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Omessa Nomina RSPP: Sanzioni Penali e Orientamenti della Cassazione

Orientamento della Cassazione Penale (Sezione III) sull'obbligo di nomina dell'RSPP ex art. 17 D.Lgs. 81/08, le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 55, la non delegabilità dell'obbligo in capo al datore di lavoro e le implicazioni per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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La Cassazione Penale qualifica l'omessa nomina dell'RSPP come contravvenzione personale e non delegabile del datore di lavoro ex art. 55 D.Lgs. 81/08; la prescrizione obbligatoria consente l'estinzione del reato, ma non elimina la responsabilità in caso di infortunio conseguente.

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Il quadro normativo: artt. 17, 34 e 55 del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) pone a carico del datore di lavoro una serie di obblighi non delegabili elencati all'art. 17. Tra questi figura, alla lettera b), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L'obbligo di nomina dell'RSPP è considerato non delegabile per espressa previsione normativa: il datore può affidare l'incarico di RSPP a un professionista esterno o a un dipendente con i requisiti di legge, ma la decisione di effettuare tale nomina e la scelta del soggetto designato rimangono prerogative esclusive del datore, non trasferibili mediante delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto.

L'art. 34 prevede la sola eccezione del datore che intenda svolgere personalmente le funzioni di RSPP (c.d. datore di lavoro RSPP), subordinando questa facoltà al rispetto di limiti dimensionali e all'acquisizione dei requisiti formativi previsti dagli Accordi Stato-Regioni. L'art. 55, comma 1, lettera b), sanziona con arresto o ammenda il datore che non provveda alla nomina dell'RSPP, configurando una fattispecie contravvenzionale soggetta alla procedura di estinzione mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994.

La non delegabilità dell'obbligo di nomina: orientamento della Cassazione

La Cassazione Penale, Sezione III, ha consolidato un orientamento per cui la nomina dell'RSPP è un obbligo personale del datore di lavoro che non può formare oggetto di delega ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08. Questa posizione si fonda sulla lettera dell'art. 17, che qualifica espressamente come non delegabili gli obblighi ivi elencati, e sulla ratio della norma: la nomina dell'RSPP implica una scelta di politica aziendale in materia di prevenzione che il legislatore ha voluto mantenere nella sfera di responsabilità diretta del vertice aziendale.

La distinzione rilevante ai fini penali è quella tra l'obbligo di nominare l'RSPP — che rimane in capo al datore — e lo svolgimento delle funzioni di RSPP, che invece può essere affidato a un soggetto esterno attraverso un contratto di prestazione professionale. Il datore che conferisce l'incarico operativo a un RSPP esterno rimane comunque responsabile per la scelta del professionista (culpa in eligendo) e per la vigilanza sull'adempimento dei compiti assegnati (culpa in vigilando).

Nomina formale e nomina efficace: la distinzione operata dalla giurisprudenza

La giurisprudenza penale ha progressivamente distinto tra la mera nomina formale dell'RSPP e la nomina sostanzialmente efficace. La nomina formale — la semplice redazione e firma di un atto di designazione — non è di per sé sufficiente ad assolvere l'obbligo datoriale quando il nominato non possiede i requisiti di legge (art. 32 D.Lgs. 81/08), non svolge concretamente le funzioni previste dall'art. 33, oppure opera in condizioni di assoluta carenza di risorse e di autonomia.

La casistica giudiziaria ha riconosciuto che la nomina di un RSPP puramente nominale — il c.d. RSPP fantasma — non libera il datore dalla responsabilità penale per le violazioni in materia di prevenzione, in quanto la funzione di prevenzione e protezione non è stata concretamente istituita. In tali situazioni, il datore risponde sia per l'eventuale omissione di adempimenti di competenza dell'RSPP, sia per avere selezionato e mantenuto in carica un soggetto inidoneo.

La prescrizione obbligatoria e gli effetti estintivi

L'omessa nomina dell'RSPP, in quanto contravvenzione, è soggetta alla procedura di prescrizione obbligatoria disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994. L'organo di vigilanza (ASL/SPRESAL competente per territorio) che accerti la violazione impartisce al contravventore una prescrizione contenente l'indicazione della misura correttiva da adottare (nomina dell'RSPP con idonei requisiti) e il termine entro cui provvedere. A prescrizione adempiuta e previo pagamento della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue.

L'estinzione mediante prescrizione ha tuttavia effetti limitati al profilo contravvenzionale formale: non incide sulla responsabilità penale del datore per gli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi nel periodo in cui il servizio di prevenzione era privo di un RSPP efficacemente nominato. In sede di processo per omicidio colposo o lesioni colpose, l'omessa nomina dell'RSPP nel periodo antecedente l'infortunio può costituire un elemento della colpa specifica contestata al datore.

Responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e omessa nomina RSPP

Il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 25-septies la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. L'omessa nomina dell'RSPP non integra autonomamente il reato-presupposto dell'art. 25-septies (che richiede l'evento lesivo), ma costituisce la violazione normativa da cui può discendere la colpa specifica rilevante ai fini della responsabilità dell'ente quando si verifica un infortunio causalmente collegato all'assenza di un servizio di prevenzione efficace.

La dottrina prevalente ritiene che il reato contravvenzionale di omessa nomina non possa, da solo, attivare la responsabilità 231 in assenza di un evento infortunistico, non trattandosi di un delitto colposo d'evento. Tuttavia, per l'esimente prevista dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo), è essenziale che il modello 231 includa presidi specifici per la nomina dell'RSPP, la verifica dei suoi requisiti, il monitoraggio delle sue attività e la tempestiva sostituzione in caso di cessazione dell'incarico.

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e consulenti

Per una corretta gestione del rischio penale, il datore di lavoro deve verificare: che l'atto di nomina dell'RSPP sia redatto per iscritto con indicazione chiara del nominato e della data di decorrenza dell'incarico; che il nominato possieda i requisiti formativi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni; che l'RSPP svolga concretamente le funzioni di cui all'art. 33 (elaborazione del DVR, sopralluoghi, riunione periodica); che in caso di cessazione dell'incarico venga effettuata una nuova nomina senza soluzione di continuità. Il consulente esterno che accetti un incarico di RSPP deve a sua volta verificare di essere stato formalmente nominato con atto scritto, e non limitarsi all'incarico operativo verbale o tacito.

Domande su omessa nomina RSPP e sanzioni penaliFAQ

L'omessa nomina dell'RSPP è un reato penale?
Sì. L'omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) configura una contravvenzione ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08. La norma prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro a carico del datore di lavoro che non provveda alla nomina dell'RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. L'obbligo di nomina è qualificato dalla giurisprudenza come obbligo personale e non delegabile del datore: il datore può affidarsi a un RSPP esterno per lo svolgimento delle funzioni tecniche, ma non può trasferire ad altri la responsabilità di effettuare la nomina formale. La Cassazione Penale, Sezione III, ha ribadito in più occasioni che l'obbligo di nominare l'RSPP ricade direttamente sul datore di lavoro e non è suscettibile di essere delegato a dirigenti o preposti, anche laddove l'azienda si avvalga di consulenti esterni per la sicurezza. L'organo giudicante verifica l'avvenuta nomina attraverso l'atto formale scritto, e la sua assenza è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie contravvenzionale, a prescindere dal verificarsi di un infortunio o di un danno concreto.
Il datore di lavoro che si autonomina RSPP senza i requisiti risponde penalmente?
L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo la funzione di RSPP in prima persona, ma solo al ricorrere di precisi presupposti: l'azienda deve rientrare nelle tipologie dimensionali e di settore indicate nell'Allegato II del decreto (fino a 30 dipendenti per le attività a rischio più elevato, fino a 200 per le attività a rischio inferiore, a seconda del codice ATECO), e il datore deve aver frequentato i corsi di formazione specifici previsti dall'Accordo Stato-Regioni in materia di RSPP datore di lavoro (durata di 16, 32 o 48 ore in funzione del settore di appartenenza) e i relativi aggiornamenti periodici. Chi si autonomina RSPP in assenza dei requisiti formativi o in aziende che superano i limiti dimensionali previsti dalla norma risponde penalmente per omessa nomina ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'art. 17. La giurisprudenza di merito ha qualificato questa ipotesi come "nomina inefficace" o "omessa nomina qualificata": l'atto formale esiste, ma è giuridicamente privo di effetti perché il soggetto designato non possiede i requisiti di legge, con la conseguenza che l'obbligo di nomina deve intendersi come non adempiuto.
Cosa si intende per 'RSPP fantasma' o nomina formale senza sostanza?
La locuzione "RSPP fantasma" descrive la situazione, ricorrente nella casistica giudiziaria, in cui il datore di lavoro ha provveduto alla nomina formale scritta di un RSPP — esterno o interno — ma quest'ultimo non ha in concreto svolto alcuna delle funzioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08: nessun sopralluogo negli ambienti di lavoro, nessuna partecipazione alla redazione o all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, assenza dai riunioni periodiche di prevenzione, mancata collaborazione con il medico competente e con il RLS. La Cassazione Penale, Sezione III, ha sanzionato ripetutamente tali fattispecie, riconoscendo in capo al datore una responsabilità per culpa in eligendo — per avere nominato un soggetto inadeguato o non disponibile a svolgere concretamente le funzioni — e per culpa in vigilando — per non avere verificato che il nominato stesse effettivamente adempiendo ai propri compiti. In questi casi il datore risponde sia per la violazione formale (ove il DVR non risulti adeguatamente elaborato con il contributo dell'RSPP) sia, in caso di infortunio, per le violazioni sostanziali che hanno determinato l'evento lesivo. La nomina di un RSPP esterno non riduce l'obbligo di vigilanza del datore sulla qualità e continuità della prestazione.
Quali sono le sanzioni concrete per omessa nomina RSPP?
L'art. 55, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 prevede, per il datore di lavoro che ometta di nominare l'RSPP ai sensi dell'art. 17, la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi oppure dell'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (valori aggiornati per effetto degli incrementi ISTAT previsti dalla normativa). Trattandosi di contravvenzione, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con l'ammenda ove ne ricorrano i presupposti. La violazione è soggetta alla procedura di estinzione mediante prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza (ASL/SPRESAL) impartisce una prescrizione con termine per la regolarizzazione (nomina dell'RSPP entro il termine indicato) e, a prescrizione adempiuta, il reato si estingue con il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. Relativamente alla posizione del consulente esterno che continui a svolgere di fatto funzioni di RSPP senza essere stato formalmente nominato, la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi una responsabilità concorrente del professionista per avere accettato e protratto un incarico in assenza dell'atto formale prescritto dalla legge.
L'ente (società) può essere responsabile ex D.Lgs. 231/2001 per omessa nomina RSPP?
Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-septies (introdotto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 123/2007 e successive), prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il reato-presupposto è un reato colposo, non doloso, il che implica che la responsabilità dell'ente si configura quando l'infortunio — o il decesso — sia causalmente riconducibile a una violazione normativa commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti in posizione apicale o subordinati ad essi. L'omessa nomina dell'RSPP, da sola, non integra direttamente il reato-presupposto dell'art. 25-septies (che richiede l'evento lesivo), ma costituisce la violazione normativa presupposto della responsabilità colposa: se a causa dell'assenza di un RSPP efficacemente nominato si verifica un infortunio, la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione è uno degli elementi che la procura valuterà per sostenere l'accusa nei confronti dell'ente. Sul piano dottrinale, è discusso se il reato contravvenzionale di omessa nomina RSPP possa costituire autonomamente il presupposto della responsabilità 231, in assenza di un evento infortunistico: l'orientamento prevalente esclude questa soluzione, ritenendo che l'art. 25-septies esiga il delitto colposo d'evento e non la mera violazione formale. Tuttavia, la presenza nel modello organizzativo 231 di presidi adeguati sulla nomina e sul controllo dell'RSPP è considerata elemento essenziale per l'esimente prevista dall'art. 6 del decreto.

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Domande frequentiFAQ

L'omessa nomina dell'RSPP è un reato penale?
Sì. L'omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) configura una contravvenzione ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08. La norma prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro a carico del datore di lavoro che non provveda alla nomina dell'RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. L'obbligo di nomina è qualificato dalla giurisprudenza come obbligo personale e non delegabile del datore: il datore può affidarsi a un RSPP esterno per lo svolgimento delle funzioni tecniche, ma non può trasferire ad altri la responsabilità di effettuare la nomina formale. La Cassazione Penale, Sezione III, ha ribadito in più occasioni che l'obbligo di nominare l'RSPP ricade direttamente sul datore di lavoro e non è suscettibile di essere delegato a dirigenti o preposti, anche laddove l'azienda si avvalga di consulenti esterni per la sicurezza. L'organo giudicante verifica l'avvenuta nomina attraverso l'atto formale scritto, e la sua assenza è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie contravvenzionale, a prescindere dal verificarsi di un infortunio o di un danno concreto.
Il datore di lavoro che si autonomina RSPP senza i requisiti risponde penalmente?
L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo la funzione di RSPP in prima persona, ma solo al ricorrere di precisi presupposti: l'azienda deve rientrare nelle tipologie dimensionali e di settore indicate nell'Allegato II del decreto (fino a 30 dipendenti per le attività a rischio più elevato, fino a 200 per le attività a rischio inferiore, a seconda del codice ATECO), e il datore deve aver frequentato i corsi di formazione specifici previsti dall'Accordo Stato-Regioni in materia di RSPP datore di lavoro (durata di 16, 32 o 48 ore in funzione del settore di appartenenza) e i relativi aggiornamenti periodici. Chi si autonomina RSPP in assenza dei requisiti formativi o in aziende che superano i limiti dimensionali previsti dalla norma risponde penalmente per omessa nomina ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'art. 17. La giurisprudenza di merito ha qualificato questa ipotesi come "nomina inefficace" o "omessa nomina qualificata": l'atto formale esiste, ma è giuridicamente privo di effetti perché il soggetto designato non possiede i requisiti di legge, con la conseguenza che l'obbligo di nomina deve intendersi come non adempiuto.
Cosa si intende per 'RSPP fantasma' o nomina formale senza sostanza?
La locuzione "RSPP fantasma" descrive la situazione, ricorrente nella casistica giudiziaria, in cui il datore di lavoro ha provveduto alla nomina formale scritta di un RSPP — esterno o interno — ma quest'ultimo non ha in concreto svolto alcuna delle funzioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08: nessun sopralluogo negli ambienti di lavoro, nessuna partecipazione alla redazione o all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, assenza dai riunioni periodiche di prevenzione, mancata collaborazione con il medico competente e con il RLS. La Cassazione Penale, Sezione III, ha sanzionato ripetutamente tali fattispecie, riconoscendo in capo al datore una responsabilità per culpa in eligendo — per avere nominato un soggetto inadeguato o non disponibile a svolgere concretamente le funzioni — e per culpa in vigilando — per non avere verificato che il nominato stesse effettivamente adempiendo ai propri compiti. In questi casi il datore risponde sia per la violazione formale (ove il DVR non risulti adeguatamente elaborato con il contributo dell'RSPP) sia, in caso di infortunio, per le violazioni sostanziali che hanno determinato l'evento lesivo. La nomina di un RSPP esterno non riduce l'obbligo di vigilanza del datore sulla qualità e continuità della prestazione.
Quali sono le sanzioni concrete per omessa nomina RSPP?
L'art. 55, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 prevede, per il datore di lavoro che ometta di nominare l'RSPP ai sensi dell'art. 17, la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi oppure dell'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (valori aggiornati per effetto degli incrementi ISTAT previsti dalla normativa). Trattandosi di contravvenzione, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con l'ammenda ove ne ricorrano i presupposti. La violazione è soggetta alla procedura di estinzione mediante prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza (ASL/SPRESAL) impartisce una prescrizione con termine per la regolarizzazione (nomina dell'RSPP entro il termine indicato) e, a prescrizione adempiuta, il reato si estingue con il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. Relativamente alla posizione del consulente esterno che continui a svolgere di fatto funzioni di RSPP senza essere stato formalmente nominato, la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi una responsabilità concorrente del professionista per avere accettato e protratto un incarico in assenza dell'atto formale prescritto dalla legge.
L'ente (società) può essere responsabile ex D.Lgs. 231/2001 per omessa nomina RSPP?
Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-septies (introdotto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 123/2007 e successive), prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il reato-presupposto è un reato colposo, non doloso, il che implica che la responsabilità dell'ente si configura quando l'infortunio — o il decesso — sia causalmente riconducibile a una violazione normativa commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti in posizione apicale o subordinati ad essi. L'omessa nomina dell'RSPP, da sola, non integra direttamente il reato-presupposto dell'art. 25-septies (che richiede l'evento lesivo), ma costituisce la violazione normativa presupposto della responsabilità colposa: se a causa dell'assenza di un RSPP efficacemente nominato si verifica un infortunio, la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione è uno degli elementi che la procura valuterà per sostenere l'accusa nei confronti dell'ente. Sul piano dottrinale, è discusso se il reato contravvenzionale di omessa nomina RSPP possa costituire autonomamente il presupposto della responsabilità 231, in assenza di un evento infortunistico: l'orientamento prevalente esclude questa soluzione, ritenendo che l'art. 25-septies esiga il delitto colposo d'evento e non la mera violazione formale. Tuttavia, la presenza nel modello organizzativo 231 di presidi adeguati sulla nomina e sul controllo dell'RSPP è considerata elemento essenziale per l'esimente prevista dall'art. 6 del decreto.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili (nomina RSPP)
  • D.Lgs. 81/08 art. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP
  • D.Lgs. 81/08 art. 55, comma 1, lett. b) — Sanzioni per il datore di lavoro (omessa nomina RSPP)
  • D.Lgs. 81/08 art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP
  • D.Lgs. 81/08 art. 33 — Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies — Omicidio colposo e lesioni colpose gravi in violazione delle norme SSL
  • D.Lgs. 758/1994 artt. 20 ss. — Prescrizione obbligatoria per le contravvenzioni in materia di lavoro
  • Cassazione Penale Sezione III — orientamento consolidato sulla non delegabilità dell'obbligo di nomina RSPP

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