Profilo del codice ATECO 45.19
Il codice ATECO 45.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli. Si tratta di un’attività della categoria commercio, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Comprende la vendita di autoveicoli nuovi e usati di ogni tipo (camper, furgoni, veicoli commerciali leggeri). Con la crescente diffusione di veicoli ibridi ed elettrici, il rischio elettrico da alta tensione (HV, fino a 800V) è critico: i tecnici devono essere abilitati PES/PAV secondo CEI 11-27. Rischio chimico da gas di scarico negli showroom con motori accesi: obbligatoria ventilazione forzata. Lo smaltimento di liquidi tecnici è soggetto alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da gas di scarico (CO, NOx, idrocarburi) in ambienti chiusi, rischio meccanico durante movimentazione veicoli in showroom e piazzali, rischio elettrico per veicoli ibridi ed elettrici (alta tensione fino a 800V), movimentazione manuale dei carichi (MMC) durante allestimento veicoli, cadute e scivolamenti su oli e liquidi tecnici, violenza da terzi durante test drive o trattative. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 45.19
- DVR con valutazione rischio chimico (gas di scarico), meccanico, MMC ed elettrico per veicoli ibridi/elettrici
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Procedure per la gestione in sicurezza dei veicoli ad alta tensione (ibridi/elettrici)
- Schede di sicurezza prodotti chimici (oli motore, liquido freni, antigelo, carburanti)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 45.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso per addetti vendita) o 16h (rischio alto per tecnici officina) | 8h (rischio basso per addetti vendita) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 per showroom; Livello 2 per depositi con carburanti | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica veicoli elettrici e ibridi ad alta tensione (CEI 11-27 PES/PAV) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione MMC e uso attrezzature di movimentazione (transpallet, elevatori) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 45.19 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per showroom; Livello 2 per depositi con carburanti o aree di riparazione connesse
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 45.19 il riferimento applicabile è: Gruppo B secondo DM 388/2003. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 45.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- ASL/ATS — PSAL
- INAIL
- VV.F. per depositi carburanti e officine di riparazione
- ARPA per smaltimento liquidi tecnici (oli esausti, liquidi freni — D.Lgs. 152/2006)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 45.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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