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Sicurezza sul lavoro per ATECO 93.11.1 — Gestione di stadi

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per gestione di stadi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 93.11.1 (Gestione di stadi) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con analisi specifica per eventi ad alto affollamento, piano di emergenza ed evacuazione (d.lgs. 81/08 art. 43 e dm 18/03/1996), piano di sicurezza per manifestazioni sportive (l. 401/1989 e tulps) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La gestione degli stadi è soggetta alla normativa sulle manifestazioni sportive (L. 401/1989, DM 18/03/1996 sui luoghi di spettacolo) e al sistema di accreditamento degli steward (DM 08/08/2009). In occasione di eventi con elevata affluenza è obbligatoria la redazione del Piano di Safety e Security e il coordinamento con le forze dell'ordine. Verificare la presenza di CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco per la struttura. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 93.11.1

Il codice ATECO 93.11.1 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di gestione di stadi. Si tratta di un’attività della categoria altro, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

La gestione degli stadi è soggetta alla normativa sulle manifestazioni sportive (L. 401/1989, DM 18/03/1996 sui luoghi di spettacolo) e al sistema di accreditamento degli steward (DM 08/08/2009). In occasione di eventi con elevata affluenza è obbligatoria la redazione del Piano di Safety e Security e il coordinamento con le forze dell'ordine. Verificare la presenza di CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco per la struttura.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: affollamento e rischio calca in occasione di eventi sportivi, caduta dall'alto durante manutenzione di strutture, tribune e illuminazione, scivolamento su superfici bagnate (campo, servizi, percorsi pubblico), rischio elettrico (impianti di illuminazione, amplificazione, videosorveglianza), movimentazione manuale di carichi (allestimento e smontaggio impianti), violenza e aggressioni da spettatori (rischio ordine pubblico), stress lavoro-correlato per lavoratori addetti alla gestione del pubblico. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 93.11.1

  • DVR con analisi specifica per eventi ad alto affollamento
  • Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/08 art. 43 e DM 18/03/1996)
  • Piano di sicurezza per manifestazioni sportive (L. 401/1989 e TULPS)
  • SCIA antincendio (attività soggetta a controllo VVF per capienza > 100 persone)
  • Nomine RSPP, addetti antincendio livello 3, addetti primo soccorso
  • Registro consegna DPI per lavoratori manutentori e addetti alla sicurezza
  • Verbali di collaudo e certificazioni impianti elettrici e strutturali

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.11.1: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 (luogo di spettacolo con capienza rilevante)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/200316hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione addetti al controllo degli accessi (steward — D.Lgs. 8/1/2016 n. 6)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.11.1 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 3 (DM 02/09/2021) — luoghi di spettacolo con capienza superiore a 200 persone; soggetto a CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dei Vigili del Fuoco

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.11.1 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento 6 ore ogni 3 anni; in occasione degli eventi è raccomandato presidio sanitario dedicato. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 93.11.1 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.11.1 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 93.11.1 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 93.11.1?
Per gestione di stadi (ATECO 93.11.1) gli obblighi tipici comprendono dvr con analisi specifica per eventi ad alto affollamento, piano di emergenza ed evacuazione (d.lgs. 81/08 art. 43 e dm 18/03/1996), piano di sicurezza per manifestazioni sportive (l. 401/1989 e tulps) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 93.11.1?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 (luogo di spettacolo con capienza rilevante); Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 93.11.1?
No. Gestione di stadi non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 93.11.1?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL, ASL/AUSL — PSAL, Vigili del Fuoco (CPI e ispezioni periodiche), Questura/Prefettura (sicurezza manifestazioni sportive), INAIL. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 93.11.1?
Livello 3 (DM 02/09/2021) — luoghi di spettacolo con capienza superiore a 200 persone; soggetto a CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dei Vigili del Fuoco

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 93.11.1. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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