Con la circolare n. 13/2020, INAIL ha riconosciuto il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in occasione di lavoro come infortunio sul lavoro, prevedendo una presunzione semplice di origine professionale per gli operatori sanitari e le categorie a contatto con il pubblico. Lo sviluppo giurisprudenziale successivo ha chiarito che il riconoscimento INAIL non implica automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro, la quale richiede la prova di una condotta colposa specifica consistente nell'omissione delle misure preventive individuate dai protocolli anti-contagio e dal D.Lgs. 81/08.
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Il riconoscimento INAIL: circolare 13/2020 e successive
La circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 ha rappresentato il primo intervento sistematico dell'Istituto in materia di tutela assicurativa per il contagio da SARS-CoV-2. La circolare ha chiarito che il COVID-19 può integrare gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965, in quanto la causa violenta — requisito strutturale dell'infortunio — è ravvisabile nell'azione del virus che, per la brevità e l'intensità dell'esposizione, si distingue dall'esposizione prolungata tipica della malattia professionale. In alternativa, il COVID-19 può essere riconosciuto come malattia professionale nei casi di esposizione cronica al rischio biologico da SARS-CoV-2, configurazione meno frequente ma non esclusa per alcune categorie di lavoratori.
Per gli operatori sanitari e per le categorie lavorative a stretto contatto con il pubblico, la prassi INAIL ha introdotto una presunzione semplice di origine professionale del contagio. Tale presunzione si fonda sulla considerazione che l'esposizione al rischio biologico connessa alle mansioni svolte è talmente elevata da rendere altamente probabile che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. La presunzione è semplice — non assoluta — e può essere superata dalla prova contraria in sede di valutazione del singolo caso. Per le categorie non rientranti in questo perimetro, il riconoscimento richiede la dimostrazione del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il contagio.
Sul piano statistico, le denunce di infortunio COVID-19 presentate all'INAIL nel corso della pandemia hanno raggiunto cifre considerevoli, con una prevalenza marcata nel comparto sanitario e assistenziale. Le elaborazioni INAIL hanno documentato che operatori sanitari, assistenti socio-sanitari e addetti all'assistenza agli anziani hanno rappresentato la quota più significativa delle denunce, confermando la fondatezza della presunzione di origine professionale per queste categorie.
La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale rileva non solo sul piano definitorio, ma anche su quello degli oneri probatori e delle prestazioni erogabili. Per l'infortunio, l'evento causale deve essere identificabile in modo specifico (esposizione a soggetto positivo in un determinato momento); per la malattia professionale, l'esposizione è prolungata nel tempo e il nesso causale si valuta in modo diverso, con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 Titolo X per gli agenti biologici di classe 3, quale è classificato SARS-CoV-2.
Responsabilità civile del datore di lavoro
Il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro da parte di INAIL non determina automaticamente la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del lavoratore contagiato. La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. — che impone al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro — richiede la prova di un comportamento colposo specifico: l'omissione o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione rispetto al rischio biologico da SARS-CoV-2.
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, stipulato tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 e successivamente aggiornato il 24 aprile 2020, ha definito le misure minime che i datori di lavoro erano tenuti ad adottare: informazione ai lavoratori, modalità di accesso ai luoghi di lavoro, pulizia e sanificazione degli ambienti, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, gestione degli accessi dall'esterno, gestione dei casi sintomatici, sorveglianza sanitaria. Il rispetto integrale di questi protocolli costituisce un elemento significativo per l'esclusione della responsabilità datoriale.
Sul piano probatorio, l'art. 2087 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova: il lavoratore che agisce nei confronti del datore deve allegare l'inadempimento all'obbligo di sicurezza e il nesso causale tra tale inadempimento e il danno subito; spetta poi al datore dimostrare di aver adottato tutte le misure tecnicamente possibili o che il danno si sarebbe verificato ugualmente anche in presenza delle misure omesse. L'orientamento della giurisprudenza di merito ha applicato questo schema al contenzioso COVID-19, richiedendo al datore la prova documentale dell'adozione e dell'effettiva attuazione dei protocolli anti-contagio e dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con la sezione dedicata al rischio biologico da SARS-CoV-2.
Profili penali
Il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in contesto lavorativo per effetto della condotta colposa del datore di lavoro può configurare reati penali. La fattispecie più frequentemente ipotizzata è quella delle lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) e dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.), entrambi aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in considerazione della violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici e dei protocolli anti-contagio.
L'ipotesi di epidemia colposa ex art. 452 c.p. — che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi cagiona colposamente un'epidemia mediante diffusione di germi patogeni — è stata teorizzata in alcuni procedimenti della fase iniziale della pandemia, ma la sua applicazione pratica è rimasta rara, in considerazione della difficoltà di provare il nesso causale tra la condotta del singolo datore e la diffusione epidemica su scala più ampia.
Il requisito fondamentale per la responsabilità penale è la prova della colpa nella condotta datoriale: non è sufficiente che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo, ma occorre dimostrare che il datore ha omesso le misure di prevenzione che avrebbero ridotto o eliminato il rischio di contagio. La giurisprudenza penale, ancora in evoluzione su questi profili, ha sottolineato la necessità di valutare la condotta datoriale in relazione alle conoscenze scientifiche disponibili nel periodo di riferimento e alle prescrizioni normative e protocollari vigenti in quel momento. L'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche si applica quando siano violate disposizioni specifiche del D.Lgs. 81/08, del D.L. 18/2020 o dei protocolli anti-contagio.
Implicazioni pratiche post-pandemia
Anche nella fase post-pandemica, il rischio biologico da SARS-CoV-2 rimane un rischio lavorativo che deve essere valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi, in particolare per i settori nei quali la circolazione del virus è ancora rilevante o nei quali l'esposizione a soggetti potenzialmente infetti è connaturata all'attività (sanità, assistenza, trasporti pubblici). Il D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici classifica SARS-CoV-2 come agente biologico di gruppo 3 e impone specifici obblighi di valutazione del rischio, di adozione di misure preventive e di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, indipendentemente dalla situazione epidemiologica generale.
Un aspetto emergente riguarda le condizioni di Long COVID — sintomi persistenti per settimane o mesi dopo la fase acuta del contagio, tra cui stanchezza cronica, difficoltà cognitive, dispnea e disturbi neurologici. Per i lavoratori che hanno contratto il COVID-19 in occasione di lavoro e sviluppato condizioni di Long COVID invalidanti, si pone la questione del riconoscimento di tali condizioni come malattia professionale o come aggravamento dell'infortunio originario, con conseguenti implicazioni ai fini delle prestazioni INAIL. La prassi INAIL e l'orientamento giurisprudenziale su questo specifico profilo sono ancora in fase di definizione.
Sul piano pratico, la documentazione dei protocolli anti-COVID adottati durante la pandemia conserva rilevanza probatoria anche nel contenzioso successivo: i datori di lavoro che abbiano conservato i verbali delle riunioni del comitato di controllo, le registrazioni delle forniture di DPI, i registri delle sanificazioni e la documentazione della formazione erogata ai lavoratori dispongono di un apparato difensivo solido nei procedimenti civili e penali correlati ai contagi avvenuti durante la pandemia.
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Cosa sono i protocolli anti-contagio e che valore legale hanno?
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Domande frequentiFAQ
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Fonti normative
- Circolare INAIL n. 13/2020 — COVID-19 come infortunio sul lavoro
- D.Lgs. 81/08 Titolo X — Agenti biologici: valutazione e gestione del rischio
- Art. 2087 c.c. — Obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore
- Protocollo Governo-Parti Sociali 14/03/2020 — Misure anti-contagio negli ambienti di lavoro
- Protocollo Governo-Parti Sociali 24/04/2020 — Aggiornamento misure anti-contagio
- D.L. 18/2020 (Cura Italia) — Misure di sostegno e sicurezza durante l'emergenza COVID-19
- D.P.R. 1124/1965, art. 2 — Definizione di infortunio sul lavoro
- Art. 452 c.p. — Epidemia colposa
- Artt. 589-590 c.p. — Omicidio colposo e lesioni colpose con aggravante antinfortunistica
- L. 81/2017, art. 23 — Tutela INAIL per il lavoratore in modalità agile
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