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COVID-19 come Infortunio sul Lavoro e Malattia Professionale: orientamento Cassazione e INAIL

Orientamento giurisprudenziale su COVID-19 come infortunio sul lavoro e malattia professionale: riconoscimento INAIL con la circolare n. 13/2020, responsabilità civile e penale del datore di lavoro, valore legale dei protocolli anti-contagio, profili probatori e implicazioni pratiche post-pandemia.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Con la circolare n. 13/2020, INAIL ha riconosciuto il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in occasione di lavoro come infortunio sul lavoro, prevedendo una presunzione semplice di origine professionale per gli operatori sanitari e le categorie a contatto con il pubblico. Lo sviluppo giurisprudenziale successivo ha chiarito che il riconoscimento INAIL non implica automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro, la quale richiede la prova di una condotta colposa specifica consistente nell'omissione delle misure preventive individuate dai protocolli anti-contagio e dal D.Lgs. 81/08.

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Il riconoscimento INAIL: circolare 13/2020 e successive

La circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 ha rappresentato il primo intervento sistematico dell'Istituto in materia di tutela assicurativa per il contagio da SARS-CoV-2. La circolare ha chiarito che il COVID-19 può integrare gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965, in quanto la causa violenta — requisito strutturale dell'infortunio — è ravvisabile nell'azione del virus che, per la brevità e l'intensità dell'esposizione, si distingue dall'esposizione prolungata tipica della malattia professionale. In alternativa, il COVID-19 può essere riconosciuto come malattia professionale nei casi di esposizione cronica al rischio biologico da SARS-CoV-2, configurazione meno frequente ma non esclusa per alcune categorie di lavoratori.

Per gli operatori sanitari e per le categorie lavorative a stretto contatto con il pubblico, la prassi INAIL ha introdotto una presunzione semplice di origine professionale del contagio. Tale presunzione si fonda sulla considerazione che l'esposizione al rischio biologico connessa alle mansioni svolte è talmente elevata da rendere altamente probabile che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. La presunzione è semplice — non assoluta — e può essere superata dalla prova contraria in sede di valutazione del singolo caso. Per le categorie non rientranti in questo perimetro, il riconoscimento richiede la dimostrazione del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il contagio.

Sul piano statistico, le denunce di infortunio COVID-19 presentate all'INAIL nel corso della pandemia hanno raggiunto cifre considerevoli, con una prevalenza marcata nel comparto sanitario e assistenziale. Le elaborazioni INAIL hanno documentato che operatori sanitari, assistenti socio-sanitari e addetti all'assistenza agli anziani hanno rappresentato la quota più significativa delle denunce, confermando la fondatezza della presunzione di origine professionale per queste categorie.

La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale rileva non solo sul piano definitorio, ma anche su quello degli oneri probatori e delle prestazioni erogabili. Per l'infortunio, l'evento causale deve essere identificabile in modo specifico (esposizione a soggetto positivo in un determinato momento); per la malattia professionale, l'esposizione è prolungata nel tempo e il nesso causale si valuta in modo diverso, con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 Titolo X per gli agenti biologici di classe 3, quale è classificato SARS-CoV-2.

Responsabilità civile del datore di lavoro

Il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro da parte di INAIL non determina automaticamente la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del lavoratore contagiato. La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. — che impone al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro — richiede la prova di un comportamento colposo specifico: l'omissione o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione rispetto al rischio biologico da SARS-CoV-2.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, stipulato tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 e successivamente aggiornato il 24 aprile 2020, ha definito le misure minime che i datori di lavoro erano tenuti ad adottare: informazione ai lavoratori, modalità di accesso ai luoghi di lavoro, pulizia e sanificazione degli ambienti, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, gestione degli accessi dall'esterno, gestione dei casi sintomatici, sorveglianza sanitaria. Il rispetto integrale di questi protocolli costituisce un elemento significativo per l'esclusione della responsabilità datoriale.

Sul piano probatorio, l'art. 2087 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova: il lavoratore che agisce nei confronti del datore deve allegare l'inadempimento all'obbligo di sicurezza e il nesso causale tra tale inadempimento e il danno subito; spetta poi al datore dimostrare di aver adottato tutte le misure tecnicamente possibili o che il danno si sarebbe verificato ugualmente anche in presenza delle misure omesse. L'orientamento della giurisprudenza di merito ha applicato questo schema al contenzioso COVID-19, richiedendo al datore la prova documentale dell'adozione e dell'effettiva attuazione dei protocolli anti-contagio e dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con la sezione dedicata al rischio biologico da SARS-CoV-2.

Profili penali

Il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in contesto lavorativo per effetto della condotta colposa del datore di lavoro può configurare reati penali. La fattispecie più frequentemente ipotizzata è quella delle lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) e dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.), entrambi aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in considerazione della violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici e dei protocolli anti-contagio.

L'ipotesi di epidemia colposa ex art. 452 c.p. — che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi cagiona colposamente un'epidemia mediante diffusione di germi patogeni — è stata teorizzata in alcuni procedimenti della fase iniziale della pandemia, ma la sua applicazione pratica è rimasta rara, in considerazione della difficoltà di provare il nesso causale tra la condotta del singolo datore e la diffusione epidemica su scala più ampia.

Il requisito fondamentale per la responsabilità penale è la prova della colpa nella condotta datoriale: non è sufficiente che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo, ma occorre dimostrare che il datore ha omesso le misure di prevenzione che avrebbero ridotto o eliminato il rischio di contagio. La giurisprudenza penale, ancora in evoluzione su questi profili, ha sottolineato la necessità di valutare la condotta datoriale in relazione alle conoscenze scientifiche disponibili nel periodo di riferimento e alle prescrizioni normative e protocollari vigenti in quel momento. L'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche si applica quando siano violate disposizioni specifiche del D.Lgs. 81/08, del D.L. 18/2020 o dei protocolli anti-contagio.

Implicazioni pratiche post-pandemia

Anche nella fase post-pandemica, il rischio biologico da SARS-CoV-2 rimane un rischio lavorativo che deve essere valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi, in particolare per i settori nei quali la circolazione del virus è ancora rilevante o nei quali l'esposizione a soggetti potenzialmente infetti è connaturata all'attività (sanità, assistenza, trasporti pubblici). Il D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici classifica SARS-CoV-2 come agente biologico di gruppo 3 e impone specifici obblighi di valutazione del rischio, di adozione di misure preventive e di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, indipendentemente dalla situazione epidemiologica generale.

Un aspetto emergente riguarda le condizioni di Long COVID — sintomi persistenti per settimane o mesi dopo la fase acuta del contagio, tra cui stanchezza cronica, difficoltà cognitive, dispnea e disturbi neurologici. Per i lavoratori che hanno contratto il COVID-19 in occasione di lavoro e sviluppato condizioni di Long COVID invalidanti, si pone la questione del riconoscimento di tali condizioni come malattia professionale o come aggravamento dell'infortunio originario, con conseguenti implicazioni ai fini delle prestazioni INAIL. La prassi INAIL e l'orientamento giurisprudenziale su questo specifico profilo sono ancora in fase di definizione.

Sul piano pratico, la documentazione dei protocolli anti-COVID adottati durante la pandemia conserva rilevanza probatoria anche nel contenzioso successivo: i datori di lavoro che abbiano conservato i verbali delle riunioni del comitato di controllo, le registrazioni delle forniture di DPI, i registri delle sanificazioni e la documentazione della formazione erogata ai lavoratori dispongono di un apparato difensivo solido nei procedimenti civili e penali correlati ai contagi avvenuti durante la pandemia.

Domande su COVID-19 come infortunio sul lavoro e malattia professionaleFAQ

In quali condizioni il COVID-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro?
Il COVID-19 è riconosciuto come infortunio sul lavoro quando il contagio è avvenuto "in occasione di lavoro", ossia durante lo svolgimento delle mansioni o in un contesto direttamente connesso ad esse. La circolare INAIL n. 13/2020 ha chiarito che il contagio da SARS-CoV-2 può integrare gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965, in quanto la causa violenta è ravvisabile nell'azione del virus, che per la sua brevità e intensità si distingue dall'esposizione prolungata tipica della malattia professionale. Per gli operatori sanitari e per le categorie lavorative a stretto contatto con il pubblico (cassieri, forze dell'ordine, insegnanti, addetti ai trasporti pubblici), la circolare INAIL ha introdotto una presunzione semplice di origine professionale del contagio, in considerazione dell'elevata esposizione al rischio biologico connessa alle mansioni svolte. Questa presunzione non è assoluta: può essere superata dalla prova contraria fornita dall'INAIL o dal datore di lavoro in sede di valutazione del singolo caso. Per i lavoratori di altre categorie, il riconoscimento richiede la dimostrazione del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il contagio, anche in via presuntiva, tenendo conto dell'attività svolta, dei luoghi frequentati e dei contatti avuti nell'ambito lavorativo.
Il datore di lavoro è automaticamente responsabile se un dipendente si contagia al lavoro?
No. Il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro da parte di INAIL non determina automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. La prassi INAIL relativa agli infortuni opera su un piano distinto da quello della responsabilità datoriale: INAIL eroga le prestazioni previdenziali a prescindere dalla colpa del datore, sulla base del principio di automaticità delle prestazioni. La responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. richiede la prova di un comportamento colposo specifico: l'omissione di misure di prevenzione adeguate rispetto al rischio biologico da SARS-CoV-2, individuate dalla legislazione di emergenza (D.L. 18/2020 e successivi), dai protocolli anti-contagio stipulati tra Governo e parti sociali a partire dal 14 marzo 2020 e dalle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il datore il quale abbia rispettato integralmente i protocolli anti-contagio, aggiornato il DVR con la sezione dedicata al rischio SARS-CoV-2, formato i lavoratori e fornito i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati può andare esente da responsabilità, anche in presenza di un contagio avvenuto in ambito lavorativo, qualora non sia dimostrabile il nesso causale tra l'omissione datoriale e lo specifico contagio.
Come dimostrare l'origine professionale del contagio COVID?
La prova dell'origine professionale del contagio da SARS-CoV-2 è uno degli aspetti più delicati del contenzioso in materia, in considerazione della diffusione ubiquitaria del virus nella fase pandemica e della difficoltà di tracciare con certezza la fonte del contagio. L'orientamento della giurisprudenza e della prassi INAIL ha privilegiato un approccio presuntivo basato su indici di elevata probabilità, piuttosto che la prova diretta — per definizione quasi sempre impossibile. Gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'origine professionale sono: la tipologia di mansione svolta e il livello di esposizione al pubblico o a soggetti positivi connesso ad essa; la presenza di focolai accertati nel luogo di lavoro nel periodo corrispondente al contagio; l'assenza di contatti extra-lavorativi a rischio documentati nel medesimo periodo; la tempistica del contagio rispetto a eventi lavorativi specifici (es. assistenza a paziente poi risultato positivo). Per gli operatori sanitari, la vicinanza temporale con la cura di pazienti COVID-19 è considerata presunzione sufficiente in assenza di controprove. Il certificato del medico competente, le registrazioni degli accessi sul luogo di lavoro, la documentazione dei DPI forniti e le attestazioni di presenza in turni specifici costituiscono elementi probatori rilevanti.
Cosa sono i protocolli anti-contagio e che valore legale hanno?
I protocolli anti-contagio sono accordi stipulati tra il Governo italiano e le parti sociali (organizzazioni sindacali e associazioni datoriali) a partire dal Protocollo del 14 marzo 2020, poi aggiornato il 24 aprile 2020 e successivamente integrato da protocolli di settore. Essi definiscono le misure minime di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro: distanziamento interpersonale, sanificazione degli ambienti, fornitura di DPI, gestione degli accessi, procedure per la gestione dei casi sospetti e accertati, modalità di informazione e formazione dei lavoratori. Sul piano del valore giuridico, i protocolli non sono fonti normative in senso stretto, ma costituiscono un parametro rilevante per la valutazione della condotta del datore di lavoro ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c. L'orientamento della giurisprudenza di merito ha riconosciuto che il rispetto integrale dei protocolli anti-contagio rappresenta un elemento significativo — sebbene non necessariamente sufficiente — per escludere la responsabilità datoriale, in quanto evidenzia l'adozione di tutte le misure che, nel contesto emergenziale, erano tecnicamente possibili e socialmente esigibili. Viceversa, la violazione delle prescrizioni protocollari integra un elemento di colpa specifica. I protocolli rilevano anche ai fini penali, poiché la loro violazione può essere richiamata come condotta colposa specifica nei procedimenti per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche.
Un lavoratore in smart working può rivendicare il COVID-19 come infortunio sul lavoro?
La questione presenta profili di complessità specifici. In linea generale, il lavoratore in smart working è tutelato dall'INAIL durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, anche se svolte da remoto, ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017 (disciplina del lavoro agile). Tuttavia, il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro per il lavoratore in smart working richiede la dimostrazione che il contagio sia avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa — il che, per chi lavora da casa, implica dimostrare che l'esposizione al rischio biologico sia avvenuta in connessione con la prestazione lavorativa e non con la vita domestica o privata. In concreto, la tutela INAIL per il lavoratore in smart working contagiato da COVID-19 è riconoscibile nelle ipotesi in cui il contagio sia avvenuto durante trasferte, riunioni o attività che abbiano richiesto la presenza fisica — anche occasionale — in luoghi diversi dall'abitazione privata, in connessione con la prestazione lavorativa. Per il contagio avvenuto nell'ambiente domestico durante l'orario di lavoro in modalità agile, la prassi INAIL e l'orientamento della giurisprudenza risultano ancora in evoluzione, con una tendenza restrittiva al riconoscimento, in assenza di elementi che colleghino specificamente il contagio alla sfera lavorativa piuttosto che a quella familiare o sociale. La documentazione dell'attività svolta, degli orari di connessione e degli eventuali contatti lavorativi in presenza assume un ruolo centrale ai fini della valutazione.

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Domande frequentiFAQ

In quali condizioni il COVID-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro?
Il COVID-19 è riconosciuto come infortunio sul lavoro quando il contagio è avvenuto "in occasione di lavoro", ossia durante lo svolgimento delle mansioni o in un contesto direttamente connesso ad esse. La circolare INAIL n. 13/2020 ha chiarito che il contagio da SARS-CoV-2 può integrare gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965, in quanto la causa violenta è ravvisabile nell'azione del virus, che per la sua brevità e intensità si distingue dall'esposizione prolungata tipica della malattia professionale. Per gli operatori sanitari e per le categorie lavorative a stretto contatto con il pubblico (cassieri, forze dell'ordine, insegnanti, addetti ai trasporti pubblici), la circolare INAIL ha introdotto una presunzione semplice di origine professionale del contagio, in considerazione dell'elevata esposizione al rischio biologico connessa alle mansioni svolte. Questa presunzione non è assoluta: può essere superata dalla prova contraria fornita dall'INAIL o dal datore di lavoro in sede di valutazione del singolo caso. Per i lavoratori di altre categorie, il riconoscimento richiede la dimostrazione del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il contagio, anche in via presuntiva, tenendo conto dell'attività svolta, dei luoghi frequentati e dei contatti avuti nell'ambito lavorativo.
Il datore di lavoro è automaticamente responsabile se un dipendente si contagia al lavoro?
No. Il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro da parte di INAIL non determina automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. La prassi INAIL relativa agli infortuni opera su un piano distinto da quello della responsabilità datoriale: INAIL eroga le prestazioni previdenziali a prescindere dalla colpa del datore, sulla base del principio di automaticità delle prestazioni. La responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. richiede la prova di un comportamento colposo specifico: l'omissione di misure di prevenzione adeguate rispetto al rischio biologico da SARS-CoV-2, individuate dalla legislazione di emergenza (D.L. 18/2020 e successivi), dai protocolli anti-contagio stipulati tra Governo e parti sociali a partire dal 14 marzo 2020 e dalle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 Titolo X sugli agenti biologici. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il datore il quale abbia rispettato integralmente i protocolli anti-contagio, aggiornato il DVR con la sezione dedicata al rischio SARS-CoV-2, formato i lavoratori e fornito i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati può andare esente da responsabilità, anche in presenza di un contagio avvenuto in ambito lavorativo, qualora non sia dimostrabile il nesso causale tra l'omissione datoriale e lo specifico contagio.
Come dimostrare l'origine professionale del contagio COVID?
La prova dell'origine professionale del contagio da SARS-CoV-2 è uno degli aspetti più delicati del contenzioso in materia, in considerazione della diffusione ubiquitaria del virus nella fase pandemica e della difficoltà di tracciare con certezza la fonte del contagio. L'orientamento della giurisprudenza e della prassi INAIL ha privilegiato un approccio presuntivo basato su indici di elevata probabilità, piuttosto che la prova diretta — per definizione quasi sempre impossibile. Gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'origine professionale sono: la tipologia di mansione svolta e il livello di esposizione al pubblico o a soggetti positivi connesso ad essa; la presenza di focolai accertati nel luogo di lavoro nel periodo corrispondente al contagio; l'assenza di contatti extra-lavorativi a rischio documentati nel medesimo periodo; la tempistica del contagio rispetto a eventi lavorativi specifici (es. assistenza a paziente poi risultato positivo). Per gli operatori sanitari, la vicinanza temporale con la cura di pazienti COVID-19 è considerata presunzione sufficiente in assenza di controprove. Il certificato del medico competente, le registrazioni degli accessi sul luogo di lavoro, la documentazione dei DPI forniti e le attestazioni di presenza in turni specifici costituiscono elementi probatori rilevanti.
Cosa sono i protocolli anti-contagio e che valore legale hanno?
I protocolli anti-contagio sono accordi stipulati tra il Governo italiano e le parti sociali (organizzazioni sindacali e associazioni datoriali) a partire dal Protocollo del 14 marzo 2020, poi aggiornato il 24 aprile 2020 e successivamente integrato da protocolli di settore. Essi definiscono le misure minime di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro: distanziamento interpersonale, sanificazione degli ambienti, fornitura di DPI, gestione degli accessi, procedure per la gestione dei casi sospetti e accertati, modalità di informazione e formazione dei lavoratori. Sul piano del valore giuridico, i protocolli non sono fonti normative in senso stretto, ma costituiscono un parametro rilevante per la valutazione della condotta del datore di lavoro ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c. L'orientamento della giurisprudenza di merito ha riconosciuto che il rispetto integrale dei protocolli anti-contagio rappresenta un elemento significativo — sebbene non necessariamente sufficiente — per escludere la responsabilità datoriale, in quanto evidenzia l'adozione di tutte le misure che, nel contesto emergenziale, erano tecnicamente possibili e socialmente esigibili. Viceversa, la violazione delle prescrizioni protocollari integra un elemento di colpa specifica. I protocolli rilevano anche ai fini penali, poiché la loro violazione può essere richiamata come condotta colposa specifica nei procedimenti per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche.
Un lavoratore in smart working può rivendicare il COVID-19 come infortunio sul lavoro?
La questione presenta profili di complessità specifici. In linea generale, il lavoratore in smart working è tutelato dall'INAIL durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, anche se svolte da remoto, ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017 (disciplina del lavoro agile). Tuttavia, il riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro per il lavoratore in smart working richiede la dimostrazione che il contagio sia avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa — il che, per chi lavora da casa, implica dimostrare che l'esposizione al rischio biologico sia avvenuta in connessione con la prestazione lavorativa e non con la vita domestica o privata. In concreto, la tutela INAIL per il lavoratore in smart working contagiato da COVID-19 è riconoscibile nelle ipotesi in cui il contagio sia avvenuto durante trasferte, riunioni o attività che abbiano richiesto la presenza fisica — anche occasionale — in luoghi diversi dall'abitazione privata, in connessione con la prestazione lavorativa. Per il contagio avvenuto nell'ambiente domestico durante l'orario di lavoro in modalità agile, la prassi INAIL e l'orientamento della giurisprudenza risultano ancora in evoluzione, con una tendenza restrittiva al riconoscimento, in assenza di elementi che colleghino specificamente il contagio alla sfera lavorativa piuttosto che a quella familiare o sociale. La documentazione dell'attività svolta, degli orari di connessione e degli eventuali contatti lavorativi in presenza assume un ruolo centrale ai fini della valutazione.

Fonti normative

  • Circolare INAIL n. 13/2020 — COVID-19 come infortunio sul lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Titolo X — Agenti biologici: valutazione e gestione del rischio
  • Art. 2087 c.c. — Obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore
  • Protocollo Governo-Parti Sociali 14/03/2020 — Misure anti-contagio negli ambienti di lavoro
  • Protocollo Governo-Parti Sociali 24/04/2020 — Aggiornamento misure anti-contagio
  • D.L. 18/2020 (Cura Italia) — Misure di sostegno e sicurezza durante l'emergenza COVID-19
  • D.P.R. 1124/1965, art. 2 — Definizione di infortunio sul lavoro
  • Art. 452 c.p. — Epidemia colposa
  • Artt. 589-590 c.p. — Omicidio colposo e lesioni colpose con aggravante antinfortunistica
  • L. 81/2017, art. 23 — Tutela INAIL per il lavoratore in modalità agile

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