Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 49.41 il codice corrispondente è 49.41: Trasporto di merci su strada (classe presente anche in ATECO 2025).
Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Incidente stradale
- Caduta dal pianale, dalla cabina o dal cassone
- Movimentazione manuale durante carico e scarico
- Investimento nei piazzali e nelle aree di carico dei clienti
- Vibrazioni trasmesse al corpo intero
- Fatica e stress legati a tempi di guida, turni e traffico
- Rischio chimico e di incendio nel trasporto di merci pericolose (ADR)
- Aggressioni e rapine
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
La strada è un luogo di lavoro
L'incidente stradale è uno dei principali rischi per gli autisti e va valutato nel DVR come ogni altro: pianificazione dei viaggi compatibile con i tempi di guida e riposo, manutenzione dei mezzi, istruzioni su soste e uso del telefono, gestione delle consegne in orari notturni. I conducenti professionali hanno tasso alcolemico zero (art. 186-bis del Codice della strada).
Per gli autisti di veicoli che richiedono la patente C, D o E l'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 prevede gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, che si aggiungono alla sorveglianza sanitaria per i rischi del DVR.
Carico e scarico presso i clienti
Gran parte degli infortuni avviene fuori dalla cabina: salendo sul pianale, aprendo le sponde, movimentando bancali. Quando l'autista opera nello stabilimento di un cliente, le due imprese devono scambiarsi le informazioni sui rischi e concordare chi fa cosa (uso dei carrelli, zone di attesa, DPI). Il DVR deve indicare le regole che l'autista segue in queste situazioni.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 49.41
- DVR con valutazione del rischio stradale e delle operazioni di carico e scarico
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria, comprese le verifiche di assenza di tossicodipendenza per gli autisti di mezzi pesanti
- Coordinamento e scambio di informazioni con i committenti per le operazioni nei loro siti (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Registro di consegna dei DPI (scarpe, guanti, indumenti ad alta visibilità)
- Documentazione dei tempi di guida e riposo registrati dal tachigrafo (Reg. CE 561/2006)
- Nomina del consulente ADR se l'impresa trasporta merci pericolose
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Patente della categoria del veicolo e carta di qualificazione del conducente (CQC)
- Certificato di formazione ADR per i conducenti che trasportano merci pericolose
- Abilitazione per gru su autocarro e carrelli elevatori se usati (art. 73, comma 5)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 49.41: livello 1 o 2.
Livello 1 per la sede e i mezzi. Livello 2 se l'impresa ha attività soggette al DPR 151/2011, ad esempio un'autorimessa con superficie coperta oltre 300 mq (attività 75) o depositi di merci pericolose.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Per chi lavora in luoghi isolati, come gli autisti, il DM 388/2003 prevede un pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione per allertare i soccorsi.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Polizia stradale e Motorizzazione per tempi di guida, carichi e documenti di trasporto
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- DVR limitato alla sede, senza valutazione del rischio stradale
- Autisti che usano il carrello del cliente senza abilitazione
- Nessuna istruzione scritta per carico, scarico e fissaggio del carico
- Accertamenti sanitari per alcol e droghe non programmati