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FAQ RLS — Formazione, aggiornamento ed elezione del rappresentante dei lavoratori

Risposte alle domande più frequenti sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ore di formazione iniziale e aggiornamento annuale, chi sostiene i costi, modalità di elezione, diritti durante le ispezioni e differenza con il RLST, ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 47-51 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (artt. 47-51) e l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definiscono gli obblighi di formazione e aggiornamento dell'RLS, le modalità di elezione e i diritti esercitabili in azienda. Ti aiutiamo a gestire correttamente la figura dell'RLS, dalla prima elezione all'aggiornamento periodico, per garantire la conformità normativa e una rappresentanza efficace dei lavoratori in materia di sicurezza.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e lavoratori riguardo alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): dai requisiti formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni 2011 alle modalità di elezione nelle piccole imprese, dai diritti durante le ispezioni alla differenza tra RLS aziendale e RLST.

Domande frequenti su RLS, formazione e aggiornamentoFAQ

Quante ore di formazione iniziale deve svolgere l'RLS?
L'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima è fissata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: 32 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e 64 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori. Il corso deve trattare gli argomenti previsti dall'Allegato all'Accordo, suddivisi in moduli tematici che coprono il quadro normativo, la valutazione dei rischi, la comunicazione e la rappresentanza, i rischi specifici del settore. La formazione deve essere svolta prima che l'RLS entri in carica o, al più tardi, entro il primo anno di mandato, ed è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08.
Con quale frequenza l'RLS deve fare l'aggiornamento? Quante ore all'anno?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede per l'RLS un aggiornamento periodico obbligatorio con cadenza annuale. La durata minima dell'aggiornamento è di 4 ore annue per le aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le aziende con oltre 50 lavoratori. Il programma dell'aggiornamento deve comprendere le novità legislative e normative, i cambiamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la sicurezza, gli aggiornamenti tecnici sui rischi specifici del settore e le migliori pratiche in materia di prevenzione. L'aggiornamento può essere svolto anche in modo cumulativo nell'arco dell'anno, purché venga completato entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata effettuazione dell'aggiornamento non determina la decadenza del mandato dell'RLS, ma espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortuni correlati a lacune formative.
Chi paga la formazione dell'RLS? Il datore di lavoro è obbligato?
Sì, il datore di lavoro è obbligato a sostenere integralmente i costi della formazione dell'RLS. L'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 dispone espressamente che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro deve: corrispondere la normale retribuzione per le ore dedicate alla formazione e all'aggiornamento; sostenere il costo dei corsi, dei materiali didattici e delle eventuali trasferte necessarie per la partecipazione ai corsi; concedere il permesso retribuito per partecipare agli aggiornamenti annuali. Qualora il datore di lavoro non provveda alla formazione dell'RLS entro i termini previsti, incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08. In molti settori i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono ulteriori disposizioni a tutela del diritto alla formazione dell'RLS, spesso con fondi paritetici dedicati.
L'RLS può svolgere la formazione in modalità e-learning (FAD)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consente la modalità di formazione a distanza (FAD/e-learning) per una parte del percorso formativo dell'RLS, ma con limiti precisi. La formazione in modalità sincrona (videoconferenza in tempo reale con docente) è ammessa senza limitazioni particolari. La formazione in modalità asincrona (piattaforme e-learning con materiali preregistrati) è ammessa solo per i moduli teorici, mentre i moduli che richiedono interazione, esercitazioni pratiche o simulazioni devono essere svolti in presenza o in modalità sincrona. In ogni caso, il soggetto formatore deve garantire il rispetto dei requisiti qualitativi previsti dall'Accordo: verifica dell'apprendimento, monitoraggio della fruizione, rilascio di attestato nominativo. L'aggiornamento annuale può essere erogato interamente in FAD se il programma lo consente. Si raccomanda di verificare che il soggetto formatore sia accreditato dalla Regione competente e che la piattaforma e-learning rispetti le specifiche tecniche dell'Accordo Stato-Regioni.
Quanto dura il mandato dell'RLS? È rieleggibile?
L'art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che l'RLS dura in carica tre anni. Alla scadenza del mandato triennale, il lavoratore che ha svolto il ruolo di RLS è rieleggibile senza limiti: non esiste alcuna norma che precluda la rielezione per un numero indeterminato di mandati consecutivi. La continuità del mandato può essere vantaggiosa sotto il profilo della competenza accumulata, purché vengano regolarmente aggiornate le ore di formazione previste. In caso di cessazione anticipata del mandato (dimissioni volontarie, cessazione del rapporto di lavoro, perdita della rappresentatività), il sostituto subentra per il periodo residuo del mandato triennale, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicabile. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere durate del mandato diverse e ulteriori garanzie per l'RLS in carica, come ad esempio la tutela contro i trasferimenti senza consenso.
Come si elegge l'RLS in un'azienda con meno di 15 dipendenti?
Per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 1 e 15, l'art. 47 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che l'RLS possa essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure, in alternativa, i lavoratori possono decidere di avvalersi dell'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). L'elezione avviene con voto dei lavoratori, senza formalità particolari imposte dalla legge: è sufficiente che la scelta emerga con chiarezza e sia documentata (es. verbale di riunione firmato dai presenti). Non è richiesta la presenza di un sindacato né l'intervento di un notaio. Una volta eletto, l'RLS deve essere comunicato all'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) di riferimento, ove costituito, e al datore di lavoro per iscritto. Se nessun lavoratore si candida o viene eletto, si applica automaticamente la figura dell'RLST designata dagli organismi paritetici del settore, senza oneri aggiuntivi a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se in azienda nessun lavoratore vuole fare l'RLS?
L'art. 48 del D.Lgs. 81/08 disciplina esattamente questa situazione, particolarmente frequente nelle piccole imprese. Se nelle aziende con fino a 15 dipendenti non viene eletto alcun RLS, entra automaticamente in funzione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), designato dagli organismi paritetici costituiti a livello territoriale e di comparto. Il datore di lavoro non deve fare nulla di speciale: l'RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende prive di RLS nel proprio territorio di competenza. Per le aziende con più di 15 dipendenti, la mancata elezione dell'RLS non è immediatamente coperta dall'RLST, ma il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire il diritto dei lavoratori alla rappresentanza in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo per il finanziamento degli RLST un contributo calcolato sulla base del numero di dipendenti e dell'imponibile INAIL, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali.
Quali diritti ha l'RLS durante le ispezioni dell'ASL o dell'INL?
L'art. 50 del D.Lgs. 81/08 elenca le attribuzioni dell'RLS, tra cui il diritto di accompagnare i rappresentanti degli organi di vigilanza (ASL/ATS e Ispettorato Nazionale del Lavoro) nelle ispezioni aziendali. Concretamente, l'RLS ha il diritto di: essere informato preventivamente o contestualmente dell'avvio dell'ispezione; partecipare al sopralluogo nei reparti e aree ispezionate; formulare osservazioni e fornire informazioni agli ispettori sulle condizioni di lavoro e sui rischi presenti; ricevere copia del verbale di ispezione a cui ha assistito. Gli ispettori non hanno l'obbligo di attendere l'RLS se questi non è immediatamente disponibile, ma devono consentirne la partecipazione qualora sia presente in azienda al momento dell'ispezione. L'RLS non ha potere decisionale né può bloccare o condizionare lo svolgimento dell'ispezione. In nessun caso l'RLS può subire pregiudizi per le osservazioni formulate durante le ispezioni: l'art. 50 comma 6 garantisce la tutela contro eventuali ritorsioni.
Qual è la differenza tra RLS aziendale e RLST (territoriale): quando si applica il RLST?
L'art. 48 del D.Lgs. 81/08 distingue nettamente le due figure. L'RLS aziendale è eletto o designato dai lavoratori all'interno della singola azienda ed esercita le proprie funzioni esclusivamente per quella realtà produttiva: conosce i rischi specifici, partecipa alle riunioni periodiche, accede ai documenti aziendali. Il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) è invece una figura esterna, designata dagli organismi paritetici costituiti nel settore a livello territoriale, che esercita le attribuzioni dell'art. 50 in tutte le aziende del proprio territorio prive di RLS aziendale. Il RLST si applica principalmente: nelle aziende con fino a 15 dipendenti che non abbiano eletto un RLS interno; nelle aziende con più di 15 dipendenti qualora non sia stato eletto o designato alcun RLS. Il RLST ha diritto di accesso alle aziende di competenza, previa comunicazione al datore di lavoro, ed esercita gli stessi diritti del RLS aziendale. Il finanziamento del RLST avviene tramite il contributo versato dai datori di lavoro al fondo paritetico del settore.
L'RLS può accedere a tutti i luoghi di lavoro senza preavviso?
L'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 riconosce all'RLS il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Tuttavia, questo diritto non equivale a un accesso senza alcuna limitazione: l'accesso deve avvenire nel rispetto delle esigenze produttive e organizzative dell'azienda, come previsto dall'art. 50 comma 4. In pratica, per i luoghi di lavoro ordinari l'RLS può accedere liberamente durante il proprio orario di lavoro e, se necessario, anche fuori orario previo accordo con il datore di lavoro. Per i reparti con particolari rischi (es. aree con sostanze pericolose, impianti ad alta tensione, zone sterili) l'accesso può essere soggetto a procedure di sicurezza specifiche che l'RLS è tenuto a rispettare, ma il datore di lavoro non può negare l'accesso in modo generale o immotivato. Le modalità di accesso vengono spesso definite nel regolamento aziendale o nelle procedure di sicurezza, che l'RLS deve conoscere. Il rifiuto sistematico di consentire l'accesso ai luoghi di lavoro configura una violazione dei diritti dell'RLS e può essere segnalato all'organo di vigilanza competente.

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Domande frequentiFAQ

Quante ore di formazione iniziale deve svolgere l'RLS?
L'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima è fissata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: 32 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e 64 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori. Il corso deve trattare gli argomenti previsti dall'Allegato all'Accordo, suddivisi in moduli tematici che coprono il quadro normativo, la valutazione dei rischi, la comunicazione e la rappresentanza, i rischi specifici del settore. La formazione deve essere svolta prima che l'RLS entri in carica o, al più tardi, entro il primo anno di mandato, ed è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08.
Con quale frequenza l'RLS deve fare l'aggiornamento? Quante ore all'anno?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede per l'RLS un aggiornamento periodico obbligatorio con cadenza annuale. La durata minima dell'aggiornamento è di 4 ore annue per le aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le aziende con oltre 50 lavoratori. Il programma dell'aggiornamento deve comprendere le novità legislative e normative, i cambiamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la sicurezza, gli aggiornamenti tecnici sui rischi specifici del settore e le migliori pratiche in materia di prevenzione. L'aggiornamento può essere svolto anche in modo cumulativo nell'arco dell'anno, purché venga completato entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata effettuazione dell'aggiornamento non determina la decadenza del mandato dell'RLS, ma espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortuni correlati a lacune formative.
Chi paga la formazione dell'RLS? Il datore di lavoro è obbligato?
Sì, il datore di lavoro è obbligato a sostenere integralmente i costi della formazione dell'RLS. L'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 dispone espressamente che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro deve: corrispondere la normale retribuzione per le ore dedicate alla formazione e all'aggiornamento; sostenere il costo dei corsi, dei materiali didattici e delle eventuali trasferte necessarie per la partecipazione ai corsi; concedere il permesso retribuito per partecipare agli aggiornamenti annuali. Qualora il datore di lavoro non provveda alla formazione dell'RLS entro i termini previsti, incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08. In molti settori i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono ulteriori disposizioni a tutela del diritto alla formazione dell'RLS, spesso con fondi paritetici dedicati.
L'RLS può svolgere la formazione in modalità e-learning (FAD)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consente la modalità di formazione a distanza (FAD/e-learning) per una parte del percorso formativo dell'RLS, ma con limiti precisi. La formazione in modalità sincrona (videoconferenza in tempo reale con docente) è ammessa senza limitazioni particolari. La formazione in modalità asincrona (piattaforme e-learning con materiali preregistrati) è ammessa solo per i moduli teorici, mentre i moduli che richiedono interazione, esercitazioni pratiche o simulazioni devono essere svolti in presenza o in modalità sincrona. In ogni caso, il soggetto formatore deve garantire il rispetto dei requisiti qualitativi previsti dall'Accordo: verifica dell'apprendimento, monitoraggio della fruizione, rilascio di attestato nominativo. L'aggiornamento annuale può essere erogato interamente in FAD se il programma lo consente. Si raccomanda di verificare che il soggetto formatore sia accreditato dalla Regione competente e che la piattaforma e-learning rispetti le specifiche tecniche dell'Accordo Stato-Regioni.
Quanto dura il mandato dell'RLS? È rieleggibile?
L'art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che l'RLS dura in carica tre anni. Alla scadenza del mandato triennale, il lavoratore che ha svolto il ruolo di RLS è rieleggibile senza limiti: non esiste alcuna norma che precluda la rielezione per un numero indeterminato di mandati consecutivi. La continuità del mandato può essere vantaggiosa sotto il profilo della competenza accumulata, purché vengano regolarmente aggiornate le ore di formazione previste. In caso di cessazione anticipata del mandato (dimissioni volontarie, cessazione del rapporto di lavoro, perdita della rappresentatività), il sostituto subentra per il periodo residuo del mandato triennale, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicabile. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere durate del mandato diverse e ulteriori garanzie per l'RLS in carica, come ad esempio la tutela contro i trasferimenti senza consenso.
Come si elegge l'RLS in un'azienda con meno di 15 dipendenti?
Per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 1 e 15, l'art. 47 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che l'RLS possa essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure, in alternativa, i lavoratori possono decidere di avvalersi dell'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). L'elezione avviene con voto dei lavoratori, senza formalità particolari imposte dalla legge: è sufficiente che la scelta emerga con chiarezza e sia documentata (es. verbale di riunione firmato dai presenti). Non è richiesta la presenza di un sindacato né l'intervento di un notaio. Una volta eletto, l'RLS deve essere comunicato all'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) di riferimento, ove costituito, e al datore di lavoro per iscritto. Se nessun lavoratore si candida o viene eletto, si applica automaticamente la figura dell'RLST designata dagli organismi paritetici del settore, senza oneri aggiuntivi a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se in azienda nessun lavoratore vuole fare l'RLS?
L'art. 48 del D.Lgs. 81/08 disciplina esattamente questa situazione, particolarmente frequente nelle piccole imprese. Se nelle aziende con fino a 15 dipendenti non viene eletto alcun RLS, entra automaticamente in funzione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), designato dagli organismi paritetici costituiti a livello territoriale e di comparto. Il datore di lavoro non deve fare nulla di speciale: l'RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende prive di RLS nel proprio territorio di competenza. Per le aziende con più di 15 dipendenti, la mancata elezione dell'RLS non è immediatamente coperta dall'RLST, ma il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire il diritto dei lavoratori alla rappresentanza in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo per il finanziamento degli RLST un contributo calcolato sulla base del numero di dipendenti e dell'imponibile INAIL, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali.
Quali diritti ha l'RLS durante le ispezioni dell'ASL o dell'INL?
L'art. 50 del D.Lgs. 81/08 elenca le attribuzioni dell'RLS, tra cui il diritto di accompagnare i rappresentanti degli organi di vigilanza (ASL/ATS e Ispettorato Nazionale del Lavoro) nelle ispezioni aziendali. Concretamente, l'RLS ha il diritto di: essere informato preventivamente o contestualmente dell'avvio dell'ispezione; partecipare al sopralluogo nei reparti e aree ispezionate; formulare osservazioni e fornire informazioni agli ispettori sulle condizioni di lavoro e sui rischi presenti; ricevere copia del verbale di ispezione a cui ha assistito. Gli ispettori non hanno l'obbligo di attendere l'RLS se questi non è immediatamente disponibile, ma devono consentirne la partecipazione qualora sia presente in azienda al momento dell'ispezione. L'RLS non ha potere decisionale né può bloccare o condizionare lo svolgimento dell'ispezione. In nessun caso l'RLS può subire pregiudizi per le osservazioni formulate durante le ispezioni: l'art. 50 comma 6 garantisce la tutela contro eventuali ritorsioni.
Qual è la differenza tra RLS aziendale e RLST (territoriale): quando si applica il RLST?
L'art. 48 del D.Lgs. 81/08 distingue nettamente le due figure. L'RLS aziendale è eletto o designato dai lavoratori all'interno della singola azienda ed esercita le proprie funzioni esclusivamente per quella realtà produttiva: conosce i rischi specifici, partecipa alle riunioni periodiche, accede ai documenti aziendali. Il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) è invece una figura esterna, designata dagli organismi paritetici costituiti nel settore a livello territoriale, che esercita le attribuzioni dell'art. 50 in tutte le aziende del proprio territorio prive di RLS aziendale. Il RLST si applica principalmente: nelle aziende con fino a 15 dipendenti che non abbiano eletto un RLS interno; nelle aziende con più di 15 dipendenti qualora non sia stato eletto o designato alcun RLS. Il RLST ha diritto di accesso alle aziende di competenza, previa comunicazione al datore di lavoro, ed esercita gli stessi diritti del RLS aziendale. Il finanziamento del RLST avviene tramite il contributo versato dai datori di lavoro al fondo paritetico del settore.
L'RLS può accedere a tutti i luoghi di lavoro senza preavviso?
L'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 riconosce all'RLS il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Tuttavia, questo diritto non equivale a un accesso senza alcuna limitazione: l'accesso deve avvenire nel rispetto delle esigenze produttive e organizzative dell'azienda, come previsto dall'art. 50 comma 4. In pratica, per i luoghi di lavoro ordinari l'RLS può accedere liberamente durante il proprio orario di lavoro e, se necessario, anche fuori orario previo accordo con il datore di lavoro. Per i reparti con particolari rischi (es. aree con sostanze pericolose, impianti ad alta tensione, zone sterili) l'accesso può essere soggetto a procedure di sicurezza specifiche che l'RLS è tenuto a rispettare, ma il datore di lavoro non può negare l'accesso in modo generale o immotivato. Le modalità di accesso vengono spesso definite nel regolamento aziendale o nelle procedure di sicurezza, che l'RLS deve conoscere. Il rifiuto sistematico di consentire l'accesso ai luoghi di lavoro configura una violazione dei diritti dell'RLS e può essere segnalato all'organo di vigilanza competente.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • D.Lgs. 81/08 art. 47 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • D.Lgs. 81/08 art. 48 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
  • D.Lgs. 81/08 art. 49 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • D.Lgs. 81/08 art. 50 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • D.Lgs. 81/08 art. 51 — Organismi paritetici
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione RLS: durata, contenuti e modalità

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