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SCIA Sanitaria per Attività Alimentari

La notifica con cui ogni impresa alimentare si fa registrare dall’ASL: chi la presenta, cosa preparare, quando va aggiornata e cosa si rischia se manca.

Risposta rapida

La SCIA sanitaria è la notifica che l’art. 6 del Reg. CE 852/2004 impone a ogni operatore alimentare per far registrare i propri stabilimenti. Si presenta al SUAP del Comune con il modulo regionale, che la trasmette all’ASL. Per la sola registrazione si può iniziare dalla presentazione; variazioni, subentro e chiusura vanno comunicati.

Che cos’è e chi la deve presentare

Il nome corrente è «SCIA sanitaria», ma il modulo nazionale approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 si chiama notifica sanitaria ai fini della registrazione; le Regioni lo hanno adattato alla propria normativa. Spesso viene presentata insieme alla SCIA commerciale o di somministrazione, nello stesso fascicolo SUAP, che la inoltra all’ASL come autorità competente.

Riguarda chiunque produca, trasformi, depositi, trasporti, somministri o venda alimenti dopo la produzione primaria: ristoranti, bar, laboratori, negozi, depositi, mezzi di trasporto, catering, attività di vendita online. La notifica è per stabilimento: chi ha tre punti vendita presenta tre notifiche, chi ha un centro cottura e più terminali le presenta per ciascuno.

Registrazione, riconoscimento e casi particolari

La registrazione basta per la grande maggioranza delle attività. Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale e li forniscono ad altre imprese, oltre i limiti della vendita al dettaglio, devono invece ottenere il riconoscimento previsto dall’art. 4 del Reg. CE 853/2004 prima di iniziare: è un procedimento autorizzativo con sopralluogo, non una semplice notifica. Il caso tipico è approfondito nella pagina sul laboratorio alimentare.

Hanno regole proprie, spesso regionali, le strutture mobili e gli eventi temporanei (vedi la pagina sul food truck), le cucine che lavorano solo per il delivery e le attività che vendono alimenti online. Anche chi non ha un negozio fisico è un operatore alimentare e va registrato per il luogo in cui conserva e prepara i prodotti.

La pratica passo per passo

  1. Verifica del regime: registrazione o riconoscimento, in base a prodotti e clienti.
  2. Controllo dei requisiti dei locali rispetto all’Allegato II del Reg. CE 852/2004 e ai regolamenti comunali di igiene.
  3. Planimetria con destinazione degli ambienti, layout delle attrezzature e percorsi, quando la Regione la richiede.
  4. Relazione tecnica su attività, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti e reflui, se prevista dal modulo regionale.
  5. Scelta della tipologia di attività secondo la classificazione regionale: un codice sbagliato è un errore frequente.
  6. Invio telematico al SUAP con firma digitale e pagamento dei diritti eventualmente previsti.
  7. Manuale di autocontrollo pronto e applicato dal primo giorno, insieme alla formazione del personale.

Il manuale non si allega alla notifica, ma è la prima cosa che l’ASL chiede al sopralluogo. Per sapere cosa contiene e quali registri tenere vedi la pagina sul manuale di autocontrollo e la checklist dei documenti HACCP.

Variazioni, subentro e cessazione

L’art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 852/2004 chiede di tenere aggiornata l’autorità su ogni cambiamento significativo e sulla chiusura. Nella pratica le situazioni che richiedono una comunicazione sono:

  • Subentro di un nuovo titolare, anche per affitto di ramo d’azienda.
  • Ampliamento o modifica dei locali, nuove aree di produzione o deposito.
  • Aggiunta di un’attività: laboratorio di gastronomia, asporto, delivery, vendita online, catering.
  • Cambio della ragione sociale o della sede legale, secondo il modulo regionale.
  • Cessazione dell’attività in quello stabilimento.

Esempio: un bar che inizia a preparare piatti caldi in un retro prima usato come magazzino. Serve una variazione con planimetria aggiornata, perché cambia la tipologia di attività e cambiano i requisiti del locale; va aggiornato anche il manuale, che deve coprire cotture e conservazione dei piatti.

Sanzioni del D.Lgs. 193/2007

Le violazioni legate alla notifica sono punite dall’art. 6 del D.Lgs. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato. La tabella riassume i casi che riguardano questa pratica.

ViolazioneCommaSanzione amministrativa
Omessa notifica dello stabilimento ai fini della registrazioneArt. 6, c. 3da 1.500 a 9.000 euro
Stabilimento registrato, ma variazioni non comunicateArt. 6, c. 3da 500 a 3.000 euro
Attività in stabilimento non riconosciuto quando il riconoscimento è dovutoArt. 6, c. 2da 5.000 a 30.000 euro
Mancato adeguamento alle prescrizioni dell’ASL nel termine fissatoArt. 6, c. 7da 1.000 a 6.000 euro

Si tratta di sanzioni distinte: un subentro non comunicato in un locale con carenze igieniche può portare a più contestazioni nello stesso verbale. Se ricevi un verbale, i passi da seguire sono nella pagina su cosa fare dopo un verbale ASL.

Dopo la notifica: i controlli ufficiali

L’ASL programma i controlli secondo il Reg. UE 2017/625, il D.Lgs. 27/2021 e i piani regionali, con frequenze basate sul rischio dell’attività. Il primo sopralluogo verifica che locali, attività e documenti corrispondano a quanto notificato: per questo una notifica scritta con superficialità diventa un problema mesi dopo.

Conviene tenere nel locale una copia della ricevuta SUAP, della planimetria presentata e dell’ultima variazione, accanto al manuale. Al sopralluogo l’ispettore confronta la destinazione dei locali dichiarata con l’uso reale: un deposito trasformato in zona di preparazione senza comunicazione è una discordanza tipica.

Come seguiamo la pratica

Verifichiamo il regime applicabile, prepariamo planimetria e relazione con il tuo tecnico quando servono, compiliamo la modulistica della tua Regione e prepariamo il manuale di autocontrollo per l’avvio. Seguiamo anche variazioni e subentri. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili: requisiti dei locali e modulistica dipendono dal Comune e dalla Regione.

Domande frequentiFAQ

Quanto tempo ha l’ASL per controllare dopo la SCIA?
Per le attività soggette a sola registrazione non c’è un termine entro cui l’ASL debba effettuare il sopralluogo: il controllo arriva secondo la programmazione basata sul rischio, oppure su segnalazione. Per questo i requisiti devono essere presenti già dal giorno di avvio. Il Comune può invece verificare la regolarità formale della SCIA nei termini previsti per il procedimento amministrativo.
Se rilevo un’attività già avviata devo rifare la notifica?
Sì. Il subentro va comunicato dal nuovo titolare secondo la modulistica regionale, anche se i locali e l’attività restano identici. Non si eredita il manuale del precedente gestore come se fosse proprio: va verificato, intestato e adattato, perché il responsabile dell’autocontrollo da quel momento è il nuovo operatore.
La SCIA sanitaria ha un costo?
La notifica in sé non prevede un’imposta nazionale, ma alcune Regioni e ASL applicano diritti o tariffe per la registrazione, oltre agli eventuali diritti di segreteria del SUAP. A questi si aggiungono i costi tecnici, come planimetria e relazione, quando richieste. Gli importi variano sul territorio e vanno verificati sul portale del proprio SUAP.

Fonti normative

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