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Sicurezza sul lavoro per ATECO 82.30: Organizzazione di convegni e fiere

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 82.30.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda organizzatori di fiere, congressi, convegni ed eventi aziendali, compresi i gestori dei quartieri fieristici. Le fasi di allestimento e disallestimento concentrano in pochi giorni molte imprese e molti rischi.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 82.30 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Allestimento e disallestimento

Il DI 22 luglio 2014 adatta le regole dei cantieri agli allestimenti fieristici: piani di sicurezza, coordinamento delle imprese, verifica dell'idoneità degli allestitori. Le fasi di disallestimento, con tempi stretti e molte imprese insieme, sono spesso più pericolose del montaggio: carrelli elevatori, materiali che cadono e persone stanche. Orari e accessi vanno regolati.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 82.30

  • Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 al montaggio e smontaggio di stand e strutture secondo il DI 22 luglio 2014
  • Regolamento tecnico per gli espositori e coordinamento degli allestitori
  • Piano di emergenza dell'evento con addetti per il pubblico
  • Certificato di prevenzione incendi e autorizzazioni per i locali di pubblico spettacolo o di esposizione, se pertinenti
  • Scambio di informazioni sui rischi con ogni committente e, quando previsto, DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 hlivello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 82.30: livello 2.

I quartieri fieristici e i locali per congressi con molto pubblico sono attività soggette al DPR 151/2011 (attività 65 e 69): addetti di livello 2. Per i locali con grande affollamento verifica anche l'elenco delle attività di livello 3 (DM 02/09/2021, Allegato III, punto 3.2.2).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 82.30. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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