La SCIA sanitaria è la notifica che l’art. 6 del Reg. CE 852/2004 impone a ogni operatore alimentare per far registrare i propri stabilimenti. Si presenta al SUAP del Comune con il modulo regionale, che la trasmette all’ASL. Per la sola registrazione si può iniziare dalla presentazione; variazioni, subentro e chiusura vanno comunicati.
Che cos’è e chi la deve presentare
Il nome corrente è «SCIA sanitaria», ma il modulo nazionale approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 si chiama notifica sanitaria ai fini della registrazione; le Regioni lo hanno adattato alla propria normativa. Spesso viene presentata insieme alla SCIA commerciale o di somministrazione, nello stesso fascicolo SUAP, che la inoltra all’ASL come autorità competente.
Riguarda chiunque produca, trasformi, depositi, trasporti, somministri o venda alimenti dopo la produzione primaria: ristoranti, bar, laboratori, negozi, depositi, mezzi di trasporto, catering, attività di vendita online. La notifica è per stabilimento: chi ha tre punti vendita presenta tre notifiche, chi ha un centro cottura e più terminali le presenta per ciascuno.
Registrazione, riconoscimento e casi particolari
La registrazione basta per la grande maggioranza delle attività. Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale e li forniscono ad altre imprese, oltre i limiti della vendita al dettaglio, devono invece ottenere il riconoscimento previsto dall’art. 4 del Reg. CE 853/2004 prima di iniziare: è un procedimento autorizzativo con sopralluogo, non una semplice notifica. Il caso tipico è approfondito nella pagina sul laboratorio alimentare.
Hanno regole proprie, spesso regionali, le strutture mobili e gli eventi temporanei (vedi la pagina sul food truck), le cucine che lavorano solo per il delivery e le attività che vendono alimenti online. Anche chi non ha un negozio fisico è un operatore alimentare e va registrato per il luogo in cui conserva e prepara i prodotti.
La pratica passo per passo
- Verifica del regime: registrazione o riconoscimento, in base a prodotti e clienti.
- Controllo dei requisiti dei locali rispetto all’Allegato II del Reg. CE 852/2004 e ai regolamenti comunali di igiene.
- Planimetria con destinazione degli ambienti, layout delle attrezzature e percorsi, quando la Regione la richiede.
- Relazione tecnica su attività, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti e reflui, se prevista dal modulo regionale.
- Scelta della tipologia di attività secondo la classificazione regionale: un codice sbagliato è un errore frequente.
- Invio telematico al SUAP con firma digitale e pagamento dei diritti eventualmente previsti.
- Manuale di autocontrollo pronto e applicato dal primo giorno, insieme alla formazione del personale.
Il manuale non si allega alla notifica, ma è la prima cosa che l’ASL chiede al sopralluogo. Per sapere cosa contiene e quali registri tenere vedi la pagina sul manuale di autocontrollo e la checklist dei documenti HACCP.
Variazioni, subentro e cessazione
L’art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 852/2004 chiede di tenere aggiornata l’autorità su ogni cambiamento significativo e sulla chiusura. Nella pratica le situazioni che richiedono una comunicazione sono:
- Subentro di un nuovo titolare, anche per affitto di ramo d’azienda.
- Ampliamento o modifica dei locali, nuove aree di produzione o deposito.
- Aggiunta di un’attività: laboratorio di gastronomia, asporto, delivery, vendita online, catering.
- Cambio della ragione sociale o della sede legale, secondo il modulo regionale.
- Cessazione dell’attività in quello stabilimento.
Esempio: un bar che inizia a preparare piatti caldi in un retro prima usato come magazzino. Serve una variazione con planimetria aggiornata, perché cambia la tipologia di attività e cambiano i requisiti del locale; va aggiornato anche il manuale, che deve coprire cotture e conservazione dei piatti.
Sanzioni del D.Lgs. 193/2007
Le violazioni legate alla notifica sono punite dall’art. 6 del D.Lgs. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato. La tabella riassume i casi che riguardano questa pratica.
| Violazione | Comma | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Omessa notifica dello stabilimento ai fini della registrazione | Art. 6, c. 3 | da 1.500 a 9.000 euro |
| Stabilimento registrato, ma variazioni non comunicate | Art. 6, c. 3 | da 500 a 3.000 euro |
| Attività in stabilimento non riconosciuto quando il riconoscimento è dovuto | Art. 6, c. 2 | da 5.000 a 30.000 euro |
| Mancato adeguamento alle prescrizioni dell’ASL nel termine fissato | Art. 6, c. 7 | da 1.000 a 6.000 euro |
Si tratta di sanzioni distinte: un subentro non comunicato in un locale con carenze igieniche può portare a più contestazioni nello stesso verbale. Se ricevi un verbale, i passi da seguire sono nella pagina su cosa fare dopo un verbale ASL.
Dopo la notifica: i controlli ufficiali
L’ASL programma i controlli secondo il Reg. UE 2017/625, il D.Lgs. 27/2021 e i piani regionali, con frequenze basate sul rischio dell’attività. Il primo sopralluogo verifica che locali, attività e documenti corrispondano a quanto notificato: per questo una notifica scritta con superficialità diventa un problema mesi dopo.
Conviene tenere nel locale una copia della ricevuta SUAP, della planimetria presentata e dell’ultima variazione, accanto al manuale. Al sopralluogo l’ispettore confronta la destinazione dei locali dichiarata con l’uso reale: un deposito trasformato in zona di preparazione senza comunicazione è una discordanza tipica.
Come seguiamo la pratica
Verifichiamo il regime applicabile, prepariamo planimetria e relazione con il tuo tecnico quando servono, compiliamo la modulistica della tua Regione e prepariamo il manuale di autocontrollo per l’avvio. Seguiamo anche variazioni e subentri. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili: requisiti dei locali e modulistica dipendono dal Comune e dalla Regione.
Domande frequentiFAQ
Quanto tempo ha l’ASL per controllare dopo la SCIA?
Se rilevo un’attività già avviata devo rifare la notifica?
La SCIA sanitaria ha un costo?
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