Risposta rapida
Anche quando il rider lavora come autonomo, il committente che utilizza la piattaforma deve applicare a proprie spese il D.Lgs. 81/2008 e garantire la copertura INAIL (art. 47-septies D.Lgs. 81/2015). Vanno valutati rischio stradale, caldo, aggressioni e pressione dei tempi di consegna, forniti i DPI e la formazione.
Le regole valgono per le consegne di beni in ambito urbano con bici o veicoli a motore organizzate tramite piattaforme, anche digitali. Le collaborazioni etero-organizzate seguono la disciplina del lavoro subordinato.
Domande frequenti su rider e sicurezzaFAQ
I rider sono tutelati dal D.Lgs. 81/2008 anche se lavorano come autonomi?
Sì. Per i lavoratori autonomi che consegnano beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, l’art. 47-septies del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il committente che utilizza la piattaforma è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008. Se invece la collaborazione è organizzata dal committente nei tempi e nei modi, anche tramite piattaforma, si applica la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015) e quindi tutte le tutele del lavoratore dipendente.
I rider sono assicurati all’INAIL?
Sì. Lo stesso art. 47-septies prevede la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il premio è determinato in base al tasso di rischio dell’attività e i relativi adempimenti spettano al committente che utilizza la piattaforma.
Quali rischi vanno valutati?
Il rischio stradale è il principale: traffico, velocità imposte dai tempi di consegna, condizioni meteo, visibilità di notte. A questi si aggiungono la movimentazione di zaini e contenitori, le temperature estreme, le aggressioni, la fatica legata a lunghe disponibilità e, per chi usa mezzi propri, lo stato di manutenzione di bici e scooter. La pressione organizzativa generata dagli algoritmi di assegnazione degli ordini va considerata come fattore di rischio.
Quali DPI e attrezzature vanno forniti?
In base alla valutazione dei rischi, di norma: casco omologato, indumenti ad alta visibilità, protezioni per pioggia e freddo, luci, guanti; contenitori isotermici di peso e forma adeguati. Il costo dei DPI non può essere scaricato sul lavoratore (art. 15, comma 2, D.Lgs. 81/2008).
Serve la formazione sulla sicurezza?
Sì, nei contenuti e nelle durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per i lavoratori, con particolare attenzione a guida sicura, uso dei DPI, comportamento in caso di incidente e caldo. Per i lavoratori stranieri l’informazione e la formazione devono essere comprensibili, anche con materiali nella loro lingua (art. 36, comma 4, e art. 37, comma 13).
Cosa fare nelle giornate di caldo estremo?
Il caldo va valutato come rischio specifico. Diverse Regioni negli ultimi anni hanno adottato ordinanze estive che limitano il lavoro all’aperto nelle ore più calde nei giorni a rischio elevato, includendo anche le consegne a domicilio: vanno verificate quelle in vigore nel territorio. In ogni caso servono pause, acqua, la possibilità di rifiutare consegne nelle ore critiche senza penalizzazioni e informazione sui sintomi del colpo di calore.
Ci sono novità europee?
La Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali introduce una presunzione di subordinazione in presenza di determinati indici di controllo e regole sulla gestione algoritmica, inclusa la valutazione dei suoi effetti sulla salute e sicurezza. Gli Stati membri devono recepirla entro il 2 dicembre 2026.
Fonti normative
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