Il verbale di consegna dei DPI è il documento con cui il datore di lavoro registra la fornitura dei dispositivi di protezione individuale a ciascun lavoratore. La legge non ne impone un modello, ma impone di fornire i DPI necessari e idonei (art. 18, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008), di mantenerli efficienti, di informare, formare e, quando previsto, addestrare all’uso (art. 77): il verbale firmato è la prova più semplice di aver adempiuto.
Contenuto minimo consigliato
- Dati del lavoratore e mansione.
- Elenco dei DPI con tipo, modello, taglia, norma tecnica di riferimento e categoria.
- Data di consegna e criteri o tempi di sostituzione (per esempio filtri, guanti monouso).
- Dichiarazione di aver ricevuto informazione, formazione e, se previsto, addestramento.
- Richiamo agli obblighi del lavoratore: usarli conformemente, averne cura, non modificarli, segnalare difetti (art. 78).
- Firma del lavoratore e di chi consegna.
Addestramento obbligatorio
Per i DPI di terza categoria (per esempio anticaduta, apparecchi di protezione delle vie respiratorie) e per i dispositivi di protezione dell’udito l’addestramento è sempre obbligatorio (art. 77, comma 5). È utile documentarlo con un registro separato, con data, durata, contenuti e istruttore.
Errori frequenti
- Verbale firmato una volta all’assunzione e mai aggiornato alle sostituzioni.
- Indicazioni generiche (“guanti”, “mascherina”) senza modello né protezione garantita.
- Far pagare o trattenere il costo dei DPI al lavoratore: sono a carico del datore di lavoro.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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