La Behavior-Based Safety (BBS) è un metodo di prevenzione derivato dall’analisi applicata del comportamento: si individuano pochi comportamenti critici legati agli infortuni, li si osserva sul campo con schede standard, si restituisce un feedback immediato a chi è stato osservato e si misura nel tempo la percentuale di comportamenti sicuri. Non è prevista dalla legge e non sostituisce valutazione dei rischi, misure tecniche, formazione e vigilanza: le integra.
Le fasi di un programma BBS
- Analisi di infortuni e quasi incidenti per individuare i comportamenti che li precedono.
- Definizione operativa di ciascun comportamento in modo osservabile (es. «tre punti di appoggio sulla scala», non «attenzione nelle salite»).
- Formazione degli osservatori, di solito colleghi volontari, e prova delle schede.
- Osservazioni brevi e frequenti, annunciate, senza nomi e senza sanzioni: lo scopo è misurare e correggere, non controllare le persone.
- Feedback subito dopo l’osservazione: rinforzo dei comportamenti sicuri e discussione di quelli a rischio.
- Analisi dei dati: percentuale di comportamenti sicuri, ostacoli segnalati, azioni correttive.
Cosa la BBS non fa
Un comportamento a rischio ripetuto è spesso il sintomo di un problema organizzativo o tecnico: attrezzatura scomoda, tempi stretti, procedura inapplicabile. Per questo le osservazioni devono registrare anche le cause e le azioni devono poter modificare impianti e organizzazione, secondo la gerarchia dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008 (prima eliminare il rischio alla fonte, poi proteggere). Un programma che si limita a «correggere le persone» sposta la responsabilità sui lavoratori e perde credibilità.
Rapporto con gli obblighi di legge
- La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni resta un obbligo del preposto (art. 19) e del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18).
- L’osservazione tra pari non sostituisce la formazione obbligatoria dell’art. 37 né l’addestramento.
- Il programma va presentato al RLS, che ha diritto di essere consultato sull’organizzazione della prevenzione (art. 50), e va reso compatibile con i limiti al controllo a distanza dei lavoratori.
Fonti normative
Voci collegate
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