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Sicurezza sul lavoro per ATECO 03.21: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 03.21.

Rischio medioFormazione lavoratoriLivello 1Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda gli allevamenti di pesci in gabbie e vasche, la mitilicoltura e l'allevamento di vongole e ostriche in mare o in laguna. Gran parte del lavoro si svolge su imbarcazioni di servizio e impianti galleggianti.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio medio (4 h generali + 8 h specifiche), addetti antincendio di livello 1, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 03.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Lavorare sull'acqua

Il rischio di annegamento riguarda tutte le operazioni sulle gabbie e sui filari: chi lavora sul bordo deve indossare il giubbotto e non lavorare da solo. Le immersioni per il controllo delle reti e degli ormeggi vanno affidate a operatori subacquei qualificati, con assistenza in superficie.

Per i molluschi la sicurezza alimentare dipende dalla classificazione della zona di produzione e dai controlli sanitari: la raccolta da zone non classificate o temporaneamente chiuse è vietata.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 03.21

  • DVR con il lavoro a bordo, sui pontili e negli impianti a terra
  • Dotazioni di salvataggio delle imbarcazioni di servizio
  • Procedure per le immersioni subacquee, affidate a personale qualificato
  • Registrazioni sanitarie e classificazione delle zone di produzione dei molluschi (Reg. UE 2019/627)
  • Registro di consegna dei DPI, compresi giubbotti di salvataggio

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 hlivello 1: 2 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 03.21: livello 1.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 03.21. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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