Codice ATECO 2025
Il codice 82.92 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimenti ripetitivi degli arti superiori sulle linee di confezionamento
- Organi in movimento di confezionatrici, termoretraibili e reggiatrici
- Ustioni da tunnel di termoretrazione e incollatrici a caldo
- Movimentazione di colli e pallet
- Investimento da carrelli elevatori
- Lavoro a turni e picchi stagionali con molti lavoratori nuovi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Linee di confezionamento
La tabella dell'Accordo Stato-Regioni colloca queste attività tra quelle a rischio basso, ma le linee con macchine automatiche e ritmi elevati possono richiedere una formazione specifica più ampia, da stabilire con il DVR. La valutazione dei movimenti ripetitivi va fatta per ogni postazione, e i nuovi addetti devono essere addestrati sulle macchine prima di lavorarci.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 82.92
- DVR con valutazione dei movimenti ripetitivi per ogni postazione
- Procedure di arresto e blocco delle energie per sblocchi e pulizie delle macchine
- Per il confezionamento di alimenti: registrazione dell'attività, piano HACCP e conformità dei materiali a contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/2004)
- Per i cosmetici e i farmaci: rispetto delle buone pratiche di fabbricazione richieste dai committenti
- Formazione dei lavoratori somministrati e stagionali prima dell'inizio
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) se utilizzati
- Formazione degli alimentaristi per chi confeziona alimenti non imballati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 82.92: livello 1 o 2.
Livello 2 per i magazzini oltre 1.000 m² con oltre 5.000 kg di imballaggi e merci combustibili (DPR 151/2011, attività 70); livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Il gruppo A si applica con più di 5 lavoratori se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico superiore a 4.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario, per gli alimenti
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Sblocchi delle confezionatrici con macchina in moto
- Stagionali in linea senza formazione