Profilo del codice ATECO 65.12
Il codice ATECO 65.12 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre assicurazioni (escluse le assicurazioni vita). Si tratta di un’attività della categoria altro, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Il settore assicurativo è classificato a basso rischio infortunistico ma presenta rischi psicosociali significativi, in particolare per i liquidatori di sinistri e gli agenti sul territorio. La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere condotta secondo la metodologia validata INAIL.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: stress lavoro-correlato da gestione sinistri e contenzioso, lavoro ai videoterminali per periodi prolungati, rischio ergonomico da postura seduta, rischio psicosociale da contatti con clientela in stato di difficoltà, movimentazione manuale di documentazione cartacea. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 65.12
- DVR con valutazione rischio stress lavoro-correlato e VDT
- Protocollo sorveglianza sanitaria per operatori VDT
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP e addetti emergenze
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 65.12: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo C (6h) | 6h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 65.12 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici standard a basso rischio
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 65.12 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003) per uffici con meno di 3 lavoratori esposti a rischio basso; Gruppo B per sedi con più di 5 addetti. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 65.12 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- IVASS per vigilanza assicurativa
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 65.12 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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