Profilo del codice ATECO 55.20.52
Il codice ATECO 55.20.52 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di villaggi turistici e strutture ricettive simili. Si tratta di un’attività della categoria turismo ricettivita, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Villaggi turistici: rischio Legionella prioritario per impianti idrici e torri evaporative — piano di controllo e campionamento obbligatorio. Bagnini obbligatori per piscine aperte al pubblico. In presenza di ristorazione interna: applicare HACCP. Lavoratori stagionali: formare prima dell'inizio attività.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: scivolamento (piscine, aree umide, percorsi esterni), rischio biologico (piscine, impianti idrici — Legionella), rischio elettrico (impianti estesi, aree all'aperto), movimentazione manuale dei carichi (addetti alle pulizie, manutentori), stress termico da caldo (lavoratori all'aperto in estate), rischio annegamento (addetti bagnini), cadute dall'alto (manutenzione strutture). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 55.20.52
- DVR con valutazione rischio biologico (Legionella)
- Piano di autocontrollo Legionella (D.G.S.P. 2015)
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Piano di sicurezza per le attività acquatiche
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- CPI (Certificato Prevenzione Incendi) ove richiesto
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 55.20.52: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 o 3 (8h o 16h) | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione bagnini (FISE/FIN o equivalente) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 55.20.52 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 o 3 in base all'affollamento e alla tipologia di struttura (DM 02/09/2021)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 55.20.52 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 55.20.52 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS (Legionella, piscine, igiene)
- Vigili del Fuoco (CPI)
- INL
- Capitaneria di Porto (per strutture marine)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 55.20.52 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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