Risposta rapida
Le radiazioni ionizzanti sono regolate dal D.Lgs. 101/2020. Il datore di lavoro incarica un esperto di radioprotezione, classifica lavoratori (categorie A e B) e zone, rispetta il limite di 20 mSv all’anno di dose efficace e garantisce la sorveglianza sanitaria tramite medico autorizzato.
Riferimenti: D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (in particolare artt. 133 e 146), direttiva 2013/59/Euratom; D.Lgs. 81/2008, art. 180.
Domande frequenti sulle radiazioni ionizzantiFAQ
Quale norma si applica alle radiazioni ionizzanti sul lavoro?
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom e ha sostituito il D.Lgs. 230/1995. Il D.Lgs. 81/2008 rinvia a questa disciplina specifica (art. 180, comma 3), mentre restano validi i suoi principi generali, a partire dalla valutazione di tutti i rischi. Le attività tipiche sono radiologia medica, odontoiatrica e veterinaria, medicina nucleare, radioterapia, controlli non distruttivi industriali, laboratori con sorgenti, oltre al radon nei luoghi di lavoro.
Chi è l’esperto di radioprotezione e quando serve?
È il professionista abilitato, iscritto nell’elenco nazionale, che il datore di lavoro deve incaricare quando svolge attività con esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti. Valuta le dosi, classifica lavoratori e zone, effettua la sorveglianza fisica (controlli sulle sorgenti, dosimetria, verifiche delle protezioni) e redige le relazioni previste. Ha preso il posto dell’esperto qualificato del D.Lgs. 230/1995.
Quali sono i limiti di dose per i lavoratori?
Per i lavoratori esposti il limite di dose efficace è 20 mSv per anno solare. Sono poi fissati limiti di dose equivalente: 20 mSv all’anno per il cristallino (prima era 150), 500 mSv per la pelle e per le estremità. Per gli individui della popolazione, compresi i lavoratori non esposti, il limite di dose efficace è 1 mSv all’anno. I limiti sono nell’art. 146 del D.Lgs. 101/2020.
Come si classificano i lavoratori?
Un lavoratore è “esposto” se può superare uno dei limiti fissati per la popolazione (1 mSv di dose efficace all’anno). Tra gli esposti, è di categoria A chi può superare 6 mSv di dose efficace all’anno, 15 mSv al cristallino o 150 mSv a pelle ed estremità; gli altri esposti sono di categoria B. La classificazione la fa il datore di lavoro sulla base della valutazione dell’esperto di radioprotezione (art. 133).
Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
Il medico autorizzato, cioè il medico iscritto nell’apposito elenco nazionale per la radioprotezione dei lavoratori esposti. La sorveglianza comprende visita preventiva, visite periodiche e visita alla cessazione. Il giudizio di idoneità e la documentazione sanitaria seguono le regole del D.Lgs. 101/2020, che prevalgono su quelle generali del D.Lgs. 81/2008.
Cosa sono zona controllata e zona sorvegliata?
Sono aree delimitate in base al rischio. In zona controllata possono essere superati, per i lavoratori, i valori che fanno classificare in categoria A; in zona sorvegliata possono essere superati i limiti per la popolazione ma non quelli della categoria A. Le zone vanno segnalate, con accesso regolamentato e norme interne di protezione esposte.
Cosa cambia per una lavoratrice in gravidanza?
Appena comunica lo stato di gravidanza, la lavoratrice non può svolgere attività in zona classificata o comunque attività che possano esporre il nascituro a una dose superiore a 1 mSv durante il resto della gravidanza. Durante l’allattamento è vietata l’adibizione ad attività con rischio di contaminazione radioattiva. Il datore di lavoro deve informare preventivamente le lavoratrici dell’importanza di comunicare tempestivamente la gravidanza.
Quali protezioni si usano?
Tre principi: tempo (ridurre la durata dell’esposizione), distanza e schermature. Le schermature strutturali sono progettate e verificate dall’esperto di radioprotezione; i DPI tipici sono camici o grembiuli piombati, collari tiroidei, occhiali anti-X per il cristallino, guanti. I dosimetri personali servono a misurare la dose ricevuta, non proteggono.
Fonti normative
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — Protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
- D.Lgs. 101/2020, art. 146 — Limiti di dose per i lavoratori esposti
- D.Lgs. 101/2020, art. 133 — Classificazione dei lavoratori
- Direttiva 2013/59/Euratom — Norme fondamentali di sicurezza
- D.Lgs. 81/2008, art. 180 — Definizioni e campo di applicazione (agenti fisici)
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