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Robot collaborativi (cobot): sicurezza, valutazione del rischio e obblighi

Risposte alle domande più frequenti sui robot collaborativi (cobot): obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28 e Allegato V, modalità collaborative ISO/TS 15066, valutazione del rischio specifica, marcatura CE, formazione degli operatori e aggiornamento del DVR in base alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e al futuro Regolamento UE 2023/1230.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I cobot richiedono una valutazione del rischio specifica secondo ISO/TS 15066, formazione degli operatori e aggiornamento del DVR; la marcatura CE del fornitore non esime l'azienda dalla valutazione del rischio di sistema.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e responsabili della produzione in merito alla corretta gestione dei robot collaborativi (cobot) nei luoghi di lavoro, con riferimento agli obblighi del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme tecniche internazionali di riferimento.

Cosa sono i robot collaborativi (cobot)?

I robot collaborativi, detti cobot, sono robot industriali progettati per operare fianco a fianco con gli operatori umani nello stesso spazio di lavoro, senza richiedere segregazione fisica completa tramite recinzioni. A differenza dei robot tradizionali, i cobot integrano funzioni di sicurezza intrinseche: arresti di sicurezza certificati (safety-rated), sensori di forza e coppia che rilevano il contatto con persone o oggetti, sistemi di rilevamento delle collisioni e limitatori di potenza e forza. Queste caratteristiche consentono la collaborazione diretta tra uomo e macchina, ma non eliminano la necessità di una valutazione del rischio specifica del sistema installato nella realtà produttiva concreta.

Modalità collaborative secondo ISO/TS 15066

La ISO/TS 15066:2016 definisce quattro modalità collaborative per i sistemi robotici: Safety-Rated Monitored Stop (il cobot si arresta prima che l'operatore entri nella zona condivisa); Hand-Guiding (l'operatore guida manualmente il cobot a bassa velocità con dispositivo a uomo-morto); Speed and Separation Monitoring — SSM (la velocità del cobot si riduce automaticamente al diminuire della distanza dall'operatore rilevata da sensori); Power and Force Limiting — PFL (il cobot limita forza e potenza di contatto entro soglie biomeccaniche tabulate nell'Annex A per 29 zone corporee). Più modalità possono essere combinate nello stesso ciclo operativo.

Valutazione del rischio specifica per i cobot

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e della UNI EN ISO 10218-2, il datore di lavoro deve condurre una valutazione del rischio del sistema robotico collaborativo prima della messa in servizio. La valutazione deve analizzare le modalità collaborative abilitate e i parametri operativi, i rischi di contatto intenzionale e non intenzionale, i rischi legati all'utensile e ai pezzi movimentati e i rischi di contesto (layout, altri macchinari, altri lavoratori presenti). La valutazione va ripetuta ogni volta che cambia il task, l'utensile, il pezzo lavorato o il layout dell'area di lavoro.

Marcatura CE, fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità

Il fabbricante del cobot è tenuto ad apporre la marcatura CE, redigere il fascicolo tecnico e rilasciare la dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (e, dal 20 gennaio 2027, al Regolamento UE 2023/1230). La marcatura CE del cobot attesta la conformità del prodotto singolo, non del sistema integrato nell'impianto del cliente. L'integratore di sistema — che può essere l'azienda utilizzatrice stessa — deve redigere un proprio fascicolo tecnico del sistema e, se il risultato finale è una macchina completa, apporre una propria marcatura CE di sistema con relativa dichiarazione di conformità.

Formazione obbligatoria degli operatori

Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 obbligano il datore di lavoro a informare e formare i lavoratori sui rischi specifici del cobot e sulle procedure di lavoro sicuro prima di adibire il lavoratore alla mansione. La formazione deve essere documentata con registro delle presenze e verificata nella comprensione. Ogni modifica significativa del sistema o cambio di mansione richiede aggiornamento formativo e annotazione nel registro.

Integrazione nel DVR: aggiornamento obbligatorio

L'art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08 impone l'aggiornamento del DVR in presenza di modifiche significative del processo produttivo. L'installazione di un cobot costituisce sempre una modifica significativa che richiede l'aggiornamento del DVR prima della messa in servizio, con indicazione dei rischi residui, delle misure adottate, delle modalità collaborative abilitate e del piano di formazione degli operatori coinvolti.

Manutenzione e verifiche periodiche

L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e il manuale del fabbricante definiscono le operazioni di manutenzione obbligatorie per i cobot. Le funzioni di sicurezza — sensori forza e coppia, sistemi di rilevamento della presenza, freni e arresti di emergenza — devono essere verificate periodicamente secondo le frequenze indicate nel fascicolo tecnico. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato e documentata nel registro di manutenzione dell'attrezzatura.

Domande frequenti sui robot collaborativi (cobot)FAQ

Un cobot deve rispettare la Direttiva Macchine?
Sì. I robot collaborativi sono macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (e del futuro Regolamento UE 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027) e devono portare la marcatura CE. Il fabbricante è tenuto a redigere il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità CE e ad applicare la marcatura prima dell'immissione sul mercato. La Direttiva Macchine richiede che il cobot superi la valutazione della conformità secondo le norme tecniche armonizzate applicabili, in particolare la UNI EN ISO 10218-1 (requisiti per robot industriali — robot) e la UNI EN ISO 10218-2 (requisiti per robot industriali — sistemi e integrazione robotica). Tuttavia, la conformità del singolo cobot alla Direttiva Macchine non esaurisce gli obblighi dell'azienda utilizzatrice: l'integrazione del cobot nell'ambiente produttivo crea un sistema complessivo che richiede una propria valutazione del rischio specifica, con particolare riferimento all'interfaccia uomo-robot e alle modalità collaborative previste dalla ISO/TS 15066. In caso di modifica sostanziale del cobot o del sistema, il datore di lavoro può diventare, di fatto, il fabbricante e assumerne le responsabilità.
La valutazione del rischio per un cobot è diversa da quella per un robot tradizionale?
Sì, in modo significativo. Per i robot tradizionali, la valutazione del rischio si concentra principalmente sulla segregazione fisica dell'operatore attraverso barriere, recinzioni e ripari che impediscono l'accesso alla zona pericolosa durante il funzionamento. Nel caso dei cobot, la collaborazione intenzionale tra robot e operatore umano nello stesso spazio di lavoro richiede un approccio radicalmente diverso, fondato sulla norma ISO/TS 15066:2016. La valutazione del rischio per un cobot deve analizzare: le modalità collaborative operative (safety-rated monitored stop, hand-guiding, SSM, PFL); i parametri biomeccanici specifici previsti dall'Annex A della ISO/TS 15066 (limiti di forza e pressione per ciascuna zona del corpo); la possibilità di contatto intenzionale e non intenzionale; i rischi residui legati all'utensile montato sul cobot e ai pezzi movimentati; i rischi di contesto (layout dell'area, intralci, altri operatori presenti). La valutazione deve essere effettuata prima dell'installazione e ripetuta ogni volta che cambia il task assegnato al cobot, l'utensile, il pezzo lavorato o il layout dell'area di lavoro.
Cosa valuta la ISO/TS 15066?
La ISO/TS 15066:2016 "Robots and robotic devices — Collaborative robots" è la specifica tecnica di riferimento per la progettazione e la verifica dei sistemi robotici collaborativi. Fornisce linee guida per l'implementazione delle quattro modalità collaborative definite nella UNI EN ISO 10218-2: (1) Safety-Rated Monitored Stop: il cobot si arresta in condizioni di sicurezza prima che l'operatore entri nello spazio di lavoro condiviso, riprendendo il moto solo quando l'operatore è uscito dalla zona protetta; (2) Hand-Guiding: l'operatore guida manualmente il cobot in modalità di controllo diretto, con velocità ridotta e dispositivi di abilitazione a uomo-morto; (3) Speed and Separation Monitoring (SSM): il cobot adatta la propria velocità in funzione della distanza dall'operatore, rilevata da sistemi di visione o sensori laser; (4) Power and Force Limiting (PFL): il cobot è progettato per limitare la forza e la potenza di contatto al di sotto dei valori soglia biomeccanici definiti nell'Annex A della stessa specifica, che tabula i limiti per 29 zone corporee in caso di contatto transitorio o quasi-statico. La ISO/TS 15066 non è ancora una norma armonizzata ai fini della Direttiva Macchine, ma rappresenta lo stato dell'arte tecnico di riferimento per la conformità.
È obbligatorio formare gli operatori prima di avviare un cobot?
Sì, la formazione degli operatori è un obbligo esplicito del D.Lgs. 81/08 agli artt. 36 (informazione) e 37 (formazione), che devono essere adempiuti prima di adibire il lavoratore alla nuova mansione. La formazione specifica per l'utilizzo di cobot deve coprire: le caratteristiche tecniche del cobot e i rischi residui del sistema identificati nella valutazione del rischio; le modalità operative collaborative attive e i comportamenti corretti per non compromettere le funzioni di sicurezza; il significato dei segnali luminosi e acustici di stato; le procedure di avvio, arresto normale e arresto d'emergenza; i casi in cui è vietato intervenire sul sistema senza autorizzazione; le procedure di manutenzione e pulizia sicura. La formazione deve essere documentata, con registro delle presenze, e deve prevedere una verifica dell'apprendimento. In caso di modifica del task assegnato al cobot, di nuovi operatori o di aggiornamento del sistema, la formazione va rinnovata e il registro aggiornato. La mancata formazione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dagli artt. 55 e 56 D.Lgs. 81/08.
Se il cobot è acquistato da un fornitore certificato, l'azienda deve comunque fare la valutazione del rischio?
Assolutamente sì. La marcatura CE apposta dal fabbricante attesta la conformità del singolo cobot ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE per il prodotto come progettato, nelle condizioni di utilizzo previste dal manuale. Tuttavia, l'azienda che installa e utilizza il cobot in un contesto produttivo specifico crea un sistema — composto dal cobot, dall'utensile montato, dal pezzo lavorato, dal layout dell'area, dagli altri macchinari presenti e dagli operatori — che non è stato valutato dal fabbricante. Questa valutazione del rischio di sistema è un obbligo autonomo e non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e della UNI EN ISO 10218-2. Deve essere condotta da personale competente, documentata nel fascicolo tecnico del sistema e recepita nel DVR. In particolare, i parametri di forza e velocità della ISO/TS 15066 devono essere verificati nelle condizioni operative reali dell'azienda, non solo nelle specifiche dichiarate dal fabbricante del cobot.
Il DVR va aggiornato quando si installa un cobot?
Sì, in modo imperativo. L'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che il DVR venga rielaborato ogni volta che si verifichino modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza. L'installazione di un cobot costituisce sempre una modifica significativa, in quanto introduce una nuova sorgente di rischio e modifica il profilo di rischio dell'area in cui è installato, incluse le mansioni degli operatori coinvolti. Il DVR aggiornato deve contenere: la descrizione del sistema robotico collaborativo installato; il riferimento alla valutazione del rischio specifica condotta ai sensi della UNI EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066; i rischi residui identificati e le misure adottate; le modalità collaborative abilitate e i relativi parametri di sicurezza; il piano di formazione degli operatori; le procedure di manutenzione e verifica periodica. L'aggiornamento del DVR deve precedere la messa in servizio del cobot e deve essere portato a conoscenza dei lavoratori interessati, dell'RLS e del medico competente.
Esistono limiti di forza e velocità per i cobot in modalità collaborativa?
Sì. Per la modalità Power and Force Limiting (PFL), la ISO/TS 15066 Annex A stabilisce limiti biomeccanici specifici per il contatto tra cobot e corpo umano, differenziati per 29 zone corporee e per la tipologia di contatto (transitorio o quasi-statico). A titolo di esempio, per la zona del cranio il limite di forza è 130 N in contatto transitorio; per la zona del palmo della mano è 140 N. I parametri di pressione ammissibile variano da 110 N/cm² per il cranio fino a valori superiori per le zone degli arti. Per la modalità Speed and Separation Monitoring (SSM), la velocità del cobot deve essere ridotta in funzione della distanza di separazione dall'operatore secondo la formula prevista dalla norma, che tiene conto della velocità di reazione del sistema di rilevamento, del tempo di arresto del cobot e della velocità di avvicinamento dell'operatore. Non esiste una velocità limite assoluta universale: i parametri operativi devono essere determinati dalla valutazione del rischio specifica e validati con misurazioni strumentali. Il rispetto di questi limiti non esonera dall'obbligo di valutare tutti gli altri rischi del sistema, inclusi i rischi legati all'utensile e alla forma dei componenti movimentati.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Un cobot deve rispettare la Direttiva Macchine?
Sì. I robot collaborativi sono macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (e del futuro Regolamento UE 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027) e devono portare la marcatura CE. Il fabbricante è tenuto a redigere il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità CE e ad applicare la marcatura prima dell'immissione sul mercato. La Direttiva Macchine richiede che il cobot superi la valutazione della conformità secondo le norme tecniche armonizzate applicabili, in particolare la UNI EN ISO 10218-1 (requisiti per robot industriali — robot) e la UNI EN ISO 10218-2 (requisiti per robot industriali — sistemi e integrazione robotica). Tuttavia, la conformità del singolo cobot alla Direttiva Macchine non esaurisce gli obblighi dell'azienda utilizzatrice: l'integrazione del cobot nell'ambiente produttivo crea un sistema complessivo che richiede una propria valutazione del rischio specifica, con particolare riferimento all'interfaccia uomo-robot e alle modalità collaborative previste dalla ISO/TS 15066. In caso di modifica sostanziale del cobot o del sistema, il datore di lavoro può diventare, di fatto, il fabbricante e assumerne le responsabilità.
La valutazione del rischio per un cobot è diversa da quella per un robot tradizionale?
Sì, in modo significativo. Per i robot tradizionali, la valutazione del rischio si concentra principalmente sulla segregazione fisica dell'operatore attraverso barriere, recinzioni e ripari che impediscono l'accesso alla zona pericolosa durante il funzionamento. Nel caso dei cobot, la collaborazione intenzionale tra robot e operatore umano nello stesso spazio di lavoro richiede un approccio radicalmente diverso, fondato sulla norma ISO/TS 15066:2016. La valutazione del rischio per un cobot deve analizzare: le modalità collaborative operative (safety-rated monitored stop, hand-guiding, SSM, PFL); i parametri biomeccanici specifici previsti dall'Annex A della ISO/TS 15066 (limiti di forza e pressione per ciascuna zona del corpo); la possibilità di contatto intenzionale e non intenzionale; i rischi residui legati all'utensile montato sul cobot e ai pezzi movimentati; i rischi di contesto (layout dell'area, intralci, altri operatori presenti). La valutazione deve essere effettuata prima dell'installazione e ripetuta ogni volta che cambia il task assegnato al cobot, l'utensile, il pezzo lavorato o il layout dell'area di lavoro.
Cosa valuta la ISO/TS 15066?
La ISO/TS 15066:2016 "Robots and robotic devices — Collaborative robots" è la specifica tecnica di riferimento per la progettazione e la verifica dei sistemi robotici collaborativi. Fornisce linee guida per l'implementazione delle quattro modalità collaborative definite nella UNI EN ISO 10218-2: (1) Safety-Rated Monitored Stop: il cobot si arresta in condizioni di sicurezza prima che l'operatore entri nello spazio di lavoro condiviso, riprendendo il moto solo quando l'operatore è uscito dalla zona protetta; (2) Hand-Guiding: l'operatore guida manualmente il cobot in modalità di controllo diretto, con velocità ridotta e dispositivi di abilitazione a uomo-morto; (3) Speed and Separation Monitoring (SSM): il cobot adatta la propria velocità in funzione della distanza dall'operatore, rilevata da sistemi di visione o sensori laser; (4) Power and Force Limiting (PFL): il cobot è progettato per limitare la forza e la potenza di contatto al di sotto dei valori soglia biomeccanici definiti nell'Annex A della stessa specifica, che tabula i limiti per 29 zone corporee in caso di contatto transitorio o quasi-statico. La ISO/TS 15066 non è ancora una norma armonizzata ai fini della Direttiva Macchine, ma rappresenta lo stato dell'arte tecnico di riferimento per la conformità.
È obbligatorio formare gli operatori prima di avviare un cobot?
Sì, la formazione degli operatori è un obbligo esplicito del D.Lgs. 81/08 agli artt. 36 (informazione) e 37 (formazione), che devono essere adempiuti prima di adibire il lavoratore alla nuova mansione. La formazione specifica per l'utilizzo di cobot deve coprire: le caratteristiche tecniche del cobot e i rischi residui del sistema identificati nella valutazione del rischio; le modalità operative collaborative attive e i comportamenti corretti per non compromettere le funzioni di sicurezza; il significato dei segnali luminosi e acustici di stato; le procedure di avvio, arresto normale e arresto d'emergenza; i casi in cui è vietato intervenire sul sistema senza autorizzazione; le procedure di manutenzione e pulizia sicura. La formazione deve essere documentata, con registro delle presenze, e deve prevedere una verifica dell'apprendimento. In caso di modifica del task assegnato al cobot, di nuovi operatori o di aggiornamento del sistema, la formazione va rinnovata e il registro aggiornato. La mancata formazione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dagli artt. 55 e 56 D.Lgs. 81/08.
Se il cobot è acquistato da un fornitore certificato, l'azienda deve comunque fare la valutazione del rischio?
Assolutamente sì. La marcatura CE apposta dal fabbricante attesta la conformità del singolo cobot ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE per il prodotto come progettato, nelle condizioni di utilizzo previste dal manuale. Tuttavia, l'azienda che installa e utilizza il cobot in un contesto produttivo specifico crea un sistema — composto dal cobot, dall'utensile montato, dal pezzo lavorato, dal layout dell'area, dagli altri macchinari presenti e dagli operatori — che non è stato valutato dal fabbricante. Questa valutazione del rischio di sistema è un obbligo autonomo e non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e della UNI EN ISO 10218-2. Deve essere condotta da personale competente, documentata nel fascicolo tecnico del sistema e recepita nel DVR. In particolare, i parametri di forza e velocità della ISO/TS 15066 devono essere verificati nelle condizioni operative reali dell'azienda, non solo nelle specifiche dichiarate dal fabbricante del cobot.
Il DVR va aggiornato quando si installa un cobot?
Sì, in modo imperativo. L'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che il DVR venga rielaborato ogni volta che si verifichino modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza. L'installazione di un cobot costituisce sempre una modifica significativa, in quanto introduce una nuova sorgente di rischio e modifica il profilo di rischio dell'area in cui è installato, incluse le mansioni degli operatori coinvolti. Il DVR aggiornato deve contenere: la descrizione del sistema robotico collaborativo installato; il riferimento alla valutazione del rischio specifica condotta ai sensi della UNI EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066; i rischi residui identificati e le misure adottate; le modalità collaborative abilitate e i relativi parametri di sicurezza; il piano di formazione degli operatori; le procedure di manutenzione e verifica periodica. L'aggiornamento del DVR deve precedere la messa in servizio del cobot e deve essere portato a conoscenza dei lavoratori interessati, dell'RLS e del medico competente.
Esistono limiti di forza e velocità per i cobot in modalità collaborativa?
Sì. Per la modalità Power and Force Limiting (PFL), la ISO/TS 15066 Annex A stabilisce limiti biomeccanici specifici per il contatto tra cobot e corpo umano, differenziati per 29 zone corporee e per la tipologia di contatto (transitorio o quasi-statico). A titolo di esempio, per la zona del cranio il limite di forza è 130 N in contatto transitorio; per la zona del palmo della mano è 140 N. I parametri di pressione ammissibile variano da 110 N/cm² per il cranio fino a valori superiori per le zone degli arti. Per la modalità Speed and Separation Monitoring (SSM), la velocità del cobot deve essere ridotta in funzione della distanza di separazione dall'operatore secondo la formula prevista dalla norma, che tiene conto della velocità di reazione del sistema di rilevamento, del tempo di arresto del cobot e della velocità di avvicinamento dell'operatore. Non esiste una velocità limite assoluta universale: i parametri operativi devono essere determinati dalla valutazione del rischio specifica e validati con misurazioni strumentali. Il rispetto di questi limiti non esonera dall'obbligo di valutare tutti gli altri rischi del sistema, inclusi i rischi legati all'utensile e alla forma dei componenti movimentati.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 Allegato V — Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 artt. 36-37 — Informazione e formazione dei lavoratori
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Regolamento UE 2023/1230 — Macchinari (applicabile dal 20 gennaio 2027)
  • UNI EN ISO 10218-1 — Robot industriali: requisiti di sicurezza (robot)
  • UNI EN ISO 10218-2 — Robot industriali: requisiti di sicurezza (sistemi e integrazione)
  • ISO/TS 15066:2016 — Robot e dispositivi robotici: robot collaborativi

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