L’art. 2087 c.c. obbliga l’imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Per la Cassazione è un obbligo contrattuale: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente o delle condizioni di lavoro e il nesso causale; a quel punto spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele dovute. Non è una responsabilità oggettiva: il datore non risponde di ogni danno avvenuto in azienda.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Responsabilità contrattuale con onere della prova ripartito
Essendo un obbligo che nasce dal contratto di lavoro, si applica l’art. 1218 c.c.: il lavoratore prova il fatto costitutivo (danno, condizioni di lavoro nocive, nesso), il datore prova di aver adempiuto. Se il datore non dimostra le misure adottate, risponde.
art. 2087 c.c.art. 1218 c.c.
2. Misure nominate e innominate
Quando la violazione riguarda una misura prevista da una norma specifica (per esempio il D.Lgs. 81/2008), basta al lavoratore indicarla e al datore spetta dimostrare di averla attuata. Per le misure non previste espressamente, il datore deve provare di aver adottato quelle suggerite dalle conoscenze tecniche e dagli standard normalmente osservati nel settore.
3. Non è responsabilità oggettiva
Il datore non risponde per il solo fatto che l’infortunio è avvenuto durante il lavoro: serve la violazione di un obbligo di comportamento. La giurisprudenza esclude anche che gli si possa chiedere di prevenire rischi del tutto imprevedibili o comportamenti abnormi.
4. Tutela anche la personalità morale
L’art. 2087 c.c. protegge anche la salute psichica e la dignità del lavoratore: su questa base la giurisprudenza riconosce il risarcimento per mobbing, straining e per ambienti di lavoro stressogeni tollerati dal datore.
Rapporto con il D.Lgs. 81/2008
Le norme del D.Lgs. 81/2008 specificano il contenuto dell’obbligo generale, ma non lo esauriscono: anche un datore formalmente in regola può rispondere se non ha adottato una misura che la tecnica rendeva disponibile e che avrebbe evitato il danno. Per questo l’art. 2087 è definito norma di chiusura del sistema di prevenzione.
Prescrizione e rapporto con l’INAIL
L’azione si prescrive in dieci anni, dal momento in cui il danno si manifesta ed è conoscibile come conseguenza del lavoro. Per infortuni e malattie professionali coperti dall’INAIL, il datore risponde civilmente nei limiti dell’art. 10 D.P.R. 1124/1965, cioè per il danno differenziale e per le voci non indennizzate.
Cosa fare in azienda
- Documentare le misure adottate, anche quelle non imposte da norme specifiche (procedure, istruzioni, interventi tecnici).
- Aggiornare le misure all’evoluzione tecnica del settore, non solo agli obblighi di legge.
- Gestire le segnalazioni di disagio e conflitto: l’art. 2087 tutela anche la personalità morale.
Domande frequentiFAQ
Chi deve provare cosa in una causa ex art. 2087 c.c.?
L’art. 2087 si applica anche ai datori di lavoro pubblici?
Rispettare il D.Lgs. 81/2008 mette al riparo da ogni causa?
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