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FAQ Messa in Servizio Macchine Nuove

Risposte alle domande più frequenti sulla messa in servizio di macchine nuove: documenti obbligatori, marcatura CE, responsabilità del datore di lavoro, gestione delle macchine extra-UE, novità del Regolamento UE 2023/1230, formazione degli utilizzatori e regime sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08, della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Prima di mettere in servizio una macchina nuova è necessario verificare la presenza di dichiarazione di conformità CE, marcatura CE fisica e manuale di istruzioni in italiano. Il datore di lavoro ha l'obbligo diretto di controllare la conformità documentale, formare i lavoratori prima dell'utilizzo e aggiornare il DVR. Ti supportiamo nella verifica della documentazione tecnica, nell'analisi dei requisiti del Regolamento UE 2023/1230 e nella predisposizione dei piani di formazione obbligatoria.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili acquisti in merito agli obblighi connessi alla messa in servizio di macchine nuove, con riferimento al Titolo III artt. 69–73 del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 2006/42/CE, al Regolamento UE 2023/1230 e al D.Lgs. 17/2010.

Domande frequenti sulla messa in servizio delle macchine nuoveFAQ

Quali documenti deve avere una macchina nuova CE prima di essere messa in servizio?
Prima di mettere in servizio una macchina nuova immessa sul mercato nell'Unione Europea, il datore di lavoro deve verificare che siano presenti e corretti almeno tre documenti fondamentali, la cui assenza o incompletezza configura una violazione dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 17/2010 (che recepisce la Direttiva 2006/42/CE). Il primo documento è la dichiarazione di conformità CE, redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'UE ai sensi dell'Allegato II, parte 1, lettera A della Direttiva 2006/42/CE (Allegato II del D.Lgs. 17/2010). La dichiarazione deve indicare: nome e indirizzo del fabbricante, descrizione e identificazione della macchina (tipo, marca, numero di serie), le direttive e le norme armonizzate applicate, il nome e la firma del responsabile. La dichiarazione in lingua italiana è obbligatoria per le macchine destinate al mercato italiano: una dichiarazione in sola lingua straniera non soddisfa il requisito normativo. Il secondo documento obbligatorio è il manuale di istruzioni per l'uso in lingua italiana, ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato I, punto 1.7.4 della Direttiva 2006/42/CE. Il manuale deve contenere almeno: le istruzioni per il montaggio, l'installazione e la messa in servizio; le istruzioni per l'uso in condizioni normali e per l'uso anormale prevedibile; le istruzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria; le caratteristiche delle attrezzature di lavoro utilizzabili; le istruzioni per la messa fuori servizio e lo smantellamento. Un manuale redatto esclusivamente in lingua straniera o che ometta sezioni rilevanti non è conforme e non consente la messa in servizio della macchina. Il terzo elemento è la marcatura CE apposta sulla macchina stessa, fisicamente e in modo indelebile, con le caratteristiche dimensionali e grafiche definite dall'art. 16 e dall'Allegato III della Direttiva 2006/42/CE. La marcatura deve essere visibile, leggibile e non rimovibile, e deve riportare le ultime due cifre dell'anno di apposizione. Se la macchina è soggetta anche ad altre direttive (es. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva ATEX 2014/34/UE), la marcatura CE attesta la conformità a tutte le direttive applicabili, che devono essere elencate nella dichiarazione di conformità. Per le macchine rientranti nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (macchine ad alto rischio, come le seghe a nastro, le presse, le macchine per la lavorazione del legno), la dichiarazione di conformità deve fare riferimento all'esame CE del tipo effettuato da un organismo notificato o all'applicazione del sistema di garanzia qualità completo. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può mettere in servizio solo attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie. Il controllo documentale non è una formalità: è un obbligo di diligenza del datore di lavoro, e la messa in servizio di una macchina con documentazione incompleta o non conforme espone a responsabilità penale ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro è responsabile della conformità CE della macchina acquistata da un fornitore?
Sì, il datore di lavoro ha una responsabilità diretta e non delegabile in ordine alla conformità delle attrezzature di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori, anche quando tali attrezzature sono state acquistate da un fornitore terzo. Questa responsabilità è stabilita dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza applicabili, e dall'art. 70, comma 1, che vieta l'uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il datore di lavoro non può limitarsi ad affidarsi alle dichiarazioni del fornitore o alla presenza della marcatura CE come garanzia sufficiente, senza alcuna verifica. Ha l'obbligo di controllare che la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, manuale di istruzioni in italiano, marcatura CE) sia presente, corretta e coerente con la macchina effettivamente consegnata. Un numero di serie diverso da quello indicato nella dichiarazione di conformità, un manuale che non copre il modello specifico acquistato, o una marcatura CE non apposta direttamente sulla macchina bensì solo sulla documentazione, sono segnali di non conformità che il datore di lavoro ha l'obbligo di rilevare e segnalare. La responsabilità del datore di lavoro è distinta — ma non alternativa — da quella del fabbricante o del fornitore. Se la macchina presenta un difetto di progettazione o costruzione che causa un infortunio, il fabbricante risponde ai sensi del D.P.R. 224/1988 (responsabilità del produttore) e del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Ma se il datore di lavoro ha omesso di verificare la conformità della macchina, non ha effettuato le verifiche di installazione, non ha formato adeguatamente i lavoratori, risponde in concorso con il fabbricante ai sensi degli artt. 71 e 87 del D.Lgs. 81/08. Un caso frequente nella pratica è l'acquisto di macchine da rivenditori che importano prodotti da paesi extra-UE o che commercializzano macchine assemblate senza seguire correttamente le procedure di conformità. In questi casi, il datore di lavoro che acquista senza verificare diventa de facto complice di una commercializzazione irregolare. È consigliabile inserire nel contratto di acquisto una clausola che obblighi il fornitore a consegnare la documentazione di conformità completa e aggiornata, con responsabilità contrattuale per i danni derivanti da documentazione non veritiera o incompleta. L'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, per le attrezzature che presentano particolari rischi, deve adottare misure specifiche, tra cui l'utilizzo esclusivo da parte di lavoratori appositamente incaricati e adeguatamente formati. Questa norma impone una diligenza rafforzata che parte dalla verifica documentale e prosegue con la formazione, la manutenzione e il monitoraggio nel tempo della conformità della macchina.
Come si gestisce l'acquisto di una macchina usata extra-UE senza marcatura CE?
L'acquisto di una macchina usata proveniente da un paese extra-UE priva di marcatura CE è una delle situazioni più critiche in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro. In questi casi, chi introduce la macchina nel territorio dell'Unione Europea assume de facto la veste giuridica di fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (e del D.Lgs. 17/2010 che la recepisce) e del D.Lgs. 81/08. Il quadro normativo applicabile alle macchine usate prive di marcatura CE è definito dall'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato V dello stesso decreto, che contiene i requisiti di sicurezza minimi per le attrezzature di lavoro già in uso antecedentemente all'entrata in vigore delle direttive europee. Tuttavia, il mero rispetto dei requisiti minimi dell'Allegato V non è sufficiente per mettere in servizio la macchina: chi la importa da un paese extra-UE deve condurre la procedura di valutazione della conformità prevista dalla Direttiva 2006/42/CE, applicare la marcatura CE e redigere la dichiarazione di conformità. In pratica, la procedura di marcatura CE per una macchina usata importata da extra-UE comporta le seguenti fasi: analisi dei rischi secondo i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE; verifica tecnica che la macchina soddisfi tutti i RES applicabili, con eventuali adeguamenti costruttivi; redazione del fascicolo tecnico del costruttore secondo l'Allegato VII della Direttiva; valutazione da parte di un organismo notificato se la macchina rientra nelle categorie dell'Allegato IV; redazione e firma della dichiarazione di conformità CE; apposizione fisica della marcatura CE sulla macchina con anno di apposizione. Questa procedura è onerosa in termini di tempo e costi tecnici, e in molti casi comporta interventi strutturali sulla macchina (installazione di ripari fissi, sistemi di comando con doppio consenso, dispositivi di emergenza, protezioni anti-calpestio, ecc.) per soddisfare i RES. Il datore di lavoro che intenda seguire questa strada deve affidarsi a un tecnico abilitato in grado di condurre l'analisi dei rischi e di certificare la conformità. Un'alternativa lecita e spesso più conveniente è quella di verificare se la macchina, pur essendo stata prodotta fuori UE, sia già certificata secondo standard internazionali (es. ANSI, CSA) che possano essere messi in corrispondenza con i RES della Direttiva 2006/42/CE. In tal caso, la documentazione tecnica di riferimento semplifica la valutazione di conformità, pur non eliminando l'obbligo di effettuarla formalmente. Il datore di lavoro che mette in servizio una macchina usata extra-UE senza aver completato la procedura di marcatura CE commette una violazione dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, soggetta alle sanzioni penali dell'art. 87 del decreto (arresto o ammenda). A ciò si aggiunge la responsabilità civile per i danni derivanti da eventuali infortuni connessi alla non conformità della macchina.
Cos'è il fascicolo tecnico della macchina e deve essere conservato dall'acquirente?
Il fascicolo tecnico del costruttore (o fascicolo tecnico della macchina) è il documento che raccoglie tutta la documentazione tecnica prodotta dal fabbricante per dimostrare che la macchina soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) definiti dall'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (Allegato VII del D.Lgs. 17/2010). È uno strumento interno al processo di valutazione della conformità e non è consegnato all'acquirente nel normale flusso commerciale. Il fascicolo tecnico è conservato dal fabbricante (o dal suo mandatario nell'UE) per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 2006/42/CE. Il fabbricante non ha l'obbligo di consegnarlo all'acquirente, ma deve renderlo disponibile alle autorità di vigilanza (in Italia, l'INAIL e le ASL/ATS competenti per il territorio) su richiesta motivata. La mancata esibizione del fascicolo tecnico alle autorità configura una violazione sanzionabile. Il contenuto del fascicolo tecnico è definito dall'Allegato VII, parte A, della Direttiva 2006/42/CE e comprende almeno: descrizione generale della macchina; disegno d'insieme e schemi dei circuiti di comando; disegni dettagliati con calcoli, risultati delle prove e documentazione tecnica che dimostrano la conformità della macchina ai RES; lista delle norme armonizzate applicate; relazione tecnica con i risultati della valutazione dei rischi; copie del manuale di istruzioni; copie della dichiarazione di conformità CE; eventuale copia del certificato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato. L'acquirente-datore di lavoro non riceve il fascicolo tecnico ma deve custodire i documenti che gli vengono consegnati al momento dell'acquisto: la dichiarazione di conformità CE in originale (o copia autenticata), il manuale di istruzioni in italiano, e qualsiasi documentazione integrativa fornita dal venditore (schede tecniche, certificati di collaudo, risultati di prove specifiche). Questi documenti devono essere conservati per tutta la vita operativa della macchina e messi a disposizione in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza, nonché allegati al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come evidenza della conformità dell'attrezzatura. In caso di cessione della macchina a terzi, il datore di lavoro deve trasferire tutta la documentazione di accompagnamento all'acquirente. La vendita di una macchina senza la relativa documentazione di conformità può comportare responsabilità per il cedente ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e del D.Lgs. 81/08, oltre a esporre il cessionario al rischio di non poter legittimamente mettere in servizio la macchina acquistata. Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1230, il fascicolo tecnico è destinato a diventare progressivamente digitale, con la possibilità per le autorità di accedervi attraverso sistemi informatici nazionali. Questa evoluzione ridurrà i tempi di verifica ma non modificherà sostanzialmente gli obblighi in capo al fabbricante in merito alla sua completezza e conservazione.
Il Regolamento UE 2023/1230 sulle macchine cambia qualcosa rispetto alla Direttiva 2006/42/CE?
Il Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 29 giugno 2023 ed entrato in vigore il 19 luglio 2023, sostituisce integralmente la Direttiva 2006/42/CE sulle macchine. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, a differenza della direttiva che richiedeva l'adozione di norme nazionali di attuazione (come il D.Lgs. 17/2010 in Italia). Il periodo di transizione è fissato al 14 gennaio 2027: fino a quella data i fabbricanti possono scegliere di applicare la Direttiva 2006/42/CE oppure il nuovo Regolamento; dal 14 gennaio 2027 il Regolamento sarà l'unico riferimento normativo obbligatorio. Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2023/1230 rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano cinque aree: Prima area: integrazione dei sistemi con intelligenza artificiale. Il Regolamento introduce per la prima volta la disciplina delle macchine governate da sistemi di IA o di apprendimento automatico, imponendo ai fabbricanti di effettuare la valutazione dei rischi tenendo conto del comportamento evolutivo del software. Le macchine che integrano componenti di IA ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) dovranno rispettare entrambe le normative. Seconda area: istruzioni digitali. Il Regolamento UE 2023/1230 ammette per la prima volta che le istruzioni per l'uso siano fornite in formato esclusivamente digitale (PDF, portale web, QR code) per le macchine destinate ad uso non domestico, salvo richiesta esplicita dell'utente per la versione cartacea. Questa possibilità era invece esclusa dalla Direttiva 2006/42/CE, che imponeva la fornitura del manuale cartaceo in lingua del paese di destinazione. Terza area: modifica sostanziale. Il Regolamento introduce il concetto di "modifica sostanziale" di una macchina già in servizio: quando una modifica fisica o software altera significativamente il livello di sicurezza originario, chi esegue la modifica deve effettuare una nuova valutazione della conformità e rilasciare una nuova dichiarazione di conformità CE. Questo concetto era già presente nella prassi interpretativa della Commissione Europea, ma non era codificato nella Direttiva 2006/42/CE. Quarta area: prodotti parzialmente completati. Il Regolamento chiarisce e aggiorna le disposizioni sulle quasi-macchine (macchine incomplete), introducendo la "dichiarazione di incorporazione" in sostituzione della precedente dichiarazione di incorporazione parziale. Quinta area: Allegato I aggiornato. L'elenco delle macchine soggette a procedura di valutazione della conformità con coinvolgimento di un organismo notificato (precedente Allegato IV della Direttiva) è stato aggiornato e ampliato nel nuovo Allegato I del Regolamento, includendo alcune categorie precedentemente escluse. Dal punto di vista pratico, i datori di lavoro italiani devono aggiornare le proprie procedure di verifica documentale delle nuove macchine acquistate dal 14 gennaio 2027 in poi, prestando attenzione alla nuova dichiarazione di conformità e alle istruzioni digitali.
Quando è necessaria la verifica di messa in servizio da parte di un organismo notificato?
La verifica da parte di un organismo notificato (Notified Body) nella fase di valutazione della conformità di una macchina è richiesta per le categorie di macchine ad alto rischio elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (Allegato I del Regolamento UE 2023/1230). Non si tratta di una "verifica di messa in servizio" in senso stretto — questo termine non è utilizzato dalla normativa europea sulle macchine — ma di una valutazione della conformità con intervento obbligatorio di terza parte prima dell'immissione sul mercato, che è un prerequisito per la marcatura CE e quindi per la messa in servizio. L'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE elenca le principali categorie che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato: seghe circolari per la lavorazione del legno e materiali analoghi; piallatrici per la lavorazione del legno; macchine per la lavorazione del legno combinabili con attrezzature di sollevamento; seghe a nastro per la lavorazione del legno; macchine per la formatura manuale in lavorazione del legno; presse ad iniezione o a compressione per materie plastiche e gomma; presse per la lavorazione dei metalli a freddo; apparecchiature per la raccolta dei rifiuti con meccanismo di compressione; dispositivi di protezione amovibili dello schermate; catene, funi e cinghie di sollevamento; valvole di sicurezza per ambienti esplosivi; dispositivi di sicurezza per sistemi oleodinamici e pneumatici; carrelli industriali semoventi; macchine per l'estrazione mineraria; veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di meccanismi di presa manuale. Per le macchine rientranti nell'Allegato IV, il fabbricante ha tre opzioni procedurali ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/42/CE: applicare una norma armonizzata che copre tutti i RES pertinenti e sottoporre il fascicolo tecnico a un organismo notificato per valutazione (procedura art. 12, par. 3); sottoporre la macchina all'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (procedura art. 12, par. 3, lett. b); applicare il sistema di garanzia qualità totale approvato da un organismo notificato (procedura art. 12, par. 4). Va distinta la valutazione della conformità pre-commercializzazione — competenza del fabbricante e dell'organismo notificato — dalla verifica di messa in servizio che in Italia può essere richiesta per alcune categorie di attrezzature dall'INAIL ai sensi degli artt. 71-72 del D.Lgs. 81/08. L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 prevede che alcune attrezzature soggette a rischi residui elevati (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, attrezzature a pressione, ponteggi fissi) siano soggette a verifica periodica obbligatoria da parte di INAIL o enti abilitati, che si aggiunge e non sostituisce la marcatura CE. La prima verifica periodica — da effettuarsi entro i termini definiti dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 — attesta l'efficienza e la sicurezza dell'attrezzatura nel contesto specifico di installazione e utilizzo.
Cosa deve fare il datore di lavoro prima che un lavoratore utilizzi per la prima volta una macchina?
Prima di consentire a un lavoratore di utilizzare per la prima volta una macchina, il datore di lavoro deve completare una serie di adempimenti preventivi definiti dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/08, che costituiscono un obbligo non delegabile e la cui omissione configura una responsabilità penale diretta. Il primo adempimento è la verifica documentale della macchina: come già illustrato, il datore di lavoro deve accertarsi che la macchina sia dotata di dichiarazione di conformità CE valida, marcatura CE fisica, e manuale di istruzioni in italiano. Questa verifica deve essere documentata e conservata nel DVR. Il secondo adempimento è l'integrazione della macchina nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 impone che il DVR contenga la valutazione di tutti i rischi, compreso quello derivante dall'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR prima che la macchina sia messa in servizio, identificando i rischi specifici (meccanici, elettrici, rumore, vibrazioni, proiezione di materiali, ecc.), le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari. Il terzo adempimento è l'installazione sicura della macchina nel luogo di lavoro, in conformità alle istruzioni del fabbricante contenute nel manuale di istruzioni e ai requisiti dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Questo include: ancoraggio al pavimento ove richiesto; installazione di ripari fissi per le parti in movimento non altrimenti protette; collegamento dell'impianto elettrico secondo le norme CEI applicabili; verifica del funzionamento dei dispositivi di emergenza (pulsante di arresto di emergenza, interruttori di posizione, dispositivi di interblocco). Il quarto adempimento — forse il più frequentemente trascurato — è la formazione e l'addestramento del lavoratore ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. La norma stabilisce che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l'uso delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, nonché un addestramento adeguato, con particolare riguardo alle situazioni anomale prevedibili. La formazione deve essere effettuata prima che il lavoratore utilizzi la macchina per la prima volta, documentata con registro firme, e ripetuta ogni volta che cambiano le condizioni di utilizzo o vengono introdotte modifiche alla macchina. Per alcune attrezzature specifiche (gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, escavatori), l'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 rinvia all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che definisce contenuti minimi, durata e qualifiche dei formatori per la formazione obbligatoria degli utilizzatori. Il quinto adempimento è la nomina di un lavoratore incaricato dell'utilizzo, ove la macchina presenti rischi particolari ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08: in questi casi la macchina può essere usata solo da lavoratori appositamente incaricati per iscritto. La documentazione di tutti questi adempimenti deve essere conservata e messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione o a seguito di infortunio.
Quali sono le sanzioni per l'utilizzo di macchine senza marcatura CE o con certificazione irregolare?
Le sanzioni per l'utilizzo di macchine senza marcatura CE o con certificazione irregolare nel contesto lavorativo trovano la loro disciplina principale nell'art. 87 del D.Lgs. 81/08 e nelle disposizioni del D.Lgs. 17/2010 (che recepisce la Direttiva 2006/42/CE). Il quadro sanzionatorio è articolato su più livelli, coinvolge soggetti diversi e prevede sia sanzioni penali che amministrative. Per il datore di lavoro, l'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 81/08 prevede, per la violazione dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie), l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro. La sanzione si applica per ciascuna macchina non conforme messa in servizio. In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/08, le sanzioni pecuniarie possono essere aumentate fino al triplo. Per la violazione dell'art. 73 (mancata formazione e addestramento degli utilizzatori di attrezzature), l'art. 87, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.369 a 3.507 euro. Sul versante del fabbricante o dell'importatore, il D.Lgs. 17/2010 prevede all'art. 22 sanzioni specifiche per la commercializzazione di macchine non conformi: arresto da quattro mesi a due anni e ammenda da 8.000 a 80.000 euro per la commercializzazione di macchine prive di marcatura CE o di dichiarazione di conformità; ammenda da 4.000 a 40.000 euro per vizi formali della dichiarazione di conformità o del manuale di istruzioni. Queste sanzioni si applicano al soggetto che ha immesso la macchina sul mercato, ma non escludono la responsabilità del datore di lavoro che l'ha messa in servizio pur potendo rilevare le irregolarità documentali. In caso di infortunio correlato all'uso di una macchina non conforme, le conseguenze sanzionatorie si aggravano significativamente: il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro prevede pene detentive che vanno da tre mesi a cinque anni di reclusione (per lesioni gravi o gravissime) e da due a sette anni (per omicidio colposo plurimo). La non conformità della macchina costituisce elemento di colpa specifica che aggrava la posizione del datore di lavoro nel procedimento penale. In questi casi interviene anche la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'azienda può essere soggetta a sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370 euro e a sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione). Le verifiche sulle macchine sono condotte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dalle ASL/ATS tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), e dall'INAIL per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria. In caso di grave pericolo immediato, gli ispettori possono disporre la sospensione dell'attività lavorativa (art. 14 D.Lgs. 81/08) e il sequestro della macchina non conforme. La revoca della sospensione è subordinata alla regolarizzazione della macchina e al pagamento di una somma aggiuntiva, con procedura definita dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

Quali documenti deve avere una macchina nuova CE prima di essere messa in servizio?
Prima di mettere in servizio una macchina nuova immessa sul mercato nell'Unione Europea, il datore di lavoro deve verificare che siano presenti e corretti almeno tre documenti fondamentali, la cui assenza o incompletezza configura una violazione dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 17/2010 (che recepisce la Direttiva 2006/42/CE). Il primo documento è la dichiarazione di conformità CE, redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'UE ai sensi dell'Allegato II, parte 1, lettera A della Direttiva 2006/42/CE (Allegato II del D.Lgs. 17/2010). La dichiarazione deve indicare: nome e indirizzo del fabbricante, descrizione e identificazione della macchina (tipo, marca, numero di serie), le direttive e le norme armonizzate applicate, il nome e la firma del responsabile. La dichiarazione in lingua italiana è obbligatoria per le macchine destinate al mercato italiano: una dichiarazione in sola lingua straniera non soddisfa il requisito normativo. Il secondo documento obbligatorio è il manuale di istruzioni per l'uso in lingua italiana, ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato I, punto 1.7.4 della Direttiva 2006/42/CE. Il manuale deve contenere almeno: le istruzioni per il montaggio, l'installazione e la messa in servizio; le istruzioni per l'uso in condizioni normali e per l'uso anormale prevedibile; le istruzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria; le caratteristiche delle attrezzature di lavoro utilizzabili; le istruzioni per la messa fuori servizio e lo smantellamento. Un manuale redatto esclusivamente in lingua straniera o che ometta sezioni rilevanti non è conforme e non consente la messa in servizio della macchina. Il terzo elemento è la marcatura CE apposta sulla macchina stessa, fisicamente e in modo indelebile, con le caratteristiche dimensionali e grafiche definite dall'art. 16 e dall'Allegato III della Direttiva 2006/42/CE. La marcatura deve essere visibile, leggibile e non rimovibile, e deve riportare le ultime due cifre dell'anno di apposizione. Se la macchina è soggetta anche ad altre direttive (es. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva ATEX 2014/34/UE), la marcatura CE attesta la conformità a tutte le direttive applicabili, che devono essere elencate nella dichiarazione di conformità. Per le macchine rientranti nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (macchine ad alto rischio, come le seghe a nastro, le presse, le macchine per la lavorazione del legno), la dichiarazione di conformità deve fare riferimento all'esame CE del tipo effettuato da un organismo notificato o all'applicazione del sistema di garanzia qualità completo. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può mettere in servizio solo attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie. Il controllo documentale non è una formalità: è un obbligo di diligenza del datore di lavoro, e la messa in servizio di una macchina con documentazione incompleta o non conforme espone a responsabilità penale ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro è responsabile della conformità CE della macchina acquistata da un fornitore?
Sì, il datore di lavoro ha una responsabilità diretta e non delegabile in ordine alla conformità delle attrezzature di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori, anche quando tali attrezzature sono state acquistate da un fornitore terzo. Questa responsabilità è stabilita dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza applicabili, e dall'art. 70, comma 1, che vieta l'uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il datore di lavoro non può limitarsi ad affidarsi alle dichiarazioni del fornitore o alla presenza della marcatura CE come garanzia sufficiente, senza alcuna verifica. Ha l'obbligo di controllare che la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, manuale di istruzioni in italiano, marcatura CE) sia presente, corretta e coerente con la macchina effettivamente consegnata. Un numero di serie diverso da quello indicato nella dichiarazione di conformità, un manuale che non copre il modello specifico acquistato, o una marcatura CE non apposta direttamente sulla macchina bensì solo sulla documentazione, sono segnali di non conformità che il datore di lavoro ha l'obbligo di rilevare e segnalare. La responsabilità del datore di lavoro è distinta — ma non alternativa — da quella del fabbricante o del fornitore. Se la macchina presenta un difetto di progettazione o costruzione che causa un infortunio, il fabbricante risponde ai sensi del D.P.R. 224/1988 (responsabilità del produttore) e del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Ma se il datore di lavoro ha omesso di verificare la conformità della macchina, non ha effettuato le verifiche di installazione, non ha formato adeguatamente i lavoratori, risponde in concorso con il fabbricante ai sensi degli artt. 71 e 87 del D.Lgs. 81/08. Un caso frequente nella pratica è l'acquisto di macchine da rivenditori che importano prodotti da paesi extra-UE o che commercializzano macchine assemblate senza seguire correttamente le procedure di conformità. In questi casi, il datore di lavoro che acquista senza verificare diventa de facto complice di una commercializzazione irregolare. È consigliabile inserire nel contratto di acquisto una clausola che obblighi il fornitore a consegnare la documentazione di conformità completa e aggiornata, con responsabilità contrattuale per i danni derivanti da documentazione non veritiera o incompleta. L'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, per le attrezzature che presentano particolari rischi, deve adottare misure specifiche, tra cui l'utilizzo esclusivo da parte di lavoratori appositamente incaricati e adeguatamente formati. Questa norma impone una diligenza rafforzata che parte dalla verifica documentale e prosegue con la formazione, la manutenzione e il monitoraggio nel tempo della conformità della macchina.
Come si gestisce l'acquisto di una macchina usata extra-UE senza marcatura CE?
L'acquisto di una macchina usata proveniente da un paese extra-UE priva di marcatura CE è una delle situazioni più critiche in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro. In questi casi, chi introduce la macchina nel territorio dell'Unione Europea assume de facto la veste giuridica di fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (e del D.Lgs. 17/2010 che la recepisce) e del D.Lgs. 81/08. Il quadro normativo applicabile alle macchine usate prive di marcatura CE è definito dall'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato V dello stesso decreto, che contiene i requisiti di sicurezza minimi per le attrezzature di lavoro già in uso antecedentemente all'entrata in vigore delle direttive europee. Tuttavia, il mero rispetto dei requisiti minimi dell'Allegato V non è sufficiente per mettere in servizio la macchina: chi la importa da un paese extra-UE deve condurre la procedura di valutazione della conformità prevista dalla Direttiva 2006/42/CE, applicare la marcatura CE e redigere la dichiarazione di conformità. In pratica, la procedura di marcatura CE per una macchina usata importata da extra-UE comporta le seguenti fasi: analisi dei rischi secondo i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE; verifica tecnica che la macchina soddisfi tutti i RES applicabili, con eventuali adeguamenti costruttivi; redazione del fascicolo tecnico del costruttore secondo l'Allegato VII della Direttiva; valutazione da parte di un organismo notificato se la macchina rientra nelle categorie dell'Allegato IV; redazione e firma della dichiarazione di conformità CE; apposizione fisica della marcatura CE sulla macchina con anno di apposizione. Questa procedura è onerosa in termini di tempo e costi tecnici, e in molti casi comporta interventi strutturali sulla macchina (installazione di ripari fissi, sistemi di comando con doppio consenso, dispositivi di emergenza, protezioni anti-calpestio, ecc.) per soddisfare i RES. Il datore di lavoro che intenda seguire questa strada deve affidarsi a un tecnico abilitato in grado di condurre l'analisi dei rischi e di certificare la conformità. Un'alternativa lecita e spesso più conveniente è quella di verificare se la macchina, pur essendo stata prodotta fuori UE, sia già certificata secondo standard internazionali (es. ANSI, CSA) che possano essere messi in corrispondenza con i RES della Direttiva 2006/42/CE. In tal caso, la documentazione tecnica di riferimento semplifica la valutazione di conformità, pur non eliminando l'obbligo di effettuarla formalmente. Il datore di lavoro che mette in servizio una macchina usata extra-UE senza aver completato la procedura di marcatura CE commette una violazione dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, soggetta alle sanzioni penali dell'art. 87 del decreto (arresto o ammenda). A ciò si aggiunge la responsabilità civile per i danni derivanti da eventuali infortuni connessi alla non conformità della macchina.
Cos'è il fascicolo tecnico della macchina e deve essere conservato dall'acquirente?
Il fascicolo tecnico del costruttore (o fascicolo tecnico della macchina) è il documento che raccoglie tutta la documentazione tecnica prodotta dal fabbricante per dimostrare che la macchina soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) definiti dall'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (Allegato VII del D.Lgs. 17/2010). È uno strumento interno al processo di valutazione della conformità e non è consegnato all'acquirente nel normale flusso commerciale. Il fascicolo tecnico è conservato dal fabbricante (o dal suo mandatario nell'UE) per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 2006/42/CE. Il fabbricante non ha l'obbligo di consegnarlo all'acquirente, ma deve renderlo disponibile alle autorità di vigilanza (in Italia, l'INAIL e le ASL/ATS competenti per il territorio) su richiesta motivata. La mancata esibizione del fascicolo tecnico alle autorità configura una violazione sanzionabile. Il contenuto del fascicolo tecnico è definito dall'Allegato VII, parte A, della Direttiva 2006/42/CE e comprende almeno: descrizione generale della macchina; disegno d'insieme e schemi dei circuiti di comando; disegni dettagliati con calcoli, risultati delle prove e documentazione tecnica che dimostrano la conformità della macchina ai RES; lista delle norme armonizzate applicate; relazione tecnica con i risultati della valutazione dei rischi; copie del manuale di istruzioni; copie della dichiarazione di conformità CE; eventuale copia del certificato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato. L'acquirente-datore di lavoro non riceve il fascicolo tecnico ma deve custodire i documenti che gli vengono consegnati al momento dell'acquisto: la dichiarazione di conformità CE in originale (o copia autenticata), il manuale di istruzioni in italiano, e qualsiasi documentazione integrativa fornita dal venditore (schede tecniche, certificati di collaudo, risultati di prove specifiche). Questi documenti devono essere conservati per tutta la vita operativa della macchina e messi a disposizione in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza, nonché allegati al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come evidenza della conformità dell'attrezzatura. In caso di cessione della macchina a terzi, il datore di lavoro deve trasferire tutta la documentazione di accompagnamento all'acquirente. La vendita di una macchina senza la relativa documentazione di conformità può comportare responsabilità per il cedente ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e del D.Lgs. 81/08, oltre a esporre il cessionario al rischio di non poter legittimamente mettere in servizio la macchina acquistata. Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1230, il fascicolo tecnico è destinato a diventare progressivamente digitale, con la possibilità per le autorità di accedervi attraverso sistemi informatici nazionali. Questa evoluzione ridurrà i tempi di verifica ma non modificherà sostanzialmente gli obblighi in capo al fabbricante in merito alla sua completezza e conservazione.
Il Regolamento UE 2023/1230 sulle macchine cambia qualcosa rispetto alla Direttiva 2006/42/CE?
Il Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 29 giugno 2023 ed entrato in vigore il 19 luglio 2023, sostituisce integralmente la Direttiva 2006/42/CE sulle macchine. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, a differenza della direttiva che richiedeva l'adozione di norme nazionali di attuazione (come il D.Lgs. 17/2010 in Italia). Il periodo di transizione è fissato al 14 gennaio 2027: fino a quella data i fabbricanti possono scegliere di applicare la Direttiva 2006/42/CE oppure il nuovo Regolamento; dal 14 gennaio 2027 il Regolamento sarà l'unico riferimento normativo obbligatorio. Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2023/1230 rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano cinque aree: Prima area: integrazione dei sistemi con intelligenza artificiale. Il Regolamento introduce per la prima volta la disciplina delle macchine governate da sistemi di IA o di apprendimento automatico, imponendo ai fabbricanti di effettuare la valutazione dei rischi tenendo conto del comportamento evolutivo del software. Le macchine che integrano componenti di IA ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) dovranno rispettare entrambe le normative. Seconda area: istruzioni digitali. Il Regolamento UE 2023/1230 ammette per la prima volta che le istruzioni per l'uso siano fornite in formato esclusivamente digitale (PDF, portale web, QR code) per le macchine destinate ad uso non domestico, salvo richiesta esplicita dell'utente per la versione cartacea. Questa possibilità era invece esclusa dalla Direttiva 2006/42/CE, che imponeva la fornitura del manuale cartaceo in lingua del paese di destinazione. Terza area: modifica sostanziale. Il Regolamento introduce il concetto di "modifica sostanziale" di una macchina già in servizio: quando una modifica fisica o software altera significativamente il livello di sicurezza originario, chi esegue la modifica deve effettuare una nuova valutazione della conformità e rilasciare una nuova dichiarazione di conformità CE. Questo concetto era già presente nella prassi interpretativa della Commissione Europea, ma non era codificato nella Direttiva 2006/42/CE. Quarta area: prodotti parzialmente completati. Il Regolamento chiarisce e aggiorna le disposizioni sulle quasi-macchine (macchine incomplete), introducendo la "dichiarazione di incorporazione" in sostituzione della precedente dichiarazione di incorporazione parziale. Quinta area: Allegato I aggiornato. L'elenco delle macchine soggette a procedura di valutazione della conformità con coinvolgimento di un organismo notificato (precedente Allegato IV della Direttiva) è stato aggiornato e ampliato nel nuovo Allegato I del Regolamento, includendo alcune categorie precedentemente escluse. Dal punto di vista pratico, i datori di lavoro italiani devono aggiornare le proprie procedure di verifica documentale delle nuove macchine acquistate dal 14 gennaio 2027 in poi, prestando attenzione alla nuova dichiarazione di conformità e alle istruzioni digitali.
Quando è necessaria la verifica di messa in servizio da parte di un organismo notificato?
La verifica da parte di un organismo notificato (Notified Body) nella fase di valutazione della conformità di una macchina è richiesta per le categorie di macchine ad alto rischio elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (Allegato I del Regolamento UE 2023/1230). Non si tratta di una "verifica di messa in servizio" in senso stretto — questo termine non è utilizzato dalla normativa europea sulle macchine — ma di una valutazione della conformità con intervento obbligatorio di terza parte prima dell'immissione sul mercato, che è un prerequisito per la marcatura CE e quindi per la messa in servizio. L'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE elenca le principali categorie che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato: seghe circolari per la lavorazione del legno e materiali analoghi; piallatrici per la lavorazione del legno; macchine per la lavorazione del legno combinabili con attrezzature di sollevamento; seghe a nastro per la lavorazione del legno; macchine per la formatura manuale in lavorazione del legno; presse ad iniezione o a compressione per materie plastiche e gomma; presse per la lavorazione dei metalli a freddo; apparecchiature per la raccolta dei rifiuti con meccanismo di compressione; dispositivi di protezione amovibili dello schermate; catene, funi e cinghie di sollevamento; valvole di sicurezza per ambienti esplosivi; dispositivi di sicurezza per sistemi oleodinamici e pneumatici; carrelli industriali semoventi; macchine per l'estrazione mineraria; veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di meccanismi di presa manuale. Per le macchine rientranti nell'Allegato IV, il fabbricante ha tre opzioni procedurali ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/42/CE: applicare una norma armonizzata che copre tutti i RES pertinenti e sottoporre il fascicolo tecnico a un organismo notificato per valutazione (procedura art. 12, par. 3); sottoporre la macchina all'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (procedura art. 12, par. 3, lett. b); applicare il sistema di garanzia qualità totale approvato da un organismo notificato (procedura art. 12, par. 4). Va distinta la valutazione della conformità pre-commercializzazione — competenza del fabbricante e dell'organismo notificato — dalla verifica di messa in servizio che in Italia può essere richiesta per alcune categorie di attrezzature dall'INAIL ai sensi degli artt. 71-72 del D.Lgs. 81/08. L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 prevede che alcune attrezzature soggette a rischi residui elevati (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, attrezzature a pressione, ponteggi fissi) siano soggette a verifica periodica obbligatoria da parte di INAIL o enti abilitati, che si aggiunge e non sostituisce la marcatura CE. La prima verifica periodica — da effettuarsi entro i termini definiti dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 — attesta l'efficienza e la sicurezza dell'attrezzatura nel contesto specifico di installazione e utilizzo.
Cosa deve fare il datore di lavoro prima che un lavoratore utilizzi per la prima volta una macchina?
Prima di consentire a un lavoratore di utilizzare per la prima volta una macchina, il datore di lavoro deve completare una serie di adempimenti preventivi definiti dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/08, che costituiscono un obbligo non delegabile e la cui omissione configura una responsabilità penale diretta. Il primo adempimento è la verifica documentale della macchina: come già illustrato, il datore di lavoro deve accertarsi che la macchina sia dotata di dichiarazione di conformità CE valida, marcatura CE fisica, e manuale di istruzioni in italiano. Questa verifica deve essere documentata e conservata nel DVR. Il secondo adempimento è l'integrazione della macchina nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 impone che il DVR contenga la valutazione di tutti i rischi, compreso quello derivante dall'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR prima che la macchina sia messa in servizio, identificando i rischi specifici (meccanici, elettrici, rumore, vibrazioni, proiezione di materiali, ecc.), le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari. Il terzo adempimento è l'installazione sicura della macchina nel luogo di lavoro, in conformità alle istruzioni del fabbricante contenute nel manuale di istruzioni e ai requisiti dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Questo include: ancoraggio al pavimento ove richiesto; installazione di ripari fissi per le parti in movimento non altrimenti protette; collegamento dell'impianto elettrico secondo le norme CEI applicabili; verifica del funzionamento dei dispositivi di emergenza (pulsante di arresto di emergenza, interruttori di posizione, dispositivi di interblocco). Il quarto adempimento — forse il più frequentemente trascurato — è la formazione e l'addestramento del lavoratore ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. La norma stabilisce che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l'uso delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, nonché un addestramento adeguato, con particolare riguardo alle situazioni anomale prevedibili. La formazione deve essere effettuata prima che il lavoratore utilizzi la macchina per la prima volta, documentata con registro firme, e ripetuta ogni volta che cambiano le condizioni di utilizzo o vengono introdotte modifiche alla macchina. Per alcune attrezzature specifiche (gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, escavatori), l'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 rinvia all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che definisce contenuti minimi, durata e qualifiche dei formatori per la formazione obbligatoria degli utilizzatori. Il quinto adempimento è la nomina di un lavoratore incaricato dell'utilizzo, ove la macchina presenti rischi particolari ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08: in questi casi la macchina può essere usata solo da lavoratori appositamente incaricati per iscritto. La documentazione di tutti questi adempimenti deve essere conservata e messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione o a seguito di infortunio.
Quali sono le sanzioni per l'utilizzo di macchine senza marcatura CE o con certificazione irregolare?
Le sanzioni per l'utilizzo di macchine senza marcatura CE o con certificazione irregolare nel contesto lavorativo trovano la loro disciplina principale nell'art. 87 del D.Lgs. 81/08 e nelle disposizioni del D.Lgs. 17/2010 (che recepisce la Direttiva 2006/42/CE). Il quadro sanzionatorio è articolato su più livelli, coinvolge soggetti diversi e prevede sia sanzioni penali che amministrative. Per il datore di lavoro, l'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 81/08 prevede, per la violazione dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie), l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro. La sanzione si applica per ciascuna macchina non conforme messa in servizio. In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/08, le sanzioni pecuniarie possono essere aumentate fino al triplo. Per la violazione dell'art. 73 (mancata formazione e addestramento degli utilizzatori di attrezzature), l'art. 87, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.369 a 3.507 euro. Sul versante del fabbricante o dell'importatore, il D.Lgs. 17/2010 prevede all'art. 22 sanzioni specifiche per la commercializzazione di macchine non conformi: arresto da quattro mesi a due anni e ammenda da 8.000 a 80.000 euro per la commercializzazione di macchine prive di marcatura CE o di dichiarazione di conformità; ammenda da 4.000 a 40.000 euro per vizi formali della dichiarazione di conformità o del manuale di istruzioni. Queste sanzioni si applicano al soggetto che ha immesso la macchina sul mercato, ma non escludono la responsabilità del datore di lavoro che l'ha messa in servizio pur potendo rilevare le irregolarità documentali. In caso di infortunio correlato all'uso di una macchina non conforme, le conseguenze sanzionatorie si aggravano significativamente: il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro prevede pene detentive che vanno da tre mesi a cinque anni di reclusione (per lesioni gravi o gravissime) e da due a sette anni (per omicidio colposo plurimo). La non conformità della macchina costituisce elemento di colpa specifica che aggrava la posizione del datore di lavoro nel procedimento penale. In questi casi interviene anche la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'azienda può essere soggetta a sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370 euro e a sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione). Le verifiche sulle macchine sono condotte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dalle ASL/ATS tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), e dall'INAIL per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria. In caso di grave pericolo immediato, gli ispettori possono disporre la sospensione dell'attività lavorativa (art. 14 D.Lgs. 81/08) e il sequestro della macchina non conforme. La revoca della sospensione è subordinata alla regolarizzazione della macchina e al pagamento di una somma aggiuntiva, con procedura definita dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo III artt. 69-73 — Attrezzature di lavoro e macchine
  • D.Lgs. 81/08 art. 87 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • D.Lgs. 81/08 art. 14 — Sospensione dell'attività imprenditoriale
  • D.Lgs. 81/08 Allegato V — Requisiti di sicurezza delle attrezzature in uso
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle macchine
  • D.Lgs. 17/2010 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE sulle macchine
  • Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle macchine
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione obbligatoria degli utilizzatori di attrezzature
  • D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa degli enti

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