Il crollo di un'impalcatura è un evento grave che impone lo stop immediato dei lavori, l'attivazione del 118 per i soccorsi, la notifica al coordinatore per l'esecuzione (CSE) e all'impresa affidataria, la denuncia dell'infortunio all'INAIL entro i termini di legge (2 giorni lavorativi per infortuni gravi, 24 ore per infortuni mortali) e la segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). I lavori non possono riprendere senza una verifica strutturale e un nuovo collaudo del sistema di ponteggio.
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La situazione
Nel cantiere è presente un ponteggio metallico fisso a tubi e giunti o prefabbricato (ponteggio di facciata) ovvero un trabattello, montato in conformità al Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) obbligatorio ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 e all'autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) dell'attrezzatura, rilasciata secondo le disposizioni del D.M. 22/02/2019.
A seguito di cause strutturali, di errori di montaggio, di sovraccarico, di condizioni atmosferiche avverse o di cedimento dei punti di ancoraggio, il ponteggio ha subito un crollo parziale o totale, con possibili infortuni a lavoratori che vi operavano o che si trovavano nelle vicinanze, e/o danni a strutture, materiali o terzi.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08 Titolo IV (artt. 88-160, in particolare artt. 128-136 sui ponteggi), l'Allegato XIX del D.Lgs. 81/08 (verifiche di sicurezza dei ponteggi), il D.M. 22/02/2019 (attrezzature di lavoro nei cantieri) e il D.P.R. 164/1956 art. 62 in materia di ponteggi, ancora applicabile nei profili non superati dalla normativa successiva.
Cosa rischi
Il crollo di un ponteggio espone il datore di lavoro, il coordinatore CSE e l'impresa affidataria a conseguenze gravi su più piani:
- Responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni gravi: in caso di infortuni ai lavoratori, i soggetti della catena della sicurezza rispondono ai sensi degli artt. 589-590 c.p. aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare se il Pi.M.U.S. era assente, incompleto o non rispettato, o se gli ancoraggi erano inadeguati rispetto al progetto.
- Sospensione del cantiere da parte dell'INL: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può disporre la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, con conseguente blocco di tutti i lavori fino alla regolarizzazione.
- Responsabilità del coordinatore CSE: il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione risponde per omessa vigilanza sull'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e delle norme di sicurezza, se il ponteggio era montato in modo difforme dal Pi.M.U.S. o dal PSC e il CSE non aveva rilevato e segnalato l'anomalia.
- Responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/01): in caso di infortunio mortale o lesioni gravi riconducibili a carenze organizzative sistemiche, l'impresa può essere sanzionata ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/01.
Cosa devi fare ora
Stop lavori immediato e messa in sicurezza dell'area perimetrale
Disporre lo stop immediato di tutte le lavorazioni nell'area del cantiere interessata dal crollo. Perimetrare l'area con recinzione e segnaletica, tenendo conto del rischio di crollo residuo delle parti di ponteggio ancora in piedi o instabili. Impedire l'accesso all'area a chiunque non sia coinvolto nelle operazioni di soccorso. Non tentare di rimuovere o puntellare elementi del ponteggio crollato senza la valutazione di un tecnico strutturista.
Soccorso degli infortunati: chiamare il 118, non spostare i feriti gravi
Chiamare immediatamente il 118 comunicando il numero di infortunati, la dinamica dell'evento e la presenza di eventuali lavoratori intrappolati sotto le macerie del ponteggio. Non spostare i lavoratori infortunati in modo autonomo, salvo pericolo immediato di vita derivante da altra causa (incendio, caduta di altri elementi), in quanto lo spostamento non corretto di un traumatizzato può aggravare le lesioni. Seguire le istruzioni dell'operatore del 118 fino all'arrivo dei soccorritori.
Notificare immediatamente il coordinatore CSE e l'impresa affidataria
Notificare il crollo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e all'impresa affidataria responsabile del cantiere, anche telefonicamente in prima istanza, seguita da comunicazione scritta. Il CSE ha l'obbligo di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e, se necessario, di proporre la sospensione dei lavori al committente ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08. Conservare evidenza della notifica (orario, modalità, soggetti contattati).
Denuncia dell'infortunio all'INAIL nei termini di legge
Se nel crollo del ponteggio vi sono lavoratori infortunati, procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL: entro 2 giorni lavorativi per infortuni che comportino assenza superiore a 3 giorni (art. 53 D.P.R. 1124/1965), entro 24 ore per infortuni mortali o con pericolo di morte. La denuncia si effettua tramite il portale telematico INAIL. Raccogliere preventivamente le informazioni necessarie: dati del lavoratore, mansione, circostanze dell'infortunio, tipo di lesione.
Segnalare all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
Segnalare l'evento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente. L'INL, a seguito dell'infortunio grave o del crollo, può disporre la sospensione dell'attività del cantiere ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 fino alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza. In caso di infortunio mortale, l'INL avvia d'ufficio l'indagine. Collaborare con gli ispettori fornendo tutta la documentazione richiesta: Pi.M.U.S., PSC, libretto di istruzione del ponteggio, registro delle verifiche.
Preservare la scena: fotografare e non rimuovere elementi prima dell'autorità
Non rimuovere, spostare o alterare i componenti del ponteggio crollato (tubi, giunti, tavole, ancoraggi, basette) prima dell'arrivo e del nulla osta dell'autorità giudiziaria e degli organi di vigilanza (INL, ASL/SPRESAL). Effettuare una documentazione fotografica e video completa della scena nella condizione originaria, inclusi i punti di ancoraggio, le connessioni tra gli elementi e la base di appoggio. Questa documentazione è essenziale per la ricostruzione tecnica delle cause del crollo.
Rivedere il Pi.M.U.S. e la scheda tecnica del ponteggio
Recuperare e analizzare il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) redatto prima dell'installazione del ponteggio (obbligatorio ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 per ponteggi con altezza superiore a 20 m, e raccomandato per tutti i ponteggi), l'autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) del produttore, il calcolo degli ancoraggi e il progetto esecutivo del ponteggio (obbligatorio per altezze superiori a 20 m ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 81/08). Verificare la corrispondenza tra il ponteggio installato e le prescrizioni del Pi.M.U.S.
Riprendere i lavori solo dopo verifica strutturale e nuovo collaudo del sistema
La ripresa dei lavori che richiedono l'uso del ponteggio è consentita soltanto dopo: il ripristino completo del sistema di ponteggio in conformità al Pi.M.U.S. aggiornato, la verifica strutturale degli ancoraggi e degli elementi portanti da parte di un tecnico abilitato, il nuovo collaudo del ponteggio da parte del responsabile dell'impresa installatrice con redazione del verbale di collaudo, e — se disposta — la revoca formale della sospensione da parte dell'INL. Conservare tutta la documentazione del ripristino e del nuovo collaudo.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Stop lavori e perimetrazione dell'area con divieto di accesso | Immediatamente | Urgente |
| Chiamata al 118 per i soccorsi; non spostare i feriti gravi | Immediatamente | Urgente |
| Notifica al coordinatore CSE e all'impresa affidataria | Contestuale ai soccorsi | Urgente |
| Denuncia infortunio all'INAIL (24h se mortale, 2 gg lavorativi se grave) | Entro i termini di legge | Urgente |
| Segnalazione all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) | Entro 24-48 ore dall'evento | Alta |
| Preservazione scena: documentazione fotografica e blocco rimozione elementi | Subito dopo l'evacuazione e i soccorsi | Alta |
| Revisione Pi.M.U.S. e scheda tecnica/autorizzazione ministeriale del ponteggio | Entro 3-5 giorni dall'evento | Media |
| Verifica strutturale, ripristino e nuovo collaudo prima della ripresa dei lavori | Prima di qualsiasi ripresa dell'uso del ponteggio | Media |
Documenti che servono
Documenti necessari dopo il crollo di un'impalcatura in cantiere
- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio crollato
- Autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) del produttore del ponteggio
- Progetto esecutivo del ponteggio (obbligatorio per altezze > 20 m)
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) del cantiere
- Notifica preliminare del cantiere alla ASL e all'INL
- Fotografie e video della scena del crollo nella condizione originaria
- Copia della denuncia/comunicazione infortunio all'INAIL
- Comunicazione scritta al coordinatore CSE e all'impresa affidataria
- Segnalazione all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- Verbale della verifica strutturale del sistema ripristinato
- Verbale di nuovo collaudo del ponteggio prima della ripresa dei lavori
- Eventuale revoca della sospensione disposta dall'INL (art. 14 D.Lgs. 81/08)
Come ti possiamo aiutare
Supportiamo le imprese e i committenti nella gestione di tutti gli adempimenti normativi successivi al crollo di un ponteggio: predisposizione della denuncia INAIL nei termini di legge, assistenza nella segnalazione all'INL, coordinamento con il coordinatore CSE per la gestione degli obblighi derivanti dall'art. 92 D.Lgs. 81/08.
Affianchiamo l'impresa nella revisione del Pi.M.U.S. e della documentazione tecnica del ponteggio, nel coordinamento con i tecnici strutturisti per la verifica e il ripristino del sistema, e nella gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la revoca della sospensione e la ripresa regolare dei lavori nel rispetto del D.Lgs. 81/08 Titolo IV.
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Domande frequentiFAQ
Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. per i ponteggi?
L'impresa può riprendere i lavori autonomamente dopo il crollo del ponteggio?
Quali sono le responsabilità del coordinatore CSE nel crollo di un ponteggio?
L'assicurazione INAIL si applica anche per infortuni da caduta del ponteggio?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 92 — obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- D.Lgs. 81/08 art. 128 — obblighi generali in materia di cantieri
- D.Lgs. 81/08 art. 133 — ponteggi: progetto e relazione di calcolo (altezza > 20 m)
- D.Lgs. 81/08 art. 136 — Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.)
- D.Lgs. 81/08 Allegato XIX — verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- D.Lgs. 81/08 art. 14 — sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'INL
- Codice Penale artt. 589-590 — omicidio colposo e lesioni colpose con violazione norme antinfortunistiche
- D.Lgs. 231/01 art. 25-septies — responsabilità dell'ente per omicidio colposo e lesioni gravi
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo IV artt. 128-136 e Allegato XIX (ponteggi)
- D.M. 22 febbraio 2019 — attrezzature di lavoro nei cantieri temporanei e mobili
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 — art. 62, ponteggi e impalcature nei cantieri
- D.M. 2 settembre 2021 — ponteggi metallici fissi, autorizzazioni ministeriali
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — art. 53, denuncia infortuni sul lavoro
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti, art. 25-septies
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