003 fa riferimento all'azienda o all'unità produttiva come unità di misura per determinare sia il gruppo di appartenenza sia la dotazione necessaria. Ciascuna unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, deve essere dotata in modo autonomo delle attrezzature di primo soccorso appropriate al proprio gruppo di classificazione. Non è sufficiente che la cassetta sia presente solo nella sede principale se i lavoratori operano in una sede distaccata: occorre garantire la dotazione e la presenza di addetti formati anche in quella sede. Per i lavoratori in trasferta o in cantiere occorre valutare caso per caso la disponibilità di presidi adeguati, tenendo conto dei rischi specifici dell'attività svolta fuori sede.
Fonti normative
Art. 45 D.Lgs. 81/08 — primo soccorso aziendale
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — attrezzature e formazione addetti al pronto soccorso
Allegati 1, 2, 3 e 4 D.M. 388/2003 — dotazioni e programmi formativi
Art. 55 e art. 59 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione sicurezza sul lavoro
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