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Crollo dell'Impalcatura in Cantiere: Cosa Fare

Un ponteggio metallico fisso di facciata o un trabattello è crollato parzialmente o totalmente in cantiere, con possibili infortuni gravi a lavoratori o a terzi. Vediamo quali adempimenti immediati spettano al datore di lavoro, al coordinatore CSE e all'impresa affidataria, e come gestire la segnalazione all'INL e la ripresa dei lavori in sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il crollo di un'impalcatura è un evento grave che impone lo stop immediato dei lavori, l'attivazione del 118 per i soccorsi, la notifica al coordinatore per l'esecuzione (CSE) e all'impresa affidataria, la denuncia dell'infortunio all'INAIL entro i termini di legge (2 giorni lavorativi per infortuni gravi, 24 ore per infortuni mortali) e la segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). I lavori non possono riprendere senza una verifica strutturale e un nuovo collaudo del sistema di ponteggio.

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La situazione

Nel cantiere è presente un ponteggio metallico fisso a tubi e giunti o prefabbricato (ponteggio di facciata) ovvero un trabattello, montato in conformità al Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) obbligatorio ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 e all'autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) dell'attrezzatura, rilasciata secondo le disposizioni del D.M. 22/02/2019.

A seguito di cause strutturali, di errori di montaggio, di sovraccarico, di condizioni atmosferiche avverse o di cedimento dei punti di ancoraggio, il ponteggio ha subito un crollo parziale o totale, con possibili infortuni a lavoratori che vi operavano o che si trovavano nelle vicinanze, e/o danni a strutture, materiali o terzi.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08 Titolo IV (artt. 88-160, in particolare artt. 128-136 sui ponteggi), l'Allegato XIX del D.Lgs. 81/08 (verifiche di sicurezza dei ponteggi), il D.M. 22/02/2019 (attrezzature di lavoro nei cantieri) e il D.P.R. 164/1956 art. 62 in materia di ponteggi, ancora applicabile nei profili non superati dalla normativa successiva.

Cosa rischi

Il crollo di un ponteggio espone il datore di lavoro, il coordinatore CSE e l'impresa affidataria a conseguenze gravi su più piani:

Cosa devi fare ora

  1. Stop lavori immediato e messa in sicurezza dell'area perimetrale

    Disporre lo stop immediato di tutte le lavorazioni nell'area del cantiere interessata dal crollo. Perimetrare l'area con recinzione e segnaletica, tenendo conto del rischio di crollo residuo delle parti di ponteggio ancora in piedi o instabili. Impedire l'accesso all'area a chiunque non sia coinvolto nelle operazioni di soccorso. Non tentare di rimuovere o puntellare elementi del ponteggio crollato senza la valutazione di un tecnico strutturista.

  2. Soccorso degli infortunati: chiamare il 118, non spostare i feriti gravi

    Chiamare immediatamente il 118 comunicando il numero di infortunati, la dinamica dell'evento e la presenza di eventuali lavoratori intrappolati sotto le macerie del ponteggio. Non spostare i lavoratori infortunati in modo autonomo, salvo pericolo immediato di vita derivante da altra causa (incendio, caduta di altri elementi), in quanto lo spostamento non corretto di un traumatizzato può aggravare le lesioni. Seguire le istruzioni dell'operatore del 118 fino all'arrivo dei soccorritori.

  3. Notificare immediatamente il coordinatore CSE e l'impresa affidataria

    Notificare il crollo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e all'impresa affidataria responsabile del cantiere, anche telefonicamente in prima istanza, seguita da comunicazione scritta. Il CSE ha l'obbligo di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e, se necessario, di proporre la sospensione dei lavori al committente ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08. Conservare evidenza della notifica (orario, modalità, soggetti contattati).

  4. Denuncia dell'infortunio all'INAIL nei termini di legge

    Se nel crollo del ponteggio vi sono lavoratori infortunati, procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL: entro 2 giorni lavorativi per infortuni che comportino assenza superiore a 3 giorni (art. 53 D.P.R. 1124/1965), entro 24 ore per infortuni mortali o con pericolo di morte. La denuncia si effettua tramite il portale telematico INAIL. Raccogliere preventivamente le informazioni necessarie: dati del lavoratore, mansione, circostanze dell'infortunio, tipo di lesione.

  5. Segnalare all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

    Segnalare l'evento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente. L'INL, a seguito dell'infortunio grave o del crollo, può disporre la sospensione dell'attività del cantiere ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 fino alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza. In caso di infortunio mortale, l'INL avvia d'ufficio l'indagine. Collaborare con gli ispettori fornendo tutta la documentazione richiesta: Pi.M.U.S., PSC, libretto di istruzione del ponteggio, registro delle verifiche.

  6. Preservare la scena: fotografare e non rimuovere elementi prima dell'autorità

    Non rimuovere, spostare o alterare i componenti del ponteggio crollato (tubi, giunti, tavole, ancoraggi, basette) prima dell'arrivo e del nulla osta dell'autorità giudiziaria e degli organi di vigilanza (INL, ASL/SPRESAL). Effettuare una documentazione fotografica e video completa della scena nella condizione originaria, inclusi i punti di ancoraggio, le connessioni tra gli elementi e la base di appoggio. Questa documentazione è essenziale per la ricostruzione tecnica delle cause del crollo.

  7. Rivedere il Pi.M.U.S. e la scheda tecnica del ponteggio

    Recuperare e analizzare il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) redatto prima dell'installazione del ponteggio (obbligatorio ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 per ponteggi con altezza superiore a 20 m, e raccomandato per tutti i ponteggi), l'autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) del produttore, il calcolo degli ancoraggi e il progetto esecutivo del ponteggio (obbligatorio per altezze superiori a 20 m ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 81/08). Verificare la corrispondenza tra il ponteggio installato e le prescrizioni del Pi.M.U.S.

  8. Riprendere i lavori solo dopo verifica strutturale e nuovo collaudo del sistema

    La ripresa dei lavori che richiedono l'uso del ponteggio è consentita soltanto dopo: il ripristino completo del sistema di ponteggio in conformità al Pi.M.U.S. aggiornato, la verifica strutturale degli ancoraggi e degli elementi portanti da parte di un tecnico abilitato, il nuovo collaudo del ponteggio da parte del responsabile dell'impresa installatrice con redazione del verbale di collaudo, e — se disposta — la revoca formale della sospensione da parte dell'INL. Conservare tutta la documentazione del ripristino e del nuovo collaudo.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Stop lavori e perimetrazione dell'area con divieto di accessoImmediatamenteUrgente
Chiamata al 118 per i soccorsi; non spostare i feriti graviImmediatamenteUrgente
Notifica al coordinatore CSE e all'impresa affidatariaContestuale ai soccorsiUrgente
Denuncia infortunio all'INAIL (24h se mortale, 2 gg lavorativi se grave)Entro i termini di leggeUrgente
Segnalazione all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)Entro 24-48 ore dall'eventoAlta
Preservazione scena: documentazione fotografica e blocco rimozione elementiSubito dopo l'evacuazione e i soccorsiAlta
Revisione Pi.M.U.S. e scheda tecnica/autorizzazione ministeriale del ponteggioEntro 3-5 giorni dall'eventoMedia
Verifica strutturale, ripristino e nuovo collaudo prima della ripresa dei lavoriPrima di qualsiasi ripresa dell'uso del ponteggioMedia

Documenti che servono

Documenti necessari dopo il crollo di un'impalcatura in cantiere

  • Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio crollato
  • Autorizzazione ministeriale (libretto di istruzione) del produttore del ponteggio
  • Progetto esecutivo del ponteggio (obbligatorio per altezze > 20 m)
  • Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) del cantiere
  • Notifica preliminare del cantiere alla ASL e all'INL
  • Fotografie e video della scena del crollo nella condizione originaria
  • Copia della denuncia/comunicazione infortunio all'INAIL
  • Comunicazione scritta al coordinatore CSE e all'impresa affidataria
  • Segnalazione all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Verbale della verifica strutturale del sistema ripristinato
  • Verbale di nuovo collaudo del ponteggio prima della ripresa dei lavori
  • Eventuale revoca della sospensione disposta dall'INL (art. 14 D.Lgs. 81/08)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo le imprese e i committenti nella gestione di tutti gli adempimenti normativi successivi al crollo di un ponteggio: predisposizione della denuncia INAIL nei termini di legge, assistenza nella segnalazione all'INL, coordinamento con il coordinatore CSE per la gestione degli obblighi derivanti dall'art. 92 D.Lgs. 81/08.

Affianchiamo l'impresa nella revisione del Pi.M.U.S. e della documentazione tecnica del ponteggio, nel coordinamento con i tecnici strutturisti per la verifica e il ripristino del sistema, e nella gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la revoca della sospensione e la ripresa regolare dei lavori nel rispetto del D.Lgs. 81/08 Titolo IV.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. per i ponteggi?
Il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è obbligatorio ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 per tutti i ponteggi metallici fissi e deve essere redatto prima dell'installazione. Per i ponteggi con altezza superiore a 20 m è richiesta anche una relazione di calcolo firmata da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133 D.Lgs. 81/08). Il Pi.M.U.S. deve contenere le modalità di montaggio, uso e smontaggio, le verifiche da effettuare, i dispositivi di protezione individuale e collettiva da utilizzare, e i carichi massimi ammissibili. La sua assenza o incompletezza è una delle violazioni più frequentemente contestate dall'INL nei cantieri.
L'impresa può riprendere i lavori autonomamente dopo il crollo del ponteggio?
No. Se l'INL ha disposto la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, la ripresa dei lavori prima della revoca formale della sospensione da parte dell'ispettorato è un reato (art. 14 c. 6 D.Lgs. 81/08). Anche in assenza di una sospensione formale disposta dall'INL, l'impresa non può riprendere a utilizzare il ponteggio o installarne uno nuovo senza aver eseguito la verifica strutturale del sistema, redatto il nuovo Pi.M.U.S. e completato il collaudo. La ripresa prematura costituisce violazione dell'art. 71 e dell'art. 136 D.Lgs. 81/08.
Quali sono le responsabilità del coordinatore CSE nel crollo di un ponteggio?
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) risponde ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08 per la vigilanza sull'applicazione del PSC e delle disposizioni di sicurezza da parte delle imprese esecutrici. Se il crollo è riconducibile a difformità del ponteggio rispetto al Pi.M.U.S. o al PSC che il CSE avrebbe dovuto rilevare durante le ispezioni periodiche, la sua responsabilità penale concorre con quella del datore di lavoro e del responsabile dell'impresa installatrice. La giurisprudenza ha più volte affermato la responsabilità penale del CSE per omessa vigilanza in caso di infortuni su ponteggi.
L'assicurazione INAIL si applica anche per infortuni da caduta del ponteggio?
Sì. L'assicurazione INAIL copre tutti gli infortuni sul lavoro, inclusi quelli causati dal crollo di un ponteggio, indipendentemente dalla causa del crollo (errore di montaggio, cedimento strutturale, sovraccarico). Il lavoratore infortunato ha diritto alle prestazioni INAIL (indennità temporanea, rendita per inabilità permanente, rendita ai superstiti in caso di morte) anche se l'infortunio è avvenuto per colpa del datore di lavoro o di un terzo. Parallelamente, il lavoratore o i suoi eredi possono agire civilmente per il risarcimento del danno differenziale non coperto dall'INAIL nei confronti dei responsabili del sinistro.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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