Codice ATECO 2025
Il codice 03.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Caduta in acqua e annegamento da imbarcazioni, pontili e gabbie
- Movimentazione di reste, cassette e sacchi di mangime
- Organi in movimento di gru, verricelli e selezionatrici a bordo
- Freddo, umidità e radiazione solare
- Immersioni subacquee per controllo e manutenzione degli impianti
- Rischio elettrico di pompe e impianti a terra in ambiente umido
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavorare sull'acqua
Il rischio di annegamento riguarda tutte le operazioni sulle gabbie e sui filari: chi lavora sul bordo deve indossare il giubbotto e non lavorare da solo. Le immersioni per il controllo delle reti e degli ormeggi vanno affidate a operatori subacquei qualificati, con assistenza in superficie.
Per i molluschi la sicurezza alimentare dipende dalla classificazione della zona di produzione e dai controlli sanitari: la raccolta da zone non classificate o temporaneamente chiuse è vietata.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 03.21
- DVR con il lavoro a bordo, sui pontili e negli impianti a terra
- Dotazioni di salvataggio delle imbarcazioni di servizio
- Procedure per le immersioni subacquee, affidate a personale qualificato
- Registrazioni sanitarie e classificazione delle zone di produzione dei molluschi (Reg. UE 2019/627)
- Registro di consegna dei DPI, compresi giubbotti di salvataggio
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per le gru a bordo e i carrelli elevatori se utilizzati
- Titoli professionali marittimi per la conduzione delle imbarcazioni
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 03.21: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Servizio veterinario della ASL
- Capitaneria di porto
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Lavoro sulle gabbie senza giubbotto o da soli
- Immersioni svolte da personale non qualificato