FAQ Sistemi di Rilevazione Incendio: Obblighi e Normativa
Risposte alle domande più frequenti sui sistemi di rivelazione automatica degli incendi (IRAI) e sui sistemi automatici di spegnimento: quando sono obbligatori secondo il DM 02/09/2021, quali imprese possono installarli, con quale frequenza vanno manutenuti, cosa accade in caso di omissione e come si integrano con gli impianti sprinkler.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
I sistemi di rilevazione automatica degli incendi (IRAI) sono obbligatori in molte attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e la loro assenza espone il titolare a sanzioni penali e amministrative, oltre a invalidare la copertura assicurativa in caso di sinistro. Supportiamo le aziende nell'individuare gli obblighi specifici, nella scelta dell'impresa installatrice abilitata e nella gestione delle verifiche periodiche.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di titolari di attività, responsabili della sicurezza e professionisti antincendio sui sistemi IRAI e sugli impianti di spegnimento automatico, con riferimento al DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi), alla norma UNI 9795, al DPR 151/2011 e al DM 37/2008.
Domande frequenti sui sistemi di rilevazione incendioFAQ
Quando è obbligatorio un sistema di rilevazione incendio (IRAI) secondo il DM 02/09/2021?
Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, di seguito "Codice") non stabilisce una soglia numerica universale che faccia scattare automaticamente l'obbligo di IRAI (Impianto di Rivelazione Automatica Incendio): l'obbligo dipende dalla regola tecnica verticale applicabile all'attività e dal livello di prestazione antincendio richiesto dal progetto. Il Codice struttura le misure antincendio in "soluzioni conformi" e "soluzioni alternative". L'IRAI compare come misura obbligatoria nelle soluzioni conformi delle regole verticali per: alberghi e strutture ricettive con oltre 50 posti letto (RTV S.1); ospedali, case di cura e strutture sanitarie con degenza (RTV S.2); scuole e istituti di istruzione con oltre 300 presenze contemporanee (RTV S.3); attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq in centri commerciali o con affollamento elevato (RTV S.4); impianti sportivi con capienza superiore a 5.000 spettatori (RTV S.5); edifici con altezza antincendio superiore ai 24 m (RTV V.2). Nelle attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, categoria A (a basso rischio) o B/C (a rischio medio-elevato), il progettista antincendio determina se l'IRAI è richiesto come misura obbligatoria oppure come misura compensativa per derogare a un requisito strutturale (es. ridurre la classe di resistenza al fuoco degli elementi portanti, aumentare la distanza di separazione da attività confinanti, incrementare l'affollamento massimo ammissibile). In assenza di una regola tecnica verticale specifica, il progettista applica le misure generali del Codice (S.7 — rivelazione e allarme) e le norme tecniche UNI 9795 per i rivelatori di fumo e gas. È quindi indispensabile affidarsi a un professionista antincendio abilitato (art. 16 D.Lgs. 139/2006) per valutare se la propria attività richiede l'installazione di un IRAI.
Chi può installare e certificare un sistema di rilevazione incendio?
L'installazione e la certificazione di un sistema IRAI sono disciplinate dal DM 22/01/2008 n. 37 (ex legge 46/90), che regolamenta le imprese abilitate all'esecuzione di impianti all'interno degli edifici. Ai sensi del DM 37/2008, art. 1, comma 2, lettera e), rientrano tra gli impianti soggetti all'obbligo di abilitazione gli impianti di protezione antincendio, inclusi i sistemi di rivelazione automatica degli incendi. Per installare legalmente un IRAI, l'impresa deve: essere iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo degli Artigiani con attestazione del requisito tecnico-professionale; disporre di un responsabile tecnico (RT) con diploma di istituto tecnico o laurea in materia tecnica e almeno due anni di esperienza nel settore, oppure con cinque anni di esperienza come operaio qualificato nel settore impiantistico antincendio. Al termine dell'installazione, l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità (Modello allegato I del DM 37/2008), che certifica la corretta esecuzione dell'impianto secondo le norme tecniche applicabili (in particolare UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendio e UNI EN 54 per i componenti). La progettazione dell'impianto, quando obbligatoria (impianti in edifici con più di 1000 mq di superficie, o comunque quando la complessità lo richieda), deve essere svolta da un professionista abilitato (ingegnere o perito con abilitazione antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006, art. 16). Il Comando VVF competente verifica la conformità del sistema IRAI nell'ambito del procedimento di SCIA antincendio o di valutazione progetto. Affidarsi a un'impresa non abilitata rende l'impianto non conforme e può determinare il diniego dell'agibilità antincendio.
Con quale frequenza va manutenuto un sistema IRAI?
La manutenzione dei sistemi IRAI è disciplinata dalla norma tecnica UNI 9795:2013 ("Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio") e dalle prescrizioni del DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, misura S.7). La UNI 9795 distingue tra controlli periodici ordinari e manutenzione straordinaria. I controlli periodici minimi richiesti dalla norma sono: controllo giornaliero: verifica visiva del pannello centrale di controllo (CIE — Control and Indicating Equipment) per rilevare eventuali segnalazioni di guasto, allarme non resettato o anomalie; questo controllo può essere effettuato dal personale del titolare dell'attività adeguatamente istruito. Verifica semestrale (ogni 6 mesi): ispezione funzionale di tutti i rivelatori (prova con aerosol per rivelatori di fumo ottici, prova termica per rivelatori termovelocimetrici), verifica degli avvisatori acustici e luminosi, controllo delle linee di collegamento, prova del sistema di trasmissione allarme verso la centrale operativa VVF o il servizio di vigilanza, verifica della batteria tampone e dell'alimentazione di riserva, aggiornamento del registro degli interventi. Verifica annuale: ispezione completa comprendente anche la prova di tutti i pulsanti manuali di allarme, verifica delle valvole degli impianti di spegnimento collegati (se presenti), verifica del software del CIE e dell'eventuale sistema di supervisione (BMS). Ogni intervento di manutenzione deve essere registrato sul registro degli interventi (obbligatorio ai sensi della norma) con data, tecnico intervenuto, componenti verificati, anomalie riscontrate e azioni correttive. La manutenzione deve essere effettuata da tecnici competenti dell'impresa installatrice o di altra impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008. La mancata manutenzione periodica è una delle cause più frequenti di contestazione da parte dei VVF in occasione delle visite di controllo.
Il datore di lavoro deve formare il personale sull'uso dei sistemi di allarme?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi formativi a carico del datore di lavoro in materia di gestione delle emergenze, che includono la conoscenza dei sistemi di allarme antincendio. In base all'art. 36 (informazione dei lavoratori) e all'art. 37 (formazione dei lavoratori), il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure da seguire in caso di pericolo grave e immediato e sull'uso dei sistemi di allarme. L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza ed evacuazione (addetti antincendio e addetti al primo soccorso). Gli addetti antincendio devono frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 46 D.Lgs. 81/08 e dal DM 02/09/2021 (che ha aggiornato la disciplina della formazione antincendio sostituendo il DM 10/03/1998): corso di livello A (rischio basso — 4 ore), B (rischio medio — 8 ore) o C (rischio elevato — 16 ore) a seconda della classificazione dell'attività. Il piano di emergenza (obbligatorio nelle aziende con oltre 10 lavoratori o in presenza di rischi particolari) deve descrivere le azioni da compiere all'attivazione del sistema di allarme IRAI: chi riceve la segnalazione, chi effettua la verifica sul campo, chi allerta i VVF, chi coordina l'evacuazione. La formazione specifica sull'uso del pannello di controllo dell'impianto IRAI deve essere documentata (registro formazione) e periodicamente aggiornata in caso di modifiche al sistema o al piano di emergenza.
Se un sistema IRAI scatta erroneamente (falso allarme), ci sono responsabilità per il titolare dell'attività?
I falsi allarmi dei sistemi IRAI costituiscono un problema diffuso con potenziali conseguenze sia operative (evacuazioni inutili, interruzione dell'attività) sia legali (responsabilità verso i VVF e i lavoratori). Sul piano della responsabilità verso il Corpo Nazionale dei VVF: l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 (Codice dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei VVF) prevede che le spese per interventi di soccorso effettuati a causa di incidenti o emergenze imputabili a negligenza, imprudenza o inosservanza di norme possano essere poste a carico del responsabile. I VVF hanno facoltà di addebitare le spese dell'intervento al titolare dell'attività in caso di falso allarme causato da difetto di manutenzione del sistema o da condotta non diligente. Sul piano della responsabilità verso i lavoratori: un'evacuazione non necessaria che causi infortuni (es. cadute nelle scale durante l'esodo) può comportare responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 43 D.Lgs. 81/08. Le cause più frequenti di falso allarme che integrano un profilo di negligenza manutentiva sono: rivelatori di fumo sporchi o non sottoposti a test periodici; rivelatori installati in ambienti non idonei (aree con vapore, polveri, umidità elevata) senza la protezione o la sensibilità adeguata prevista dalla UNI EN 54; batterie tampone scariche; cablaggio deteriorato; modifiche all'impianto non documentate. Per ridurre il rischio di falsi allarmi la norma UNI 9795 raccomanda: implementazione di algoritmi di coincidenza (almeno due rivelatori devono scattare prima dell'allarme generale); sistema di verifica pre-allarme con ritardo configurabile; formazione del personale per distinguere il segnale di pre-allarme da quello di allarme effettivo. Un piano documentato di "false alarm management" dimostra la diligenza del titolare e riduce l'esposizione a responsabilità.
I sistemi di spegnimento automatico (sprinkler) sostituiscono l'IRAI?
No. I sistemi di spegnimento automatico a sprinkler e i sistemi IRAI svolgono funzioni complementari e non sovrapponibili, e il Codice di Prevenzione Incendi (DM 02/09/2021) li tratta come misure distinte. Il sistema IRAI (misura S.7 del Codice) ha la funzione di rilevare precocemente i segnali di incendio (fumo, calore, gas di combustione), attivare l'allarme acustico/luminoso per l'evacuazione e, ove previsto, inviare segnale automatico ai VVF o al sistema di supervisione. I sistemi di spegnimento automatico a sprinkler (misura S.6 del Codice) hanno la funzione di controllare o estinguere l'incendio attraverso l'erogazione di acqua o altro agente estinguente, limitando il danno alle strutture e ai beni. Le due funzioni — rivelazione e spegnimento — sono necessarie in modo indipendente: uno sprinkler si attiva generalmente quando il calore supura la soglia di fusione del bulbo (tipicamente 68°C per gli sprinkler standard), mentre un rivelatore ottico di fumo rileva il fumo molto prima che si raggiunga quella temperatura, consentendo l'evacuazione delle persone in anticipo rispetto all'intervento degli sprinkler. La norma tecnica per gli impianti sprinkler è la UNI EN 12845 ("Installazioni fisse antincendio — Sistemi automatici a sprinkler"), mentre la norma per i sistemi IRAI è la UNI 9795. Alcune regole tecniche verticali del Codice prevedono che la presenza di un impianto sprinkler consenta di ridurre il livello di prestazione richiesto per altre misure (es. resistenza al fuoco degli elementi strutturali, compartimentazione), ma non esonera dall'obbligo di IRAI quando quest'ultimo è richiesto dalla regola applicabile. In sintesi: salvo specifica deroga valutata dal progettista antincendio e accettata dal Comando VVF, i due sistemi devono essere presenti contemporaneamente quando entrambi sono richiesti.
Cosa succede se non installo l'IRAI dove è obbligatorio?
L'omessa installazione dell'IRAI in un'attività soggetta a tale obbligo determina conseguenze su più piani: amministrativo, penale e civilistico. Sul piano amministrativo antincendio: le attività soggette ai controlli VVF ai sensi del DPR 151/2011 non possono avviare l'attività (o devono sospenderla) senza il rilascio dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio (o il silenzio-assenso sulla SCIA antincendio). La SCIA antincendio presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 deve attestare che l'attività rispetta le prescrizioni del progetto approvato o delle regole tecniche applicabili: se manca l'IRAI obbligatorio, la SCIA è falsa e l'attività è irregolare. Il Comando VVF, in sede di visita di controllo (ordinaria o straordinaria), può emettere diffida a regolarizzare con termine (tipicamente 30-90 giorni), e in caso di inottemperanza può richiedere la sospensione dell'attività al Prefetto ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 139/2006. Sul piano penale: l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 prevede l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.329 euro per chi esercita un'attività soggetta a controllo VVF in assenza dei prescritti requisiti di sicurezza antincendio. Se dall'assenza dell'IRAI deriva un sinistro con danni a persone o cose, il titolare risponde anche per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) e per i reati connessi alla violazione del D.Lgs. 81/08 (art. 55). Sul piano assicurativo: la polizza incendio dell'attività può essere dichiarata invalida dall'assicuratore in caso di sinistro, qualora sia accertato che l'attività non rispettava le prescrizioni antincendio obbligatorie al momento della stipula del contratto o al momento dell'evento. La rilevanza pratica di questo rischio è elevata, specialmente per le PMI.
Quando è obbligatorio un sistema di rilevazione incendio (IRAI) secondo il DM 02/09/2021?
Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, di seguito "Codice") non stabilisce una soglia numerica universale che faccia scattare automaticamente l'obbligo di IRAI (Impianto di Rivelazione Automatica Incendio): l'obbligo dipende dalla regola tecnica verticale applicabile all'attività e dal livello di prestazione antincendio richiesto dal progetto. Il Codice struttura le misure antincendio in "soluzioni conformi" e "soluzioni alternative". L'IRAI compare come misura obbligatoria nelle soluzioni conformi delle regole verticali per: alberghi e strutture ricettive con oltre 50 posti letto (RTV S.1); ospedali, case di cura e strutture sanitarie con degenza (RTV S.2); scuole e istituti di istruzione con oltre 300 presenze contemporanee (RTV S.3); attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq in centri commerciali o con affollamento elevato (RTV S.4); impianti sportivi con capienza superiore a 5.000 spettatori (RTV S.5); edifici con altezza antincendio superiore ai 24 m (RTV V.2). Nelle attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, categoria A (a basso rischio) o B/C (a rischio medio-elevato), il progettista antincendio determina se l'IRAI è richiesto come misura obbligatoria oppure come misura compensativa per derogare a un requisito strutturale (es. ridurre la classe di resistenza al fuoco degli elementi portanti, aumentare la distanza di separazione da attività confinanti, incrementare l'affollamento massimo ammissibile). In assenza di una regola tecnica verticale specifica, il progettista applica le misure generali del Codice (S.7 — rivelazione e allarme) e le norme tecniche UNI 9795 per i rivelatori di fumo e gas. È quindi indispensabile affidarsi a un professionista antincendio abilitato (art. 16 D.Lgs. 139/2006) per valutare se la propria attività richiede l'installazione di un IRAI.
Chi può installare e certificare un sistema di rilevazione incendio?
L'installazione e la certificazione di un sistema IRAI sono disciplinate dal DM 22/01/2008 n. 37 (ex legge 46/90), che regolamenta le imprese abilitate all'esecuzione di impianti all'interno degli edifici. Ai sensi del DM 37/2008, art. 1, comma 2, lettera e), rientrano tra gli impianti soggetti all'obbligo di abilitazione gli impianti di protezione antincendio, inclusi i sistemi di rivelazione automatica degli incendi. Per installare legalmente un IRAI, l'impresa deve: essere iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo degli Artigiani con attestazione del requisito tecnico-professionale; disporre di un responsabile tecnico (RT) con diploma di istituto tecnico o laurea in materia tecnica e almeno due anni di esperienza nel settore, oppure con cinque anni di esperienza come operaio qualificato nel settore impiantistico antincendio. Al termine dell'installazione, l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità (Modello allegato I del DM 37/2008), che certifica la corretta esecuzione dell'impianto secondo le norme tecniche applicabili (in particolare UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendio e UNI EN 54 per i componenti). La progettazione dell'impianto, quando obbligatoria (impianti in edifici con più di 1000 mq di superficie, o comunque quando la complessità lo richieda), deve essere svolta da un professionista abilitato (ingegnere o perito con abilitazione antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006, art. 16). Il Comando VVF competente verifica la conformità del sistema IRAI nell'ambito del procedimento di SCIA antincendio o di valutazione progetto. Affidarsi a un'impresa non abilitata rende l'impianto non conforme e può determinare il diniego dell'agibilità antincendio.
Con quale frequenza va manutenuto un sistema IRAI?
La manutenzione dei sistemi IRAI è disciplinata dalla norma tecnica UNI 9795:2013 ("Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio") e dalle prescrizioni del DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, misura S.7). La UNI 9795 distingue tra controlli periodici ordinari e manutenzione straordinaria. I controlli periodici minimi richiesti dalla norma sono: controllo giornaliero: verifica visiva del pannello centrale di controllo (CIE — Control and Indicating Equipment) per rilevare eventuali segnalazioni di guasto, allarme non resettato o anomalie; questo controllo può essere effettuato dal personale del titolare dell'attività adeguatamente istruito. Verifica semestrale (ogni 6 mesi): ispezione funzionale di tutti i rivelatori (prova con aerosol per rivelatori di fumo ottici, prova termica per rivelatori termovelocimetrici), verifica degli avvisatori acustici e luminosi, controllo delle linee di collegamento, prova del sistema di trasmissione allarme verso la centrale operativa VVF o il servizio di vigilanza, verifica della batteria tampone e dell'alimentazione di riserva, aggiornamento del registro degli interventi. Verifica annuale: ispezione completa comprendente anche la prova di tutti i pulsanti manuali di allarme, verifica delle valvole degli impianti di spegnimento collegati (se presenti), verifica del software del CIE e dell'eventuale sistema di supervisione (BMS). Ogni intervento di manutenzione deve essere registrato sul registro degli interventi (obbligatorio ai sensi della norma) con data, tecnico intervenuto, componenti verificati, anomalie riscontrate e azioni correttive. La manutenzione deve essere effettuata da tecnici competenti dell'impresa installatrice o di altra impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008. La mancata manutenzione periodica è una delle cause più frequenti di contestazione da parte dei VVF in occasione delle visite di controllo.
Il datore di lavoro deve formare il personale sull'uso dei sistemi di allarme?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi formativi a carico del datore di lavoro in materia di gestione delle emergenze, che includono la conoscenza dei sistemi di allarme antincendio. In base all'art. 36 (informazione dei lavoratori) e all'art. 37 (formazione dei lavoratori), il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure da seguire in caso di pericolo grave e immediato e sull'uso dei sistemi di allarme. L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza ed evacuazione (addetti antincendio e addetti al primo soccorso). Gli addetti antincendio devono frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 46 D.Lgs. 81/08 e dal DM 02/09/2021 (che ha aggiornato la disciplina della formazione antincendio sostituendo il DM 10/03/1998): corso di livello A (rischio basso — 4 ore), B (rischio medio — 8 ore) o C (rischio elevato — 16 ore) a seconda della classificazione dell'attività. Il piano di emergenza (obbligatorio nelle aziende con oltre 10 lavoratori o in presenza di rischi particolari) deve descrivere le azioni da compiere all'attivazione del sistema di allarme IRAI: chi riceve la segnalazione, chi effettua la verifica sul campo, chi allerta i VVF, chi coordina l'evacuazione. La formazione specifica sull'uso del pannello di controllo dell'impianto IRAI deve essere documentata (registro formazione) e periodicamente aggiornata in caso di modifiche al sistema o al piano di emergenza.
Se un sistema IRAI scatta erroneamente (falso allarme), ci sono responsabilità per il titolare dell'attività?
I falsi allarmi dei sistemi IRAI costituiscono un problema diffuso con potenziali conseguenze sia operative (evacuazioni inutili, interruzione dell'attività) sia legali (responsabilità verso i VVF e i lavoratori). Sul piano della responsabilità verso il Corpo Nazionale dei VVF: l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 (Codice dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei VVF) prevede che le spese per interventi di soccorso effettuati a causa di incidenti o emergenze imputabili a negligenza, imprudenza o inosservanza di norme possano essere poste a carico del responsabile. I VVF hanno facoltà di addebitare le spese dell'intervento al titolare dell'attività in caso di falso allarme causato da difetto di manutenzione del sistema o da condotta non diligente. Sul piano della responsabilità verso i lavoratori: un'evacuazione non necessaria che causi infortuni (es. cadute nelle scale durante l'esodo) può comportare responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 43 D.Lgs. 81/08. Le cause più frequenti di falso allarme che integrano un profilo di negligenza manutentiva sono: rivelatori di fumo sporchi o non sottoposti a test periodici; rivelatori installati in ambienti non idonei (aree con vapore, polveri, umidità elevata) senza la protezione o la sensibilità adeguata prevista dalla UNI EN 54; batterie tampone scariche; cablaggio deteriorato; modifiche all'impianto non documentate. Per ridurre il rischio di falsi allarmi la norma UNI 9795 raccomanda: implementazione di algoritmi di coincidenza (almeno due rivelatori devono scattare prima dell'allarme generale); sistema di verifica pre-allarme con ritardo configurabile; formazione del personale per distinguere il segnale di pre-allarme da quello di allarme effettivo. Un piano documentato di "false alarm management" dimostra la diligenza del titolare e riduce l'esposizione a responsabilità.
I sistemi di spegnimento automatico (sprinkler) sostituiscono l'IRAI?
No. I sistemi di spegnimento automatico a sprinkler e i sistemi IRAI svolgono funzioni complementari e non sovrapponibili, e il Codice di Prevenzione Incendi (DM 02/09/2021) li tratta come misure distinte. Il sistema IRAI (misura S.7 del Codice) ha la funzione di rilevare precocemente i segnali di incendio (fumo, calore, gas di combustione), attivare l'allarme acustico/luminoso per l'evacuazione e, ove previsto, inviare segnale automatico ai VVF o al sistema di supervisione. I sistemi di spegnimento automatico a sprinkler (misura S.6 del Codice) hanno la funzione di controllare o estinguere l'incendio attraverso l'erogazione di acqua o altro agente estinguente, limitando il danno alle strutture e ai beni. Le due funzioni — rivelazione e spegnimento — sono necessarie in modo indipendente: uno sprinkler si attiva generalmente quando il calore supura la soglia di fusione del bulbo (tipicamente 68°C per gli sprinkler standard), mentre un rivelatore ottico di fumo rileva il fumo molto prima che si raggiunga quella temperatura, consentendo l'evacuazione delle persone in anticipo rispetto all'intervento degli sprinkler. La norma tecnica per gli impianti sprinkler è la UNI EN 12845 ("Installazioni fisse antincendio — Sistemi automatici a sprinkler"), mentre la norma per i sistemi IRAI è la UNI 9795. Alcune regole tecniche verticali del Codice prevedono che la presenza di un impianto sprinkler consenta di ridurre il livello di prestazione richiesto per altre misure (es. resistenza al fuoco degli elementi strutturali, compartimentazione), ma non esonera dall'obbligo di IRAI quando quest'ultimo è richiesto dalla regola applicabile. In sintesi: salvo specifica deroga valutata dal progettista antincendio e accettata dal Comando VVF, i due sistemi devono essere presenti contemporaneamente quando entrambi sono richiesti.
Cosa succede se non installo l'IRAI dove è obbligatorio?
L'omessa installazione dell'IRAI in un'attività soggetta a tale obbligo determina conseguenze su più piani: amministrativo, penale e civilistico. Sul piano amministrativo antincendio: le attività soggette ai controlli VVF ai sensi del DPR 151/2011 non possono avviare l'attività (o devono sospenderla) senza il rilascio dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio (o il silenzio-assenso sulla SCIA antincendio). La SCIA antincendio presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 deve attestare che l'attività rispetta le prescrizioni del progetto approvato o delle regole tecniche applicabili: se manca l'IRAI obbligatorio, la SCIA è falsa e l'attività è irregolare. Il Comando VVF, in sede di visita di controllo (ordinaria o straordinaria), può emettere diffida a regolarizzare con termine (tipicamente 30-90 giorni), e in caso di inottemperanza può richiedere la sospensione dell'attività al Prefetto ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 139/2006. Sul piano penale: l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 prevede l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.329 euro per chi esercita un'attività soggetta a controllo VVF in assenza dei prescritti requisiti di sicurezza antincendio. Se dall'assenza dell'IRAI deriva un sinistro con danni a persone o cose, il titolare risponde anche per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) e per i reati connessi alla violazione del D.Lgs. 81/08 (art. 55). Sul piano assicurativo: la polizza incendio dell'attività può essere dichiarata invalida dall'assicuratore in caso di sinistro, qualora sia accertato che l'attività non rispettava le prescrizioni antincendio obbligatorie al momento della stipula del contratto o al momento dell'evento. La rilevanza pratica di questo rischio è elevata, specialmente per le PMI.
Fonti normative
DM 02/09/2021 — Codice di Prevenzione Incendi (aggiornamento 2021)
UNI 9795:2013 — Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme incendio
UNI EN 54 — Componenti dei sistemi di rivelazione incendio e allarme
UNI EN 12845 — Installazioni fisse antincendio, sistemi automatici a sprinkler
DPR 151/2011 — Regolamento di prevenzione incendi, attività soggette ai controlli VVF
DM 22/01/2008 n. 37 — Imprese abilitate all'installazione di impianti antincendio
D.Lgs. 81/08 artt. 36, 37, 43, 46 — Informazione, formazione e gestione emergenze
D.Lgs. 139/2006 art. 20 — Sanzioni per violazioni delle norme antincendio
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