Codice ATECO 2025
Il codice 50.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Spazi confinati: stive, casse e locali chiusi con atmosfere povere di ossigeno o tossiche
- Carichi sospesi durante le operazioni con gru di bordo
- Cadute dall'alto da container, boccaporti e scale
- Schiacciamento da cavi e verricelli durante l'ormeggio
- Merci pericolose
- Incendio a bordo, isolamento e lunghi periodi lontano da terra
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Spazi chiusi a bordo
Stive con legname, rottami o cereali, casse di zavorra e locali poco ventilati possono avere poco ossigeno o gas tossici. Nessuno entra senza permesso, misura dell'atmosfera e una persona all'esterno; le esercitazioni di soccorso negli spazi chiusi fanno parte dell'addestramento di bordo.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 50.20
- Documento di valutazione dei rischi a bordo secondo il D.Lgs. 271/1999
- Procedure per l'accesso agli spazi chiusi della nave con misura dell'atmosfera
- Documentazione per il trasporto di merci pericolose via mare (codice IMDG)
- Certificati di addestramento del personale marittimo (convenzione STCW) e visite mediche
- Piani di emergenza e ruolo di appello
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento di base alla sicurezza e corsi specifici richiesti per il tipo di nave (ad esempio navi cisterna)
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
A bordo valgono le dotazioni mediche previste per le navi e l'assistenza sanitaria a distanza; nelle sedi a terra si applica il DM 388/2003.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Capitaneria di porto
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ingresso nelle stive senza misura dell'ossigeno
- Soccorso negli spazi chiusi senza autorespiratore