L'art. 20 del D.Lgs. 81/08stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Il comma 2 elenca, alle lettere a-n, gli obblighi specifici: osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione individuale, segnalare pericoli, non rimuovere i presidi di sicurezza e partecipare ai programmi di formazione. La violazione di tali obblighi espone il lavoratore alle sanzioni penali previste dall'art. 59 D.Lgs. 81/08.
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Definizione e fondamento normativo
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) non addossa la responsabilità della sicurezza al solo datore di lavoro: all'art. 20 riconosce che ogni lavoratore è parte attiva del sistema prevenzionistico. Il comma 1 enuncia il principio generale di diligenza: ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella altrui, in relazione alla propria formazione e alle istruzioni ricevute. Il comma 2 specifica poi, in un elenco tassativo di quattordici voci (lett. a-n), i comportamenti concretamente dovuti.
Il fondamento di questi obblighi risiede nella natura contrattuale del rapporto di lavoro (art. 2087 c.c.) e nel principio costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.), cui si aggiunge la dimensione solidaristica: la sicurezza non riguarda solo il singolo, ma l'intera comunità lavorativa.
Elenco degli obblighi art. 20 c. 2 lett. a-n
- a)Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza.
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione.
- e)Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.
- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- l) Comunicare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, i rischi che individua durante il proprio lavoro.
- m) Non utilizzare macchine, apparecchi, utensili, attrezzature o impianti in condizioni di pericolo o per scopi diversi da quelli previsti.
- n)Concorrere all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque utili alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sanzioni per i lavoratori: art. 59 D.Lgs. 81/08
La violazione degli obblighi elencati all'art. 20 c. 2 lett. b), c), d), e), f), g) e i) è punita dall'art. 59 D.Lgs. 81/08 con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 491,00 a 1.474,00 euro. Si tratta di sanzioni di carattere penale applicate in capo al singolo lavoratore, indipendentemente da eventuali responsabilità del datore di lavoro o di altre figure della prevenzione.
Le lettere a), h), l) e n) non sono presidiate da sanzione penale diretta a carico del lavoratore: la loro inosservanza rileva tuttavia sul piano disciplinare (CCNL) e può incidere sull'eventuale concorso di colpa in caso di infortunio.
Differenza tra lavoratore ordinario e lavoratore-preposto
Il lavoratore ordinarioè destinatario degli obblighi di cui all'art. 20 e non ha poteri organizzativi o gerarchici verso altri. Il preposto(art. 19 D.Lgs. 81/08), pur mantenendo lo status di lavoratore subordinato, assume funzioni di supervisione e coordinamento di un gruppo di lavoratori: è tenuto a vigilare sull'osservanza degli obblighi altrui, a interrompere l'attività in caso di pericolo grave e imminente e a segnalare le inadempienze al datore di lavoro. Il preposto risponde quindi sia degli obblighi dell'art. 20 (in quanto lavoratore) sia di quelli specifici dell'art. 19.
In concreto: un operaio che non indossa il casco viola l'art. 20 lett. d); il caposquadra che non vigila sull'uso del casco viola invece l'art. 19, con sanzioni più severe (art. 56 D.Lgs. 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro, ma con aggravante del mancato esercizio dei poteri di supervisione).
Responsabilità concorrente e attenuazione della colpa del datore
La giurisprudenza consolidata (Cass. Pen., Sez. IV) riconosce che il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore può interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, attenuando o escludendo la responsabilità del datore. Perché operi tale attenuazione occorre tuttavia che il comportamento del lavoratore sia:
- eccentrico rispetto al processo produttivo e alle direttive ricevute;
- del tutto imprevedibile e non riconducibile a lacune formative o organizzative del datore;
- causalmente determinante nell'evento lesivo.
Al contrario, se il comportamento imprudente del lavoratore rientra nell'ambito di una negligenza ordinaria o è stato favorito dall'assenza di sorveglianza o di formazione adeguata, la responsabilità del datore rimane integra. In questi casi si parla di responsabilità concorrente: il lavoratore risponde penalmente ex art. 59, il datore risponde per la mancata adozione delle misure preventive o per la carente vigilanza.
Domande frequentiFAQ
Un lavoratore può rifiutarsi di eseguire un lavoro pericoloso?
Le sanzioni dell'art. 59 si applicano anche al lavoratore autonomo?
Il lavoratore che non partecipa alla formazione obbligatoria è sanzionabile?
Cosa succede se un lavoratore rimuove una protezione di sicurezza?
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