Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza nelle sagre, feste patronali, mercatini e manifestazioni locali: chi è il datore di lavoro nelle pro-loco, obblighi dei volontari, strutture temporanee e gestione del pubblico, rischio incendio nei gazebo, HACCP per la somministrazione di alimenti e rischio elettrico dei generatori.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Le sagre e le manifestazioni locali comportano obblighi di sicurezza spesso sottovalutati dalle pro-loco e dalle associazioni organizzatrici. Ti supportiamo nella redazione del Piano di Sicurezza della Manifestazione, nella verifica della conformità delle strutture temporanee, nella formazione dei volontari e negli adempimenti HACCP.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di presidenti di pro-loco, amministratori comunali e organizzatori di eventi locali sulla sicurezza nelle sagre e manifestazioni, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al DM 02/09/2021 e al Reg. CE 852/2004 per la sicurezza alimentare.
Domande frequenti sulla sicurezza nelle sagreFAQ
Chi è il datore di lavoro in una sagra organizzata da una pro-loco?
Nelle sagre e manifestazioni organizzate da pro-loco, associazioni di volontariato o altri enti del Terzo Settore, l'identificazione del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 richiede un'analisi specifica dell'organizzazione concreta dell'evento. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 2, comma 1, lettera b), definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva. Nelle pro-loco e associazioni: il presidente della pro-loco è generalmente considerato il datore di lavoro quando coordina e dirige l'attività dei volontari e degli eventuali lavoratori dipendenti o parasubordinati impiegati nella manifestazione; se la sagra è organizzata in collaborazione con il Comune o con un'associazione di categoria, la responsabilità può essere condivisa o ricadere sull'ente che di fatto esercita il potere direttivo sull'organizzazione. Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), all'art. 17, prevede che gli enti del Terzo Settore assicurino i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso terzi: questo obbligo si affianca e non sostituisce gli obblighi del D.Lgs. 81/08. La distinzione rilevante è tra volontari (soggetti a obblighi del D.Lgs. 117/2017 e parzialmente del D.Lgs. 81/08) e lavoratori dipendenti o parasubordinati eventualmente impiegati (soggetti a piena applicazione del D.Lgs. 81/08). È fortemente consigliato che ogni pro-loco organizzi prima dell'evento un briefing di sicurezza documentato, nomini un referente per la sicurezza della manifestazione e verifichi la copertura assicurativa di tutti i partecipanti.
I volontari delle pro-loco devono ricevere DPI e formazione come i lavoratori dipendenti?
La questione è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il D.Lgs. 81/08, art. 3, comma 12-bis (introdotto dal D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021), estende l'applicazione delle disposizioni del Testo Unico ai volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, prevedendo obblighi specifici in capo all'ente di volontariato: informazione sui rischi connessi all'attività svolta, formazione adeguata alle mansioni affidate, fornitura dei DPI necessari. Per i volontari impiegati nelle sagre e manifestazioni, l'ente organizzatore deve quindi: fornire informazioni sui rischi specifici dell'attività (rischio incendio, rischio elettrico, rischio infortuni da attrezzature da cucina, rischio da movimentazione manuale dei carichi per il montaggio e smontaggio delle strutture); formare i volontari sulle procedure di emergenza e di evacuazione dell'area manifestazione; fornire i DPI appropriati: guanti da lavoro per la manipolazione di materiali e attrezzature, scarpe antinfortunistiche per il montaggio strutture, grembiuli e guanti resistenti al calore per gli addetti alla somministrazione di cibi caldi, copricapo e vestiario igienico per gli addetti alla preparazione alimenti. La formazione per i volontari può essere semplificata rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti, ma deve essere documentata. Il D.Lgs. 117/2017, art. 18, impone agli enti del Terzo Settore di assicurare i volontari contro infortuni e responsabilità civile: la polizza assicurativa è quindi obbligatoria e deve essere verificata prima di ogni manifestazione. L'assenza di DPI o di informazione/formazione dei volontari espone il presidente della pro-loco a responsabilità civile e penale in caso di infortuni.
Le strutture temporanee di una sagra (gazebo, palchi, tensostrutture) richiedono autorizzazioni specifiche?
Sì. Le strutture temporanee utilizzate nelle sagre e manifestazioni (gazebo, stand espositivi, palchi, tensostrutture, tribune, impalcature per scenografie) sono soggette a una pluralità di normative che si sovrappongono sul piano della sicurezza strutturale, della gestione del pubblico e della prevenzione incendi. Sul piano strutturale: le strutture temporanee con copertura superiore a 50 mq devono essere progettate da un professionista abilitato (ingegnere o architetto) ai sensi del DM 08/03/2011 (Norme tecniche per le costruzioni); la relazione tecnica di calcolo strutturale deve essere depositata in Comune prima del montaggio; il montaggio deve avvenire secondo le istruzioni del costruttore/progettista ed essere verificato da un tecnico competente prima dell'apertura al pubblico. Sul piano della sicurezza del pubblico: le manifestazioni con affollamento superiore a 200 persone (valore indicativo; ogni Comune può avere soglie diverse nel regolamento locale) richiedono generalmente un Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) o documento equivalente, da presentare al Comune e alla Questura almeno 30 giorni prima dell'evento; il piano deve contenere la planimetria dell'area, le vie di esodo, il posizionamento degli estintori, il piano di emergenza ed evacuazione e i riferimenti del responsabile della sicurezza. Sul piano della prevenzione incendi: le tensostrutture con capienza superiore a 200 persone sono soggette alla normativa antincendio con necessità di SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando VVF territoriale, ai sensi del DM 19/08/1996 e del DM 02/09/2021 (Codice di prevenzione incendi). Il DM 02/09/2021 introduce anche requisiti specifici per i luoghi di spettacolo e trattenimento temporanei.
Come si gestisce il rischio incendio negli stand e gazebo delle sagre?
Il rischio incendio nelle sagre è uno dei rischi più elevati per la sovrapposizione di tre fattori: presenza di gas GPL e/o bombole a pressione per la cottura dei cibi, strutture temporanee in materiale combustibile (tende, gazebo in tessuto o PVC), elevata densità di persone in spazi ristretti con vie di esodo limitate. La gestione del rischio incendio in una sagra deve basarsi sui principi del DM 02/09/2021 (Codice di prevenzione incendi per luoghi di spettacolo e trattenimento) e del DM 10/03/1998 (valutazione del rischio incendio). Le misure minime obbligatorie comprendono: utilizzo di materiali certificati come resistenti al fuoco o ignifugati per le coperture temporanee (classe Euroclass B-s2-d0 o superiore per le tende, con relativo certificato da conservare in loco); installazione di estintori a polvere o CO2 in ogni stand di cottura (almeno uno da 6 kg ogni 50 mq di area cucina), posizionati in modo visibile e accessibile; distanza minima tra le bombole GPL e le fiamme libere di almeno 1,5-2 m, con le bombole posizionate all'esterno delle strutture coperte e in posizione eretta ancorata; divieto assoluto di fumare nelle aree cucina e nelle zone di stoccaggio combustibili; piano di emergenza affisso in modo visibile con le vie di esodo chiaramente indicate; nomina di addetti antincendio con formazione specifica (corso antincendio rischio medio o elevato a seconda della capienza dell'evento, ai sensi del DM 02/09/2021 e del futuro DM 2022 sulla formazione); controllo dell'area alla fine di ogni giornata per verificare lo spegnimento di tutte le fonti di calore prima della chiusura. La SCIA antincendio al Comando VVF è obbligatoria per le manifestazioni con capienza superiore a 200 persone o in presenza di specifiche attività soggette (cucine con gas, generatori).
La somministrazione di alimenti in una sagra richiede l'applicazione dell'HACCP?
Sì. Qualunque attività di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti — anche se svolta in modo temporaneo, occasionale o da parte di volontari in una sagra — è soggetta alla normativa igienico-sanitaria europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare. Il riferimento normativo principale è il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che all'art. 5 impone a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) di istituire, applicare e mantenere procedure basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo). Le pro-loco e le associazioni che gestiscono stand alimentari nelle sagre rientrano nella definizione di OSA e sono quindi tenute ad applicare l'HACCP. Nella pratica per le manifestazioni temporanee, le autorità sanitarie locali (ASL/ATS) generalmente accettano procedure HACCP semplificate rispetto a quelle richieste per gli esercizi commerciali permanenti: manuali di corretta prassi igienica specifici per il settore della ristorazione collettiva e delle manifestazioni temporanee, preventivamente depositati presso l'ASL e validati dalla stessa. Prima di ogni manifestazione l'organizzatore deve notificare all'ASL territoriale l'attività di somministrazione alimenti (notifica SCIA sanitaria), indicando i tipi di alimenti somministrati, le modalità di preparazione e conservazione, le strutture utilizzate. Il responsabile alimentare deve possedere attestato di formazione in igiene alimentare (corso HACCP) con aggiornamento periodico. I rischi specifici da gestire nelle sagre includono: conservazione a temperatura controllata degli alimenti deperibili, separazione degli alimenti crudi dai cotti, igiene delle mani degli operatori, potabilità dell'acqua utilizzata (in mancanza di allacciamento alla rete idrica pubblica è obbligatorio l'uso di acqua in bottiglia certificata).
I generatori elettrici utilizzati nelle sagre rappresentano un rischio specifico? Quali sono le misure obbligatorie?
I generatori elettrici (gruppi elettrogeni) sono ampiamente utilizzati nelle sagre e manifestazioni in luoghi non serviti dalla rete elettrica pubblica, e rappresentano un rischio elettrico significativo per la coesistenza di impianti provvisori, cavi volanti e utenti non specializzati nelle vicinanze del pubblico. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08, Titolo III, Capo III (rischio elettrico, artt. 80-87), la norma CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) e le norme specifiche CEI per i cantieri (CEI 64-17) e per gli impianti provvisori (CEI 64-10). Le misure obbligatorie per l'utilizzo di generatori elettrici nelle sagre comprendono: posizionamento del generatore in area segregata e recintata, non accessibile al pubblico, con distanza di sicurezza dalle strutture combustibili e dalle bombole GPL (almeno 3 m); collegamento a terra del generatore con dispersore certificato; installazione di un quadro elettrico di distribuzione con differenziali (interruttori salvavita ID con corrente differenziale nominale di 30 mA) e magnetotermici calibrati sulle utenze; utilizzo di cavi elettrici adeguati alla portata di corrente e protetti meccanicamente (cavi interrati o canalizzati nelle zone di passaggio del pubblico, con protezione contro i calpestio); il personale addetto all'impianto elettrico provvisorio deve essere persona esperta (PES) o persona avvertita (PAV) ai sensi della norma CEI 11-27; verifica della compatibilità delle prese e degli adattatori con le utenze previste (evitare catene di multiprese); rimozione quotidiana dei cavi dalla zona del pubblico al termine della manifestazione. Il monossido di carbonio emesso dai generatori a benzina o diesel è letale in ambienti chiusi o semichiusi: i generatori devono essere sempre posizionati all'aperto in zona ben ventilata. La verifica dell'impianto provvisorio da parte di un elettricista abilitato (ai sensi del DM 37/2008) è fortemente raccomandata prima dell'apertura al pubblico.
Chi deve redigere il Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) e quando è obbligatorio?
Il Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) — denominato anche Piano di Gestione della Sicurezza, Piano di Emergenza ed Evacuazione o Piano di Safety a seconda della terminologia utilizzata dagli enti locali — è un documento che descrive le misure di sicurezza adottate per la manifestazione, le procedure di emergenza e i riferimenti dei responsabili. Non esiste una norma statale che definisca in modo uniforme la soglia di obbligatorietà e il contenuto minimo del PSM per tutte le sagre e manifestazioni locali: la disciplina è demandata ai regolamenti comunali, alle ordinanze prefettizie e alle disposizioni della Questura territoriale. In linea generale, il PSM diventa necessario — e spesso obbligatorio per ottenere le autorizzazioni comunali — quando: la manifestazione prevede un affollamento stimato superiore a 200-500 persone (la soglia varia da Comune a Comune); la manifestazione si svolge su suolo pubblico e richiede occupazione di spazio pubblico (TOSAP) o chiusura al traffico di strade; la manifestazione prevede palchi, strutture temporanee significative, fuochi pirotecnici o attività che richiedono autorizzazioni specifiche. Il contenuto tipico del PSM comprende: descrizione dell'evento (tipologia, orari, area interessata, numero stimato di partecipanti); planimetria dell'area con indicazione delle vie di accesso e di esodo, posizione delle uscite di emergenza, dislocazione degli estintori e del defibrillatore DAE; piano di emergenza con procedure in caso di incendio, malore, maltempo, ordine pubblico; organico di sicurezza (addetti antincendio, addetti al primo soccorso, steward, servizio medico se previsto); riferimenti dei responsabili della sicurezza e dei servizi di emergenza. La presentazione del PSM al Comune deve avvenire con anticipo sufficiente (almeno 30 giorni per manifestazioni significative) per consentire la valutazione degli enti coinvolti.
Chi è il datore di lavoro in una sagra organizzata da una pro-loco?
Nelle sagre e manifestazioni organizzate da pro-loco, associazioni di volontariato o altri enti del Terzo Settore, l'identificazione del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 richiede un'analisi specifica dell'organizzazione concreta dell'evento. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 2, comma 1, lettera b), definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva. Nelle pro-loco e associazioni: il presidente della pro-loco è generalmente considerato il datore di lavoro quando coordina e dirige l'attività dei volontari e degli eventuali lavoratori dipendenti o parasubordinati impiegati nella manifestazione; se la sagra è organizzata in collaborazione con il Comune o con un'associazione di categoria, la responsabilità può essere condivisa o ricadere sull'ente che di fatto esercita il potere direttivo sull'organizzazione. Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), all'art. 17, prevede che gli enti del Terzo Settore assicurino i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso terzi: questo obbligo si affianca e non sostituisce gli obblighi del D.Lgs. 81/08. La distinzione rilevante è tra volontari (soggetti a obblighi del D.Lgs. 117/2017 e parzialmente del D.Lgs. 81/08) e lavoratori dipendenti o parasubordinati eventualmente impiegati (soggetti a piena applicazione del D.Lgs. 81/08). È fortemente consigliato che ogni pro-loco organizzi prima dell'evento un briefing di sicurezza documentato, nomini un referente per la sicurezza della manifestazione e verifichi la copertura assicurativa di tutti i partecipanti.
I volontari delle pro-loco devono ricevere DPI e formazione come i lavoratori dipendenti?
La questione è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il D.Lgs. 81/08, art. 3, comma 12-bis (introdotto dal D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021), estende l'applicazione delle disposizioni del Testo Unico ai volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, prevedendo obblighi specifici in capo all'ente di volontariato: informazione sui rischi connessi all'attività svolta, formazione adeguata alle mansioni affidate, fornitura dei DPI necessari. Per i volontari impiegati nelle sagre e manifestazioni, l'ente organizzatore deve quindi: fornire informazioni sui rischi specifici dell'attività (rischio incendio, rischio elettrico, rischio infortuni da attrezzature da cucina, rischio da movimentazione manuale dei carichi per il montaggio e smontaggio delle strutture); formare i volontari sulle procedure di emergenza e di evacuazione dell'area manifestazione; fornire i DPI appropriati: guanti da lavoro per la manipolazione di materiali e attrezzature, scarpe antinfortunistiche per il montaggio strutture, grembiuli e guanti resistenti al calore per gli addetti alla somministrazione di cibi caldi, copricapo e vestiario igienico per gli addetti alla preparazione alimenti. La formazione per i volontari può essere semplificata rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti, ma deve essere documentata. Il D.Lgs. 117/2017, art. 18, impone agli enti del Terzo Settore di assicurare i volontari contro infortuni e responsabilità civile: la polizza assicurativa è quindi obbligatoria e deve essere verificata prima di ogni manifestazione. L'assenza di DPI o di informazione/formazione dei volontari espone il presidente della pro-loco a responsabilità civile e penale in caso di infortuni.
Le strutture temporanee di una sagra (gazebo, palchi, tensostrutture) richiedono autorizzazioni specifiche?
Sì. Le strutture temporanee utilizzate nelle sagre e manifestazioni (gazebo, stand espositivi, palchi, tensostrutture, tribune, impalcature per scenografie) sono soggette a una pluralità di normative che si sovrappongono sul piano della sicurezza strutturale, della gestione del pubblico e della prevenzione incendi. Sul piano strutturale: le strutture temporanee con copertura superiore a 50 mq devono essere progettate da un professionista abilitato (ingegnere o architetto) ai sensi del DM 08/03/2011 (Norme tecniche per le costruzioni); la relazione tecnica di calcolo strutturale deve essere depositata in Comune prima del montaggio; il montaggio deve avvenire secondo le istruzioni del costruttore/progettista ed essere verificato da un tecnico competente prima dell'apertura al pubblico. Sul piano della sicurezza del pubblico: le manifestazioni con affollamento superiore a 200 persone (valore indicativo; ogni Comune può avere soglie diverse nel regolamento locale) richiedono generalmente un Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) o documento equivalente, da presentare al Comune e alla Questura almeno 30 giorni prima dell'evento; il piano deve contenere la planimetria dell'area, le vie di esodo, il posizionamento degli estintori, il piano di emergenza ed evacuazione e i riferimenti del responsabile della sicurezza. Sul piano della prevenzione incendi: le tensostrutture con capienza superiore a 200 persone sono soggette alla normativa antincendio con necessità di SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando VVF territoriale, ai sensi del DM 19/08/1996 e del DM 02/09/2021 (Codice di prevenzione incendi). Il DM 02/09/2021 introduce anche requisiti specifici per i luoghi di spettacolo e trattenimento temporanei.
Come si gestisce il rischio incendio negli stand e gazebo delle sagre?
Il rischio incendio nelle sagre è uno dei rischi più elevati per la sovrapposizione di tre fattori: presenza di gas GPL e/o bombole a pressione per la cottura dei cibi, strutture temporanee in materiale combustibile (tende, gazebo in tessuto o PVC), elevata densità di persone in spazi ristretti con vie di esodo limitate. La gestione del rischio incendio in una sagra deve basarsi sui principi del DM 02/09/2021 (Codice di prevenzione incendi per luoghi di spettacolo e trattenimento) e del DM 10/03/1998 (valutazione del rischio incendio). Le misure minime obbligatorie comprendono: utilizzo di materiali certificati come resistenti al fuoco o ignifugati per le coperture temporanee (classe Euroclass B-s2-d0 o superiore per le tende, con relativo certificato da conservare in loco); installazione di estintori a polvere o CO2 in ogni stand di cottura (almeno uno da 6 kg ogni 50 mq di area cucina), posizionati in modo visibile e accessibile; distanza minima tra le bombole GPL e le fiamme libere di almeno 1,5-2 m, con le bombole posizionate all'esterno delle strutture coperte e in posizione eretta ancorata; divieto assoluto di fumare nelle aree cucina e nelle zone di stoccaggio combustibili; piano di emergenza affisso in modo visibile con le vie di esodo chiaramente indicate; nomina di addetti antincendio con formazione specifica (corso antincendio rischio medio o elevato a seconda della capienza dell'evento, ai sensi del DM 02/09/2021 e del futuro DM 2022 sulla formazione); controllo dell'area alla fine di ogni giornata per verificare lo spegnimento di tutte le fonti di calore prima della chiusura. La SCIA antincendio al Comando VVF è obbligatoria per le manifestazioni con capienza superiore a 200 persone o in presenza di specifiche attività soggette (cucine con gas, generatori).
La somministrazione di alimenti in una sagra richiede l'applicazione dell'HACCP?
Sì. Qualunque attività di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti — anche se svolta in modo temporaneo, occasionale o da parte di volontari in una sagra — è soggetta alla normativa igienico-sanitaria europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare. Il riferimento normativo principale è il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che all'art. 5 impone a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) di istituire, applicare e mantenere procedure basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo). Le pro-loco e le associazioni che gestiscono stand alimentari nelle sagre rientrano nella definizione di OSA e sono quindi tenute ad applicare l'HACCP. Nella pratica per le manifestazioni temporanee, le autorità sanitarie locali (ASL/ATS) generalmente accettano procedure HACCP semplificate rispetto a quelle richieste per gli esercizi commerciali permanenti: manuali di corretta prassi igienica specifici per il settore della ristorazione collettiva e delle manifestazioni temporanee, preventivamente depositati presso l'ASL e validati dalla stessa. Prima di ogni manifestazione l'organizzatore deve notificare all'ASL territoriale l'attività di somministrazione alimenti (notifica SCIA sanitaria), indicando i tipi di alimenti somministrati, le modalità di preparazione e conservazione, le strutture utilizzate. Il responsabile alimentare deve possedere attestato di formazione in igiene alimentare (corso HACCP) con aggiornamento periodico. I rischi specifici da gestire nelle sagre includono: conservazione a temperatura controllata degli alimenti deperibili, separazione degli alimenti crudi dai cotti, igiene delle mani degli operatori, potabilità dell'acqua utilizzata (in mancanza di allacciamento alla rete idrica pubblica è obbligatorio l'uso di acqua in bottiglia certificata).
I generatori elettrici utilizzati nelle sagre rappresentano un rischio specifico? Quali sono le misure obbligatorie?
I generatori elettrici (gruppi elettrogeni) sono ampiamente utilizzati nelle sagre e manifestazioni in luoghi non serviti dalla rete elettrica pubblica, e rappresentano un rischio elettrico significativo per la coesistenza di impianti provvisori, cavi volanti e utenti non specializzati nelle vicinanze del pubblico. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08, Titolo III, Capo III (rischio elettrico, artt. 80-87), la norma CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) e le norme specifiche CEI per i cantieri (CEI 64-17) e per gli impianti provvisori (CEI 64-10). Le misure obbligatorie per l'utilizzo di generatori elettrici nelle sagre comprendono: posizionamento del generatore in area segregata e recintata, non accessibile al pubblico, con distanza di sicurezza dalle strutture combustibili e dalle bombole GPL (almeno 3 m); collegamento a terra del generatore con dispersore certificato; installazione di un quadro elettrico di distribuzione con differenziali (interruttori salvavita ID con corrente differenziale nominale di 30 mA) e magnetotermici calibrati sulle utenze; utilizzo di cavi elettrici adeguati alla portata di corrente e protetti meccanicamente (cavi interrati o canalizzati nelle zone di passaggio del pubblico, con protezione contro i calpestio); il personale addetto all'impianto elettrico provvisorio deve essere persona esperta (PES) o persona avvertita (PAV) ai sensi della norma CEI 11-27; verifica della compatibilità delle prese e degli adattatori con le utenze previste (evitare catene di multiprese); rimozione quotidiana dei cavi dalla zona del pubblico al termine della manifestazione. Il monossido di carbonio emesso dai generatori a benzina o diesel è letale in ambienti chiusi o semichiusi: i generatori devono essere sempre posizionati all'aperto in zona ben ventilata. La verifica dell'impianto provvisorio da parte di un elettricista abilitato (ai sensi del DM 37/2008) è fortemente raccomandata prima dell'apertura al pubblico.
Chi deve redigere il Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) e quando è obbligatorio?
Il Piano di Sicurezza della Manifestazione (PSM) — denominato anche Piano di Gestione della Sicurezza, Piano di Emergenza ed Evacuazione o Piano di Safety a seconda della terminologia utilizzata dagli enti locali — è un documento che descrive le misure di sicurezza adottate per la manifestazione, le procedure di emergenza e i riferimenti dei responsabili. Non esiste una norma statale che definisca in modo uniforme la soglia di obbligatorietà e il contenuto minimo del PSM per tutte le sagre e manifestazioni locali: la disciplina è demandata ai regolamenti comunali, alle ordinanze prefettizie e alle disposizioni della Questura territoriale. In linea generale, il PSM diventa necessario — e spesso obbligatorio per ottenere le autorizzazioni comunali — quando: la manifestazione prevede un affollamento stimato superiore a 200-500 persone (la soglia varia da Comune a Comune); la manifestazione si svolge su suolo pubblico e richiede occupazione di spazio pubblico (TOSAP) o chiusura al traffico di strade; la manifestazione prevede palchi, strutture temporanee significative, fuochi pirotecnici o attività che richiedono autorizzazioni specifiche. Il contenuto tipico del PSM comprende: descrizione dell'evento (tipologia, orari, area interessata, numero stimato di partecipanti); planimetria dell'area con indicazione delle vie di accesso e di esodo, posizione delle uscite di emergenza, dislocazione degli estintori e del defibrillatore DAE; piano di emergenza con procedure in caso di incendio, malore, maltempo, ordine pubblico; organico di sicurezza (addetti antincendio, addetti al primo soccorso, steward, servizio medico se previsto); riferimenti dei responsabili della sicurezza e dei servizi di emergenza. La presentazione del PSM al Comune deve avvenire con anticipo sufficiente (almeno 30 giorni per manifestazioni significative) per consentire la valutazione degli enti coinvolti.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.Lgs. 117/2017 art. 17-18 — Codice del Terzo Settore, assicurazione volontari
DM 02/09/2021 — Codice di prevenzione incendi per luoghi di spettacolo e trattenimento
DM 10/03/1998 — criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze
Regolamento CE 852/2004 — igiene dei prodotti alimentari, sistema HACCP
DM 08/03/2011 — Norme tecniche per le costruzioni, strutture temporanee
CEI 64-8 — impianti elettrici utilizzatori, norme di installazione
D.Lgs. 81/08 artt. 80-87 — rischio elettrico nei luoghi di lavoro
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