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FAQ videosorveglianza dei dipendenti

Quando un’azienda può installare telecamere, cosa deve fare prima e come può usare le immagini.

Risposta rapida

Le telecamere che possono riprendere i lavoratori sono ammesse solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio, previo accordo con RSU/RSA o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4 L. 300/1970). Servono informativa e cartelli, tempi di conservazione brevi e accesso limitato alle immagini.

Le regole valgono per tutte le aziende con lavoratori subordinati, a prescindere dal numero. Per gli altri aspetti di protezione dei dati legati alla sicurezza vedi le FAQ su privacy e sicurezza sul lavoro.

Domande frequenti sulla videosorveglianzaFAQ

Si possono installare telecamere dove lavorano i dipendenti?
Sì, ma solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, e solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA) oppure, se l’accordo non c’è o non ci sono rappresentanze, dopo l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Lo prevede l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), nel testo modificato dal D.Lgs. 151/2015. Il controllo dell’attività lavorativa non può essere lo scopo dell’impianto.
A quale ufficio dell’Ispettorato si chiede l’autorizzazione?
All’Ispettorato territoriale competente per il luogo in cui si trovano le unità produttive interessate. Per le imprese con unità in più territori la competenza è della sede centrale dell’INL. La domanda descrive le finalità, il numero e la posizione delle telecamere (con planimetria), le modalità di registrazione e conservazione e chi può accedere alle immagini.
Le telecamere solo per la sicurezza esterna o antifurto richiedono la procedura?
Se inquadrano anche, pure occasionalmente, aree in cui i lavoratori svolgono la loro attività o transitano, sì: la procedura dell’art. 4 si applica a tutti gli strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Non serve solo se le telecamere riprendono esclusivamente aree dove i dipendenti non lavorano né passano, circostanza da valutare con attenzione.
E GPS, badge e altri strumenti?
Gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione (ad esempio il PC o lo smartphone aziendale nella loro configurazione necessaria al lavoro) e quelli di registrazione degli accessi e delle presenze non richiedono accordo o autorizzazione (art. 4, comma 2). Un GPS installato sui veicoli per finalità di sicurezza o di tutela del patrimonio, se consente di localizzare il lavoratore, rientra invece nella procedura del comma 1, salvo che sia indispensabile per la prestazione stessa.
Quali adempimenti privacy servono?
Un’informativa ai lavoratori e ai visitatori, con un cartello visibile prima della zona ripresa e un’informativa completa disponibile; l’indicazione dei tempi di conservazione, che devono essere brevi e commisurati alla finalità (il Garante ha indicato come regola le 24 ore, salvo esigenze specifiche motivate); l’accesso alle immagini limitato a persone autorizzate; la registrazione nel registro dei trattamenti; la valutazione d’impatto quando la sorveglianza è sistematica su larga scala. Sono sempre vietate le riprese in bagni, spogliatoi e locali di riposo.
Le immagini si possono usare per contestazioni disciplinari?
Le informazioni raccolte nel rispetto dell’art. 4 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che siano rispettate le regole sulla protezione dei dati (art. 4, comma 3). Senza accordo o autorizzazione, o senza informativa, le immagini sono inutilizzabili.
Cosa si rischia installando telecamere senza accordo o autorizzazione?
La violazione dell’art. 4 è un reato, punito secondo l’art. 38 dello Statuto dei lavoratori richiamato dall’art. 171 del Codice privacy, e l’Ispettorato può impartire una prescrizione con l’ordine di disattivare l’impianto fino alla regolarizzazione. A questo si aggiungono le possibili sanzioni del Garante per le violazioni del GDPR.

Fonti normative

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