Codice ATECO 2025
Il codice 82.30 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Montaggio e smontaggio di stand, palchi e strutture
- Interferenze tra molte imprese allestitrici nello stesso spazio
- Gestione della folla e delle emergenze con molto pubblico
- Lavori in quota e carichi sospesi per luci e scenografie
- Lavoro notturno nelle fasi di allestimento
- Movimentazione di materiali
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Allestimento e disallestimento
Il DI 22 luglio 2014 adatta le regole dei cantieri agli allestimenti fieristici: piani di sicurezza, coordinamento delle imprese, verifica dell'idoneità degli allestitori. Le fasi di disallestimento, con tempi stretti e molte imprese insieme, sono spesso più pericolose del montaggio: carrelli elevatori, materiali che cadono e persone stanche. Orari e accessi vanno regolati.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 82.30
- Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 al montaggio e smontaggio di stand e strutture secondo il DI 22 luglio 2014
- Regolamento tecnico per gli espositori e coordinamento degli allestitori
- Piano di emergenza dell'evento con addetti per il pubblico
- Certificato di prevenzione incendi e autorizzazioni per i locali di pubblico spettacolo o di esposizione, se pertinenti
- Scambio di informazioni sui rischi con ogni committente e, quando previsto, DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h | livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) se utilizzate
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 82.30: livello 2.
I quartieri fieristici e i locali per congressi con molto pubblico sono attività soggette al DPR 151/2011 (attività 65 e 69): addetti di livello 2. Per i locali con grande affollamento verifica anche l'elenco delle attività di livello 3 (DM 02/09/2021, Allegato III, punto 3.2.2).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Disallestimento senza coordinamento delle imprese
- Uscite di emergenza ostruite dagli stand