Codice ATECO 2025
Il codice 03.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Caduta in mare e annegamento
- Trascinamento e schiacciamento da verricelli, cavi e reti
- Scivolamento sul ponte bagnato e in movimento
- Movimentazione di casse e attrezzi da pesca
- Freddo, umidità e radiazione solare
- Lavoro notturno e turni prolungati
- Tagli e punture da pesci e attrezzi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Ponte, verricelli e uomo in mare
Gli infortuni più gravi nella pesca riguardano il trascinamento da cavi e verricelli e la caduta in mare. I comandi dei verricelli devono essere presidiati e con arresto di emergenza raggiungibile; chi lavora sul ponte indossa un giubbotto autogonfiabile compatibile con il lavoro. Le esercitazioni di recupero dell'uomo in mare vanno fatte davvero, con il mezzo di recupero presente a bordo.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 03.11
- Documento di sicurezza della nave da pesca (D.Lgs. 298/1999 e D.Lgs. 271/1999)
- Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previsti per la categoria di navigazione
- Visite mediche dei marittimi e certificati di idoneità
- Registro dei DPI, compresi i giubbotti di salvataggio autogonfiabili per il lavoro sul ponte
- Registrazioni per la produzione primaria del pescato (Reg. CE 852/2004 e 853/2004)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento di base alla sicurezza previsto per i marittimi
- Esercitazioni periodiche a bordo (uomo in mare, incendio, abbandono nave)
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Per il primo soccorso a bordo valgono le dotazioni mediche previste per le navi in base alla categoria di navigazione; a terra si applica il DM 388/2003.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Capitaneria di porto
- ASL: servizio veterinario per l'igiene del pescato
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Giubbotti di salvataggio tenuti in cabina invece che indossati sul ponte
- Verricelli senza arresto di emergenza raggiungibile
- Esercitazioni registrate ma non svolte