Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Cosa fare se…

Controllo Emissioni Atmosferiche in Azienda: Cosa Fare — Guida Operativa 2026

La tua azienda produce emissioni in atmosfera? La Parte V del D.Lgs. 152/2006 impone obblighi precisi: autorizzazione AUA o AIA, rispetto dei valori limite di emissione, misurazioni periodiche con laboratorio accreditato e, per gli impianti IPPC, notifica al registro PRTR. Ecco la procedura operativa passo dopo passo.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Parte V del D.Lgs. 152/2006 (TUA) disciplina le emissioni in atmosfera degli stabilimenti industriali imponendo, in base alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, l'obbligo di autorizzazione (AUA per le PMI tramite SUAP, AIA per gli impianti IPPC), il rispetto dei valori limite di emissione (VLE) dell'Allegato I, l'installazione di sistemi di abbattimento conformi alle BAT, misurazioni periodiche con laboratorio accreditato ACCREDIA e, per gli impianti soggetti al Regolamento UE 166/2006, la notifica annuale al registro PRTR tramite ISPRA. Le emissioni odorigene sono disciplinate dalle Linee Guida SNPA 2018.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

La situazione

Qualsiasi attività industriale o artigianale che produca emissioni convogliate (rilasciate attraverso camini o condotte) o emissioni diffuse (non incanalate, derivanti da operazioni di carico, scarico, stoccaggio o lavorazione) è soggetta alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale — TUA). Rientrano nella disciplina anche le emissioni odorigene, sempre più oggetto di attenzione da parte delle ARPA regionali.

Il regime autorizzativo dipende dalla dimensione e dalla tipologia dell'impianto: le piccole e medie imprese che non rientrano nell'elenco degli impianti IPPC accedono all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)tramite SUAP, disciplinata dal D.P.R. 59/2013, con validità di 15 anni. Gli impianti IPPC (grandi impianti elencati nell'Allegato VIII alla Parte II del TUA) sono invece soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che incorporate tutte le autorizzazioni ambientali e impone il riferimento alle BAT Conclusions europee.

Il mancato rispetto degli obblighi autorizzativi o il superamento dei valori limite di emissione (VLE) configura illeciti amministrativi e penali ai sensi degli artt. 279 e 280 del TUA, con possibile sospensione dell'attività e obbligo di ripristino. Le ispezioni ARPA verificano la conformità delle emissioni, la corretta tenuta dei registri e la validità dell'autorizzazione in corso.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Verifica se l'attività genera emissioni in atmosfera soggette a disciplina

    Esamina il ciclo produttivo e individua tutti i punti di emissione: camini e condotte (emissioni convogliate), aree di lavorazione all'aperto o in ambienti aperti (emissioni diffuse), stoccaggi di solventi o sostanze volatili, operazioni di verniciatura, saldatura, lavorazione legno o metalli. Verifica se l'attività rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 come attività in deroga o nelle categorie IPPC dell'Allegato VIII.

  2. Determina la soglia autorizzativa: AUA o AIA

    Classifica l'impianto in base alla sua capacità produttiva e alla tipologia di attività. Se l'impianto non rientra tra le installazioni IPPC dell'Allegato VIII alla Parte II del TUA, il regime applicabile è l'AUA (D.P.R. 59/2013). Se invece supera le soglie IPPC (es. impianti di combustione con potenza termica > 50 MW, fonderie, industrie chimiche, gestione rifiuti pericolosi sopra soglia), è necessaria l'AIA. Alcuni impianti di ridotta entità possono beneficiare del regime in deroga art. 272 co. 2.

  3. Ottieni o aggiorna l'AUA tramite SUAP (D.P.R. 59/2013)

    Presenta la domanda di AUA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente. La domanda deve includere: descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo, planimetria con indicazione dei punti di emissione, caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni previste, sistemi di abbattimento installati o previsti, cronoprogramma di adeguamento se necessario. L'AUA ha durata di 15 anni. Per variazioni sostanziali dell'impianto occorre presentare comunicazione preventiva o nuova domanda secondo le indicazioni dell'autorità competente.

  4. Installa sistemi di abbattimento conformi alle BAT

    Verifica che i sistemi di abbattimento delle emissioni installati (filtri a maniche, scrubber, post-combustori, biofiltri, ecc.) siano conformi alle Best Available Techniques (BAT) indicate nei documenti BREF europei applicabili all'attività. Per gli impianti AIA, le BAT Conclusions pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE sono vincolanti entro i termini di adeguamento previsti. Per gli impianti AUA, il riferimento alle BAT è un elemento di buona prassi che orienta la valutazione dell'autorità competente.

  5. Rispetta i valori limite di emissione (VLE) dell'Allegato I alla Parte V

    Confronta le emissioni effettive dell'impianto con i valori limite indicati nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o con i valori specificamente fissati nell'autorizzazione. I VLE si esprimono generalmente in mg/Nm3 e possono riguardare polveri totali, COV (composti organici volatili), NOx, SOx, metalli pesanti e altre sostanze. Verifica anche i flussi di massa (g/h) poiché sotto certe soglie di flusso si applicano regimi semplificati.

  6. Predisponi il registro delle emissioni e la relazione annuale se prevista

    Tieni aggiornato il registro di monitoraggio delle emissioni con i risultati delle misurazioni periodiche, gli interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento, gli eventuali guasti e i tempi di fermo. Se l'autorizzazione o la normativa applicabile prevede una relazione annuale (frequente per impianti AIA e per impianti soggetti a PRTR), predisponila entro i termini indicati e trasmettila all'autorità competente.

  7. Effettua le misurazioni periodiche con laboratorio accreditato ACCREDIA

    Le misurazioni delle emissioni convogliate devono essere effettuate da laboratori o organismi accreditati ACCREDIA secondo le norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO). La frequenza è stabilita dall'autorizzazione (in genere annuale o semestrale per impianti con emissioni significative). Conserva i rapporti di prova e rendili disponibili in caso di ispezione. Per le misurazioni in continuo (SME — Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni), verifica la conformità degli strumenti installati e l'obbligo di taratura periodica.

  8. Notifica all'ISPRA se l'impianto è soggetto al Regolamento PRTR

    Il Regolamento UE 166/2006 istituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR). In Italia la comunicazione avviene tramite il portale ISPRA entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente. Verifica se l'impianto supera le soglie di capacità e di emissione previste dall'Allegato I del Regolamento per le attività elencate (industria energetica, produzione e lavorazione metalli, industria mineraria, industria chimica, gestione rifiuti, carta e legno, allevamenti intensivi, ecc.).

  9. Gestisci le emissioni odorigene secondo le Linee Guida SNPA 2018

    Le emissioni odorigene non hanno valori limite nazionali specifici, ma le Linee Guida SNPA 2018 forniscono metodologie di valutazione e gestione (olfattometria dinamica EN 13725, modelli di dispersione, piani di monitoraggio). Se l'attività genera odori potenzialmente molesti (impianti di compostaggio, depuratori, allevamenti, industria alimentare), valuta l'adozione di un Piano di Gestione degli Odori e mantieni un registro delle segnalazioni ricevute. Alcune regioni hanno emanato linee guida regionali specifiche che integrano o anticipano la disciplina nazionale.

  10. Prepara la documentazione per ispezioni ARPA/ASL

    Raccogli e tieni in ordine per le ispezioni: l'autorizzazione in corso di validità (AUA o AIA) con eventuali aggiornamenti, i rapporti di misurazione delle emissioni degli ultimi tre anni, i registri di manutenzione dei sistemi di abbattimento, la documentazione tecnica degli impianti di abbattimento (schede tecniche, certificazioni), le comunicazioni PRTR se applicabili. In caso di ispezione, il legale rappresentante o il responsabile ambientale deve essere in grado di dimostrare la conformità in tempo reale.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica del regime autorizzativo applicabile (AUA o AIA)Prima dell'avvio dell'attività o immediatamente per impianti già operativiUrgente
Presentazione domanda AUA al SUAP o verifica validità AUA esistentePrima dell'avvio o entro 30 giorni dalla variazione sostanzialeUrgente
Verifica conformità sistemi di abbattimento alle BAT applicabiliEntro i termini di adeguamento previsti dall'autorizzazioneUrgente
Misurazioni periodiche delle emissioni con laboratorio ACCREDIASecondo la frequenza indicata nell'autorizzazione (tipicamente annuale)Alta
Notifica annuale PRTR ad ISPRA (se applicabile)Entro il 30 aprile per i dati dell'anno precedenteAlta
Aggiornamento registro monitoraggio emissioni e manutenzione abbattitoriContinuativo — dopo ogni misurazione o interventoMedia
Predisposizione Piano di Gestione degli Odori (se attività odorigena)Prima dell'avvio o in fase di rinnovo AUAPianificare

Documenti che servono

Cosa serve per il controllo delle emissioni atmosferiche

  • Autorizzazione AUA o AIA in corso di validità con allegati tecnici
  • Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione
  • Schede tecniche e certificazioni dei sistemi di abbattimento installati
  • Rapporti di misurazione delle emissioni degli ultimi tre anni (laboratorio ACCREDIA)
  • Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento
  • Comunicazioni annuali al registro PRTR (se applicabile)
  • Piano di Gestione degli Odori e registro segnalazioni (se attività odorigena)
  • Documentazione di conformità alle BAT (BREF applicabili)

Come ti possiamo aiutare

Ti supportiamo nella verifica del regime autorizzativo applicabile alla tua attività e nella predisposizione della documentazione tecnica per la domanda di AUA o per il rinnovo dell'autorizzazione esistente. Coordinando il lavoro con tecnici specializzati in emissioni atmosferiche, ti assistiamo nella valutazione della conformità dei sistemi di abbattimento alle BAT applicabili e nell'identificazione degli interventi di adeguamento eventualmente necessari.

Gestiamo il programma di misurazioni periodiche con laboratori accreditati ACCREDIA, la tenuta del registro di monitoraggio e la predisposizione delle comunicazioni PRTR ad ISPRA. In caso di ispezione ARPA, ti assistiamo nella raccolta e organizzazione della documentazione da esibire e nel rispondere alle osservazioni dell'organo di controllo. Per le attività con emissioni odorigene, forniamo supporto nella valutazione dell'impatto olfattivo e nella redazione del Piano di Gestione degli Odori.

Servizio dedicato

Assistenza durante controlli e ispezioni

Affiancamento nel sopralluogo, analisi del verbale, piano di adeguamento.

Scopri il servizio

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos'è l'AUA e chi deve richiederla?
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 59/2013, è un provvedimento che raggruppa fino a sette autorizzazioni ambientali — tra cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera — in un unico titolo con validità di 15 anni. Devono richiederla le piccole e medie imprese e, in generale, tutti gli impianti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). La domanda si presenta esclusivamente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, che coordina l'istruttoria con le autorità competenti (Regione o Provincia Autonoma, ARPA). Il rilascio avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa.
Entro quando bisogna adeguarsi alle BAT?
Per gli impianti soggetti ad AIA, i termini di adeguamento alle nuove BAT Conclusions sono fissati nella decisione di esecuzione della Commissione europea che le approva: in genere entro 4 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. L'autorità competente recepisce i nuovi standard nel provvedimento AIA entro 12 mesi dalla pubblicazione e fissa i termini specifici di adeguamento per ogni impianto. Per gli impianti AUA, il riferimento alle BAT orienta la valutazione discrezionale dell'autorità ma non esiste un meccanismo di aggiornamento automatico vincolante con scadenze precise come per l'AIA.
Chi effettua le misurazioni delle emissioni?
Le misurazioni delle emissioni convogliate devono essere effettuate da laboratori o organismi di ispezione accreditati da ACCREDIA (l'ente nazionale di accreditamento italiano) secondo le norme UNI EN ISO applicabili ai campionamenti e alle analisi in questione. L'accreditamento garantisce la competenza tecnica, l'imparzialità e la tracciabilità delle misure. I rapporti di prova rilasciati da laboratori non accreditati non sono generalmente accettati dalle ARPA in sede di ispezione. La scelta del laboratorio è a carico del gestore dell'impianto.
Cosa succede in caso di superamento dei VLE?
Il superamento dei valori limite di emissione (VLE) fissati dall'autorizzazione o dall'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 costituisce violazione dell'art. 279 co. 2 e comporta arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.582 a 51.645 €. Il gestore deve comunicare tempestivamente il superamento all'autorità competente, adottare misure correttive immediate (riduzione della produzione, intervento sul sistema di abbattimento) e dimostrare il rientro nei limiti entro i tempi concordati. In caso di pericolo per la salute pubblica o danno ambientale, l'autorità può disporre la sospensione dell'attività.

Fonti normative

Vuoi gestire questa situazione con un professionista al tuo fianco?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, predisporre i documenti e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.