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Sicurezza sul lavoro per ATECO 82.92 — Attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio)

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 82.92 (Attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio)) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio ergonomico (mmc e movimenti ripetitivi — d.lgs. 81/08 titoli v e vi), rumore (titolo viii capo ii), chimico (titolo ix) e da attrezzature di lavoro (titolo iii), valutazione del rischio rumore con fonometria strumentale e indicazione dei dpi uditivi necessari — d.lgs. 81/08 art. 190, registro consegna dpi (tappi auricolari o cuffie antirumore, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali se presente rischio proiezioni) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le attività di imballaggio conto terzi (co-packing) sono soggette al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione alle norme sui macchinari (Titolo III) e al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) per la conformità CE delle linee di confezionamento. Il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori è il principale fattore di rischio per gli addetti a linee manuali ad alta cadenza: la valutazione con metodo OCRA o RULA è obbligatoria (D.Lgs. 81/08 Titolo V). La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio rumore (se LAeq supera 80 dB(A)) e per i movimenti ripetitivi. Il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) impone la gestione corretta dei rifiuti di imballaggio prodotti. Per le imprese che confezionano prodotti alimentari si applicano anche le norme HACCP (Reg. CE 852/2004) e quelle sui materiali a contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/2004). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 82.92

Il codice ATECO 82.92 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio). Si tratta di un’attività della categoria industria, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le attività di imballaggio conto terzi (co-packing) sono soggette al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione alle norme sui macchinari (Titolo III) e al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) per la conformità CE delle linee di confezionamento. Il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori è il principale fattore di rischio per gli addetti a linee manuali ad alta cadenza: la valutazione con metodo OCRA o RULA è obbligatoria (D.Lgs. 81/08 Titolo V). La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio rumore (se LAeq supera 80 dB(A)) e per i movimenti ripetitivi. Il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) impone la gestione corretta dei rifiuti di imballaggio prodotti. Per le imprese che confezionano prodotti alimentari si applicano anche le norme HACCP (Reg. CE 852/2004) e quelle sui materiali a contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/2004).

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi per operazioni ripetitive di sollevamento, posizionamento e impilamento di colli e pallet, rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori (tendinopatie, sindrome del tunnel carpale) nelle linee di confezionamento manuale ad alta cadenza, rischio da intrappolamento e schiacciamento nei macchinari di imballaggio (avvolgitrici, saldatrici, etichettatrici, nastratrici automatiche) con parti in movimento non adeguatamente segregate, rischio da rumore per l'utilizzo continuativo di linee automatizzate di confezionamento, saldatrici ad ultrasuoni ed etichettatrici ad alta velocità, rischio chimico da adesivi, solventi, inchiostri da stampa e film plastici termoretraibili (rilascio di vapori durante le operazioni di termosaldatura), rischio da caduta di materiali e scivolamento in area magazzino durante lo stoccaggio e la movimentazione di pallet con transpallet manuale o elettrico. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 82.92

  • DVR con valutazione rischio ergonomico (MMC e movimenti ripetitivi — D.Lgs. 81/08 Titoli V e VI), rumore (Titolo VIII Capo II), chimico (Titolo IX) e da attrezzature di lavoro (Titolo III)
  • Valutazione del rischio rumore con fonometria strumentale e indicazione dei DPI uditivi necessari — D.Lgs. 81/08 art. 190
  • Registro consegna DPI (tappi auricolari o cuffie antirumore, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali se presente rischio proiezioni)
  • Piano di emergenza ed evacuazione dello stabilimento
  • Nomine RSPP, MC (sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischio rumore e movimenti ripetitivi), addetti antincendio e primo soccorso
  • Documentazione conformità CE macchinari (dichiarazioni di conformità, libretti uso e manutenzione, registro verifiche periodiche)

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 82.92: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto per uso di macchinari e rischio rumore) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto per uso di macchinari e rischio rumore)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per stabilimenti con materiali imballaggio infiammabili (cartone, film plastico, polistirolo)8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003; Gruppo A se occupati oltre 5 addetti in attività a rischio elevato12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per addetti a macchinari di confezionamento — D.Lgs. 81/08 art. 73 e Allegato XVPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per la movimentazione manuale dei carichi e uso di transpallet — D.Lgs. 81/08 Titolo VIPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 82.92 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) per la presenza di materiali imballaggio ad alta infiammabilità (film plastico termoretraibile, cartone, polistirolo espanso) in quantità significative; livello 3 per stabilimenti di grandi dimensioni con depositi di materiali combustibili oltre le soglie del DPR 151/2011 (attività 34 o 43)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 82.92 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) per unità produttive con meno di 5 addetti; Gruppo A per stabilimenti con più di 5 addetti in settori a rischio infortunistico elevato (presenza di macchinari) — aggiornamento periodico obbligatorio. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 82.92 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 82.92 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 82.92 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 82.92?
Per attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio) (ATECO 82.92) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio ergonomico (mmc e movimenti ripetitivi — d.lgs. 81/08 titoli v e vi), rumore (titolo viii capo ii), chimico (titolo ix) e da attrezzature di lavoro (titolo iii), valutazione del rischio rumore con fonometria strumentale e indicazione dei dpi uditivi necessari — d.lgs. 81/08 art. 190, registro consegna dpi (tappi auricolari o cuffie antirumore, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali se presente rischio proiezioni) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 82.92?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto per uso di macchinari e rischio rumore) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per stabilimenti con materiali imballaggio infiammabili (cartone, film plastico, polistirolo); Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003; Gruppo A se occupati oltre 5 addetti in attività a rischio elevato. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 82.92?
No. Attività di imballaggio (confezionamento conto terzi, packaging industriale, co-packing, etichettatura e assemblaggio) non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 82.92?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL, INL, VV.F. per stabilimenti soggetti al DPR 151/2011. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 82.92?
Livello 2 (DM 02/09/2021) per la presenza di materiali imballaggio ad alta infiammabilità (film plastico termoretraibile, cartone, polistirolo espanso) in quantità significative; livello 3 per stabilimenti di grandi dimensioni con depositi di materiali combustibili oltre le soglie del DPR 151/2011 (attività 34 o 43)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 82.92. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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