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FAQ Radiazioni Ionizzanti — Sicurezza dei Lavoratori Esposti

Risposte pratiche per datori di lavoro, RSPP e lavoratori sugli obblighi del D.Lgs. 101/2020 in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti: limiti di dose, ERP, zone classificate e sorveglianza medica.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano sorgenti ionizzanti e deve essere condotta con il supporto di un Esperto di Radioprotezione. Ti supportiamo nell'analisi degli obblighi applicabili alla tua attività e nella predisposizione della documentazione richiesta dal D.Lgs. 101/2020.

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Raccolta delle domande più frequenti ricevute da datori di lavoro, RSPP e lavoratori sull'esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario, industriale e di ricerca, con riferimento al D.Lgs. 101/2020 e ai principi ALARA.

Domande frequenti sulle radiazioni ionizzantiFAQ

Cos'è il rischio da radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro e quale normativa si applica?
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche (raggi X, raggi gamma) o corpuscolate (particelle alfa, beta, neutroni) che trasferiscono energia sufficiente a ionizzare la materia, rimuovendo elettroni dagli atomi. Nei luoghi di lavoro tale rischio si manifesta in ambito medico-ospedaliero (radiologia diagnostica, radioterapia, medicina nucleare), industriale (controlli non distruttivi, misuratori di livello e spessore), di ricerca scientifica e, in misura minore, nei trasporti aerei ad alta quota. Il quadro normativo italiano di riferimento è il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom", che ha integralmente abrogato e sostituito il previgente D.Lgs. 230/1995. Il decreto disciplina in modo organico la protezione dalle radiazioni ionizzanti, distinguendo le pratiche (attività che introducono o aumentano l'esposizione) dalle esposizioni esistenti e da quelle di emergenza. Per i datori di lavoro che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti, gli obblighi fondamentali comprendono: la notifica o la comunicazione preventiva all'autorità competente (a seconda della categoria di pratica); la valutazione del rischio radiologico; la classificazione delle zone di lavoro e dei lavoratori; la designazione dell'Esperto di Radioprotezione (ERP); la sorveglianza medica dei lavoratori esposti; la formazione e l'informazione specifica. Il D.Lgs. 101/2020 si affianca al D.Lgs. 81/2008, che rimane applicabile per tutti gli altri rischi lavorativi presenti nella medesima attività.
Chi sono i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti: categorie A e B?
Il D.Lgs. 101/2020 classifica i lavoratori esposti in due categorie, definite all'art. 91, in base alla dose efficace annua prevedibile e ai limiti di dose equivalente agli organi critici. I lavoratori di categoria A sono coloro che potrebbero ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv/anno oppure una dose equivalente superiore a 3/10 dei limiti di dose equivalente per cristallino, pelle, mani e piedi (art. 91 c. 1 lett. a). Rientrano tipicamente in questa categoria i tecnici di radiologia diagnostica, gli operatori di radioterapia, i lavoratori impiegati in medicina nucleare, gli addetti ai controlli non distruttivi con sorgenti ad alta attività, e il personale dei reattori nucleari. Per questi lavoratori sono previsti obblighi più stringenti: dosimetria individuale con dosimetro personale, sorveglianza medica con cadenza almeno annuale, istituzione di cartella dosimetrica individuale (art. 106) e annotazione nel documento di valutazione della dose ricevuta. I lavoratori di categoria B sono coloro che, pur essendo esposti a rischio di irradiazione professionale, non raggiungono le soglie che caratterizzano la categoria A: la dose efficace prevedibile è compresa tra 1 mSv/anno e 6 mSv/anno. Per questi lavoratori la sorveglianza medica è comunque obbligatoria, ma con cadenza biennale; la dosimetria individuale può avere frequenze di lettura diverse rispetto alla categoria A. I lavoratori con dosi prevedibili inferiori a 1 mSv/anno non sono classificati come "lavoratori esposti" ai fini del decreto, benché possano comunque rientrare nel campo di applicazione generale della norma.
Quali sono i limiti di dose per i lavoratori esposti (art. 96 D.Lgs. 101/2020)?
L'art. 96 del D.Lgs. 101/2020 fissa i limiti di dose efficace e di dose equivalente per i lavoratori esposti, distinguendo tra adulti e lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni. Per i lavoratori adulti (18 anni o più), il limite di dose efficace è pari a 20 mSv/anno, mediato su cinque anni consecutivi (quindi 100 mSv in 5 anni), con il vincolo che in nessun anno singolo la dose efficace superi i 50 mSv. I limiti di dose equivalente agli organi sono: 20 mSv/anno per il cristallino (soglia abbassata dalla Raccomandazione ICRP 118/2012 e recepita dalla Direttiva 2013/59/Euratom), 500 mSv/anno per la pelle (media su 1 cm² per qualsiasi area irradiata), 500 mSv/anno per mani, avambracci, piedi e caviglie. Per i lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni apprendisti o studenti che devono utilizzare sorgenti nell'ambito della loro formazione, i limiti sono dimezzati: 6 mSv/anno di dose efficace, 50 mSv/anno per il cristallino, 150 mSv/anno per la pelle e per gli arti. I limiti di dose si applicano alla somma delle esposizioni esterne e dell'esposizione interna da radionuclidi incorporati, escluse le esposizioni mediche del lavoratore in qualità di paziente e le esposizioni di fondo naturale. Il superamento dei limiti costituisce una violazione grave e comporta l'immediata adozione di misure correttive, la notifica all'autorità competente e la revisione delle condizioni di lavoro. I limiti non sono "obiettivi" da avvicinarsi, ma valori assoluti da non superare; il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) impone di mantenere le dosi il più basse ragionevolmente possibile.
Cos'è l'Esperto di Radioprotezione (ERP) e quando è obbligatorio nominarlo?
L'Esperto di Radioprotezione (ERP) è una figura professionale qualificata, disciplinata dagli artt. 129-138 del D.Lgs. 101/2020, che ha il compito di fornire consulenza tecnica al datore di lavoro (o titolare dell'esercizio) in tutti gli aspetti radioprotezionistici connessi all'attività svolta. La qualificazione dell'ERP è rilasciata dall'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) ed è suddivisa in tre gradi (1°, 2°, 3°), con competenze progressivamente più ampie. L'obbligo di designare un ERP scatta in relazione alla categoria di pratica e all'entità del rischio radiologico. Ai sensi dell'art. 130, il datore di lavoro che esercita pratiche che comportano zone classificate (controllate o sorvegliate) oppure che impiegano lavoratori di categoria A è tenuto a nominare un ERP di 2° o 3° grado. Per pratiche di minore entità — ad esempio alcune installazioni industriali con sorgenti sigillate di bassa attività, o studi odontoiatrici con radiologia endorale — possono essere sufficienti forme semplificate di sorveglianza fisica, verificate caso per caso. L'ERP non è un dipendente obbligatorio: la sua prestazione può essere acquisita anche in forma di consulenza esterna. I compiti dell'ERP comprendono: delimitazione e classificazione delle zone di lavoro; definizione delle norme di radioprotezione per i lavoratori; valutazione dell'idoneità dei mezzi di protezione e dei dispositivi di rilevazione; sorveglianza fisica delle dosi ricevute dai lavoratori; tenuta del registro delle dosi; comunicazione dei risultati dosimetrici all'autorità competente; collaborazione con il medico autorizzato nella valutazione delle condizioni di esposizione. L'ERP risponde direttamente al datore di lavoro ed è indipendente dal responsabile di produzione.
Quali sono le sorveglianze mediche obbligatorie per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti è disciplinata dagli artt. 103-113 del D.Lgs. 101/2020 ed è affidata al medico autorizzato, figura distinta dal medico competente del D.Lgs. 81/2008 e soggetta a specifica abilitazione rilasciata dal Ministero della Salute. Per i lavoratori di categoria A la sorveglianza medica è obbligatoria con cadenza almeno annuale. Prima dell'assegnazione a mansioni con esposizione a radiazioni ionizzanti, il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica preventiva con giudizio di idoneità da parte del medico autorizzato. Durante il rapporto di lavoro, le visite periodiche si svolgono con frequenza almeno annuale; il medico può disporre accertamenti sanitari aggiuntivi con maggiore frequenza ove lo ritenga necessario in base alle condizioni individuali o a eventi accidentali di sovraesposizione. Per i lavoratori di categoria B la sorveglianza è obbligatoria con cadenza almeno biennale. Il protocollo sanitario comprende tipicamente: anamnesi lavorativa ed esposimetrica; esame obiettivo generale; emocromo con formula leucocitaria (l'emocromo è il parametro sentinella per gli effetti emopoietici delle radiazioni ionizzanti); esami biochimici di base; eventuale valutazione oftalmica (per il monitoraggio del cristallino nei lavoratori con esposizione prevalente a fasci di bassa energia); altri esami in funzione del tipo di radionuclidi impiegati (ad es. analisi delle urine per uranofiltrazioni in caso di rischio da uranio, misure in vivo o in vitro per radionuclidi a emissione gamma o beta in caso di possibile incorporazione). Il medico autorizzato redige la cartella sanitaria individuale, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunica al datore di lavoro le eventuali limitazioni o prescrizioni. Il lavoratore che risulti non idoneo deve essere allontanato dall'esposizione e ricollocato in mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
Come si classificano le zone controllate e sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 101/2020?
La classificazione delle zone di lavoro è uno degli strumenti fondamentali della radioprotezione operativa, regolata dagli artt. 98-100 del D.Lgs. 101/2020 e attuata dall'ERP in collaborazione con il datore di lavoro. La zona controllata è un'area in cui sussiste il rischio che i lavoratori ricevano, nelle normali condizioni di lavoro, una dose efficace superiore a 6 mSv/anno oppure dosi equivalenti superiori a 3/10 dei limiti annui per cristallino, pelle e arti. Le zone controllate devono essere delimitate fisicamente (segnaletica specifica a trifoglio, colore giallo su fondo nero) e accessibili solo ai lavoratori di categoria A o, in determinate condizioni e con autorizzazione, ai lavoratori di categoria B e al pubblico con accesso giustificato. All'interno delle zone controllate possono essere istituite sottozone a permanenza limitata o sottozone interdette (aree in cui anche la sola presenza temporanea comporta dosi significative). La zona sorvegliata è un'area in cui i lavoratori possono ricevere una dose efficace compresa tra 1 mSv/anno e 6 mSv/anno oppure dosi equivalenti superiori a 1/10 dei limiti annui per cristallino, pelle e arti, senza raggiungere le soglie della zona controllata. Le zone sorvegliate devono anch'esse essere delimitate e segnalate, ma con accesso meno restrittivo rispetto alle zone controllate. Le zone vengono istituite formalmente con un atto del datore di lavoro basato sulla valutazione tecnica dell'ERP, che determina i confini fisici, le norme di comportamento applicabili, le frequenze di monitoraggio dell'ambiente e le dotazioni di dosimetria ambientale (camere di ionizzazione, dosimetri termoluminescenti ambientali). La classificazione deve essere riesaminata ogni volta che cambiano le sorgenti, le attività, il layout degli ambienti o i risultati del monitoraggio.
Le lavoratrici in gravidanza possono lavorare in zona controllata?
No. Il D.Lgs. 101/2020, all'art. 102, vieta l'adibizione delle lavoratrici in stato di gravidanza a mansioni che comportano il rischio di superamento del limite di dose all'embrione o al feto fissato a 1 mSv per l'intero periodo della gravidanza, a partire dalla comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro. In termini pratici, dalla comunicazione della gravidanza la lavoratrice non può essere adibita a lavoro in zona controllata né in zona sorvegliata in condizioni che possano comportare un'esposizione non trascurabile del feto. Il limite di 1 mSv per il periodo della gravidanza è estremamente cautelativo e si riferisce alla dose equivalente ricevuta dall'addome (come approssimazione della dose all'utero), per cui anche esposizioni apparentemente basse in zona sorvegliata devono essere valutate con attenzione dall'ERP e dal medico autorizzato. Il datore di lavoro è tenuto a riassegnare la lavoratrice a mansioni che non comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, senza riduzione della retribuzione e senza modifiche delle condizioni contrattuali. In assenza di mansioni alternative compatibili, possono trovare applicazione le norme sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) con astensione anticipata dal lavoro. Analoghe cautele si applicano alle lavoratrici che allattano: pur non essendo previsto un limite specifico, la possibilità di incorporazione di radionuclidi e il loro possibile passaggio nel latte materno impongono una valutazione individualizzata del rischio da parte del medico autorizzato e dell'ERP, con eventuale restrizione dall'impiego in ambienti con rischio di contaminazione interna.
Quali DPI specifici si usano contro le radiazioni ionizzanti (grembiuli piombati, paragonadali, ecc.)?
I dispositivi di protezione individuale contro le radiazioni ionizzanti sono differenziati in funzione del tipo di radiazione (X, gamma, beta, alfa, neutroni) e delle condizioni di esposizione. È importante sottolineare che i DPI costituiscono sempre l'ultima misura di protezione, da adottare dopo aver ottimizzato la schermatura fissa degli ambienti e ridotto i tempi di esposizione secondo il principio ALARA. Per le radiazioni X e gamma a bassa energia (tipiche della radiologia diagnostica convenzionale e della fluoroscopia), i DPI piombati sono i più utilizzati: il grembiule piombato avvolgente (a mantello) con equivalenza in piombo di almeno 0,25-0,35 mm Pb protegge il tronco e gli organi emopoietici; il collare tiroideo (protezione della tiroide, organo sensibile alle radiazioni) è obbligatorio in fluoroscopia e in tutte le procedure in cui il campo di radiazione può irradiare il collo; il paragonadale (coprigonade) protegge le gonadi nelle procedure in cui queste rientrano nel campo di irradiazione primaria o secondaria; gli occhiali piombati proteggono il cristallino (particolarmente importanti in emodinamica e radiologia interventistica, dove l'operatore lavora a stretto contatto con il campo di radiazione scatterizzato). I guanti piombati sono indicati solo quando le mani del lavoratore rischiano di rientrare direttamente nel fascio primario, poiché l'equivalenza in piombo disponibile nei guanti è limitata e non protegge da fasci ad alta energia. Per le radiazioni beta (emettitori puri beta come il fosforo-32 o il tritio), lo schermo deve essere realizzato con materiali a basso numero atomico (plexiglass, polietilene) per evitare la produzione di radiazione di frenamento (bremsstrahlung); il piombo è controindicato come materiale di schermatura per le sole particelle beta. Per il rischio da contaminazione interna (inalazione o ingestione di radionuclidi), i DPI rilevanti sono le maschere filtranti con filtro HEPA per le particelle aerodisperse, le tute di protezione chimica per prevenire la contaminazione cutanea, e i guanti in lattice o nitrile (doppio strato) per le operazioni di manipolazione di soluzioni radioattive in medicina nucleare o ricerca. In questi contesti la principale misura è la cappa a flusso laminare o il box schermato di manipolazione, non il DPI individuale. Tutti i DPI piombati devono essere controllati periodicamente mediante esame radiografico per verificare l'assenza di crepe o discontinuità nello strato di piombo, che ne ridurrebbero drasticamente l'efficacia schermante.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è il rischio da radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro e quale normativa si applica?
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche (raggi X, raggi gamma) o corpuscolate (particelle alfa, beta, neutroni) che trasferiscono energia sufficiente a ionizzare la materia, rimuovendo elettroni dagli atomi. Nei luoghi di lavoro tale rischio si manifesta in ambito medico-ospedaliero (radiologia diagnostica, radioterapia, medicina nucleare), industriale (controlli non distruttivi, misuratori di livello e spessore), di ricerca scientifica e, in misura minore, nei trasporti aerei ad alta quota. Il quadro normativo italiano di riferimento è il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom", che ha integralmente abrogato e sostituito il previgente D.Lgs. 230/1995. Il decreto disciplina in modo organico la protezione dalle radiazioni ionizzanti, distinguendo le pratiche (attività che introducono o aumentano l'esposizione) dalle esposizioni esistenti e da quelle di emergenza. Per i datori di lavoro che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti, gli obblighi fondamentali comprendono: la notifica o la comunicazione preventiva all'autorità competente (a seconda della categoria di pratica); la valutazione del rischio radiologico; la classificazione delle zone di lavoro e dei lavoratori; la designazione dell'Esperto di Radioprotezione (ERP); la sorveglianza medica dei lavoratori esposti; la formazione e l'informazione specifica. Il D.Lgs. 101/2020 si affianca al D.Lgs. 81/2008, che rimane applicabile per tutti gli altri rischi lavorativi presenti nella medesima attività.
Chi sono i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti: categorie A e B?
Il D.Lgs. 101/2020 classifica i lavoratori esposti in due categorie, definite all'art. 91, in base alla dose efficace annua prevedibile e ai limiti di dose equivalente agli organi critici. I lavoratori di categoria A sono coloro che potrebbero ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv/anno oppure una dose equivalente superiore a 3/10 dei limiti di dose equivalente per cristallino, pelle, mani e piedi (art. 91 c. 1 lett. a). Rientrano tipicamente in questa categoria i tecnici di radiologia diagnostica, gli operatori di radioterapia, i lavoratori impiegati in medicina nucleare, gli addetti ai controlli non distruttivi con sorgenti ad alta attività, e il personale dei reattori nucleari. Per questi lavoratori sono previsti obblighi più stringenti: dosimetria individuale con dosimetro personale, sorveglianza medica con cadenza almeno annuale, istituzione di cartella dosimetrica individuale (art. 106) e annotazione nel documento di valutazione della dose ricevuta. I lavoratori di categoria B sono coloro che, pur essendo esposti a rischio di irradiazione professionale, non raggiungono le soglie che caratterizzano la categoria A: la dose efficace prevedibile è compresa tra 1 mSv/anno e 6 mSv/anno. Per questi lavoratori la sorveglianza medica è comunque obbligatoria, ma con cadenza biennale; la dosimetria individuale può avere frequenze di lettura diverse rispetto alla categoria A. I lavoratori con dosi prevedibili inferiori a 1 mSv/anno non sono classificati come "lavoratori esposti" ai fini del decreto, benché possano comunque rientrare nel campo di applicazione generale della norma.
Quali sono i limiti di dose per i lavoratori esposti (art. 96 D.Lgs. 101/2020)?
L'art. 96 del D.Lgs. 101/2020 fissa i limiti di dose efficace e di dose equivalente per i lavoratori esposti, distinguendo tra adulti e lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni. Per i lavoratori adulti (18 anni o più), il limite di dose efficace è pari a 20 mSv/anno, mediato su cinque anni consecutivi (quindi 100 mSv in 5 anni), con il vincolo che in nessun anno singolo la dose efficace superi i 50 mSv. I limiti di dose equivalente agli organi sono: 20 mSv/anno per il cristallino (soglia abbassata dalla Raccomandazione ICRP 118/2012 e recepita dalla Direttiva 2013/59/Euratom), 500 mSv/anno per la pelle (media su 1 cm² per qualsiasi area irradiata), 500 mSv/anno per mani, avambracci, piedi e caviglie. Per i lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni apprendisti o studenti che devono utilizzare sorgenti nell'ambito della loro formazione, i limiti sono dimezzati: 6 mSv/anno di dose efficace, 50 mSv/anno per il cristallino, 150 mSv/anno per la pelle e per gli arti. I limiti di dose si applicano alla somma delle esposizioni esterne e dell'esposizione interna da radionuclidi incorporati, escluse le esposizioni mediche del lavoratore in qualità di paziente e le esposizioni di fondo naturale. Il superamento dei limiti costituisce una violazione grave e comporta l'immediata adozione di misure correttive, la notifica all'autorità competente e la revisione delle condizioni di lavoro. I limiti non sono "obiettivi" da avvicinarsi, ma valori assoluti da non superare; il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) impone di mantenere le dosi il più basse ragionevolmente possibile.
Cos'è l'Esperto di Radioprotezione (ERP) e quando è obbligatorio nominarlo?
L'Esperto di Radioprotezione (ERP) è una figura professionale qualificata, disciplinata dagli artt. 129-138 del D.Lgs. 101/2020, che ha il compito di fornire consulenza tecnica al datore di lavoro (o titolare dell'esercizio) in tutti gli aspetti radioprotezionistici connessi all'attività svolta. La qualificazione dell'ERP è rilasciata dall'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) ed è suddivisa in tre gradi (1°, 2°, 3°), con competenze progressivamente più ampie. L'obbligo di designare un ERP scatta in relazione alla categoria di pratica e all'entità del rischio radiologico. Ai sensi dell'art. 130, il datore di lavoro che esercita pratiche che comportano zone classificate (controllate o sorvegliate) oppure che impiegano lavoratori di categoria A è tenuto a nominare un ERP di 2° o 3° grado. Per pratiche di minore entità — ad esempio alcune installazioni industriali con sorgenti sigillate di bassa attività, o studi odontoiatrici con radiologia endorale — possono essere sufficienti forme semplificate di sorveglianza fisica, verificate caso per caso. L'ERP non è un dipendente obbligatorio: la sua prestazione può essere acquisita anche in forma di consulenza esterna. I compiti dell'ERP comprendono: delimitazione e classificazione delle zone di lavoro; definizione delle norme di radioprotezione per i lavoratori; valutazione dell'idoneità dei mezzi di protezione e dei dispositivi di rilevazione; sorveglianza fisica delle dosi ricevute dai lavoratori; tenuta del registro delle dosi; comunicazione dei risultati dosimetrici all'autorità competente; collaborazione con il medico autorizzato nella valutazione delle condizioni di esposizione. L'ERP risponde direttamente al datore di lavoro ed è indipendente dal responsabile di produzione.
Quali sono le sorveglianze mediche obbligatorie per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti è disciplinata dagli artt. 103-113 del D.Lgs. 101/2020 ed è affidata al medico autorizzato, figura distinta dal medico competente del D.Lgs. 81/2008 e soggetta a specifica abilitazione rilasciata dal Ministero della Salute. Per i lavoratori di categoria A la sorveglianza medica è obbligatoria con cadenza almeno annuale. Prima dell'assegnazione a mansioni con esposizione a radiazioni ionizzanti, il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica preventiva con giudizio di idoneità da parte del medico autorizzato. Durante il rapporto di lavoro, le visite periodiche si svolgono con frequenza almeno annuale; il medico può disporre accertamenti sanitari aggiuntivi con maggiore frequenza ove lo ritenga necessario in base alle condizioni individuali o a eventi accidentali di sovraesposizione. Per i lavoratori di categoria B la sorveglianza è obbligatoria con cadenza almeno biennale. Il protocollo sanitario comprende tipicamente: anamnesi lavorativa ed esposimetrica; esame obiettivo generale; emocromo con formula leucocitaria (l'emocromo è il parametro sentinella per gli effetti emopoietici delle radiazioni ionizzanti); esami biochimici di base; eventuale valutazione oftalmica (per il monitoraggio del cristallino nei lavoratori con esposizione prevalente a fasci di bassa energia); altri esami in funzione del tipo di radionuclidi impiegati (ad es. analisi delle urine per uranofiltrazioni in caso di rischio da uranio, misure in vivo o in vitro per radionuclidi a emissione gamma o beta in caso di possibile incorporazione). Il medico autorizzato redige la cartella sanitaria individuale, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunica al datore di lavoro le eventuali limitazioni o prescrizioni. Il lavoratore che risulti non idoneo deve essere allontanato dall'esposizione e ricollocato in mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
Come si classificano le zone controllate e sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 101/2020?
La classificazione delle zone di lavoro è uno degli strumenti fondamentali della radioprotezione operativa, regolata dagli artt. 98-100 del D.Lgs. 101/2020 e attuata dall'ERP in collaborazione con il datore di lavoro. La zona controllata è un'area in cui sussiste il rischio che i lavoratori ricevano, nelle normali condizioni di lavoro, una dose efficace superiore a 6 mSv/anno oppure dosi equivalenti superiori a 3/10 dei limiti annui per cristallino, pelle e arti. Le zone controllate devono essere delimitate fisicamente (segnaletica specifica a trifoglio, colore giallo su fondo nero) e accessibili solo ai lavoratori di categoria A o, in determinate condizioni e con autorizzazione, ai lavoratori di categoria B e al pubblico con accesso giustificato. All'interno delle zone controllate possono essere istituite sottozone a permanenza limitata o sottozone interdette (aree in cui anche la sola presenza temporanea comporta dosi significative). La zona sorvegliata è un'area in cui i lavoratori possono ricevere una dose efficace compresa tra 1 mSv/anno e 6 mSv/anno oppure dosi equivalenti superiori a 1/10 dei limiti annui per cristallino, pelle e arti, senza raggiungere le soglie della zona controllata. Le zone sorvegliate devono anch'esse essere delimitate e segnalate, ma con accesso meno restrittivo rispetto alle zone controllate. Le zone vengono istituite formalmente con un atto del datore di lavoro basato sulla valutazione tecnica dell'ERP, che determina i confini fisici, le norme di comportamento applicabili, le frequenze di monitoraggio dell'ambiente e le dotazioni di dosimetria ambientale (camere di ionizzazione, dosimetri termoluminescenti ambientali). La classificazione deve essere riesaminata ogni volta che cambiano le sorgenti, le attività, il layout degli ambienti o i risultati del monitoraggio.
Le lavoratrici in gravidanza possono lavorare in zona controllata?
No. Il D.Lgs. 101/2020, all'art. 102, vieta l'adibizione delle lavoratrici in stato di gravidanza a mansioni che comportano il rischio di superamento del limite di dose all'embrione o al feto fissato a 1 mSv per l'intero periodo della gravidanza, a partire dalla comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro. In termini pratici, dalla comunicazione della gravidanza la lavoratrice non può essere adibita a lavoro in zona controllata né in zona sorvegliata in condizioni che possano comportare un'esposizione non trascurabile del feto. Il limite di 1 mSv per il periodo della gravidanza è estremamente cautelativo e si riferisce alla dose equivalente ricevuta dall'addome (come approssimazione della dose all'utero), per cui anche esposizioni apparentemente basse in zona sorvegliata devono essere valutate con attenzione dall'ERP e dal medico autorizzato. Il datore di lavoro è tenuto a riassegnare la lavoratrice a mansioni che non comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, senza riduzione della retribuzione e senza modifiche delle condizioni contrattuali. In assenza di mansioni alternative compatibili, possono trovare applicazione le norme sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) con astensione anticipata dal lavoro. Analoghe cautele si applicano alle lavoratrici che allattano: pur non essendo previsto un limite specifico, la possibilità di incorporazione di radionuclidi e il loro possibile passaggio nel latte materno impongono una valutazione individualizzata del rischio da parte del medico autorizzato e dell'ERP, con eventuale restrizione dall'impiego in ambienti con rischio di contaminazione interna.
Quali DPI specifici si usano contro le radiazioni ionizzanti (grembiuli piombati, paragonadali, ecc.)?
I dispositivi di protezione individuale contro le radiazioni ionizzanti sono differenziati in funzione del tipo di radiazione (X, gamma, beta, alfa, neutroni) e delle condizioni di esposizione. È importante sottolineare che i DPI costituiscono sempre l'ultima misura di protezione, da adottare dopo aver ottimizzato la schermatura fissa degli ambienti e ridotto i tempi di esposizione secondo il principio ALARA. Per le radiazioni X e gamma a bassa energia (tipiche della radiologia diagnostica convenzionale e della fluoroscopia), i DPI piombati sono i più utilizzati: il grembiule piombato avvolgente (a mantello) con equivalenza in piombo di almeno 0,25-0,35 mm Pb protegge il tronco e gli organi emopoietici; il collare tiroideo (protezione della tiroide, organo sensibile alle radiazioni) è obbligatorio in fluoroscopia e in tutte le procedure in cui il campo di radiazione può irradiare il collo; il paragonadale (coprigonade) protegge le gonadi nelle procedure in cui queste rientrano nel campo di irradiazione primaria o secondaria; gli occhiali piombati proteggono il cristallino (particolarmente importanti in emodinamica e radiologia interventistica, dove l'operatore lavora a stretto contatto con il campo di radiazione scatterizzato). I guanti piombati sono indicati solo quando le mani del lavoratore rischiano di rientrare direttamente nel fascio primario, poiché l'equivalenza in piombo disponibile nei guanti è limitata e non protegge da fasci ad alta energia. Per le radiazioni beta (emettitori puri beta come il fosforo-32 o il tritio), lo schermo deve essere realizzato con materiali a basso numero atomico (plexiglass, polietilene) per evitare la produzione di radiazione di frenamento (bremsstrahlung); il piombo è controindicato come materiale di schermatura per le sole particelle beta. Per il rischio da contaminazione interna (inalazione o ingestione di radionuclidi), i DPI rilevanti sono le maschere filtranti con filtro HEPA per le particelle aerodisperse, le tute di protezione chimica per prevenire la contaminazione cutanea, e i guanti in lattice o nitrile (doppio strato) per le operazioni di manipolazione di soluzioni radioattive in medicina nucleare o ricerca. In questi contesti la principale misura è la cappa a flusso laminare o il box schermato di manipolazione, non il DPI individuale. Tutti i DPI piombati devono essere controllati periodicamente mediante esame radiografico per verificare l'assenza di crepe o discontinuità nello strato di piombo, che ne ridurrebbero drasticamente l'efficacia schermante.

Fonti normative

  • D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (recepimento Direttiva 2013/59/Euratom)
  • Raccomandazioni ICRP 103 e ICRP 118
  • D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
  • D.Lgs. 151/2001 (Tutela della maternità)

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