La gestione dei rifiuti pericolosi in ambito aziendale è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) e si intreccia con gli obblighi di sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/08 nella fase di deposito temporaneo e movimentazione. Dal 2024 è operativo il RENTRI (Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti), che digitalizza e integra gli adempimenti documentali precedentemente gestiti su carta.
La classificazione dei rifiuti pericolosi avviene in base all'elenco europeo (EWC, European Waste Catalogue), recepito in Italia come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con D.M. 2 maggio 2006. Le proprietà di pericolo HP1-HP15 (definite dal Reg. UE 1357/2014) determinano se un rifiuto è classificato come pericoloso (codice CER con asterisco). I rifiuti con asterisco richiedono obbligatoriamente il Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) durante il trasporto e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del trasportatore.
Il RENTRI è diventato obbligatorio per le grandi imprese (>250 dipendenti) dal 13 febbraio 2025 e per le medie imprese (50-249 dipendenti) dal 13 agosto 2025. Per le piccole imprese (15-49 dipendenti) l'obbligo decorre dal 13 febbraio 2026. Le micro-imprese con meno di 15 dipendenti sono escluse dall'obbligo RENTRI ma devono comunque tenere il registro di carico e scarico cartaceo.
Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (art. 183 co. 1 lett. bb) D.Lgs. 152/2006) è ammesso senza autorizzazione a condizione che: i rifiuti siano raccolti nel luogo di produzione, il deposito rispetti le norme tecniche di stoccaggio, i rifiuti vengano avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (o quando il deposito raggiunge 30 mc per i pericolosi). Il superamento dei limiti costituisce abbandono di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006.