Il Titolo X del D.Lgs. 81/08(artt. 266-286) disciplina la protezione da agenti biologici. L'agente biologico è definito all'art. 267 come «qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni». Il datore di lavoro che utilizza agenti biologici nel processo lavorativo — anche involontariamente — deve effettuare la valutazione del rischio.
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Definizione di agente biologico e base normativa
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) disciplina la protezione da agenti biologici. L'agente biologico è definito all'art. 267 come «qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni». Il datore di lavoro che utilizza agenti biologici nel processo lavorativo — anche involontariamente (es. smaltimento rifiuti, lavori in fognatura, assistenza sanitaria) — deve effettuare la valutazione del rischio.
Classificazione degli agenti biologici (All. XLVI D.Lgs. 81/08)
Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi di rischio:
- Gruppo 1: agenti che presentano poche probabilità di causare malattie nell'uomo (es. Lactobacillus spp. non patogeni).
- Gruppo 2: agenti che possono causare malattie nell'uomo e costituiscono un rischio per i lavoratori, con limitata propagazione (es. Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, virus epatite A).
- Gruppo 3: agenti che possono causare malattie gravi nell'uomo e che presentano rischio elevato di propagazione (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV, HBV, HCV).
- Gruppo 4: agenti che possono causare malattie gravi nell'uomo, costituiscono un serio rischio per i lavoratori, con rischio elevato di propagazione e senza terapia disponibile (es. virus Ebola, virus Marburg).
Settori più esposti e quando effettuare la valutazione
I settori con maggiore esposizione professionale:
- Sanità — infermieri, medici, operatori socio-sanitari (rischio Gruppo 2-3).
- Laboratori di analisi e ricerca — rischio variabile in funzione degli agenti trattati.
- Smaltimento rifiuti e acque reflue — batteri, virus, parassiti.
- Agricoltura e allevamento — zoonosi: Brucella, Salmonella, Listeria.
- Impianti alimentari — Salmonella, Listeria, E. coli.
- Servizi di pulizia — Clostridium, virus influenzali.
- Assistenza domiciliare agli anziani — rischio biologico Gruppo 2.
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Contenuto della valutazione del rischio biologico
La valutazione deve includere:
- identificazione degli agenti biologici presenti nell'attività;
- classificazione nel gruppo di rischio;
- valutazione dell'esposizione (frequenza, durata, modalità);
- misure preventive e protettive (DPI — guanti, maschere FFP3/FFP2, occhiali; procedure igieniche; vaccini disponibili);
- protocollo di sorveglianza sanitaria;
- procedure di emergenza in caso di incidente (puntura accidentale, fuoriuscita di materiale biologico);
- registro degli esposti per Gruppo 3 e 4.
Domande frequentiFAQ
Un ristorante deve effettuare la valutazione del rischio biologico?
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per rischio biologico?
Cosa si intende per «uso deliberato» di agenti biologici?
I vaccini sono obbligatori per i lavoratori esposti a rischio biologico?
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