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Sicurezza sul lavoro per ATECO 45.19 — Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 45.19 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio chimico (gas di scarico), meccanico, mmc ed elettrico per veicoli ibridi/elettrici, piano di emergenza ed evacuazione, registro consegna dpi e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Comprende la vendita di autoveicoli nuovi e usati di ogni tipo (camper, furgoni, veicoli commerciali leggeri). Con la crescente diffusione di veicoli ibridi ed elettrici, il rischio elettrico da alta tensione (HV, fino a 800V) è critico: i tecnici devono essere abilitati PES/PAV secondo CEI 11-27. Rischio chimico da gas di scarico negli showroom con motori accesi: obbligatoria ventilazione forzata. Lo smaltimento di liquidi tecnici è soggetto alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 45.19

Il codice ATECO 45.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli. Si tratta di un’attività della categoria commercio, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Comprende la vendita di autoveicoli nuovi e usati di ogni tipo (camper, furgoni, veicoli commerciali leggeri). Con la crescente diffusione di veicoli ibridi ed elettrici, il rischio elettrico da alta tensione (HV, fino a 800V) è critico: i tecnici devono essere abilitati PES/PAV secondo CEI 11-27. Rischio chimico da gas di scarico negli showroom con motori accesi: obbligatoria ventilazione forzata. Lo smaltimento di liquidi tecnici è soggetto alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da gas di scarico (CO, NOx, idrocarburi) in ambienti chiusi, rischio meccanico durante movimentazione veicoli in showroom e piazzali, rischio elettrico per veicoli ibridi ed elettrici (alta tensione fino a 800V), movimentazione manuale dei carichi (MMC) durante allestimento veicoli, cadute e scivolamenti su oli e liquidi tecnici, violenza da terzi durante test drive o trattative. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 45.19

  • DVR con valutazione rischio chimico (gas di scarico), meccanico, MMC ed elettrico per veicoli ibridi/elettrici
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Registro consegna DPI
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
  • Procedure per la gestione in sicurezza dei veicoli ad alta tensione (ibridi/elettrici)
  • Schede di sicurezza prodotti chimici (oli motore, liquido freni, antigelo, carburanti)

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 45.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 8h (rischio basso per addetti vendita) o 16h (rischio alto per tecnici officina)8h (rischio basso per addetti vendita)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 per showroom; Livello 2 per depositi con carburantiPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica veicoli elettrici e ibridi ad alta tensione (CEI 11-27 PES/PAV)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione MMC e uso attrezzature di movimentazione (transpallet, elevatori)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 45.19 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per showroom; Livello 2 per depositi con carburanti o aree di riparazione connesse

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 45.19 il riferimento applicabile è: Gruppo B secondo DM 388/2003. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 45.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 45.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 45.19 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 45.19?
Per commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli (ATECO 45.19) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio chimico (gas di scarico), meccanico, mmc ed elettrico per veicoli ibridi/elettrici, piano di emergenza ed evacuazione, registro consegna dpi e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 45.19?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 8h (rischio basso per addetti vendita) o 16h (rischio alto per tecnici officina); Antincendio livello 1 per showroom; Livello 2 per depositi con carburanti; Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 45.19?
No. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 45.19?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ASL/ATS — PSAL, INAIL, VV.F. per depositi carburanti e officine di riparazione, ARPA per smaltimento liquidi tecnici (oli esausti, liquidi freni — D.Lgs. 152/2006). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 45.19?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per showroom; Livello 2 per depositi con carburanti o aree di riparazione connesse

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 45.19. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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