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FAQ ascensori e montacarichi: verifiche e manutenzione

Gli obblighi del proprietario e dell’azienda che usa ascensori e montacarichi negli edifici di lavoro.

Risposta rapida

Gli ascensori e i montacarichi installati negli edifici seguono il DPR 162/1999: comunicazione di messa in esercizio al Comune, verifica periodica ogni due anni, manutenzione affidata a personale abilitato con visite almeno semestrali per gli ascensori e annuali per i montacarichi. Gli impianti da cantiere sono invece attrezzature di lavoro con verifiche secondo l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Le risposte riguardano gli impianti di uffici, negozi, alberghi, capannoni e strutture sanitarie. In condominio il responsabile è l’amministratore per conto dei proprietari.

Domande frequenti su ascensori e montacarichiFAQ

Quali regole si applicano agli ascensori di un’azienda?
Gli ascensori installati stabilmente in edifici e costruzioni sono disciplinati, per la messa in esercizio, le verifiche e la manutenzione, dal DPR 162/1999, modificato più volte (da ultimo con i DPR 8/2015 e 23/2017). Il proprietario o il suo legale rappresentante è il responsabile dell’impianto. Per l’azienda che lo usa l’ascensore è anche parte dei luoghi di lavoro: va considerato nella valutazione dei rischi e nel piano di emergenza.
Cosa serve per mettere in esercizio un nuovo ascensore?
Dopo l’installazione l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità; entro 60 giorni il proprietario comunica al Comune (di norma tramite lo sportello unico) la messa in esercizio, indicando tra l’altro la ditta di manutenzione e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche. Il Comune assegna il numero di matricola, da esporre in cabina (art. 12).
Ogni quanto si fanno le verifiche periodiche?
Ogni due anni (art. 13), a cura dell’ASL o dell’ARPA dove competente, oppure di un organismo notificato o abilitato scelto dal proprietario. Se la verifica ha esito negativo l’impianto viene fermato fino alla verifica straordinaria che accerta l’eliminazione dei difetti. Una verifica straordinaria serve anche dopo modifiche costruttive importanti.
E la manutenzione?
Va affidata a un’impresa che dispone di personale abilitato (il cosiddetto patentino da ascensorista). Il manutentore deve visitare l’impianto almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e una volta l’anno per i montacarichi, verificando dispositivi di sicurezza, funi e catene, isolamento elettrico, e annotando i risultati nel libretto dell’impianto (art. 15). Se rileva un pericolo deve fermare l’impianto e informare proprietario e Comune.
I montacarichi e le piattaforme elevatrici seguono le stesse regole?
I montacarichi installati stabilmente rientrano nel DPR 162/1999. Le piattaforme elevatrici a bassa velocità, comprese molte piattaforme per persone con disabilità, sono macchine ai sensi della disciplina sulle macchine, ma anche per esse la normativa nazionale prevede comunicazione, manutenzione e verifiche periodiche: va controllato nel libretto e con il manutentore quale regime si applica. I montacarichi e gli ascensori da cantiere sono invece attrezzature di lavoro soggette alle verifiche periodiche dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Cosa fare se qualcuno resta bloccato in cabina?
Mantenere il contatto con la persona, rassicurarla e chiamare il servizio di pronto intervento del manutentore (il numero deve essere esposto) o i Vigili del fuoco. Le manovre di emergenza per riportare la cabina al piano vanno fatte solo da persone addestrate secondo le istruzioni del fabbricante. Gli ascensori recenti hanno un sistema di allarme bidirezionale collegato a un servizio di soccorso attivo 24 ore su 24; va verificato che funzioni.
Quali obblighi di sicurezza ci sono verso i manutentori?
Il manutentore è un’impresa esterna che lavora nei locali dell’azienda: il datore di lavoro committente deve verificarne l’idoneità tecnico-professionale, informarlo sui rischi del luogo e cooperare al coordinamento, con DUVRI quando previsto (art. 26 D.Lgs. 81/2008). Durante gli interventi l’impianto va messo fuori servizio e segnalato, e il locale macchine e il vano corsa devono essere accessibili solo al personale autorizzato.

Fonti normative

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