Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Behavior-Based Safety (BBS)

Il metodo che riduce i comportamenti a rischio attraverso osservazioni sistematiche e feedback tra colleghi.

Risposta rapida

La Behavior-Based Safety (BBS) è un metodo di prevenzione derivato dall’analisi applicata del comportamento: si individuano pochi comportamenti critici legati agli infortuni, li si osserva sul campo con schede standard, si restituisce un feedback immediato a chi è stato osservato e si misura nel tempo la percentuale di comportamenti sicuri. Non è prevista dalla legge e non sostituisce valutazione dei rischi, misure tecniche, formazione e vigilanza: le integra.

Le fasi di un programma BBS

  1. Analisi di infortuni e quasi incidenti per individuare i comportamenti che li precedono.
  2. Definizione operativa di ciascun comportamento in modo osservabile (es. «tre punti di appoggio sulla scala», non «attenzione nelle salite»).
  3. Formazione degli osservatori, di solito colleghi volontari, e prova delle schede.
  4. Osservazioni brevi e frequenti, annunciate, senza nomi e senza sanzioni: lo scopo è misurare e correggere, non controllare le persone.
  5. Feedback subito dopo l’osservazione: rinforzo dei comportamenti sicuri e discussione di quelli a rischio.
  6. Analisi dei dati: percentuale di comportamenti sicuri, ostacoli segnalati, azioni correttive.

Cosa la BBS non fa

Un comportamento a rischio ripetuto è spesso il sintomo di un problema organizzativo o tecnico: attrezzatura scomoda, tempi stretti, procedura inapplicabile. Per questo le osservazioni devono registrare anche le cause e le azioni devono poter modificare impianti e organizzazione, secondo la gerarchia dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008 (prima eliminare il rischio alla fonte, poi proteggere). Un programma che si limita a «correggere le persone» sposta la responsabilità sui lavoratori e perde credibilità.

Rapporto con gli obblighi di legge

  • La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni resta un obbligo del preposto (art. 19) e del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18).
  • L’osservazione tra pari non sostituisce la formazione obbligatoria dell’art. 37 né l’addestramento.
  • Il programma va presentato al RLS, che ha diritto di essere consultato sull’organizzazione della prevenzione (art. 50), e va reso compatibile con i limiti al controllo a distanza dei lavoratori.

Fonti normative

Voci collegate

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito