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FAQ Aggiornamento Piano di Emergenza ed Evacuazione

Risposte alle domande più frequenti sull'aggiornamento periodico del piano di emergenza ed evacuazione: quando è obbligatorio aggiornarlo, la periodicità delle esercitazioni, chi firma la revisione, gli obblighi di notifica ai VVF e le sanzioni per piano obsoleto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del DM 02/09/2021.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il piano di emergenza ed evacuazione deve essere mantenuto aggiornato per garantire la reale efficacia delle misure di protezione dei lavoratori. Ti supportiamo nella redazione, revisione e aggiornamento del piano di emergenza, nella formazione degli addetti e nell'organizzazione delle esercitazioni periodiche ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili della sicurezza sulla periodicità e le modalità di aggiornamento del piano di emergenza, con riferimento agli artt. 43, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 e al DM 02/09/2021.

Domande frequenti sull'aggiornamento del piano di emergenzaFAQ

Quando è obbligatorio aggiornare il piano di emergenza ed evacuazione?
Il piano di emergenza ed evacuazione deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche significative che ne alterino la validità o l'efficacia. Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 43 e 46, stabilisce l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornate le misure di emergenza, senza fissare una scadenza temporale rigida, ma imponendo l'aggiornamento al verificarsi di eventi specifici. Le principali situazioni che impongono la revisione del piano sono: (1) modifiche al layout aziendale, come spostamento di macchinari, apertura o chiusura di uscite di emergenza, variazione dei percorsi di esodo, realizzazione di nuovi locali o interventi edilizi; (2) variazione del numero di dipendenti, in particolare quando si superano le soglie che modificano le categorie di rischio o le prescrizioni del DM 10/03/1998 e del DM 02/09/2021; (3) introduzione di nuovi processi produttivi, nuove sostanze pericolose o nuove attrezzature che comportano rischi di incendio, esplosione o rilascio di agenti tossici; (4) evidenze emerse durante le esercitazioni di evacuazione, che abbiano rilevato criticità nei percorsi, nei tempi di evacuazione o nella comunicazione degli allarmi; (5) avvicendamento del personale addetto alle emergenze (squadra antincendio, primo soccorso) che richieda l'aggiornamento dei nominativi nel piano; (6) modifiche all'organigramma della sicurezza (cambio di RSPP, MC, RLS) o variazioni contrattuali che incidano sulla disponibilità del personale in caso di emergenza. Buona prassi è fissare comunque una revisione periodica almeno annuale, contestuale all'esercitazione obbligatoria.
L'esercitazione di evacuazione è obbligatoria ogni anno? Cosa dice la normativa?
Sì. L'obbligo di effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione è esplicitamente previsto dal D.Lgs. 81/08. L'art. 43, comma 1, lettera b) impone al datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione, e di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti. L'art. 45 disciplina il primo soccorso. Il DM 02/09/2021, che ha sostituito il DM 10/03/1998 in materia di criteri generali di sicurezza antincendio, prevede per i luoghi di lavoro a rischio medio e alto l'obbligo di almeno una prova di evacuazione all'anno; per i luoghi di lavoro a rischio basso con presenza di lavoratori che non hanno familiarità con l'ambiente (es. lavoratori temporanei, visitatori abituali) è comunque raccomandata l'esercitazione almeno annuale. Nei luoghi di lavoro con attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011), la frequenza delle esercitazioni può essere specificata nel certificato di prevenzione incendi o nelle prescrizioni dei VVF. L'esercitazione deve essere documentata in un verbale che riporti: data, ora, numero di partecipanti, tempi di esodo rilevati, criticità emerse e misure correttive adottate. Tale documentazione è fondamentale sia per dimostrare la conformità in sede di ispezione, sia come base per l'aggiornamento del piano. Le esercitazioni devono coinvolgere tutti i turni di lavoro e tutti gli ambienti, non solo la sede principale, e devono essere precedute da una comunicazione ai lavoratori che chiarisca le modalità senza rivelare la data esatta.
Chi firma l'aggiornamento del piano di emergenza: l'RSPP o il medico competente?
La firma e la responsabilità dell'aggiornamento del piano di emergenza spettano in primo luogo al datore di lavoro, che è il soggetto giuridicamente obbligato ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08. L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) redige materialmente il piano e ne propone le revisioni: il suo ruolo è quello di supporto tecnico al datore di lavoro, come stabilito dall'art. 33 D.Lgs. 81/08, che elenca tra i compiti del SPP l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure. Il medico competente (MC), ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, non ha un ruolo diretto nella redazione del piano di emergenza, ma contribuisce alla definizione delle procedure di primo soccorso (art. 45) e alla formazione degli addetti al primo soccorso (DM 388/2003). In pratica, il piano di emergenza viene elaborato dall'RSPP, condiviso con il MC per la parte relativa alle procedure sanitarie d'urgenza, e approvato e firmato dal datore di lavoro. L'RLS deve essere consultato preventivamente, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08, su tutte le misure di prevenzione e protezione, inclusi i piani di emergenza. Nelle aziende soggette al DM 02/09/2021, il piano di emergenza può essere parte integrante del documento di valutazione dei rischi di incendio o costituire un documento autonomo allegato. In entrambi i casi la firma del datore di lavoro è imprescindibile e non delegabile.
Il piano di emergenza aggiornato deve essere comunicato ai Vigili del Fuoco?
La notifica ai Vigili del Fuoco del piano di emergenza aggiornato è obbligatoria solo nelle attività soggette al DPR 151/2011 (Regolamento di prevenzione incendi), cioè quelle inserite nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011), che si suddividono in categorie A, B e C in base alla complessità. Per le attività di categoria A (a basso rischio), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio) non richiede la trasmissione del piano di emergenza ai VVF, salvo specifiche prescrizioni. Per le attività di categoria B e C, il piano di emergenza può essere richiesto nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI): ogni modifica sostanziale che comporti la revisione del CPI (es. variazione di destinazione d'uso, aumento del carico di incendio, modifica strutturale) richiede una nuova pratica VVF, alla quale il piano aggiornato deve essere allegato. Anche in assenza di obbligo formale di trasmissione, è buona prassi informare la sede locale dei VVF di aggiornamenti significativi (modifica delle vie di esodo, nuovi depositi di materiali infiammabili, variazioni di layout rilevanti), soprattutto se l'attività rientra nella pianificazione di emergenza esterna (es. siti industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015). Per le realtà più semplici, non soggette al DPR 151/2011, l'obbligo di aggiornamento è interno all'azienda e la documentazione rimane a disposizione degli organi di vigilanza (ASL/PSAL, Ispettorato del Lavoro) in caso di ispezione.
Cosa deve contenere un piano di emergenza aggiornato per essere conforme al DM 02/09/2021?
Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, aggiornamento della Regola Tecnica Orizzontale) definisce i contenuti minimi del piano di emergenza nelle sezioni dedicate alla gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5). Un piano di emergenza aggiornato e conforme deve contenere: (1) le informazioni generali sull'attività (tipologia, numero di presenze, layout aggiornato con piante in scala), con evidenziate le vie di esodo, i presidi antincendio, le uscite di emergenza e i punti di raccolta; (2) l'organigramma della sicurezza aggiornato, con i nominativi e i recapiti degli addetti alle emergenze (squadra antincendio, addetti primo soccorso, responsabile dell'evacuazione) e del datore di lavoro; (3) le procedure operative di emergenza, distinte per tipologia di evento (incendio, rilascio di sostanze pericolose, emergenza medica, sisma, alluvione), con indicazione chiara dei compiti di ciascuna figura; (4) le modalità di allarme e comunicazione interna ed esterna, con i numeri di emergenza (112, 115, 118) e i recapiti degli enti di soccorso; (5) le procedure per i visitatori e i lavoratori di ditte esterne o in appalto presenti nell'unità produttiva; (6) il programma delle esercitazioni periodiche e il registro delle esercitazioni già svolte; (7) le procedure per la verifica e manutenzione dei presidi antincendio. Il piano deve essere affisso in tutti i luoghi di lavoro in posizioni visibili e facilmente leggibili, e deve essere illustrato ai lavoratori nella formazione sulla sicurezza.
Quali sanzioni sono previste per un piano di emergenza obsoleto o assente?
Le sanzioni per la mancata predisposizione, aggiornamento o attuazione del piano di emergenza sono disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e possono essere sia amministrative che penali, a seconda della gravità dell'inadempimento. Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che violi gli obblighi di cui all'art. 43 (misure di emergenza) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457 a 6.144 euro; per le violazioni di minore gravità relative alla gestione dell'emergenza si applicano le sanzioni dell'art. 60, con ammende da 548 a 1.972 euro. In sede di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL/PSAL, Ispettorato Nazionale del Lavoro), la mancanza del piano di emergenza o la presenza di un piano palesemente non aggiornato (es. con nominativi di lavoratori cessati, layout non corrispondente all'attuale, procedure riferite a rischi non più presenti o assenti per rischi nuovi) può comportare la prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994, con obbligo di regolarizzazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza. Il mancato adempimento alla prescrizione trasforma l'illecito in reato procedibile. In caso di infortunio o incidente grave riconducibile all'inadeguatezza del piano di emergenza, la responsabilità penale del datore di lavoro e dell'RSPP può essere aggravata per colpa specifica (violazione di norme cautelari), con conseguenze anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le persone giuridiche. È quindi fondamentale tenere un registro delle revisioni del piano, datato e firmato, come prova dell'adempimento.
Con quanti lavoratori scatta l'obbligo del piano di emergenza scritto?
L'obbligo del piano di emergenza scritto non dipende esclusivamente dal numero di lavoratori, ma dalla classificazione del luogo di lavoro per rischio di incendio secondo il DM 02/09/2021 (che sostituisce il DM 10/03/1998 per le attività non soggette a regola tecnica verticale). Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio alto (es. depositi di materiali infiammabili, attività con lavorazione di sostanze pericolose, luoghi di pubblico spettacolo) il piano di emergenza scritto è sempre obbligatorio, indipendentemente dal numero di lavoratori. Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio medio (la categoria più comune: uffici con più di 25 dipendenti, esercizi commerciali con superficie superiore a 400 m², capannoni industriali) il piano scritto è obbligatorio quando vi lavorano più di 10 lavoratori. Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio basso con meno di 10 lavoratori, non è obbligatorio un piano scritto formale, ma il datore di lavoro deve comunque designare gli addetti alle emergenze, fornire loro la formazione obbligatoria e assicurare che tutti i lavoratori conoscano le procedure di esodo e i punti di raccolta. L'art. 46 D.Lgs. 81/08 prevede poi che, nelle attività soggette al DPR 151/2011, il piano di emergenza sia sempre parte integrante della documentazione richiesta per l'ottenimento del CPI o per la SCIA antincendio, indipendentemente dal numero di addetti. È buona prassi predisporre il piano scritto anche per realtà di piccole dimensioni, poiché costituisce evidenza documentale dell'avvenuta organizzazione delle misure di emergenza.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio aggiornare il piano di emergenza ed evacuazione?
Il piano di emergenza ed evacuazione deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche significative che ne alterino la validità o l'efficacia. Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 43 e 46, stabilisce l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornate le misure di emergenza, senza fissare una scadenza temporale rigida, ma imponendo l'aggiornamento al verificarsi di eventi specifici. Le principali situazioni che impongono la revisione del piano sono: (1) modifiche al layout aziendale, come spostamento di macchinari, apertura o chiusura di uscite di emergenza, variazione dei percorsi di esodo, realizzazione di nuovi locali o interventi edilizi; (2) variazione del numero di dipendenti, in particolare quando si superano le soglie che modificano le categorie di rischio o le prescrizioni del DM 10/03/1998 e del DM 02/09/2021; (3) introduzione di nuovi processi produttivi, nuove sostanze pericolose o nuove attrezzature che comportano rischi di incendio, esplosione o rilascio di agenti tossici; (4) evidenze emerse durante le esercitazioni di evacuazione, che abbiano rilevato criticità nei percorsi, nei tempi di evacuazione o nella comunicazione degli allarmi; (5) avvicendamento del personale addetto alle emergenze (squadra antincendio, primo soccorso) che richieda l'aggiornamento dei nominativi nel piano; (6) modifiche all'organigramma della sicurezza (cambio di RSPP, MC, RLS) o variazioni contrattuali che incidano sulla disponibilità del personale in caso di emergenza. Buona prassi è fissare comunque una revisione periodica almeno annuale, contestuale all'esercitazione obbligatoria.
L'esercitazione di evacuazione è obbligatoria ogni anno? Cosa dice la normativa?
Sì. L'obbligo di effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione è esplicitamente previsto dal D.Lgs. 81/08. L'art. 43, comma 1, lettera b) impone al datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione, e di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti. L'art. 45 disciplina il primo soccorso. Il DM 02/09/2021, che ha sostituito il DM 10/03/1998 in materia di criteri generali di sicurezza antincendio, prevede per i luoghi di lavoro a rischio medio e alto l'obbligo di almeno una prova di evacuazione all'anno; per i luoghi di lavoro a rischio basso con presenza di lavoratori che non hanno familiarità con l'ambiente (es. lavoratori temporanei, visitatori abituali) è comunque raccomandata l'esercitazione almeno annuale. Nei luoghi di lavoro con attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011), la frequenza delle esercitazioni può essere specificata nel certificato di prevenzione incendi o nelle prescrizioni dei VVF. L'esercitazione deve essere documentata in un verbale che riporti: data, ora, numero di partecipanti, tempi di esodo rilevati, criticità emerse e misure correttive adottate. Tale documentazione è fondamentale sia per dimostrare la conformità in sede di ispezione, sia come base per l'aggiornamento del piano. Le esercitazioni devono coinvolgere tutti i turni di lavoro e tutti gli ambienti, non solo la sede principale, e devono essere precedute da una comunicazione ai lavoratori che chiarisca le modalità senza rivelare la data esatta.
Chi firma l'aggiornamento del piano di emergenza: l'RSPP o il medico competente?
La firma e la responsabilità dell'aggiornamento del piano di emergenza spettano in primo luogo al datore di lavoro, che è il soggetto giuridicamente obbligato ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08. L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) redige materialmente il piano e ne propone le revisioni: il suo ruolo è quello di supporto tecnico al datore di lavoro, come stabilito dall'art. 33 D.Lgs. 81/08, che elenca tra i compiti del SPP l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure. Il medico competente (MC), ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, non ha un ruolo diretto nella redazione del piano di emergenza, ma contribuisce alla definizione delle procedure di primo soccorso (art. 45) e alla formazione degli addetti al primo soccorso (DM 388/2003). In pratica, il piano di emergenza viene elaborato dall'RSPP, condiviso con il MC per la parte relativa alle procedure sanitarie d'urgenza, e approvato e firmato dal datore di lavoro. L'RLS deve essere consultato preventivamente, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08, su tutte le misure di prevenzione e protezione, inclusi i piani di emergenza. Nelle aziende soggette al DM 02/09/2021, il piano di emergenza può essere parte integrante del documento di valutazione dei rischi di incendio o costituire un documento autonomo allegato. In entrambi i casi la firma del datore di lavoro è imprescindibile e non delegabile.
Il piano di emergenza aggiornato deve essere comunicato ai Vigili del Fuoco?
La notifica ai Vigili del Fuoco del piano di emergenza aggiornato è obbligatoria solo nelle attività soggette al DPR 151/2011 (Regolamento di prevenzione incendi), cioè quelle inserite nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011), che si suddividono in categorie A, B e C in base alla complessità. Per le attività di categoria A (a basso rischio), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio) non richiede la trasmissione del piano di emergenza ai VVF, salvo specifiche prescrizioni. Per le attività di categoria B e C, il piano di emergenza può essere richiesto nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI): ogni modifica sostanziale che comporti la revisione del CPI (es. variazione di destinazione d'uso, aumento del carico di incendio, modifica strutturale) richiede una nuova pratica VVF, alla quale il piano aggiornato deve essere allegato. Anche in assenza di obbligo formale di trasmissione, è buona prassi informare la sede locale dei VVF di aggiornamenti significativi (modifica delle vie di esodo, nuovi depositi di materiali infiammabili, variazioni di layout rilevanti), soprattutto se l'attività rientra nella pianificazione di emergenza esterna (es. siti industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015). Per le realtà più semplici, non soggette al DPR 151/2011, l'obbligo di aggiornamento è interno all'azienda e la documentazione rimane a disposizione degli organi di vigilanza (ASL/PSAL, Ispettorato del Lavoro) in caso di ispezione.
Cosa deve contenere un piano di emergenza aggiornato per essere conforme al DM 02/09/2021?
Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, aggiornamento della Regola Tecnica Orizzontale) definisce i contenuti minimi del piano di emergenza nelle sezioni dedicate alla gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5). Un piano di emergenza aggiornato e conforme deve contenere: (1) le informazioni generali sull'attività (tipologia, numero di presenze, layout aggiornato con piante in scala), con evidenziate le vie di esodo, i presidi antincendio, le uscite di emergenza e i punti di raccolta; (2) l'organigramma della sicurezza aggiornato, con i nominativi e i recapiti degli addetti alle emergenze (squadra antincendio, addetti primo soccorso, responsabile dell'evacuazione) e del datore di lavoro; (3) le procedure operative di emergenza, distinte per tipologia di evento (incendio, rilascio di sostanze pericolose, emergenza medica, sisma, alluvione), con indicazione chiara dei compiti di ciascuna figura; (4) le modalità di allarme e comunicazione interna ed esterna, con i numeri di emergenza (112, 115, 118) e i recapiti degli enti di soccorso; (5) le procedure per i visitatori e i lavoratori di ditte esterne o in appalto presenti nell'unità produttiva; (6) il programma delle esercitazioni periodiche e il registro delle esercitazioni già svolte; (7) le procedure per la verifica e manutenzione dei presidi antincendio. Il piano deve essere affisso in tutti i luoghi di lavoro in posizioni visibili e facilmente leggibili, e deve essere illustrato ai lavoratori nella formazione sulla sicurezza.
Quali sanzioni sono previste per un piano di emergenza obsoleto o assente?
Le sanzioni per la mancata predisposizione, aggiornamento o attuazione del piano di emergenza sono disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e possono essere sia amministrative che penali, a seconda della gravità dell'inadempimento. Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che violi gli obblighi di cui all'art. 43 (misure di emergenza) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457 a 6.144 euro; per le violazioni di minore gravità relative alla gestione dell'emergenza si applicano le sanzioni dell'art. 60, con ammende da 548 a 1.972 euro. In sede di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL/PSAL, Ispettorato Nazionale del Lavoro), la mancanza del piano di emergenza o la presenza di un piano palesemente non aggiornato (es. con nominativi di lavoratori cessati, layout non corrispondente all'attuale, procedure riferite a rischi non più presenti o assenti per rischi nuovi) può comportare la prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994, con obbligo di regolarizzazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza. Il mancato adempimento alla prescrizione trasforma l'illecito in reato procedibile. In caso di infortunio o incidente grave riconducibile all'inadeguatezza del piano di emergenza, la responsabilità penale del datore di lavoro e dell'RSPP può essere aggravata per colpa specifica (violazione di norme cautelari), con conseguenze anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le persone giuridiche. È quindi fondamentale tenere un registro delle revisioni del piano, datato e firmato, come prova dell'adempimento.
Con quanti lavoratori scatta l'obbligo del piano di emergenza scritto?
L'obbligo del piano di emergenza scritto non dipende esclusivamente dal numero di lavoratori, ma dalla classificazione del luogo di lavoro per rischio di incendio secondo il DM 02/09/2021 (che sostituisce il DM 10/03/1998 per le attività non soggette a regola tecnica verticale). Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio alto (es. depositi di materiali infiammabili, attività con lavorazione di sostanze pericolose, luoghi di pubblico spettacolo) il piano di emergenza scritto è sempre obbligatorio, indipendentemente dal numero di lavoratori. Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio medio (la categoria più comune: uffici con più di 25 dipendenti, esercizi commerciali con superficie superiore a 400 m², capannoni industriali) il piano scritto è obbligatorio quando vi lavorano più di 10 lavoratori. Per i luoghi di lavoro a rischio di incendio basso con meno di 10 lavoratori, non è obbligatorio un piano scritto formale, ma il datore di lavoro deve comunque designare gli addetti alle emergenze, fornire loro la formazione obbligatoria e assicurare che tutti i lavoratori conoscano le procedure di esodo e i punti di raccolta. L'art. 46 D.Lgs. 81/08 prevede poi che, nelle attività soggette al DPR 151/2011, il piano di emergenza sia sempre parte integrante della documentazione richiesta per l'ottenimento del CPI o per la SCIA antincendio, indipendentemente dal numero di addetti. È buona prassi predisporre il piano scritto anche per realtà di piccole dimensioni, poiché costituisce evidenza documentale dell'avvenuta organizzazione delle misure di emergenza.

Fonti normative

  • Art. 43 D.Lgs. 81/08 — misure di emergenza
  • Art. 45 D.Lgs. 81/08 — primo soccorso
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08 — prevenzione incendi
  • DM 02/09/2021 — criteri generali di sicurezza antincendio (aggiornamento Codice PI)
  • DPR 151/2011 — Regolamento di prevenzione incendi
  • D.Lgs. 105/2015 — rischio di incidente rilevante (Seveso III)
  • D.Lgs. 758/1994 — prescrizioni obbligatorie degli organi di vigilanza

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