La Parte V del D.Lgs. 152/2006 (TUA) disciplina le emissioni in atmosfera degli stabilimenti industriali imponendo, in base alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, l'obbligo di autorizzazione (AUA per le PMI tramite SUAP, AIA per gli impianti IPPC), il rispetto dei valori limite di emissione (VLE) dell'Allegato I, l'installazione di sistemi di abbattimento conformi alle BAT, misurazioni periodiche con laboratorio accreditato ACCREDIA e, per gli impianti soggetti al Regolamento UE 166/2006, la notifica annuale al registro PRTR tramite ISPRA. Le emissioni odorigene sono disciplinate dalle Linee Guida SNPA 2018.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
La situazione
Qualsiasi attività industriale o artigianale che produca emissioni convogliate (rilasciate attraverso camini o condotte) o emissioni diffuse (non incanalate, derivanti da operazioni di carico, scarico, stoccaggio o lavorazione) è soggetta alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale — TUA). Rientrano nella disciplina anche le emissioni odorigene, sempre più oggetto di attenzione da parte delle ARPA regionali.
Il regime autorizzativo dipende dalla dimensione e dalla tipologia dell'impianto: le piccole e medie imprese che non rientrano nell'elenco degli impianti IPPC accedono all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)tramite SUAP, disciplinata dal D.P.R. 59/2013, con validità di 15 anni. Gli impianti IPPC (grandi impianti elencati nell'Allegato VIII alla Parte II del TUA) sono invece soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che incorporate tutte le autorizzazioni ambientali e impone il riferimento alle BAT Conclusions europee.
Il mancato rispetto degli obblighi autorizzativi o il superamento dei valori limite di emissione (VLE) configura illeciti amministrativi e penali ai sensi degli artt. 279 e 280 del TUA, con possibile sospensione dell'attività e obbligo di ripristino. Le ispezioni ARPA verificano la conformità delle emissioni, la corretta tenuta dei registri e la validità dell'autorizzazione in corso.
Cosa rischi
- Attività senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: art. 279 co. 1 D.Lgs. 152/2006 — arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 a 1.032 €; l'esercizio senza AUA o AIA valida costituisce reato contravvenzionale.
- Superamento dei valori limite di emissione (VLE): art. 279 co. 2 — arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.582 a 51.645 €; nei casi più gravi con pericolo per la salute pubblica si applica l'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) o l'art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale).
- Mancata installazione o manomissione dei sistemi di abbattimento: art. 279 co. 4 — ammenda da 1.033 a 10.329 €; nei casi di impianti soggetti ad AIA si sommano le sanzioni previste dall'art. 29-quattuordecies.
- Omessa notifica al registro PRTR: il Reg. UE 166/2006 prevede obblighi di comunicazione annuale ad ISPRA; la violazione configura illecito amministrativo con sanzione fino a 30.000 € ai sensi del D.Lgs. 127/2010 di attuazione del regolamento.
Cosa devi fare ora
Verifica se l'attività genera emissioni in atmosfera soggette a disciplina
Esamina il ciclo produttivo e individua tutti i punti di emissione: camini e condotte (emissioni convogliate), aree di lavorazione all'aperto o in ambienti aperti (emissioni diffuse), stoccaggi di solventi o sostanze volatili, operazioni di verniciatura, saldatura, lavorazione legno o metalli. Verifica se l'attività rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 come attività in deroga o nelle categorie IPPC dell'Allegato VIII.
Determina la soglia autorizzativa: AUA o AIA
Classifica l'impianto in base alla sua capacità produttiva e alla tipologia di attività. Se l'impianto non rientra tra le installazioni IPPC dell'Allegato VIII alla Parte II del TUA, il regime applicabile è l'AUA (D.P.R. 59/2013). Se invece supera le soglie IPPC (es. impianti di combustione con potenza termica > 50 MW, fonderie, industrie chimiche, gestione rifiuti pericolosi sopra soglia), è necessaria l'AIA. Alcuni impianti di ridotta entità possono beneficiare del regime in deroga art. 272 co. 2.
Ottieni o aggiorna l'AUA tramite SUAP (D.P.R. 59/2013)
Presenta la domanda di AUA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente. La domanda deve includere: descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo, planimetria con indicazione dei punti di emissione, caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni previste, sistemi di abbattimento installati o previsti, cronoprogramma di adeguamento se necessario. L'AUA ha durata di 15 anni. Per variazioni sostanziali dell'impianto occorre presentare comunicazione preventiva o nuova domanda secondo le indicazioni dell'autorità competente.
Installa sistemi di abbattimento conformi alle BAT
Verifica che i sistemi di abbattimento delle emissioni installati (filtri a maniche, scrubber, post-combustori, biofiltri, ecc.) siano conformi alle Best Available Techniques (BAT) indicate nei documenti BREF europei applicabili all'attività. Per gli impianti AIA, le BAT Conclusions pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE sono vincolanti entro i termini di adeguamento previsti. Per gli impianti AUA, il riferimento alle BAT è un elemento di buona prassi che orienta la valutazione dell'autorità competente.
Rispetta i valori limite di emissione (VLE) dell'Allegato I alla Parte V
Confronta le emissioni effettive dell'impianto con i valori limite indicati nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o con i valori specificamente fissati nell'autorizzazione. I VLE si esprimono generalmente in mg/Nm3 e possono riguardare polveri totali, COV (composti organici volatili), NOx, SOx, metalli pesanti e altre sostanze. Verifica anche i flussi di massa (g/h) poiché sotto certe soglie di flusso si applicano regimi semplificati.
Predisponi il registro delle emissioni e la relazione annuale se prevista
Tieni aggiornato il registro di monitoraggio delle emissioni con i risultati delle misurazioni periodiche, gli interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento, gli eventuali guasti e i tempi di fermo. Se l'autorizzazione o la normativa applicabile prevede una relazione annuale (frequente per impianti AIA e per impianti soggetti a PRTR), predisponila entro i termini indicati e trasmettila all'autorità competente.
Effettua le misurazioni periodiche con laboratorio accreditato ACCREDIA
Le misurazioni delle emissioni convogliate devono essere effettuate da laboratori o organismi accreditati ACCREDIA secondo le norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO). La frequenza è stabilita dall'autorizzazione (in genere annuale o semestrale per impianti con emissioni significative). Conserva i rapporti di prova e rendili disponibili in caso di ispezione. Per le misurazioni in continuo (SME — Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni), verifica la conformità degli strumenti installati e l'obbligo di taratura periodica.
Notifica all'ISPRA se l'impianto è soggetto al Regolamento PRTR
Il Regolamento UE 166/2006 istituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR). In Italia la comunicazione avviene tramite il portale ISPRA entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente. Verifica se l'impianto supera le soglie di capacità e di emissione previste dall'Allegato I del Regolamento per le attività elencate (industria energetica, produzione e lavorazione metalli, industria mineraria, industria chimica, gestione rifiuti, carta e legno, allevamenti intensivi, ecc.).
Gestisci le emissioni odorigene secondo le Linee Guida SNPA 2018
Le emissioni odorigene non hanno valori limite nazionali specifici, ma le Linee Guida SNPA 2018 forniscono metodologie di valutazione e gestione (olfattometria dinamica EN 13725, modelli di dispersione, piani di monitoraggio). Se l'attività genera odori potenzialmente molesti (impianti di compostaggio, depuratori, allevamenti, industria alimentare), valuta l'adozione di un Piano di Gestione degli Odori e mantieni un registro delle segnalazioni ricevute. Alcune regioni hanno emanato linee guida regionali specifiche che integrano o anticipano la disciplina nazionale.
Prepara la documentazione per ispezioni ARPA/ASL
Raccogli e tieni in ordine per le ispezioni: l'autorizzazione in corso di validità (AUA o AIA) con eventuali aggiornamenti, i rapporti di misurazione delle emissioni degli ultimi tre anni, i registri di manutenzione dei sistemi di abbattimento, la documentazione tecnica degli impianti di abbattimento (schede tecniche, certificazioni), le comunicazioni PRTR se applicabili. In caso di ispezione, il legale rappresentante o il responsabile ambientale deve essere in grado di dimostrare la conformità in tempo reale.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Verifica del regime autorizzativo applicabile (AUA o AIA) | Prima dell'avvio dell'attività o immediatamente per impianti già operativi | Urgente |
| Presentazione domanda AUA al SUAP o verifica validità AUA esistente | Prima dell'avvio o entro 30 giorni dalla variazione sostanziale | Urgente |
| Verifica conformità sistemi di abbattimento alle BAT applicabili | Entro i termini di adeguamento previsti dall'autorizzazione | Urgente |
| Misurazioni periodiche delle emissioni con laboratorio ACCREDIA | Secondo la frequenza indicata nell'autorizzazione (tipicamente annuale) | Alta |
| Notifica annuale PRTR ad ISPRA (se applicabile) | Entro il 30 aprile per i dati dell'anno precedente | Alta |
| Aggiornamento registro monitoraggio emissioni e manutenzione abbattitori | Continuativo — dopo ogni misurazione o intervento | Media |
| Predisposizione Piano di Gestione degli Odori (se attività odorigena) | Prima dell'avvio o in fase di rinnovo AUA | Pianificare |
Documenti che servono
Cosa serve per il controllo delle emissioni atmosferiche
- Autorizzazione AUA o AIA in corso di validità con allegati tecnici
- Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione
- Schede tecniche e certificazioni dei sistemi di abbattimento installati
- Rapporti di misurazione delle emissioni degli ultimi tre anni (laboratorio ACCREDIA)
- Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento
- Comunicazioni annuali al registro PRTR (se applicabile)
- Piano di Gestione degli Odori e registro segnalazioni (se attività odorigena)
- Documentazione di conformità alle BAT (BREF applicabili)
Come ti possiamo aiutare
Ti supportiamo nella verifica del regime autorizzativo applicabile alla tua attività e nella predisposizione della documentazione tecnica per la domanda di AUA o per il rinnovo dell'autorizzazione esistente. Coordinando il lavoro con tecnici specializzati in emissioni atmosferiche, ti assistiamo nella valutazione della conformità dei sistemi di abbattimento alle BAT applicabili e nell'identificazione degli interventi di adeguamento eventualmente necessari.
Gestiamo il programma di misurazioni periodiche con laboratori accreditati ACCREDIA, la tenuta del registro di monitoraggio e la predisposizione delle comunicazioni PRTR ad ISPRA. In caso di ispezione ARPA, ti assistiamo nella raccolta e organizzazione della documentazione da esibire e nel rispondere alle osservazioni dell'organo di controllo. Per le attività con emissioni odorigene, forniamo supporto nella valutazione dell'impatto olfattivo e nella redazione del Piano di Gestione degli Odori.
Servizio dedicato
Assistenza durante controlli e ispezioni
Affiancamento nel sopralluogo, analisi del verbale, piano di adeguamento.
Scopri il servizioApprofondisci
Domande frequentiFAQ
Cos'è l'AUA e chi deve richiederla?
Entro quando bisogna adeguarsi alle BAT?
Chi effettua le misurazioni delle emissioni?
Cosa succede in caso di superamento dei VLE?
Fonti normative
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) — Parte V, Titolo I: emissioni in atmosfera degli stabilimenti
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 — Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio — istituzione del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR)
- Linee Guida SNPA per la valutazione dell'impatto olfattivo — Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2018
Vuoi gestire questa situazione con un professionista al tuo fianco?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, predisporre i documenti e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.