FAQ Serbatoi Fuori Terra e Cisterne — Sicurezza Liquidi Infiammabili e Combustibili
Risposte dettagliate sui principali obblighi normativi per i serbatoi fuori terra (SFT) e le cisterne di gasolio, benzina, solventi e oli combustibili: CPI, distanze di sicurezza, contenimento secondario, zone ATEX, verifiche periodiche e formazione dei lavoratori. Riferimenti a D.P.R. 151/2011, D.Lgs. 81/08 Titolo XI, D.Lgs. 152/2006 e norme UNI EN.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La sicurezza dei serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili e combustibili è disciplinata da un insieme articolato di norme: il D.P.R. 151/2011 per la prevenzione incendi, il D.Lgs. 81/08 per la tutela dei lavoratori (incluso il rischio ATEX), e il D.Lgs. 152/2006 per la protezione di suolo e acque sotterranee. Le FAQ seguenti chiariscono i principali obblighi per imprese manifatturiere, agricole e logistiche che detengono depositi di carburanti, oli minerali o solventi infiammabili.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HSE in merito alla corretta gestione dei serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili e combustibili, con particolare attenzione ai settori manifatturiero, agricolo, della logistica e delle officine meccaniche.
Domande frequenti sulla sicurezza dei serbatoi fuori terra e cisterneFAQ
Un serbatoio fuori terra di gasolio da 1.000 litri richiede il CPI?
La risposta dipende dalla classificazione dell'attività ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
(Allegato I, punto 12 — depositi e trattamento di liquidi infiammabili e combustibili). Il gasolio è un
liquido di classe C (punto di infiammabilità superiore a 55 °C), quindi meno restrittivo rispetto ai liquidi
di classe A o B. La soglia che determina l'assoggettamento è il volume complessivo dei serbatoi presenti
nell'attività: fino a 0,5 m³ (500 litri) l'attività non è soggetta; da 0,5 m³ fino a 25 m³ rientra in
categoria A (procedura di SCIA con asseverazione); oltre 25 m³ e fino a 50 m³ in categoria B; oltre 50 m³
in categoria C.
Un serbatoio da 1.000 litri (1 m³) di gasolio rientra dunque in categoria A del punto 12, con obbligo di
presentare la SCIA antincendio al Comando VVF competente prima dell'avvio dell'attività. Il Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI) — oggi sostituito dal verbale di visita positivo — è richiesto solo per le
categorie B e C, mentre per la categoria A il controllo VVF è successivo e a campione.
Eccezione agricola: i depositi di gasolio esclusivamente per uso agricolo con capacità inferiore a 9 m³
possono beneficiare di semplificazioni previste dal D.M. 12 settembre 2003, ma è comunque necessario
valutare il singolo caso con il SUAP comunale e verificare che non esistano ulteriori attività soggette
nello stesso stabilimento che alzino la capacità complessiva oltre le soglie di categoria.
Quali distanze di sicurezza devono rispettare i serbatoi fuori terra da edifici, confini e fonti di ignizione?
Le distanze di sicurezza per i serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili e combustibili sono
definite principalmente dal D.M. 6 aprile 1995 (norme di sicurezza antincendio per impianti di
distribuzione stradale di carburanti), dalle istruzioni tecniche VVF applicabili al deposito specifico e
dalla norma UNI EN 12285-2 per i serbatoi in acciaio prefabbricati.
In linea generale, la distanza minima dipende dalla classe del liquido e dalla capacità totale installata:
— Liquidi di classe C (gasolio, oli combustibili): almeno 6 metri da fabbricati con aperture esterne
(porte e finestre), non meno di 3 metri dal confine di proprietà, non meno di 3 metri da prese d'aria
e prese d'aspirazione di impianti di ventilazione, non meno di 1 metro da strutture proprie.
— Liquidi di classe A (benzina, solventi con punto di infiammabilità < 21 °C): le distanze tipiche
raddoppiano rispetto alla classe C — almeno 12 metri dai fabbricati e 6 metri dai confini.
— Liquidi di classe B (cherosene, alcol etilico): distanze intermedie tra classe A e C.
Le distanze possono essere ridotte in presenza di muri tagliafuoco REI 120 interposti o di schermi
equivalenti certificati, previo accordo scritto con il Comando VVF competente. Per serbatoi con capacità
totale superiore a 25 m³ le tavole di calcolo del D.M. 6 aprile 1995 prevedono distanze maggiorate in
funzione del quantitativo complessivo. È sempre necessario verificare i regolamenti urbanistici comunali,
che possono imporre distanze aggiuntive rispetto ai minimi di norma antincendio.
Il serbatoio fuori terra di gasolio deve essere a doppia parete o avere una vasca di contenimento?
Sì, in quasi tutti i contesti produttivi. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), in particolare l'art. 103, che impone misure di prevenzione e
contenimento degli sversamenti accidentali al suolo e alle acque sotterranee per i depositi di idrocarburi
liquidi. Le due soluzioni tecniche ammesse sono equivalenti tra loro:
(1) Serbatoio a doppia parete con interspazio monitorato — il serbatoio interno è avvolto da una parete
esterna; l'interspazio è dotato di sistema di rilevazione di perdite (calo di pressione o presenza di
liquido nell'intercapedine). Soluzione conforme alla norma UNI EN 12285-2.
(2) Vasca di contenimento impermeabile con volume utile pari ad almeno il 110 % della capacità del
serbatoio singolo, oppure pari al volume del serbatoio più grande in caso di più serbatoi nello stesso
bacino. La vasca deve essere impermeabile agli idrocarburi, priva di scarichi verso fognature o corpi
idrici e dotata di sistema di rilevazione e raccolta degli eventuali sversamenti.
L'esenzione esplicita riguarda esclusivamente i serbatoi per uso agricolo con capacità inferiore a 1.500
litri installati in zone non vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Per tutti gli altri casi —
officine meccaniche, aziende manifatturiere, depositi logistici — il contenimento secondario è obbligatorio
a prescindere dalla capacità. La mancanza del contenimento secondario configura una violazione ambientale
sanzionata dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006.
Quali verifiche periodiche devono essere effettuate su un serbatoio fuori terra di liquidi infiammabili?
Le verifiche periodiche coprono sia l'aspetto antincendio sia quello strutturale e ambientale.
Sul fronte antincendio (VVF), il D.P.R. 151/2011 prevede: sopralluogo periodico dei VVF per le attività
in categoria B (ogni 5 anni) e categoria C (ogni 2 anni); obbligo di nuova SCIA in caso di modifiche
sostanziali all'impianto (cambio di capacità, di sostanza stoccata o di layout).
Sul fronte strutturale e ambientale le verifiche tipiche sono:
(1) Ispezione visiva annuale — controllo dell'integrità delle pareti esterne, della verniciatura
anticorrosione, dei raccordi, delle valvole di fondo e di sfiato; verifica dell'efficienza della
vasca di contenimento o del sistema di monitoraggio dell'interspazio nel serbatoio a doppia parete.
(2) Prova di tenuta — eseguita in fase di prima installazione e, per serbatoi a singola parete con
vasca esterna, ripetuta ogni 5 anni secondo UNI EN 13160-7; per i serbatoi a doppia parete il
monitoraggio continuo dell'interspazio sostituisce la prova di tenuta periodica.
(3) Protezione anticorrosione — verifica quinquennale dello spessore delle pareti con ultrasuoni (UT)
per i serbatoi in acciaio al carbonio; controllo del rivestimento e dell'eventuale catodizzazione.
(4) Collaudo quinquennale — per i serbatoi oltre 5 m³ rientranti nelle attività VVF: ispezione
interna con pulizia, bonifica e controllo spessori da parte di organismo di ispezione accreditato.
I soggetti qualificati per le verifiche sono: ingegneri abilitati con competenza in impiantistica
industriale, organismi di ispezione accreditati Accredia per le prove di tenuta, e il Comando VVF per
i controlli antincendio periodici previsti dalla legge.
Un'officina meccanica con un fusto da 200 litri di benzina ha obblighi antincendio specifici?
Sì, e sono più severi di quanto molti operatori ritengano. La benzina è un liquido di classe A
(punto di infiammabilità inferiore a 21 °C), la categoria di rischio più elevata tra i liquidi infiammabili:
la sua tensione di vapore rende pericolosa la formazione di miscele esplosive con l'aria già a temperatura
ambiente ordinaria.
Per un fusto da 200 litri (0,2 m³) la quantità è sotto la soglia dei 500 litri che innesca l'obbligo di
SCIA VVF (punto 12 Allegato I D.P.R. 151/2011), ma rimangono vigenti i seguenti obblighi specifici:
— Classificazione ATEX dell'area di stoccaggio: la zona in prossimità del fusto e dei punti di travaso
va classificata come zona 1 o 2 ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI e della CEI EN 60079-10-1; il
Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) deve essere redatto e allegato al DVR.
— Contenimento: il fusto deve essere posato su bacino di contenimento impermeabile o conservato in
armadio di sicurezza certificato UNI EN 14470-1 (resistenza al fuoco 90 minuti, ventilazione integrata).
— Locale dedicato: se non si usa l'armadio di sicurezza, il deposito deve avvenire in locale separato
con pareti REI 60, ventilazione naturale o forzata (almeno 6 ricambi aria/ora), pavimento con soglia
di contenimento e illuminazione ATEX zona 1.
— Divieto assoluto di fumo e fonti di ignizione: interruttori, lampade e motori nell'area devono essere
certificati Ex; è vietato l'uso di utensili che generino scintille.
— Il travaso deve avvenire con pompa manuale antistatica o attrezzatura antideflagrante certificata;
il contenitore di destinazione deve essere collegato equipotenzialmente al fusto prima di ogni travaso.
— Sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a vapori di benzina sono soggetti a sorveglianza
sanitaria periodica per rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08).
Come si classificano i liquidi nei serbatoi ai fini delle norme antincendio italiane?
Il sistema di classificazione italiano dei liquidi infiammabili e combustibili in base al punto di
infiammabilità è definito nella Circolare MI.SA. n. 91/1973 e nelle istruzioni tecniche VVF. Si articola
in tre classi principali:
Classe A — punto di infiammabilità inferiore a 21 °C.
Sottoclasse A1: punto di infiammabilità < 0 °C (pentano, etere etilico, solfuro di carbonio).
Sottoclasse A2: punto di infiammabilità tra 0 °C e 21 °C (benzina, acetone, alcol metilico, toluene,
xilene, acetato di etile). Formano miscele esplosive con l'aria già a temperatura ambiente: sono le
sostanze più pericolose ai fini antincendio e ATEX.
Classe B — punto di infiammabilità compreso tra 21 °C e 65 °C.
Esempi: alcol etilico (punto di infiammabilità 13 °C → ma classificato B secondo alcune circolari),
cherosene lampante (40–65 °C), alcuni solventi aromatici pesanti. Pericolose se riscaldate o in
ambienti con temperature elevate.
Classe C — punto di infiammabilità superiore a 65 °C (in alcune normative VVF > 55 °C).
Esempi: gasolio (52–96 °C a seconda della formulazione), nafta solvente, oli lubrificanti minerali,
olio combustibile. Il rischio è significativamente inferiore a temperatura ambiente, ma diventa
rilevante in caso di riscaldamento, atomizzazione, nebulizzazione o sversamento su superfici calde.
Questa classificazione incide direttamente su: soglie di assoggettamento al D.P.R. 151/2011 (i liquidi
di classe A hanno soglie più basse); estensione della zona ATEX (zona 0, 1 o 2); distanze di sicurezza
prescritte; categorie di apparecchi Ex ammessi. Per i liquidi non espressamente classificati nella
normativa italiana si applica il Regolamento CE 1272/2008 (CLP/GHS) che utilizza la categoria GHS1-4
per i liquidi infiammabili.
Un serbatoio di GPL (gas liquefatto di petrolio) rientra negli stessi obblighi dei serbatoi di liquidi infiammabili?
No. Il GPL è tecnicamente un gas liquefatto sotto pressione (propano, butano o loro miscele) e la
sua normativa di sicurezza differisce radicalmente da quella per gasolio o benzina.
Il quadro normativo specifico per i serbatoi fissi di GPL è:
— D.M. 13 ottobre 1994 — norme tecniche per impianti di deposito di GPL in serbatoi fissi per usi
industriali e civili.
— D.M. 14 maggio 2004 — norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di GPL.
Le principali differenze rispetto ai serbatoi di liquidi infiammabili convenzionali sono:
(1) CPI sempre obbligatorio: qualsiasi deposito di GPL in serbatoio fisso rientra nel punto 24
dell'Allegato I D.P.R. 151/2011 (gas infiammabili compressi, liquefatti, disciolti), a prescindere
dalla capacità. Non esiste una soglia minima esente come per i liquidi di classe C.
(2) Distanze di sicurezza molto più estese: un serbatoio GPL da 5.000 litri deve rispettare almeno
25 metri dai fabbricati civili contigui; le distanze crescono con la capacità e la posizione del
serbatoio (interrato, semi-interrato o fuori terra).
(3) Dispositivi di sicurezza specifici obbligatori: valvole di sicurezza a molla tarrate, indicatori
di livello, valvola di eccesso di flusso, colonnina di scarico protetta, messa a terra e
collegamento equipotenziale, recinto di protezione.
(4) Verifica periodica INAIL (ex ISPESL): i serbatoi GPL fissi sono attrezzature a pressione ai
sensi della Direttiva PED 2014/68/UE e del D.Lgs. 93/2000; la verifica di primo impianto è
eseguita da organismo notificato, le verifiche di riqualificazione periodica (ogni 10 anni per
i serbatoi criogenici, tempistiche variabili per il GPL) da INAIL o organismo abilitato.
(5) Zona ATEX più restrittiva: il GPL in fase gassosa è più denso dell'aria e si accumula nelle
parti basse, estendendo l'area classificata zona 1 attorno ai punti di possibile rilascio.
La zona ATEX intorno a un serbatoio fuori terra di liquidi infiammabili deve essere valutata nel DVR?
Sì, è un obbligo esplicito distinto rispetto alla generica valutazione dei rischi. Il D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Titolo XI (artt. 288-297), in recepimento della Direttiva 99/92/CE, impone al datore
di lavoro di valutare il rischio di esplosione ogni volta che siano presenti sostanze infiammabili in
quantità tali da poter formare atmosfere esplosive, anche occasionalmente.
I serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili di classe A e B rientrano sempre in questo obbligo. Anche
i liquidi di classe C vi rientrano se stoccati a temperatura superiore al loro punto di infiammabilità o
in condizioni che favoriscano la nebulizzazione (perdite su superfici calde, ugelli di travaso).
La valutazione si articola in tre obblighi documentali:
(1) Classificazione delle zone pericolose secondo la norma CEI EN 60079-10-1 (vapori e gas):
— Zona 0: presenza continua o di lunga durata di atmosfera esplosiva (interno del serbatoio
durante il servizio, se non inertizzato con gas inerte).
— Zona 1: presenza possibile in condizioni normali di esercizio (area 1–3 metri attorno agli
sfiati, ai bocchettoni di carico/scarico, alle valvole di fondo, calcolata secondo le
tabelle della norma in funzione del liquido e del flusso di vapori).
— Zona 2: presenza solo in caso di anomalia (area circostante più ampia, per sversamenti o
guasti imprevisti).
(2) Redazione del Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE o ExD), previsto dall'art. 294
D.Lgs. 81/08: deve essere redatto prima dell'avvio dell'attività, aggiornato in caso di modifiche
e firmato dal datore di lavoro; contiene la mappa delle zone, l'elenco delle sorgenti di rilascio
e le misure di prevenzione adottate.
(3) Selezione delle attrezzature Ex conformi alla Direttiva 2014/34/UE: tutti gli apparecchi elettrici
(motori, quadri, lampade, sensori, caricabatterie), i veicoli e gli utensili ammessi nella zona
classificata devono recare la marcatura Ex e la categoria appropriata (es. Cat. 2G per zona 1,
Cat. 3G per zona 2).
Il mancato rispetto di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 297
D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, alle aggravanti previste dagli artt. 589 e 590 c.p.
Quali obblighi di formazione e informazione esistono per i lavoratori che operano vicino a serbatoi di liquidi infiammabili?
Il D.Lgs. 81/08 articola gli obblighi di informazione e formazione su più livelli specifici,
tutti applicabili alle attività con serbatoi di liquidi infiammabili.
Art. 36 — Informazione: ogni lavoratore deve ricevere, prima di essere adibito alla mansione e in forma
comprensibile, informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure
di emergenza. Nel caso dei serbatoi di liquidi infiammabili ciò comprende: classe del liquido stoccato
e rischi correlati (incendio, formazione di vapori, tossicità), modalità di travaso sicuro (connessione
equipotenziale prima del travaso, uso di attrezzatura antistatica), uso dei DPI specifici (tute
antistatiche, scarpe con suola conduttiva, guanti resistenti agli idrocarburi, occhiali) e procedure di
evacuazione e primo intervento in caso di sversamento o incendio.
Art. 37 — Formazione: la formazione deve essere documentata, adeguata alla mansione specifica e rinnovata
in occasione di cambiamenti tecnologici rilevanti o modifiche delle procedure. Per le attività in zone
ATEX, l'art. 294 co. 2 D.Lgs. 81/08 e l'allegato L prevedono formazione specifica sui rischi di
esplosione, sul significato della segnaletica ATEX (triangolo giallo con "E" nero su sfondo giallo) e
sull'uso corretto delle attrezzature certificate Ex.
Operazioni di travaso da autobotti/cisterne mobili: il D.M. 6 aprile 1995 e le istruzioni tecniche VVF
richiedono che l'addetto alle operazioni di rifornimento verifichi la corretta messa a terra del veicolo
cisterna e il collegamento equipotenziale con il serbatoio fisso prima di ogni travaso, per eliminare il
rischio di scariche elettrostatiche.
Formazione antincendio: le attività soggette al D.P.R. 151/2011 con liquidi infiammabili ricadono nel
rischio incendio "alto" ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; gli addetti alle emergenze devono frequentare
il corso antincendio per rischio alto (minimo 16 ore con esercitazione pratica antincendio) e rinnovarlo
ogni 3 anni.
Un serbatoio fuori terra di gasolio da 1.000 litri richiede il CPI?
La risposta dipende dalla classificazione dell'attività ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
(Allegato I, punto 12 — depositi e trattamento di liquidi infiammabili e combustibili). Il gasolio è un
liquido di classe C (punto di infiammabilità superiore a 55 °C), quindi meno restrittivo rispetto ai liquidi
di classe A o B. La soglia che determina l'assoggettamento è il volume complessivo dei serbatoi presenti
nell'attività: fino a 0,5 m³ (500 litri) l'attività non è soggetta; da 0,5 m³ fino a 25 m³ rientra in
categoria A (procedura di SCIA con asseverazione); oltre 25 m³ e fino a 50 m³ in categoria B; oltre 50 m³
in categoria C.
Un serbatoio da 1.000 litri (1 m³) di gasolio rientra dunque in categoria A del punto 12, con obbligo di
presentare la SCIA antincendio al Comando VVF competente prima dell'avvio dell'attività. Il Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI) — oggi sostituito dal verbale di visita positivo — è richiesto solo per le
categorie B e C, mentre per la categoria A il controllo VVF è successivo e a campione.
Eccezione agricola: i depositi di gasolio esclusivamente per uso agricolo con capacità inferiore a 9 m³
possono beneficiare di semplificazioni previste dal D.M. 12 settembre 2003, ma è comunque necessario
valutare il singolo caso con il SUAP comunale e verificare che non esistano ulteriori attività soggette
nello stesso stabilimento che alzino la capacità complessiva oltre le soglie di categoria.
Quali distanze di sicurezza devono rispettare i serbatoi fuori terra da edifici, confini e fonti di ignizione?
Le distanze di sicurezza per i serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili e combustibili sono
definite principalmente dal D.M. 6 aprile 1995 (norme di sicurezza antincendio per impianti di
distribuzione stradale di carburanti), dalle istruzioni tecniche VVF applicabili al deposito specifico e
dalla norma UNI EN 12285-2 per i serbatoi in acciaio prefabbricati.
In linea generale, la distanza minima dipende dalla classe del liquido e dalla capacità totale installata:
— Liquidi di classe C (gasolio, oli combustibili): almeno 6 metri da fabbricati con aperture esterne
(porte e finestre), non meno di 3 metri dal confine di proprietà, non meno di 3 metri da prese d'aria
e prese d'aspirazione di impianti di ventilazione, non meno di 1 metro da strutture proprie.
— Liquidi di classe A (benzina, solventi con punto di infiammabilità < 21 °C): le distanze tipiche
raddoppiano rispetto alla classe C — almeno 12 metri dai fabbricati e 6 metri dai confini.
— Liquidi di classe B (cherosene, alcol etilico): distanze intermedie tra classe A e C.
Le distanze possono essere ridotte in presenza di muri tagliafuoco REI 120 interposti o di schermi
equivalenti certificati, previo accordo scritto con il Comando VVF competente. Per serbatoi con capacità
totale superiore a 25 m³ le tavole di calcolo del D.M. 6 aprile 1995 prevedono distanze maggiorate in
funzione del quantitativo complessivo. È sempre necessario verificare i regolamenti urbanistici comunali,
che possono imporre distanze aggiuntive rispetto ai minimi di norma antincendio.
Il serbatoio fuori terra di gasolio deve essere a doppia parete o avere una vasca di contenimento?
Sì, in quasi tutti i contesti produttivi. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), in particolare l'art. 103, che impone misure di prevenzione e
contenimento degli sversamenti accidentali al suolo e alle acque sotterranee per i depositi di idrocarburi
liquidi. Le due soluzioni tecniche ammesse sono equivalenti tra loro:
(1) Serbatoio a doppia parete con interspazio monitorato — il serbatoio interno è avvolto da una parete
esterna; l'interspazio è dotato di sistema di rilevazione di perdite (calo di pressione o presenza di
liquido nell'intercapedine). Soluzione conforme alla norma UNI EN 12285-2.
(2) Vasca di contenimento impermeabile con volume utile pari ad almeno il 110 % della capacità del
serbatoio singolo, oppure pari al volume del serbatoio più grande in caso di più serbatoi nello stesso
bacino. La vasca deve essere impermeabile agli idrocarburi, priva di scarichi verso fognature o corpi
idrici e dotata di sistema di rilevazione e raccolta degli eventuali sversamenti.
L'esenzione esplicita riguarda esclusivamente i serbatoi per uso agricolo con capacità inferiore a 1.500
litri installati in zone non vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Per tutti gli altri casi —
officine meccaniche, aziende manifatturiere, depositi logistici — il contenimento secondario è obbligatorio
a prescindere dalla capacità. La mancanza del contenimento secondario configura una violazione ambientale
sanzionata dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006.
Quali verifiche periodiche devono essere effettuate su un serbatoio fuori terra di liquidi infiammabili?
Le verifiche periodiche coprono sia l'aspetto antincendio sia quello strutturale e ambientale.
Sul fronte antincendio (VVF), il D.P.R. 151/2011 prevede: sopralluogo periodico dei VVF per le attività
in categoria B (ogni 5 anni) e categoria C (ogni 2 anni); obbligo di nuova SCIA in caso di modifiche
sostanziali all'impianto (cambio di capacità, di sostanza stoccata o di layout).
Sul fronte strutturale e ambientale le verifiche tipiche sono:
(1) Ispezione visiva annuale — controllo dell'integrità delle pareti esterne, della verniciatura
anticorrosione, dei raccordi, delle valvole di fondo e di sfiato; verifica dell'efficienza della
vasca di contenimento o del sistema di monitoraggio dell'interspazio nel serbatoio a doppia parete.
(2) Prova di tenuta — eseguita in fase di prima installazione e, per serbatoi a singola parete con
vasca esterna, ripetuta ogni 5 anni secondo UNI EN 13160-7; per i serbatoi a doppia parete il
monitoraggio continuo dell'interspazio sostituisce la prova di tenuta periodica.
(3) Protezione anticorrosione — verifica quinquennale dello spessore delle pareti con ultrasuoni (UT)
per i serbatoi in acciaio al carbonio; controllo del rivestimento e dell'eventuale catodizzazione.
(4) Collaudo quinquennale — per i serbatoi oltre 5 m³ rientranti nelle attività VVF: ispezione
interna con pulizia, bonifica e controllo spessori da parte di organismo di ispezione accreditato.
I soggetti qualificati per le verifiche sono: ingegneri abilitati con competenza in impiantistica
industriale, organismi di ispezione accreditati Accredia per le prove di tenuta, e il Comando VVF per
i controlli antincendio periodici previsti dalla legge.
Un'officina meccanica con un fusto da 200 litri di benzina ha obblighi antincendio specifici?
Sì, e sono più severi di quanto molti operatori ritengano. La benzina è un liquido di classe A
(punto di infiammabilità inferiore a 21 °C), la categoria di rischio più elevata tra i liquidi infiammabili:
la sua tensione di vapore rende pericolosa la formazione di miscele esplosive con l'aria già a temperatura
ambiente ordinaria.
Per un fusto da 200 litri (0,2 m³) la quantità è sotto la soglia dei 500 litri che innesca l'obbligo di
SCIA VVF (punto 12 Allegato I D.P.R. 151/2011), ma rimangono vigenti i seguenti obblighi specifici:
— Classificazione ATEX dell'area di stoccaggio: la zona in prossimità del fusto e dei punti di travaso
va classificata come zona 1 o 2 ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI e della CEI EN 60079-10-1; il
Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) deve essere redatto e allegato al DVR.
— Contenimento: il fusto deve essere posato su bacino di contenimento impermeabile o conservato in
armadio di sicurezza certificato UNI EN 14470-1 (resistenza al fuoco 90 minuti, ventilazione integrata).
— Locale dedicato: se non si usa l'armadio di sicurezza, il deposito deve avvenire in locale separato
con pareti REI 60, ventilazione naturale o forzata (almeno 6 ricambi aria/ora), pavimento con soglia
di contenimento e illuminazione ATEX zona 1.
— Divieto assoluto di fumo e fonti di ignizione: interruttori, lampade e motori nell'area devono essere
certificati Ex; è vietato l'uso di utensili che generino scintille.
— Il travaso deve avvenire con pompa manuale antistatica o attrezzatura antideflagrante certificata;
il contenitore di destinazione deve essere collegato equipotenzialmente al fusto prima di ogni travaso.
— Sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a vapori di benzina sono soggetti a sorveglianza
sanitaria periodica per rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08).
Come si classificano i liquidi nei serbatoi ai fini delle norme antincendio italiane?
Il sistema di classificazione italiano dei liquidi infiammabili e combustibili in base al punto di
infiammabilità è definito nella Circolare MI.SA. n. 91/1973 e nelle istruzioni tecniche VVF. Si articola
in tre classi principali:
Classe A — punto di infiammabilità inferiore a 21 °C.
Sottoclasse A1: punto di infiammabilità < 0 °C (pentano, etere etilico, solfuro di carbonio).
Sottoclasse A2: punto di infiammabilità tra 0 °C e 21 °C (benzina, acetone, alcol metilico, toluene,
xilene, acetato di etile). Formano miscele esplosive con l'aria già a temperatura ambiente: sono le
sostanze più pericolose ai fini antincendio e ATEX.
Classe B — punto di infiammabilità compreso tra 21 °C e 65 °C.
Esempi: alcol etilico (punto di infiammabilità 13 °C → ma classificato B secondo alcune circolari),
cherosene lampante (40–65 °C), alcuni solventi aromatici pesanti. Pericolose se riscaldate o in
ambienti con temperature elevate.
Classe C — punto di infiammabilità superiore a 65 °C (in alcune normative VVF > 55 °C).
Esempi: gasolio (52–96 °C a seconda della formulazione), nafta solvente, oli lubrificanti minerali,
olio combustibile. Il rischio è significativamente inferiore a temperatura ambiente, ma diventa
rilevante in caso di riscaldamento, atomizzazione, nebulizzazione o sversamento su superfici calde.
Questa classificazione incide direttamente su: soglie di assoggettamento al D.P.R. 151/2011 (i liquidi
di classe A hanno soglie più basse); estensione della zona ATEX (zona 0, 1 o 2); distanze di sicurezza
prescritte; categorie di apparecchi Ex ammessi. Per i liquidi non espressamente classificati nella
normativa italiana si applica il Regolamento CE 1272/2008 (CLP/GHS) che utilizza la categoria GHS1-4
per i liquidi infiammabili.
Un serbatoio di GPL (gas liquefatto di petrolio) rientra negli stessi obblighi dei serbatoi di liquidi infiammabili?
No. Il GPL è tecnicamente un gas liquefatto sotto pressione (propano, butano o loro miscele) e la
sua normativa di sicurezza differisce radicalmente da quella per gasolio o benzina.
Il quadro normativo specifico per i serbatoi fissi di GPL è:
— D.M. 13 ottobre 1994 — norme tecniche per impianti di deposito di GPL in serbatoi fissi per usi
industriali e civili.
— D.M. 14 maggio 2004 — norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di GPL.
Le principali differenze rispetto ai serbatoi di liquidi infiammabili convenzionali sono:
(1) CPI sempre obbligatorio: qualsiasi deposito di GPL in serbatoio fisso rientra nel punto 24
dell'Allegato I D.P.R. 151/2011 (gas infiammabili compressi, liquefatti, disciolti), a prescindere
dalla capacità. Non esiste una soglia minima esente come per i liquidi di classe C.
(2) Distanze di sicurezza molto più estese: un serbatoio GPL da 5.000 litri deve rispettare almeno
25 metri dai fabbricati civili contigui; le distanze crescono con la capacità e la posizione del
serbatoio (interrato, semi-interrato o fuori terra).
(3) Dispositivi di sicurezza specifici obbligatori: valvole di sicurezza a molla tarrate, indicatori
di livello, valvola di eccesso di flusso, colonnina di scarico protetta, messa a terra e
collegamento equipotenziale, recinto di protezione.
(4) Verifica periodica INAIL (ex ISPESL): i serbatoi GPL fissi sono attrezzature a pressione ai
sensi della Direttiva PED 2014/68/UE e del D.Lgs. 93/2000; la verifica di primo impianto è
eseguita da organismo notificato, le verifiche di riqualificazione periodica (ogni 10 anni per
i serbatoi criogenici, tempistiche variabili per il GPL) da INAIL o organismo abilitato.
(5) Zona ATEX più restrittiva: il GPL in fase gassosa è più denso dell'aria e si accumula nelle
parti basse, estendendo l'area classificata zona 1 attorno ai punti di possibile rilascio.
La zona ATEX intorno a un serbatoio fuori terra di liquidi infiammabili deve essere valutata nel DVR?
Sì, è un obbligo esplicito distinto rispetto alla generica valutazione dei rischi. Il D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Titolo XI (artt. 288-297), in recepimento della Direttiva 99/92/CE, impone al datore
di lavoro di valutare il rischio di esplosione ogni volta che siano presenti sostanze infiammabili in
quantità tali da poter formare atmosfere esplosive, anche occasionalmente.
I serbatoi fuori terra di liquidi infiammabili di classe A e B rientrano sempre in questo obbligo. Anche
i liquidi di classe C vi rientrano se stoccati a temperatura superiore al loro punto di infiammabilità o
in condizioni che favoriscano la nebulizzazione (perdite su superfici calde, ugelli di travaso).
La valutazione si articola in tre obblighi documentali:
(1) Classificazione delle zone pericolose secondo la norma CEI EN 60079-10-1 (vapori e gas):
— Zona 0: presenza continua o di lunga durata di atmosfera esplosiva (interno del serbatoio
durante il servizio, se non inertizzato con gas inerte).
— Zona 1: presenza possibile in condizioni normali di esercizio (area 1–3 metri attorno agli
sfiati, ai bocchettoni di carico/scarico, alle valvole di fondo, calcolata secondo le
tabelle della norma in funzione del liquido e del flusso di vapori).
— Zona 2: presenza solo in caso di anomalia (area circostante più ampia, per sversamenti o
guasti imprevisti).
(2) Redazione del Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE o ExD), previsto dall'art. 294
D.Lgs. 81/08: deve essere redatto prima dell'avvio dell'attività, aggiornato in caso di modifiche
e firmato dal datore di lavoro; contiene la mappa delle zone, l'elenco delle sorgenti di rilascio
e le misure di prevenzione adottate.
(3) Selezione delle attrezzature Ex conformi alla Direttiva 2014/34/UE: tutti gli apparecchi elettrici
(motori, quadri, lampade, sensori, caricabatterie), i veicoli e gli utensili ammessi nella zona
classificata devono recare la marcatura Ex e la categoria appropriata (es. Cat. 2G per zona 1,
Cat. 3G per zona 2).
Il mancato rispetto di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 297
D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, alle aggravanti previste dagli artt. 589 e 590 c.p.
Quali obblighi di formazione e informazione esistono per i lavoratori che operano vicino a serbatoi di liquidi infiammabili?
Il D.Lgs. 81/08 articola gli obblighi di informazione e formazione su più livelli specifici,
tutti applicabili alle attività con serbatoi di liquidi infiammabili.
Art. 36 — Informazione: ogni lavoratore deve ricevere, prima di essere adibito alla mansione e in forma
comprensibile, informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure
di emergenza. Nel caso dei serbatoi di liquidi infiammabili ciò comprende: classe del liquido stoccato
e rischi correlati (incendio, formazione di vapori, tossicità), modalità di travaso sicuro (connessione
equipotenziale prima del travaso, uso di attrezzatura antistatica), uso dei DPI specifici (tute
antistatiche, scarpe con suola conduttiva, guanti resistenti agli idrocarburi, occhiali) e procedure di
evacuazione e primo intervento in caso di sversamento o incendio.
Art. 37 — Formazione: la formazione deve essere documentata, adeguata alla mansione specifica e rinnovata
in occasione di cambiamenti tecnologici rilevanti o modifiche delle procedure. Per le attività in zone
ATEX, l'art. 294 co. 2 D.Lgs. 81/08 e l'allegato L prevedono formazione specifica sui rischi di
esplosione, sul significato della segnaletica ATEX (triangolo giallo con "E" nero su sfondo giallo) e
sull'uso corretto delle attrezzature certificate Ex.
Operazioni di travaso da autobotti/cisterne mobili: il D.M. 6 aprile 1995 e le istruzioni tecniche VVF
richiedono che l'addetto alle operazioni di rifornimento verifichi la corretta messa a terra del veicolo
cisterna e il collegamento equipotenziale con il serbatoio fisso prima di ogni travaso, per eliminare il
rischio di scariche elettrostatiche.
Formazione antincendio: le attività soggette al D.P.R. 151/2011 con liquidi infiammabili ricadono nel
rischio incendio "alto" ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; gli addetti alle emergenze devono frequentare
il corso antincendio per rischio alto (minimo 16 ore con esercitazione pratica antincendio) e rinnovarlo
ogni 3 anni.
Fonti normative
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo XI (ATEX, artt. 288-297) e art. 46 (Prevenzione incendi)
D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Allegato I punto 12 (depositi liquidi infiammabili) e punto 24 (gas infiammabili)
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — art. 103 (depositi idrocarburi, contenimento sversamenti suolo e acque)
D.M. 6 aprile 1995 — Norme di sicurezza antincendio per impianti di distribuzione carburante
D.M. 13 ottobre 1994 — Norme tecniche per impianti di deposito GPL in serbatoi fissi
D.M. 14 maggio 2004 — Norme di sicurezza per impianti di distribuzione stradale di GPL
Direttiva 99/92/CE (ATEX luoghi di lavoro) — recepita dal D.Lgs. 81/08 Titolo XI artt. 288-297
Direttiva 2014/34/UE — Attrezzature e sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive
UNI EN 12285-2 — Serbatoi orizzontali cilindrici in acciaio prefabbricati per il deposito fuori terra di liquidi
UNI EN 14470-1 — Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili nei luoghi di lavoro
CEI EN 60079-10-1 — Atmosfere esplosive: classificazione delle zone pericolose per gas e vapori infiammabili
D.M. 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza
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