FAQ Manutenzione e Rimessa in Servizio di Attrezzature Stagionali
Risposte alle domande più frequenti sulla manutenzione e rimessa in servizio di attrezzature stagionali: verifica periodica obbligatoria prima del riavvio, check-list minima, chi è autorizzato a firmare la verifica, marcatura CE per macchine vecchie e documentazione richiesta. Riferimenti al D.Lgs. 81/08 artt. 71-72, Allegato VII e DM 11/04/2011.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La rimessa in servizio di attrezzature stagionali comporta obblighi documentali precisi ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. Ti supportiamo nella predisposizione delle check-list di verifica, nel monitoraggio delle scadenze delle verifiche periodiche obbligatorie e nell'aggiornamento dei registri di manutenzione.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili della manutenzione sulla gestione delle attrezzature utilizzate stagionalmente, con riferimento agli artt. 71-72 e all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e al DM 11/04/2011 sulle verifiche periodiche obbligatorie.
Domande frequenti sulle attrezzature stagionaliFAQ
È obbligatoria una verifica prima di rimettere in servizio un'attrezzatura stagionale?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 71, comma 8, lettera b), impone al datore di lavoro di assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a idonei controlli da parte di persone competenti ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli sulla sicurezza, tra cui il mancato utilizzo per lunghi periodi. La rimessa in servizio di un'attrezzatura dopo un periodo di inattività stagionale (generalmente superiore a tre-sei mesi) rientra in questa fattispecie. La verifica pre-avviamento deve accertare che l'attrezzatura sia in condizioni di sicurezza: integrità strutturale (assenza di cricche, deformazioni, corrosione), stato dei dispositivi di sicurezza (guardie, ripari, dispositivi di arresto di emergenza), corretta funzionalità dei comandi e dei sistemi idraulici, livelli e qualità dei fluidi (oli, carburante, refrigerante), stato delle cinghie di trasmissione, dei filtri aria e del circuito di scarico, efficienza del sistema frenante e dei pneumatici per le macchine semoventi. I risultati della verifica devono essere registrati nel registro di manutenzione dell'attrezzatura previsto dall'art. 71, comma 9, D.Lgs. 81/08: il registro deve riportare la data dell'ispezione, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti e la firma della persona competente che ha effettuato la verifica. Solo a seguito di esito positivo della verifica l'attrezzatura può essere rimessa in esercizio. La documentazione di questa verifica è oggetto di controllo da parte degli organi di vigilanza ASL/ARPA durante le ispezioni di cantiere.
Chi è la "persona competente" autorizzata a firmare la verifica di rimessa in servizio?
Il D.Lgs. 81/08 non definisce in modo tassativo il profilo della persona competente ai fini delle verifiche di cui all'art. 71, comma 8, lasciando al datore di lavoro la responsabilità di identificare un soggetto con adeguata formazione tecnica, esperienza specifica sull'attrezzatura in questione e conoscenza dei rischi connessi al suo utilizzo. In pratica, la persona competente può essere: il responsabile della manutenzione aziendale, qualora abbia documentata competenza tecnica sull'attrezzatura specifica; un tecnico manutentore dipendente dell'azienda adeguatamente formato e con esperienza documentata; un tecnico esterno (officina autorizzata, concessionario della casa costruttrice, tecnico abilitato) incaricato contrattualmente di eseguire la verifica. Per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011 (apparecchi di sollevamento, generatori di vapore, serbatoi in pressione, carrelli elevatori) la verifica deve invece essere eseguita da enti abilitati (INAIL per la prima verifica, soggetti abilitati ministeriali per le successive) e non può essere delegata a tecnici interni. La distinzione è fondamentale: un carrello elevatore da magazzino che rientra nelle categorie del DM 11/04/2011 richiede la verifica periodica da parte di un soggetto abilitato, indipendentemente dalla verifica di rimessa in servizio stagionale che può essere svolta da persona competente interna. Tutta la documentazione deve essere conservata e resa disponibile durante le ispezioni.
Quali sono le verifiche periodiche obbligatorie previste dal DM 11/04/2011?
Il DM 11/04/2011 (Ministero del Lavoro) definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08, individuando le categorie di attrezzature soggette, la periodicità e i soggetti abilitati a effettuare le verifiche. Le categorie principali di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria includono: apparecchi di sollevamento di tipo fisso (gru a torre, gru su autocarro, paranchi, argani) con periodicità annuale; carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), carrelli elevatori con periodicità annuale; ponti sviluppabili su autocarro, piattaforme aeree con periodicità annuale; serbatoi e recipienti in pressione, autoclavi, compressori con serbatoio con periodicità variabile (da uno a dieci anni in funzione della categoria e della pressione); generatori di vapore con periodicità annuale o biennale. Per le attrezzature stagionali che rientrano in queste categorie (ad esempio un compressore da cantiere con serbatoio, una piattaforma elevabile utilizzata stagionalmente per la vendemmia o la potatura), la verifica periodica deve essere eseguita nei termini previsti dal DM 11/04/2011, indipendentemente dal fatto che l'attrezzatura sia stata inutilizzata per mesi. Il datore di lavoro ha l'obbligo di monitorare le scadenze delle verifiche periodiche e di richiedere tempestivamente l'intervento del soggetto abilitato (INAIL per la prima verifica, organismi abilitati per le verifiche successive). Il superamento dei termini di verifica comporta il divieto di utilizzo dell'attrezzatura fino al completamento della verifica e la relativa sanzione amministrativa.
Come si gestisce la rimessa in servizio di un decespugliatore o di una motosega dopo l'inverno?
La rimessa in servizio di attrezzature a motore a scoppio leggere (decespugliatori, motoseghe, soffiatori, tosaerba) dopo un periodo di stoccaggio invernale richiede una check-list specifica orientata ai rischi caratteristici di questi attrezzi: taglio, proiezione di corpi estranei, vibrazione al sistema mano-braccio, esposizione a gas di scarico. La check-list minima pre-avviamento comprende: verifica dell'integrità della lama o del filo da taglio (assenza di scheggiature, cricche, deformazioni; sostituzione sistematica delle lame con segni di usura); verifica dello stato del freno lama (obbligatorio sulle motoseghe conformi EN ISO 11681) e del dispositivo di arresto rapido del motore; controllo del livello e della qualità del carburante (lo stoccaggio prolungato degrada la benzina, con rischio di intasamento del carburatore) e dell'olio di lubrificazione; pulizia e verifica del filtro aria (spesso ostruito da polvere e insetti dopo lo stoccaggio); verifica delle protezioni antiproiezione (deflettori, custodie di protezione lama); controllo dell'imbracatura e del sistema di attacco del decespugliatore (cinghie, ganci, ancoraggi) secondo la norma EN ISO 11806. Per le motoseghe, la verifica deve includere anche l'efficienza dei dispositivi antivibranti previsti dalla EN ISO 11681, che riducono la trasmissione delle vibrazioni al sistema mano-braccio. Il datore di lavoro deve altresì verificare che i lavoratori addetti siano in possesso delle specifiche abilitazioni: per l'uso della motosega, il D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevedono la formazione obbligatoria per operatori forestali. Il registro di manutenzione deve essere aggiornato con l'esito della verifica stagionale.
Un carrello elevatore agricolo richiede la stessa gestione di un carrello da magazzino?
I carrelli elevatori utilizzati in ambito agricolo (per lo spostamento di bancali, casse di prodotti ortofrutticoli, foraggi, ecc.) sono soggetti alle medesime disposizioni normative dei carrelli da magazzino dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, in quanto il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori lavorativi inclusa l'agricoltura (art. 3, comma 1). Pertanto: la formazione obbligatoria dell'operatore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori con rilascio di attestato) è obbligatoria anche in ambito agricolo; la verifica periodica prevista dal DM 11/04/2011 si applica ai carrelli elevatori agricoli con portata superiore a 200 kg, con periodicità annuale; la verifica di rimessa in servizio dopo lo stoccaggio stagionale (frequente in aziende che utilizzano il carrello solo durante la raccolta o la vendemmia) è obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08. La check-list per la rimessa in servizio del carrello elevatore agricolo include: verifica dello stato delle forche (assenza di deformazioni, cricche, usura eccessiva nei ganci di attacco), stato delle catene di sollevamento (allungamento, lubrificazione), corretta taratura della valvola di sicurezza idraulica, livello dell'olio idraulico, stato dei pneumatici o dei cerchioni, funzionalità del dispositivo di segnalazione acustica, della cintura di sicurezza e del roll-bar ROPS/FOPS (protezione da ribaltamento e caduta oggetti). In aziende con più di un lavoratore è necessario che il RSPP verifichi annualmente il registro di manutenzione del carrello e le scadenze delle verifiche periodiche.
Un compressore stagionale con serbatoio richiede una documentazione specifica?
Sì. I compressori con serbatoio in pressione rientrano tra le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011, e sono classificati in base alla pressione massima di esercizio (PS) e al volume del serbatoio (V): le categorie PED (Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE) determinano la periodicità delle verifiche e i soggetti abilitati. La documentazione obbligatoria per un compressore con serbatoio comprende: libretto di immatricolazione ISPESL/INAIL (per i serbatoi che richiedono denuncia); il certificato di conformità CE ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE (obbligatorio per i compressori immessi sul mercato dopo il 1997); il registro di controllo previsto dall'art. 71, comma 9, D.Lgs. 81/08, con annotazione degli interventi di manutenzione e delle verifiche periodiche; la scheda di sicurezza e le istruzioni del costruttore. La verifica di rimessa in servizio stagionale di un compressore con serbatoio deve includere: ispezione visiva del serbatoio (assenza di deformazioni, corrosione esterna visibile, perdite ai raccordi), verifica della valvola di sicurezza (che deve aprirsi alla pressione di taratura prima di raggiungere la pressione massima di esercizio), controllo del manometro (tarato e privo di blocchi), scarico della condensa accumulata nel serbatoio durante il periodo di inattività (la condensa è causa primaria di corrosione interna). Per i compressori con serbatoio superiore a 25 litri e PS superiore a 1 bar, la verifica periodica deve essere eseguita da organismo abilitato secondo le scadenze del DM 11/04/2011.
Cosa succede se un'attrezzatura è priva di marcatura CE? Può essere ancora utilizzata?
Le macchine e le attrezzature prive di marcatura CE possono essere ancora utilizzate in presenza di determinate condizioni, ma con obblighi specifici. La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010) impone la marcatura CE per tutte le macchine immesse sul mercato comunitario dopo il 01/01/1995. Le macchine costruite prima di tale data e mai immesse sul mercato (cioè prodotte e usate in proprio) o le macchine ante-direttiva possono continuare ad essere utilizzate, a condizione che: siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dall'Allegato V al D.Lgs. 81/08 (che definisce i requisiti di sicurezza per le attrezzature costruite in assenza di direttive comunitarie specifiche); il datore di lavoro abbia eseguito, prima della messa o rimessa in servizio, una valutazione dei rischi specifica che attesti la conformità ai requisiti dell'Allegato V; siano adottate misure integrative ove necessario per raggiungere il livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla marcatura CE. In pratica, per le attrezzature stagionali ante-direttiva ancora in uso (escavatori degli anni '80, compressori storici, impianti fissi artigianali), il datore di lavoro deve: verificare che il libretto di uso e manutenzione originale sia disponibile; far eseguire da un tecnico competente una perizia di conformità ai requisiti dell'Allegato V D.Lgs. 81/08; valutare se i costi di adeguamento siano sostenibili rispetto al valore residuo della macchina, o se la sostituzione con macchina CE sia più conveniente. L'utilizzo di macchine non conformi è soggetto a sanzione penale ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 81/08.
È obbligatoria una verifica prima di rimettere in servizio un'attrezzatura stagionale?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 71, comma 8, lettera b), impone al datore di lavoro di assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a idonei controlli da parte di persone competenti ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli sulla sicurezza, tra cui il mancato utilizzo per lunghi periodi. La rimessa in servizio di un'attrezzatura dopo un periodo di inattività stagionale (generalmente superiore a tre-sei mesi) rientra in questa fattispecie. La verifica pre-avviamento deve accertare che l'attrezzatura sia in condizioni di sicurezza: integrità strutturale (assenza di cricche, deformazioni, corrosione), stato dei dispositivi di sicurezza (guardie, ripari, dispositivi di arresto di emergenza), corretta funzionalità dei comandi e dei sistemi idraulici, livelli e qualità dei fluidi (oli, carburante, refrigerante), stato delle cinghie di trasmissione, dei filtri aria e del circuito di scarico, efficienza del sistema frenante e dei pneumatici per le macchine semoventi. I risultati della verifica devono essere registrati nel registro di manutenzione dell'attrezzatura previsto dall'art. 71, comma 9, D.Lgs. 81/08: il registro deve riportare la data dell'ispezione, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti e la firma della persona competente che ha effettuato la verifica. Solo a seguito di esito positivo della verifica l'attrezzatura può essere rimessa in esercizio. La documentazione di questa verifica è oggetto di controllo da parte degli organi di vigilanza ASL/ARPA durante le ispezioni di cantiere.
Chi è la "persona competente" autorizzata a firmare la verifica di rimessa in servizio?
Il D.Lgs. 81/08 non definisce in modo tassativo il profilo della persona competente ai fini delle verifiche di cui all'art. 71, comma 8, lasciando al datore di lavoro la responsabilità di identificare un soggetto con adeguata formazione tecnica, esperienza specifica sull'attrezzatura in questione e conoscenza dei rischi connessi al suo utilizzo. In pratica, la persona competente può essere: il responsabile della manutenzione aziendale, qualora abbia documentata competenza tecnica sull'attrezzatura specifica; un tecnico manutentore dipendente dell'azienda adeguatamente formato e con esperienza documentata; un tecnico esterno (officina autorizzata, concessionario della casa costruttrice, tecnico abilitato) incaricato contrattualmente di eseguire la verifica. Per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011 (apparecchi di sollevamento, generatori di vapore, serbatoi in pressione, carrelli elevatori) la verifica deve invece essere eseguita da enti abilitati (INAIL per la prima verifica, soggetti abilitati ministeriali per le successive) e non può essere delegata a tecnici interni. La distinzione è fondamentale: un carrello elevatore da magazzino che rientra nelle categorie del DM 11/04/2011 richiede la verifica periodica da parte di un soggetto abilitato, indipendentemente dalla verifica di rimessa in servizio stagionale che può essere svolta da persona competente interna. Tutta la documentazione deve essere conservata e resa disponibile durante le ispezioni.
Quali sono le verifiche periodiche obbligatorie previste dal DM 11/04/2011?
Il DM 11/04/2011 (Ministero del Lavoro) definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08, individuando le categorie di attrezzature soggette, la periodicità e i soggetti abilitati a effettuare le verifiche. Le categorie principali di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria includono: apparecchi di sollevamento di tipo fisso (gru a torre, gru su autocarro, paranchi, argani) con periodicità annuale; carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), carrelli elevatori con periodicità annuale; ponti sviluppabili su autocarro, piattaforme aeree con periodicità annuale; serbatoi e recipienti in pressione, autoclavi, compressori con serbatoio con periodicità variabile (da uno a dieci anni in funzione della categoria e della pressione); generatori di vapore con periodicità annuale o biennale. Per le attrezzature stagionali che rientrano in queste categorie (ad esempio un compressore da cantiere con serbatoio, una piattaforma elevabile utilizzata stagionalmente per la vendemmia o la potatura), la verifica periodica deve essere eseguita nei termini previsti dal DM 11/04/2011, indipendentemente dal fatto che l'attrezzatura sia stata inutilizzata per mesi. Il datore di lavoro ha l'obbligo di monitorare le scadenze delle verifiche periodiche e di richiedere tempestivamente l'intervento del soggetto abilitato (INAIL per la prima verifica, organismi abilitati per le verifiche successive). Il superamento dei termini di verifica comporta il divieto di utilizzo dell'attrezzatura fino al completamento della verifica e la relativa sanzione amministrativa.
Come si gestisce la rimessa in servizio di un decespugliatore o di una motosega dopo l'inverno?
La rimessa in servizio di attrezzature a motore a scoppio leggere (decespugliatori, motoseghe, soffiatori, tosaerba) dopo un periodo di stoccaggio invernale richiede una check-list specifica orientata ai rischi caratteristici di questi attrezzi: taglio, proiezione di corpi estranei, vibrazione al sistema mano-braccio, esposizione a gas di scarico. La check-list minima pre-avviamento comprende: verifica dell'integrità della lama o del filo da taglio (assenza di scheggiature, cricche, deformazioni; sostituzione sistematica delle lame con segni di usura); verifica dello stato del freno lama (obbligatorio sulle motoseghe conformi EN ISO 11681) e del dispositivo di arresto rapido del motore; controllo del livello e della qualità del carburante (lo stoccaggio prolungato degrada la benzina, con rischio di intasamento del carburatore) e dell'olio di lubrificazione; pulizia e verifica del filtro aria (spesso ostruito da polvere e insetti dopo lo stoccaggio); verifica delle protezioni antiproiezione (deflettori, custodie di protezione lama); controllo dell'imbracatura e del sistema di attacco del decespugliatore (cinghie, ganci, ancoraggi) secondo la norma EN ISO 11806. Per le motoseghe, la verifica deve includere anche l'efficienza dei dispositivi antivibranti previsti dalla EN ISO 11681, che riducono la trasmissione delle vibrazioni al sistema mano-braccio. Il datore di lavoro deve altresì verificare che i lavoratori addetti siano in possesso delle specifiche abilitazioni: per l'uso della motosega, il D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevedono la formazione obbligatoria per operatori forestali. Il registro di manutenzione deve essere aggiornato con l'esito della verifica stagionale.
Un carrello elevatore agricolo richiede la stessa gestione di un carrello da magazzino?
I carrelli elevatori utilizzati in ambito agricolo (per lo spostamento di bancali, casse di prodotti ortofrutticoli, foraggi, ecc.) sono soggetti alle medesime disposizioni normative dei carrelli da magazzino dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, in quanto il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori lavorativi inclusa l'agricoltura (art. 3, comma 1). Pertanto: la formazione obbligatoria dell'operatore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori con rilascio di attestato) è obbligatoria anche in ambito agricolo; la verifica periodica prevista dal DM 11/04/2011 si applica ai carrelli elevatori agricoli con portata superiore a 200 kg, con periodicità annuale; la verifica di rimessa in servizio dopo lo stoccaggio stagionale (frequente in aziende che utilizzano il carrello solo durante la raccolta o la vendemmia) è obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08. La check-list per la rimessa in servizio del carrello elevatore agricolo include: verifica dello stato delle forche (assenza di deformazioni, cricche, usura eccessiva nei ganci di attacco), stato delle catene di sollevamento (allungamento, lubrificazione), corretta taratura della valvola di sicurezza idraulica, livello dell'olio idraulico, stato dei pneumatici o dei cerchioni, funzionalità del dispositivo di segnalazione acustica, della cintura di sicurezza e del roll-bar ROPS/FOPS (protezione da ribaltamento e caduta oggetti). In aziende con più di un lavoratore è necessario che il RSPP verifichi annualmente il registro di manutenzione del carrello e le scadenze delle verifiche periodiche.
Un compressore stagionale con serbatoio richiede una documentazione specifica?
Sì. I compressori con serbatoio in pressione rientrano tra le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011, e sono classificati in base alla pressione massima di esercizio (PS) e al volume del serbatoio (V): le categorie PED (Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE) determinano la periodicità delle verifiche e i soggetti abilitati. La documentazione obbligatoria per un compressore con serbatoio comprende: libretto di immatricolazione ISPESL/INAIL (per i serbatoi che richiedono denuncia); il certificato di conformità CE ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE (obbligatorio per i compressori immessi sul mercato dopo il 1997); il registro di controllo previsto dall'art. 71, comma 9, D.Lgs. 81/08, con annotazione degli interventi di manutenzione e delle verifiche periodiche; la scheda di sicurezza e le istruzioni del costruttore. La verifica di rimessa in servizio stagionale di un compressore con serbatoio deve includere: ispezione visiva del serbatoio (assenza di deformazioni, corrosione esterna visibile, perdite ai raccordi), verifica della valvola di sicurezza (che deve aprirsi alla pressione di taratura prima di raggiungere la pressione massima di esercizio), controllo del manometro (tarato e privo di blocchi), scarico della condensa accumulata nel serbatoio durante il periodo di inattività (la condensa è causa primaria di corrosione interna). Per i compressori con serbatoio superiore a 25 litri e PS superiore a 1 bar, la verifica periodica deve essere eseguita da organismo abilitato secondo le scadenze del DM 11/04/2011.
Cosa succede se un'attrezzatura è priva di marcatura CE? Può essere ancora utilizzata?
Le macchine e le attrezzature prive di marcatura CE possono essere ancora utilizzate in presenza di determinate condizioni, ma con obblighi specifici. La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010) impone la marcatura CE per tutte le macchine immesse sul mercato comunitario dopo il 01/01/1995. Le macchine costruite prima di tale data e mai immesse sul mercato (cioè prodotte e usate in proprio) o le macchine ante-direttiva possono continuare ad essere utilizzate, a condizione che: siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dall'Allegato V al D.Lgs. 81/08 (che definisce i requisiti di sicurezza per le attrezzature costruite in assenza di direttive comunitarie specifiche); il datore di lavoro abbia eseguito, prima della messa o rimessa in servizio, una valutazione dei rischi specifica che attesti la conformità ai requisiti dell'Allegato V; siano adottate misure integrative ove necessario per raggiungere il livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla marcatura CE. In pratica, per le attrezzature stagionali ante-direttiva ancora in uso (escavatori degli anni '80, compressori storici, impianti fissi artigianali), il datore di lavoro deve: verificare che il libretto di uso e manutenzione originale sia disponibile; far eseguire da un tecnico competente una perizia di conformità ai requisiti dell'Allegato V D.Lgs. 81/08; valutare se i costi di adeguamento siano sostenibili rispetto al valore residuo della macchina, o se la sostituzione con macchina CE sia più conveniente. L'utilizzo di macchine non conformi è soggetto a sanzione penale ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 artt. 71-72 — obblighi relativi all'uso delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato VII — verifiche periodiche delle attrezzature
DM 11/04/2011 — modalità di effettuazione delle verifiche periodiche