Profilo del codice ATECO 93.11.1
Il codice ATECO 93.11.1 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di gestione di stadi. Si tratta di un’attività della categoria altro, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
La gestione degli stadi è soggetta alla normativa sulle manifestazioni sportive (L. 401/1989, DM 18/03/1996 sui luoghi di spettacolo) e al sistema di accreditamento degli steward (DM 08/08/2009). In occasione di eventi con elevata affluenza è obbligatoria la redazione del Piano di Safety e Security e il coordinamento con le forze dell'ordine. Verificare la presenza di CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco per la struttura.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: affollamento e rischio calca in occasione di eventi sportivi, caduta dall'alto durante manutenzione di strutture, tribune e illuminazione, scivolamento su superfici bagnate (campo, servizi, percorsi pubblico), rischio elettrico (impianti di illuminazione, amplificazione, videosorveglianza), movimentazione manuale di carichi (allestimento e smontaggio impianti), violenza e aggressioni da spettatori (rischio ordine pubblico), stress lavoro-correlato per lavoratori addetti alla gestione del pubblico. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 93.11.1
- DVR con analisi specifica per eventi ad alto affollamento
- Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/08 art. 43 e DM 18/03/1996)
- Piano di sicurezza per manifestazioni sportive (L. 401/1989 e TULPS)
- SCIA antincendio (attività soggetta a controllo VVF per capienza > 100 persone)
- Nomine RSPP, addetti antincendio livello 3, addetti primo soccorso
- Registro consegna DPI per lavoratori manutentori e addetti alla sicurezza
- Verbali di collaudo e certificazioni impianti elettrici e strutturali
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.11.1: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 (luogo di spettacolo con capienza rilevante) | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione addetti al controllo degli accessi (steward — D.Lgs. 8/1/2016 n. 6) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.11.1 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 3 (DM 02/09/2021) — luoghi di spettacolo con capienza superiore a 200 persone; soggetto a CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dei Vigili del Fuoco
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.11.1 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento 6 ore ogni 3 anni; in occasione degli eventi è raccomandato presidio sanitario dedicato. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 93.11.1 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL — PSAL
- Vigili del Fuoco (CPI e ispezioni periodiche)
- Questura/Prefettura (sicurezza manifestazioni sportive)
- INAIL
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.11.1 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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