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Procedura Operativa Sicura (POS)

Definizione, contenuti obbligatori (art. 96 e Allegato XV D.Lgs. 81/08), chi la redige e differenza tra POS, PSC e DVR nei cantieri temporanei e mobili.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La POS (Piano Operativo di Sicurezza) è il documento che ogni impresa esecutrice in cantiere redige descrivendo le proprie attività specifiche, i rischi introdotti e le misure di prevenzione adottate. È distinta dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) che redige il CSP, e dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che è il documento generale di valutazione dei rischi aziendali.

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Definizione e obblighi art. 89-96 D.Lgs. 81/08

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)è definito dall'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 come il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato. Ha lo scopo di descrivere le specifiche attività che l'impresa svolgerà, i rischi che esse comportano e le corrispondenti misure di prevenzione e protezione.

L'obbligo di redigere la POS è stabilito dall'art. 96, comma 1, lett. g)del D.Lgs. 81/08, che la impone a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati. La POS deve essere consegnata al CSE prima dell'inizio delle lavorazioni affidate all'impresa.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ha il compito (art. 92 comma 1 lett. b) di verificare l'idoneità della POS e la sua coerenza con il PSC, richiedendone le necessarie integrazioni prima che l'impresa inizi i lavori.

Contenuti obbligatori Allegato XV

L'Allegato XV, sezione 3, del D.Lgs. 81/08 elenca i contenuti minimi obbligatori della POS:

  • Dati identificativi dell'impresa esecutrice: ragione sociale, sede legale, codice fiscale, nominativo del datore di lavoro, RSPP, medico competente (se nominato), RLS/RLST.
  • Descrizione delle attività di cantiere: tipologia e modalità delle lavorazioni che l'impresa eseguirà, con indicazione delle fasi di lavoro.
  • Identificazione dei rischi specifici: analisi dei rischi connessi alle lavorazioni proprie dell'impresa, con riferimento alle interferenze con le altre imprese presenti in cantiere.
  • Misure di prevenzione e protezione: procedure operative, collettive e individuali adottate per eliminare o ridurre i rischi identificati.
  • Attrezzature e macchine: elenco delle attrezzature di lavoro e dei macchinari che l'impresa intende utilizzare in cantiere, con indicazione delle misure di sicurezza adottate.
  • DPI utilizzati: elenco dei dispositivi di protezione individuale previsti per ciascuna fase lavorativa, con riferimento alle norme tecniche applicabili.
  • Layout del cantiere: tavole planimetriche che individuano le aree di pertinenza dell'impresa, le zone di stoccaggio dei materiali e le interferenze con le altre lavorazioni.
  • Formazione e informazione dei lavoratori: documentazione relativa alla formazione specifica svolta dai lavoratori impiegati, con riferimento ai rischi del cantiere.
  • Procedure di gestione delle emergenze: riferimento alle procedure del PSC e indicazione degli addetti aziendali alle emergenze presenti in cantiere.

Chi redige la POS e quando

La POS è redatta dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con il supporto dell'RSPP aziendale. Non può essere delegata al CSP o al CSE, trattandosi di un documento che attiene alle attività specifiche e all'organizzazione interna dell'impresa.

La POS deve essere predisposta prima dell'inizio delle lavorazioniaffidate all'impresa e consegnata al CSE con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, affinché questi possa verificarne la conformità al PSC.

In caso di subappalto, anche l'impresa subappaltatrice è tenuta a redigere una propria POS, da trasmettere al CSE tramite l'affidataria. La POS va aggiornata ogni volta che intervengano modifiche alle lavorazioni, all'organizzazione del lavoro o all'entità dei rischi descritti.

Differenza tra POS, PSC e DVR

I tre documenti hanno natura, finalità e soggetti redattori distinti:

  • POS (Piano Operativo di Sicurezza): redatta da ciascuna impresa esecutrice, riguarda esclusivamente le lavorazioni specifiche che quell'impresa svolge nel singolo cantiere. È un documento di cantiere, non un documento aziendale generale.
  • PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento): redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nei cantieri in cui è obbligatoria la nomina di tale figura. Il PSC ha una valenza generale per il cantiere e riguarda le misure di coordinamento tra le diverse imprese presenti, i rischi di interferenza e le modalità di gestione delle fasi di lavoro. La POS di ciascuna impresa deve essere coerente con il PSC.
  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, riguarda l'insieme dei rischi presenti in azienda in modo generale e permanente, indipendentemente dai singoli cantieri. La POS integra il DVR per lo specifico cantiere, ma non lo sostituisce.

In sintesi: il DVR valuta i rischi aziendali in generale; il PSC coordina le imprese nel cantiere specifico; la POS descrive come la singola impresa gestisce i propri rischi in quel cantiere.

Domande frequentiFAQ

La POS è obbligatoria anche per le imprese con meno di 10 dipendenti?
Sì. L'obbligo di redigere la POS si applica a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal numero di lavoratori impiegati. Non è prevista alcuna deroga dimensionale per la POS, a differenza di quanto accade per alcuni adempimenti del DVR aziendale.
La POS può essere uguale per più cantieri?
No. La POS è un documento specifico per il singolo cantiere e per le lavorazioni che l'impresa svolge in quel cantiere. Non è possibile utilizzare un documento generico o una POS predisposta per un altro cantiere, salvo che le lavorazioni, le attrezzature, i rischi e le condizioni operative siano effettivamente identici, il che nella pratica raramente si verifica.
Quali sanzioni sono previste per la mancata redazione della POS?
L'art. 157 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che non redige o non consegna la POS prima dell'inizio dei lavori. Il CSE che non verifica l'idoneità della POS e non richiede le integrazioni necessarie è anch'esso soggetto a responsabilità ai sensi dell'art. 92 e 158 del D.Lgs. 81/08.

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