Le telecamere che possono riprendere i lavoratori sono ammesse solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio, previo accordo con RSU/RSA o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4 L. 300/1970). Servono informativa e cartelli, tempi di conservazione brevi e accesso limitato alle immagini.
Le regole valgono per tutte le aziende con lavoratori subordinati, a prescindere dal numero. Per gli altri aspetti di protezione dei dati legati alla sicurezza vedi le FAQ su privacy e sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti sulla videosorveglianzaFAQ
Si possono installare telecamere dove lavorano i dipendenti?
A quale ufficio dell’Ispettorato si chiede l’autorizzazione?
Le telecamere solo per la sicurezza esterna o antifurto richiedono la procedura?
E GPS, badge e altri strumenti?
Quali adempimenti privacy servono?
Le immagini si possono usare per contestazioni disciplinari?
Cosa si rischia installando telecamere senza accordo o autorizzazione?
Fonti normative
- L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 4 — Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
- D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), art. 114 — Garanzie in materia di controllo a distanza
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- Garante privacy — Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010
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