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Sicurezza Oleifici e Frantoi: Guida Completa 2026

Guida agli obblighi di sicurezza per oleifici e frantoi (ATECO 10.41.10): rischio chimico da esano nell'estrazione per solvente, scivolamento su pavimenti oleosi, spazi confinati (cisterne, vasche), esplosione ATEX, biologico da muffe e fermentazione, rumore da frangitoi e presse, movimentazione manuale dei carichi. DVR specifico, sorveglianza sanitaria, DPI e gestione del sansa esausto ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli oleifici e frantoi (ATECO 10.41.10) presentano un profilo di rischio composito che va valutato attentamente nel DVR: rischio chimico da esano n-esanico negli impianti di estrazione per solvente (H225 infiammabile, H373 tossico sistemico per esposizione ripetuta — neuropatia periferica), scivolamento su pavimenti contaminati da olio e acqua di vegetazione, spazi confinati nelle cisterne e vasche di stoccaggio (D.P.R. 177/2011), esplosione da atmosfere ATEX negli impianti con solvente (LEL esano 1,1%), rischio biologico da muffe e fermentazione nella molitura, rumore da frangitoi a martelli e presse idrauliche. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo impianto e a supportare la gestione documentale per il settore oleario.

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Quadro normativo: olio d'oliva tra sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

Gli oleifici e frantoi che producono olio d'oliva e olio di sansa operano in un quadro normativo stratificato che interseca la sicurezza sul lavoro con la sicurezza alimentare e le norme di settore specifiche dell'olio di oliva. Il pilastro della sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), che si applica a tutti i datori di lavoro dell'oleificio indipendentemente dalla dimensione dell'impianto. Le sezioni più rilevanti per il settore sono: il Titolo IX Capo I (rischio da agenti chimici, per l'esano e il NaOH utilizzati nella raffinazione e nella sanificazione), il Titolo XI (atmosfere esplosive ATEX, obbligatorio per tutti gli impianti che impiegano solventi organici infiammabili), il Titolo VIII Capo II (rumore, per frangitoi a martelli e presse idrauliche), il Titolo X (agenti biologici, per il rischio da muffe e batteri nella molitura) e le disposizioni sugli ambienti confinati, con rinvio al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 per le cisterne di stoccaggio.

Sul versante della sicurezza alimentare, il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari impone a tutti gli operatori del settore (OSA) l'adozione di procedure basate sui principi HACCP, con identificazione dei Punti Critici di Controllo nel processo produttivo. Il Regolamento CE 178/2002 stabilisce i principi generali della legislazione alimentare comunitaria, tra cui l'obbligo di rintracciabilità lungo tutta la filiera e la responsabilità dell'operatore per la sicurezza del prodotto immesso in commercio. Per il settore dell'olio di oliva, il D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 231 — che recepisce i Regolamenti CE 865/2004 e 1019/2002 — disciplina le denominazioni commerciali (extra vergine, vergine, lampante, di sansa), i requisiti di qualità chimico-fisici e le modalità di controllo e campionamento, con ricadute operative sulle condizioni di processo adottate nell'oleificio (temperatura di frangitura, stoccaggio in atmosfera inerte o azoto, filtrazione).

Il codice ATECO di riferimento è il 10.41.10 (Produzione di olio di oliva da olive fresche), che individua la classe di rischio del settore ai fini dell'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori (rischio medio o alto in funzione della presenza di rischio chimico e meccanico) e del calcolo del premio INAIL. La coesistenza degli obblighi di sicurezza alimentare e di sicurezza sul lavoro richiede un sistema di gestione integrato: il piano HACCP aziendale e il DVR devono essere coordinati, evitando che le procedure igieniche (pulizia con NaOH, sanificazione acida) creino rischi chimici non valutati per i lavoratori addetti alle operazioni di igienizzazione degli impianti.

DVR specifico per oleifici: soggetti obbligati e contenuto (ATECO 10.41.10)

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un oleificio o frantoio (ATECO 10.41.10) presenta caratteristiche specifiche legate alla stagionalità del processo produttivo (campagna di frangitura ottobre-dicembre) e alla compresenza di rischi eterogenei. L'obbligo di redazione del DVR, ex art. 17 c. 1 lett. a) e art. 28 D.Lgs. 81/08, si applica a tutti i titolari di oleificio che impiegano anche un solo lavoratore subordinato, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto e dalla durata stagionale dell'attività. Il DVR deve essere redatto prima dell'inizio dell'attività e aggiornato all'inizio di ogni nuova campagna di frangitura o ogniqualvolta cambino le attrezzature, le sostanze chimiche impiegate o l'organizzazione del lavoro.

Il DVR di un oleificio deve contenere sezioni specialistiche dedicate ai seguenti rischi specifici di settore:

  • Rischio chimico (Titolo IX): per gli oleifici con estrazione per solvente, l'esano n-esanico è la sostanza chimica più critica (H225, H361fd, H373). Il DVR deve riportare la valutazione dell'esposizione degli addetti (misurazione o stima del LEP confrontato con i VLEP dell'Allegato XXXVIII), le misure di prevenzione e protezione (ventilazione, captazione locale, ATEX), i DPI chimici prescritti e il programma di monitoraggio biologico. Per gli oleifici tradizionali a solo ciclo meccanico, il rischio chimico riguarda principalmente i detergenti e sanificanti alcalini (NaOH) e i lubrificanti degli impianti.
  • Rischio scivolamento e caduta (art. 63 e Allegato IV D.Lgs. 81/08): i pavimenti dei frantoi sono contaminati da olio e acque di vegetazione durante tutta la campagna. Il DVR deve valutare l'indice di scivolosità delle superfici, identificare le aree critiche e documentare le misure adottate (pavimentazioni antisdrucciolo, scarpe SRC, procedure di pulizia continua).
  • Rischio spazi confinati (D.P.R. 177/2011): il DVR deve censire tutte le cisterne, le vasche, le fosse di raccolta e i serbatoi presenti nell'impianto, valutarne i rischi specifici (deficit di O2 da fermentazione, vapori di esano, CO2) e documentare le procedure operative per gli accessi in sicurezza, compresi i sistemi di rilevazione gas e le attrezzature di salvataggio.
  • Rischio incendio ed esplosione (D.M. 2 settembre 2021 e Titolo XI D.Lgs. 81/08): per gli impianti con solvente, il DPCE (Documento sulla Protezione contro le Esplosioni) è obbligatorio e deve essere parte integrante del DVR o allegato ad esso.
  • Rischio rumore (Titolo VIII Capo II): le misurazioni del LEX,8h con fonometro di classe 1, nelle condizioni operative reali di frangitura, devono essere riportate nel DVR con le relative misure di protezione collettiva e individuale.
  • Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI): valutazione delle operazioni di scarico delle cassette di olive, movimentazione delle cisterne e dei contenitori di olio con metodo NIOSH o OCRA per i movimenti ripetitivi degli addetti alle presse.

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e — per la parte inerente la sorveglianza sanitaria — dal medico competente, con data certa. Supportiamo la gestione documentale e la verifica della completezza del DVR rispetto agli obblighi specifici del settore oleario.

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Domande frequentiFAQ

L'esano usato nell'estrazione dell'olio è classificato come agente chimico pericoloso? Quali obblighi derivano?
Sì. L'esano n-esanico (n-hexane, CAS 110-54-3) è classificato dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) come sostanza pericolosa con le seguenti indicazioni di pericolo: H225 (liquido e vapori facilmente infiammabili), H304 (può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie), H315 (provoca irritazione cutanea), H336 (può provocare sonnolenza o vertigini), H361fd (sospettato di nuocere alla fertilità e al feto), H373 (può causare danni agli organi con esposizione prolungata — sistema nervoso periferico, polineuropatia). Il valore limite di esposizione occupazionale (OEL-TWA) è fissato a 20 mg/m³ dalla Direttiva UE 2017/164, recepita in Italia. Dagli obblighi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 derivano: valutazione del rischio chimico con stima o misurazione dell'esposizione personale (LEP); sostituzione o riduzione dell'uso di esano quando tecnicamente fattibile; impianti di ventilazione e captazione alla fonte; classificazione delle zone ATEX con Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) ex Titolo XI D.Lgs. 81/08; fornitura di DPI idonei (respiratore con filtro vapori organici tipo A, guanti in viton o neoprene, calzature antistatiche ESD); sorveglianza sanitaria obbligatoria con monitoraggio biologico (dosaggio acido 2,5-esandionico urinario) e valutazione neurologica; formazione e informazione specifica degli addetti sull'uso sicuro, sui sintomi da esposizione cronica e sulle procedure di emergenza in caso di sversamento.
Come si gestisce il rischio scivolamento nei frantoi con pavimenti oleosi?
Il rischio scivolamento nei frantoi è tra i più frequenti e sottovalutati del settore oleario. Durante la campagna di frangitura (ottobre-dicembre), i pavimenti degli impianti sono costantemente contaminati da olio d'oliva, acqua di vegetazione e residui di polpa, creando superfici con coefficiente di attrito molto ridotto. Le misure di prevenzione da adottare — e da documentare nel DVR — sono di carattere tecnico, organizzativo e individuale. Sul piano tecnico: le pavimentazioni devono avere caratteristiche antisdrucciolo verificate con metodo DIN 51130 (classe R11 o superiore per le aree a contatto con oli) o EN 13036-4; le aree con maggiore rischio (sotto le presse idrauliche, attorno ai decantatori, nelle zone di raccolta della sansa) devono essere dotate di grigliati sopraelevati per il drenaggio; i percorsi pedonali devono essere fisicamente separati dalle aree di lavorazione con marcatura a terra e canalizzazioni di scolo adeguate. Sul piano organizzativo: il DVR deve prevedere procedure di pulizia continua durante la lavorazione, con raschiatura e rimozione dei liquidi a intervalli regolari, non solo a fine turno; la formazione specifica deve includere i comportamenti sicuri nei reparti di lavorazione. Sul piano individuale: le calzature di sicurezza prescritte devono avere suola con certificazione SRC (resistente all'acqua e agli oli) ai sensi della norma EN ISO 20345, con puntale antischiacciamento (classe S3), e preferibilmente con valutazione specifica di antiscivolo su superfici oleose.
Le cisterne per lo stoccaggio dell'olio sono ambienti confinati? Cosa prevede il D.P.R. 177/2011?
Sì. Le cisterne interrate o seminterrate per lo stoccaggio dell'olio d'oliva, i serbatoi di accumulo dell'olio di sansa, i pozzi di raccolta delle acque di vegetazione e le fosse di decantazione costituiscono ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177. Questi spazi possono presentare deficit di ossigeno (CO2 e metano da fermentazione dei residui organici), vapori di sostanze grasse in decomposizione e, negli impianti di estrazione per solvente, concentrazioni pericolose di vapori di esano. Il D.P.R. 177/2011 stabilisce i requisiti minimi per le lavorazioni in ambienti confinati e prevede: che i lavori siano eseguiti solo da imprese o lavoratori autonomi qualificati con esperienza almeno triennale (art. 2); che i lavoratori ricevano formazione specifica (art. 4); che prima di ogni accesso siano verificate le condizioni dell'ambiente con rilevatori portatili certificati per O2, CO, CO2 e vapori infiammabili; che sia sempre presente un lavoratore addetto alla sorveglianza all'esterno dello spazio confinato; che siano disponibili attrezzature per il recupero in emergenza (argano, imbracatura, corda di salvataggio, autorespiratore per il soccorritore); che sia predisposto un piano di emergenza scritto. Il DVR dell'oleificio deve censire tutti gli spazi confinati presenti, valutarne i rischi specifici e documentare le procedure operative per gli accessi, che devono essere autorizzati dal datore di lavoro o da un preposto incaricato.
Qual è la classificazione del rischio incendio in un oleificio e quando serve il CPI?
La classificazione del rischio incendio di un oleificio dipende dalla tipologia impiantistica. Per i frantoi tradizionali (solo spremitura meccanica e centrifugazione), l'olio d'oliva è classificato come liquido combustibile con punto di infiammabilità tipicamente superiore a 220°C: il profilo di rischio è in genere medio secondo la metodologia del D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi), con possibilità di profilo basso per impianti di piccole dimensioni con quantitativi limitati di prodotto stoccato. Per gli oleifici con estrazione per solvente (esano n-esanico), il profilo di rischio è radicalmente diverso: l'esano è liquido altamente infiammabile (punto di infiammabilità -23°C, LEL 1,1%), e la classificazione delle zone ATEX è obbligatoria ex Titolo XI D.Lgs. 81/08, con redazione del DPCE e utilizzo di apparecchiature elettriche certificate per zone pericolose. Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è richiesto ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per: depositi di liquidi infiammabili e combustibili superiori a determinati quantitativi (Allegato I, attività nn. 12 e 13); impianti di produzione e stoccaggio di oli vegetali che superano le soglie volumetriche previste. Supportiamo la verifica delle soglie applicabili al singolo impianto e la predisposizione della documentazione per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, inclusa la valutazione del rischio incendio da inserire nel DVR.
La frangitura delle olive produce polveri organiche: come si valuta il rischio biologico?
La frangitura (molitura) delle olive genera polveri organiche contenenti frammenti di polpa, nocciolo, foglie e materiale vegetale in vari stadi di maturazione o decomposizione. Queste polveri possono veicolare agenti biologici di origine microbica: muffe (Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.) presenti sulle olive ammaccate o deteriorate, lieviti e batteri lattici che avviano la fermentazione della polpa, endotossine batteriche associate a batteri gram-negativi. La valutazione del rischio biologico per gli addetti alla frangitura deve seguire le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. 81/08. Gli agenti biologici presenti nelle polveri di olive sono generalmente classificati nel Gruppo 1 (scarsa probabilità di causare malattie) o nel Gruppo 2 (possono causare malattie con rischio di diffusione limitato); tuttavia la valutazione deve considerare le condizioni specifiche (quota di olive ammaccate o fermentate nel lotto, temperature dell'impianto, ricambio d'aria, eventuale presenza di lavoratori immunodepressi o allergici). Le misure di prevenzione comprendono: lavorazione preferenziale di olive raccolte e conferite in buono stato fitosanitario; ventilazione adeguata dei locali di frangitura con aspirazione delle polveri alla fonte; mascherine filtranti FFP2 per le operazioni più polverose (scarico delle cassette, pulizia dei frangitoi); igiene personale rigorosa; sorveglianza sanitaria se la valutazione indica un rischio non trascurabile. Il DVR deve documentare questa valutazione con i criteri adottati e le misure previste.
I frantoi sono obbligati alla sorveglianza sanitaria? Per quali rischi specifici?
Sì, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei frantoi e oleifici per tutti i rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 la prevede espressamente, sulla base degli esiti della valutazione del rischio inserita nel DVR. Rischio chimico (art. 229 D.Lgs. 81/08): quando la valutazione evidenzia esposizione a sostanze pericolose in misura significativa, la sorveglianza è obbligatoria. Per gli impianti con esano, deve includere il monitoraggio biologico (dosaggio acido 2,5-esandionico nelle urine a fine turno di lavoro) e la valutazione della funzionalità neurologica periferica per la precoce individuazione della neuropatia periferica da n-esano. Rischio rumore (art. 196 D.Lgs. 81/08): se il LEX,8h supera 80 dB(A), il medico competente può prescrivere DPI uditivi e visite periodiche; se supera 85 dB(A), la sorveglianza audiometrica diventa obbligatoria. I frangitoi a martelli e le presse idrauliche producono livelli di rumore che spesso superano questi valori di azione. Rischio biologico (art. 279 D.Lgs. 81/08): obbligatoria quando la valutazione ha identificato agenti di Gruppo 2 o superiore tra gli agenti biologici presenti nelle polveri di molitura o nei processi di fermentazione. Movimentazione manuale dei carichi: il medico competente può indicare la necessità di sorveglianza per gli addetti al carico e scarico delle cassette di olive e delle cisterne, in funzione degli indici di rischio calcolati con metodo NIOSH o OCRA. Il medico competente deve essere nominato formalmente dal datore di lavoro con apposito atto scritto.
Il sansa esausto è un rifiuto pericoloso? Come deve essere gestito ai sensi del D.Lgs. 152/2006?
La sansa esausta — il residuo solido dopo l'estrazione per solvente (esano) dell'olio di sansa greggio — può essere classificata come rifiuto pericoloso o non pericoloso a seconda del suo contenuto residuo di esano e di altre caratteristiche di pericolo. Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente, Parte IV) e il Regolamento UE 1357/2014 (sui criteri di pericolo dei rifiuti) stabiliscono che la pericolosità è determinata dalla presenza di caratteristiche HP 3 (infiammabile), HP 5 (tossico per organi bersaglio), HP 14 (ecotossico) in concentrazioni rilevanti. La sansa vergine (proveniente dall'estrazione meccanica con pressione o centrifugazione, priva di solventi) è un rifiuto non pericoloso con codice EER 02 09 00 (rifiuti vegetali da processi di estrazione) e può essere destinata a sansifici per l'ulteriore valorizzazione, a impianti di compostaggio o a centrali a biomassa. La sansa esausta (dopo estrazione con esano) contiene quantità residue di solvente e deve essere caratterizzata analiticamente prima dell'assegnazione del codice EER. Se supera le soglie di pericolosità, va gestita come rifiuto pericoloso con: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasportatore (categorie 4 o 5), utilizzo di formulari FIR (Formulario Identificazione Rifiuti), registrazione sul Registro di Carico e Scarico. Il personale che gestisce la sansa esausta è esposto al rischio chimico da vapori residui di esano e richiede i DPI specifici documentati nel DVR.
Quali DPI sono obbligatori per gli operatori di oleificio durante la stagione di frangitura?
Durante la stagione di frangitura, gli operatori di oleificio sono esposti a rischi diversi che richiedono DPI specifici, prescritti dal DVR e consegnati con verbale firmato ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08. Rischio scivolamento: calzature di sicurezza con suola certificata SRC (resistenza all'acqua e agli oli) ai sensi di EN ISO 20345, con puntale antischiacciamento e antiperforazione (classe S3), obbligatorie per tutti gli addetti ai reparti di lavorazione. Rischio chimico per la sanificazione con NaOH e acidi: guanti chimici Cat. III in nitrile spesso o neoprene (EN 374, resistenti alle basi), occhiali a tenuta o visiera facciale, grembiule impermeabile in PVC o polietilene, calzature impermeabili. Rischio chimico esano (solo impianti di estrazione per solvente): respiratore con filtro vapori organici tipo A (marrone, EN 14387), guanti in viton o butile resistenti all'esano, calzature antistatiche ESD (EN ISO 20345 con proprietà antistatiche), tuta in fibra antistatica per le zone ATEX classificate. Rischio polveri e biologico (molitura, pulizia dei frangitoi): mascherina filtrante FFP2 durante le operazioni più polverose. Rischio rumore (frangitoi, presse idrauliche, pompe): cuffie antirumore o tappi auricolari con SNR adeguato al livello di rumore misurato (EN 352), obbligatori se il LEX,8h supera 85 dB(A), fortemente raccomandati sopra 80 dB(A). Il medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, può integrare o modificare la prescrizione dei DPI in funzione delle condizioni di salute individuali dei lavoratori.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro
  • Reg. CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio — Igiene dei prodotti alimentari
  • Reg. CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio — Principi generali della legislazione alimentare
  • D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 231 — Disciplina commerciale dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • Reg. CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'Ambiente (gestione rifiuti, Parte IV)

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