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FAQ Infortuni Lavoratori in Appalto: Obblighi del Committente

Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi del committente in caso di infortuni a lavoratori di imprese appaltatrici: DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale, responsabilità solidale, sanzioni e informativa sui rischi ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il committente è direttamente coinvolto nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in appalto che operano all'interno della propria azienda. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone obblighi precisi di verifica, informazione e coordinamento che, se disattesi, comportano responsabilità solidale e sanzioni penali. Ti aiutiamo a predisporre il DUVRI e a gestire gli appalti in conformità.

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Queste FAQ affrontano i principali dubbi di committenti, RSPP e responsabili acquisti in merito alla gestione della sicurezza negli appalti, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di infortuni a lavoratori di imprese terze che operano nei locali aziendali.

Domande frequenti sugli obblighi del committente negli appaltiFAQ

Quando un lavoratore di un'impresa appaltatrice si infortuna nel mio stabilimento, sono responsabile?
Il committente risponde in solido con l'appaltatore per gli infortuni subiti dai lavoratori in appalto nei casi previsti dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 81/08. La responsabilità del committente scatta quando: (a) non ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore prima dell'affidamento (art. 26 co. 1 lett. a); (b) non ha elaborato il DUVRI o non lo ha aggiornato (art. 26 co. 3); (c) ha omesso di informare l'appaltatore sui rischi specifici presenti nei propri locali e sulle misure di emergenza (art. 26 co. 1 lett. b); (d) non ha designato un proprio referente per il coordinamento delle attività interferenziali. La responsabilità è sia civile (risarcimento del danno) sia penale (artt. 589 e 590 c.p. con aggravante ex art. 583 co. 2 c.p. per violazione delle norme antinfortunistiche). La giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. IV, n. 6738/2023) ha più volte affermato che il committente risponde anche per i rischi introdotti dall'appaltatore se era in grado di percepirli esercitando la normale diligenza.
Che cos'è il DUVRI e quando è obbligatorio redigerlo?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è il documento previsto dall'art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/08, che il committente deve redigere quando affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, ogni volta che vi siano interferenze tra le attività. Le interferenze si verificano quando le lavorazioni dell'appaltatore e quelle del committente (o di altri appaltatori) si svolgono in modo concomitante o consequenziale nello stesso luogo e si influenzano reciprocamente. Sono esclusi dall'obbligo del DUVRI: i lavori edili di cui all'Allegato X (per i quali si applica il regime del PSC/POS e del coordinatore per la sicurezza); i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (che rientrano nel suo DVR). Il DUVRI deve: identificare i rischi da interferenza, descrivere le misure adottate per eliminarli o ridurli, indicare i costi della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) e deve essere allegato al contratto di appalto. La mancata redazione o l'omessa allegazione al contratto comporta la sanzione dell'art. 55 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda).
Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore?
L'art. 26 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare. Le modalità di verifica non sono tassativamente elencate dalla norma, ma la prassi e le linee guida del Ministero del Lavoro (Circolare n. 10/2017) indicano che la verifica deve riguardare almeno: (a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale coerente con le lavorazioni affidate; (b) certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; (c) elenco del personale abitualmente impiegato con indicazione del livello di inquadramento; (d) dichiarazione dell'appaltatore dell'organico medio annuo e del CCNL applicato; (e) DVR (o sua parte specifica) relativo alle lavorazioni oggetto dell'appalto; (f) attestazioni di formazione/abilitazione per eventuali attività a rischio specifico (es. lavori in quota, su ambienti confinati, uso di attrezzature speciali). La verifica deve essere ripetuta a ogni rinnovo del contratto e ogni volta che cambiano le condizioni dell'appalto. La documentazione acquisita va conservata per almeno 10 anni in caso di contenzioso.
Che cosa deve contenere la sezione informativa che il committente deve fornire all'appaltatore?
L'art. 26 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 obbliga il committente a fornire all'appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore andrà a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'informativa deve coprire almeno: (a) layout dell'impianto/edificio con identificazione delle aree di lavoro dell'appaltatore; (b) elenco dei rischi presenti nei locali (chimici, fisici, biologici, elettrici, da atmosfere esplosive, cadute dall'alto, ecc.) con indicazione dei DPI richiesti per accedere; (c) planimetria delle vie di fuga, delle uscite di emergenza e dei punti di raccolta; (d) numero di telefono del responsabile dell'emergenza del committente; (e) procedure di comportamento in caso di incendio, infortuni o evacuazione; (f) eventuali autorizzazioni o permessi di lavoro (es. permesso lavori in quota, permesso spazi confinati, permesso hot work) richiesti prima di iniziare; (g) orari in cui l'accesso all'area è consentito o vietato. L'informativa deve essere firmata per ricevuta dal rappresentante dell'appaltatore e conservata assieme al contratto. La sua omissione può essere valutata come comportamento colposo del committente in caso di infortuni.
Quali sono le sanzioni previste per il committente che viola gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08?
Le sanzioni a carico del committente per le violazioni dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sono disciplinate dall'art. 55 del medesimo decreto. In particolare: la violazione degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 26 co. 1 lett. a) e di informazione sui rischi (art. 26 co. 1 lett. b) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.256 euro; la mancata redazione del DUVRI (art. 26 co. 3, ove obbligatoria) è punita con l'arresto da uno a tre mesi o ammenda da 1.096 a 5.256 euro (art. 55 co. 5 lett. b); la mancata indicazione nei costi del contratto delle misure di sicurezza contro i rischi da interferenza (art. 26 co. 5) è sanzionata con le stesse pene. A questi si aggiungono, in caso di infortuni derivanti dalla violazione: la responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 590 e 589 c.p.), con pene fino a 5 anni di reclusione in caso di morte; la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (ca. 500.000 euro) e sanzioni interdittive; la responsabilità civile solidale per il risarcimento del danno al lavoratore e agli aventi causa.
Come funziona la responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di infortuni?
La responsabilità solidale in materia di infortuni sul lavoro in appalto opera su due piani distinti. Sul piano civile, il D.Lgs. 81/08 (art. 26) e il Codice Civile (art. 1676 c.c.) stabiliscono una responsabilità solidale tra committente e appaltatore verso il lavoratore infortunato: ciascuno dei coobbligati in solido risponde per l'intero, fatta salva la facoltà di regresso interno in proporzione alla colpa di ciascuno. Sul piano penale, la responsabilità per omicidio colposo e lesioni colpose ex artt. 589-590 c.p. è personale: risponde chi ha commesso il fatto colposo (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP) indipendentemente dall'appartenenza all'impresa committente o appaltatrice. Il committente risponde penalmente quando: non ha verificato la professionalità dell'appaltatore; ha imposto modalità esecutive pericolose; avrebbe dovuto accorgersi del rischio e non è intervenuto. La responsabilità solidale si estende all'indennizzo INAIL ex art. 10 T.U. 1124/1965 (azione di regresso dell'INAIL) quando l'infortunio sia imputabile a colpa del committente come datore di lavoro in senso lato. È quindi fondamentale che il committente si tuteli con specifiche clausole di esonero e di manleva nel contratto di appalto, sebbene queste non abbiano efficacia erga omnes verso i lavoratori e verso l'INAIL.
I lavoratori autonomi o i professionisti in appalto rientrano negli obblighi dell'art. 26?
Sì, l'art. 26 D.Lgs. 81/08 si applica non solo alle imprese appaltatrici ma anche ai lavoratori autonomi, comprese le partite IVA e i liberi professionisti, che operano nell'ambito dell'azienda del committente. Ai lavoratori autonomi si applicano le stesse regole di verifica dell'idoneità professionale e di informazione sui rischi. Sono invece escluse dagli obblighi dell'art. 26 le mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione o posa in opera: in questo caso non vi è presenza fisica nell'azienda del committente e non si configurano rischi da interferenza. Per i lavoratori autonomi non è richiesto il DUVRI nella stessa forma prevista per le imprese, ma il committente deve comunque: fornire le informazioni sui rischi del luogo di lavoro (art. 26 co. 1 lett. b); promuovere la cooperazione e il coordinamento (art. 26 co. 2 lett. a). La responsabilità del committente nei confronti del lavoratore autonomo infortunato è tuttavia più limitata rispetto all'appaltatore con dipendenti: la giurisprudenza tende a escludere la responsabilità del committente quando il lavoratore autonomo sia esperto nel proprio settore e il rischio sia riconducibile esclusivamente alla sua attività specifica (Cass. Sez. IV, n. 18638/2023).
Cosa si intende per "rischi interferenziali" nel contesto del DUVRI?
I rischi interferenziali, nel senso dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle Linee Guida ITACA del 2007, sono i rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività di ciascun datore di lavoro che derivano dall'interazione tra le attività dell'appaltatore e quelle del committente (o di altri appaltatori) nello stesso luogo di lavoro. Non sono rischi interferenziali: (a) i rischi propri dell'attività dell'appaltatore, che questi deve già aver valutato nel proprio DVR (es. il rischio di caduta dall'alto per un'impresa edile); (b) i rischi derivanti dall'uso di macchine o attrezzature proprie dell'appaltatore. Sono invece rischi interferenziali: (a) i rischi generati dall'attività del committente che possono investire anche i lavoratori dell'appaltatore (es. transito di carrelli elevatori nelle stesse aree dove opera la ditta appaltatrice di pulizie); (b) i rischi derivanti dalla contemporaneità di lavorazioni pericolose di appaltatori diversi (es. lavori a caldo di un'impresa nelle vicinanze di materiali infiammabili depositati da un'altra); (c) i rischi derivanti dall'utilizzo in comune di attrezzature del committente da parte dell'appaltatore; (d) i rischi connessi alle emergenze del sito produttivo. Il DUVRI deve identificare questi rischi, valutarne la gravità e descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate per ciascuno, indicando chi è responsabile dell'attuazione.

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Domande frequentiFAQ

Quando un lavoratore di un'impresa appaltatrice si infortuna nel mio stabilimento, sono responsabile?
Il committente risponde in solido con l'appaltatore per gli infortuni subiti dai lavoratori in appalto nei casi previsti dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 81/08. La responsabilità del committente scatta quando: (a) non ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore prima dell'affidamento (art. 26 co. 1 lett. a); (b) non ha elaborato il DUVRI o non lo ha aggiornato (art. 26 co. 3); (c) ha omesso di informare l'appaltatore sui rischi specifici presenti nei propri locali e sulle misure di emergenza (art. 26 co. 1 lett. b); (d) non ha designato un proprio referente per il coordinamento delle attività interferenziali. La responsabilità è sia civile (risarcimento del danno) sia penale (artt. 589 e 590 c.p. con aggravante ex art. 583 co. 2 c.p. per violazione delle norme antinfortunistiche). La giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. IV, n. 6738/2023) ha più volte affermato che il committente risponde anche per i rischi introdotti dall'appaltatore se era in grado di percepirli esercitando la normale diligenza.
Che cos'è il DUVRI e quando è obbligatorio redigerlo?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è il documento previsto dall'art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/08, che il committente deve redigere quando affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, ogni volta che vi siano interferenze tra le attività. Le interferenze si verificano quando le lavorazioni dell'appaltatore e quelle del committente (o di altri appaltatori) si svolgono in modo concomitante o consequenziale nello stesso luogo e si influenzano reciprocamente. Sono esclusi dall'obbligo del DUVRI: i lavori edili di cui all'Allegato X (per i quali si applica il regime del PSC/POS e del coordinatore per la sicurezza); i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (che rientrano nel suo DVR). Il DUVRI deve: identificare i rischi da interferenza, descrivere le misure adottate per eliminarli o ridurli, indicare i costi della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) e deve essere allegato al contratto di appalto. La mancata redazione o l'omessa allegazione al contratto comporta la sanzione dell'art. 55 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda).
Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore?
L'art. 26 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare. Le modalità di verifica non sono tassativamente elencate dalla norma, ma la prassi e le linee guida del Ministero del Lavoro (Circolare n. 10/2017) indicano che la verifica deve riguardare almeno: (a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale coerente con le lavorazioni affidate; (b) certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; (c) elenco del personale abitualmente impiegato con indicazione del livello di inquadramento; (d) dichiarazione dell'appaltatore dell'organico medio annuo e del CCNL applicato; (e) DVR (o sua parte specifica) relativo alle lavorazioni oggetto dell'appalto; (f) attestazioni di formazione/abilitazione per eventuali attività a rischio specifico (es. lavori in quota, su ambienti confinati, uso di attrezzature speciali). La verifica deve essere ripetuta a ogni rinnovo del contratto e ogni volta che cambiano le condizioni dell'appalto. La documentazione acquisita va conservata per almeno 10 anni in caso di contenzioso.
Che cosa deve contenere la sezione informativa che il committente deve fornire all'appaltatore?
L'art. 26 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 obbliga il committente a fornire all'appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore andrà a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'informativa deve coprire almeno: (a) layout dell'impianto/edificio con identificazione delle aree di lavoro dell'appaltatore; (b) elenco dei rischi presenti nei locali (chimici, fisici, biologici, elettrici, da atmosfere esplosive, cadute dall'alto, ecc.) con indicazione dei DPI richiesti per accedere; (c) planimetria delle vie di fuga, delle uscite di emergenza e dei punti di raccolta; (d) numero di telefono del responsabile dell'emergenza del committente; (e) procedure di comportamento in caso di incendio, infortuni o evacuazione; (f) eventuali autorizzazioni o permessi di lavoro (es. permesso lavori in quota, permesso spazi confinati, permesso hot work) richiesti prima di iniziare; (g) orari in cui l'accesso all'area è consentito o vietato. L'informativa deve essere firmata per ricevuta dal rappresentante dell'appaltatore e conservata assieme al contratto. La sua omissione può essere valutata come comportamento colposo del committente in caso di infortuni.
Quali sono le sanzioni previste per il committente che viola gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08?
Le sanzioni a carico del committente per le violazioni dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sono disciplinate dall'art. 55 del medesimo decreto. In particolare: la violazione degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 26 co. 1 lett. a) e di informazione sui rischi (art. 26 co. 1 lett. b) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.256 euro; la mancata redazione del DUVRI (art. 26 co. 3, ove obbligatoria) è punita con l'arresto da uno a tre mesi o ammenda da 1.096 a 5.256 euro (art. 55 co. 5 lett. b); la mancata indicazione nei costi del contratto delle misure di sicurezza contro i rischi da interferenza (art. 26 co. 5) è sanzionata con le stesse pene. A questi si aggiungono, in caso di infortuni derivanti dalla violazione: la responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 590 e 589 c.p.), con pene fino a 5 anni di reclusione in caso di morte; la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (ca. 500.000 euro) e sanzioni interdittive; la responsabilità civile solidale per il risarcimento del danno al lavoratore e agli aventi causa.
Come funziona la responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di infortuni?
La responsabilità solidale in materia di infortuni sul lavoro in appalto opera su due piani distinti. Sul piano civile, il D.Lgs. 81/08 (art. 26) e il Codice Civile (art. 1676 c.c.) stabiliscono una responsabilità solidale tra committente e appaltatore verso il lavoratore infortunato: ciascuno dei coobbligati in solido risponde per l'intero, fatta salva la facoltà di regresso interno in proporzione alla colpa di ciascuno. Sul piano penale, la responsabilità per omicidio colposo e lesioni colpose ex artt. 589-590 c.p. è personale: risponde chi ha commesso il fatto colposo (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP) indipendentemente dall'appartenenza all'impresa committente o appaltatrice. Il committente risponde penalmente quando: non ha verificato la professionalità dell'appaltatore; ha imposto modalità esecutive pericolose; avrebbe dovuto accorgersi del rischio e non è intervenuto. La responsabilità solidale si estende all'indennizzo INAIL ex art. 10 T.U. 1124/1965 (azione di regresso dell'INAIL) quando l'infortunio sia imputabile a colpa del committente come datore di lavoro in senso lato. È quindi fondamentale che il committente si tuteli con specifiche clausole di esonero e di manleva nel contratto di appalto, sebbene queste non abbiano efficacia erga omnes verso i lavoratori e verso l'INAIL.
I lavoratori autonomi o i professionisti in appalto rientrano negli obblighi dell'art. 26?
Sì, l'art. 26 D.Lgs. 81/08 si applica non solo alle imprese appaltatrici ma anche ai lavoratori autonomi, comprese le partite IVA e i liberi professionisti, che operano nell'ambito dell'azienda del committente. Ai lavoratori autonomi si applicano le stesse regole di verifica dell'idoneità professionale e di informazione sui rischi. Sono invece escluse dagli obblighi dell'art. 26 le mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione o posa in opera: in questo caso non vi è presenza fisica nell'azienda del committente e non si configurano rischi da interferenza. Per i lavoratori autonomi non è richiesto il DUVRI nella stessa forma prevista per le imprese, ma il committente deve comunque: fornire le informazioni sui rischi del luogo di lavoro (art. 26 co. 1 lett. b); promuovere la cooperazione e il coordinamento (art. 26 co. 2 lett. a). La responsabilità del committente nei confronti del lavoratore autonomo infortunato è tuttavia più limitata rispetto all'appaltatore con dipendenti: la giurisprudenza tende a escludere la responsabilità del committente quando il lavoratore autonomo sia esperto nel proprio settore e il rischio sia riconducibile esclusivamente alla sua attività specifica (Cass. Sez. IV, n. 18638/2023).
Cosa si intende per "rischi interferenziali" nel contesto del DUVRI?
I rischi interferenziali, nel senso dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle Linee Guida ITACA del 2007, sono i rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività di ciascun datore di lavoro che derivano dall'interazione tra le attività dell'appaltatore e quelle del committente (o di altri appaltatori) nello stesso luogo di lavoro. Non sono rischi interferenziali: (a) i rischi propri dell'attività dell'appaltatore, che questi deve già aver valutato nel proprio DVR (es. il rischio di caduta dall'alto per un'impresa edile); (b) i rischi derivanti dall'uso di macchine o attrezzature proprie dell'appaltatore. Sono invece rischi interferenziali: (a) i rischi generati dall'attività del committente che possono investire anche i lavoratori dell'appaltatore (es. transito di carrelli elevatori nelle stesse aree dove opera la ditta appaltatrice di pulizie); (b) i rischi derivanti dalla contemporaneità di lavorazioni pericolose di appaltatori diversi (es. lavori a caldo di un'impresa nelle vicinanze di materiali infiammabili depositati da un'altra); (c) i rischi derivanti dall'utilizzo in comune di attrezzature del committente da parte dell'appaltatore; (d) i rischi connessi alle emergenze del sito produttivo. Il DUVRI deve identificare questi rischi, valutarne la gravità e descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate per ciascuno, indicando chi è responsabile dell'attuazione.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 10/2017 — Verifica idoneità tecnico-professionale appaltatori
  • Linee Guida ITACA 2007 — DUVRI e rischi interferenziali
  • Cass. Pen. Sez. IV — giurisprudenza in materia di responsabilità del committente

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