Gli oleifici e frantoi (ATECO 10.41.10) presentano un profilo di rischio composito che va valutato attentamente nel DVR: rischio chimico da esano n-esanico negli impianti di estrazione per solvente (H225 infiammabile, H373 tossico sistemico per esposizione ripetuta — neuropatia periferica), scivolamento su pavimenti contaminati da olio e acqua di vegetazione, spazi confinati nelle cisterne e vasche di stoccaggio (D.P.R. 177/2011), esplosione da atmosfere ATEX negli impianti con solvente (LEL esano 1,1%), rischio biologico da muffe e fermentazione nella molitura, rumore da frangitoi a martelli e presse idrauliche. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo impianto e a supportare la gestione documentale per il settore oleario.
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Quadro normativo: olio d'oliva tra sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro
Gli oleifici e frantoi che producono olio d'oliva e olio di sansa operano in un quadro normativo stratificato che interseca la sicurezza sul lavoro con la sicurezza alimentare e le norme di settore specifiche dell'olio di oliva. Il pilastro della sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), che si applica a tutti i datori di lavoro dell'oleificio indipendentemente dalla dimensione dell'impianto. Le sezioni più rilevanti per il settore sono: il Titolo IX Capo I (rischio da agenti chimici, per l'esano e il NaOH utilizzati nella raffinazione e nella sanificazione), il Titolo XI (atmosfere esplosive ATEX, obbligatorio per tutti gli impianti che impiegano solventi organici infiammabili), il Titolo VIII Capo II (rumore, per frangitoi a martelli e presse idrauliche), il Titolo X (agenti biologici, per il rischio da muffe e batteri nella molitura) e le disposizioni sugli ambienti confinati, con rinvio al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 per le cisterne di stoccaggio.
Sul versante della sicurezza alimentare, il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari impone a tutti gli operatori del settore (OSA) l'adozione di procedure basate sui principi HACCP, con identificazione dei Punti Critici di Controllo nel processo produttivo. Il Regolamento CE 178/2002 stabilisce i principi generali della legislazione alimentare comunitaria, tra cui l'obbligo di rintracciabilità lungo tutta la filiera e la responsabilità dell'operatore per la sicurezza del prodotto immesso in commercio. Per il settore dell'olio di oliva, il D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 231 — che recepisce i Regolamenti CE 865/2004 e 1019/2002 — disciplina le denominazioni commerciali (extra vergine, vergine, lampante, di sansa), i requisiti di qualità chimico-fisici e le modalità di controllo e campionamento, con ricadute operative sulle condizioni di processo adottate nell'oleificio (temperatura di frangitura, stoccaggio in atmosfera inerte o azoto, filtrazione).
Il codice ATECO di riferimento è il 10.41.10 (Produzione di olio di oliva da olive fresche), che individua la classe di rischio del settore ai fini dell'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori (rischio medio o alto in funzione della presenza di rischio chimico e meccanico) e del calcolo del premio INAIL. La coesistenza degli obblighi di sicurezza alimentare e di sicurezza sul lavoro richiede un sistema di gestione integrato: il piano HACCP aziendale e il DVR devono essere coordinati, evitando che le procedure igieniche (pulizia con NaOH, sanificazione acida) creino rischi chimici non valutati per i lavoratori addetti alle operazioni di igienizzazione degli impianti.
DVR specifico per oleifici: soggetti obbligati e contenuto (ATECO 10.41.10)
Il Documento di Valutazione dei Rischi di un oleificio o frantoio (ATECO 10.41.10) presenta caratteristiche specifiche legate alla stagionalità del processo produttivo (campagna di frangitura ottobre-dicembre) e alla compresenza di rischi eterogenei. L'obbligo di redazione del DVR, ex art. 17 c. 1 lett. a) e art. 28 D.Lgs. 81/08, si applica a tutti i titolari di oleificio che impiegano anche un solo lavoratore subordinato, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto e dalla durata stagionale dell'attività. Il DVR deve essere redatto prima dell'inizio dell'attività e aggiornato all'inizio di ogni nuova campagna di frangitura o ogniqualvolta cambino le attrezzature, le sostanze chimiche impiegate o l'organizzazione del lavoro.
Il DVR di un oleificio deve contenere sezioni specialistiche dedicate ai seguenti rischi specifici di settore:
- Rischio chimico (Titolo IX): per gli oleifici con estrazione per solvente, l'esano n-esanico è la sostanza chimica più critica (H225, H361fd, H373). Il DVR deve riportare la valutazione dell'esposizione degli addetti (misurazione o stima del LEP confrontato con i VLEP dell'Allegato XXXVIII), le misure di prevenzione e protezione (ventilazione, captazione locale, ATEX), i DPI chimici prescritti e il programma di monitoraggio biologico. Per gli oleifici tradizionali a solo ciclo meccanico, il rischio chimico riguarda principalmente i detergenti e sanificanti alcalini (NaOH) e i lubrificanti degli impianti.
- Rischio scivolamento e caduta (art. 63 e Allegato IV D.Lgs. 81/08): i pavimenti dei frantoi sono contaminati da olio e acque di vegetazione durante tutta la campagna. Il DVR deve valutare l'indice di scivolosità delle superfici, identificare le aree critiche e documentare le misure adottate (pavimentazioni antisdrucciolo, scarpe SRC, procedure di pulizia continua).
- Rischio spazi confinati (D.P.R. 177/2011): il DVR deve censire tutte le cisterne, le vasche, le fosse di raccolta e i serbatoi presenti nell'impianto, valutarne i rischi specifici (deficit di O2 da fermentazione, vapori di esano, CO2) e documentare le procedure operative per gli accessi in sicurezza, compresi i sistemi di rilevazione gas e le attrezzature di salvataggio.
- Rischio incendio ed esplosione (D.M. 2 settembre 2021 e Titolo XI D.Lgs. 81/08): per gli impianti con solvente, il DPCE (Documento sulla Protezione contro le Esplosioni) è obbligatorio e deve essere parte integrante del DVR o allegato ad esso.
- Rischio rumore (Titolo VIII Capo II): le misurazioni del LEX,8h con fonometro di classe 1, nelle condizioni operative reali di frangitura, devono essere riportate nel DVR con le relative misure di protezione collettiva e individuale.
- Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI): valutazione delle operazioni di scarico delle cassette di olive, movimentazione delle cisterne e dei contenitori di olio con metodo NIOSH o OCRA per i movimenti ripetitivi degli addetti alle presse.
Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e — per la parte inerente la sorveglianza sanitaria — dal medico competente, con data certa. Supportiamo la gestione documentale e la verifica della completezza del DVR rispetto agli obblighi specifici del settore oleario.
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Domande frequentiFAQ
L'esano usato nell'estrazione dell'olio è classificato come agente chimico pericoloso? Quali obblighi derivano?
Come si gestisce il rischio scivolamento nei frantoi con pavimenti oleosi?
Le cisterne per lo stoccaggio dell'olio sono ambienti confinati? Cosa prevede il D.P.R. 177/2011?
Qual è la classificazione del rischio incendio in un oleificio e quando serve il CPI?
La frangitura delle olive produce polveri organiche: come si valuta il rischio biologico?
I frantoi sono obbligati alla sorveglianza sanitaria? Per quali rischi specifici?
Il sansa esausto è un rifiuto pericoloso? Come deve essere gestito ai sensi del D.Lgs. 152/2006?
Quali DPI sono obbligatori per gli operatori di oleificio durante la stagione di frangitura?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro
- Reg. CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio — Igiene dei prodotti alimentari
- Reg. CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio — Principi generali della legislazione alimentare
- D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 231 — Disciplina commerciale dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva
- D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Reg. CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'Ambiente (gestione rifiuti, Parte IV)
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